Corte costituzionale

Sentenza n. 573/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1990 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 463/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, nono comma,

del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con

modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con

ordinanza emessa il 9 marzo 1990 dal Pretore di Reggio Emilia nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Gasparini Teresa ed altra e

l'I.N.P.S., iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di Gasparini Teresa ed altra e

dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 novembre 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Franco Agostini per Gasparini Teresa ed altra,

Fabrizio Ausenda per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Franco

Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Gasparini Teresa e Dughetti Elvina, braccianti agricole

avventizie, con separati ricorsi, poi riuniti, hanno convenuto

dinanzi al Pretore di Reggio Emilia l'I.N.P.S., chiedendo che fosse

accertato il loro diritto alla pensione di vecchiaia, avendo maturato

i requisiti prescritti, anteriormente al 1984.

Hanno precisato che la sussistenza del requisito contributivo

utile doveva essere valutata in base al disposto dell'art. 9 della

legge n. 218 del 1952 e non, invece, come pretendeva l'I.N.P.S., in

base al sopravvenuto art. 7, nono comma, del decreto-legge n. 463 del

1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638 dello stesso

anno, il quale aveva elevato il minimo contributivo da 1560

contributi giornalieri (media di 104 giornate lavorative annue) a

4050 (media di 270 giornate).

2. - Il giudice adito, ritenuto che la disposta elevazione del

minimo contributivo operava per tutte le pensioni da liquidare come

nella specie, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983 e non per

quelle da liquidarsi dal quindicennio successivo all'entrata in

vigore della nuova legge, in accoglimento dell'eccezione sollevata

dalle ricorrenti, ha proposto questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7, nono comma, del decreto-legge 12

settembre 1983, n. 463 (conv. in legge n. 638 del 1983), considerata

rilevante e non manifestamente infondata.

A parere del giudice remittente risulterebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento

che si verifica tra le braccianti agricole che entro il 31 dicembre

1983 abbiano perfezionato tutti i requisiti richiesti per la pensione

di vecchiaia (età e contribuzione) secondo la disciplina previgente

e quelle che abbiano perfezionato il requisito contributivo e non

anche quello dell'età per cui devono soggiacere alla nuova legge

anche per il requisito contributivo in quanto la liquidazione della

pensione avviene dopo il 31 dicembre 1983;

b) l'art. 38 della Costituzione perché la notevole elevazione

della contribuzione preclude di fatto, a persone prossime al

raggiungimento dell'età pensionabile, la possibilità di maturare in

futuro il diritto a pensione e ciò in palese contrasto con

l'esigenza di salvaguardare i diritti quesiti in materia

previdenziale (sent. n. 822 del 1988).

3. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

4. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite le

parti private e l'I.N.P.S.

Le prime hanno fatto proprie le considerazioni svolte dal giudice

a quo, insistendo per la declaratoria di fondatezza della questione.

L'Istituto ha rilevato che i commi dodicesimo e dodicesimo- bis

dell'art. 7 della legge n. 638 del 1983 dettano una disciplina di

raccordo tra le vecchie e le nuove disposizioni in materia di minimo

contributivo, prevedendo che i contributi versati o accreditati

relativamente a periodi di lavoro agricolo anteriori al 1° gennaio

1984, per un minimo di giornate inferiori a 270 annue, debbano essere

rivalutati secondo un coefficiente idoneo a consentire la

riconduzione al nuovo e più elevato livello, sicché il minimo

contributivo conseguito in base alla previgente normativa è

egualmente utile ai fini pensionistici anche in base a quella

sopravvenuta; in tal modo è esclusa qualsiasi incidenza retroattiva

di quest'ultima, pregiudizievole delle posizioni assicurative

astratte, e la sua efficacia è circoscritta alla sola contribuzione

da versare per gli anni successivi al 1983.

5. - È intervenuta anche l'Avvocatura Generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha

concluso per la infondatezza della questione, osservando che trattasi

di scelte di merito riservate al legislatore, nella specie, non

irrazionali e non arbitrarie.

6. - Nell'imminenza dell'udienza la difesa delle parti private ha

depositato una memoria, con la quale ha ribadito le censure di

incostituzionalità già esposte.

Ha rilevato, in particolare, che la cosiddetta norma di raccordo

fra il previgente ed il nuovo regime contributivo, cioè il

dodicesimo comma dell'art. 7 della legge n. 638 del 1983, pur

prevedendo un meccanismo di rivalutazione dei contributi versati

anteriormente all'entrata in vigore di tale legge in misura inferiore

a 270 giornate per anno, non elimina il pregiudizio in danno degli

assicurati che abbiano effettuato versamenti in conformità al

precedente regime.

Invero, mentre secondo tale regime era consentito conseguire il

requisito contributivo utile di 104 giornate annue operando la media

dei versamenti nell'ambito dei quindici anni o più corrispondenti

all'anzianità assicurativa, il suddetto meccanismo di rivalutazione

è limitato, ai sensi dell'art. 7, comma dodicesimo-bis, della citata

legge n. 638 del 1983 in guisa tale che, per effetto della

rivalutazione stessa, "non possono comunque essere computati più di

270 contributi giornalieri per anno"; in tal modo opera bensì la

rivalutazione, ma risulta impedita la compensazione di un anno con

l'altro e abolito il criterio della contribuzione media. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Reggio Emilia dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 7, nono comma, del decreto-legge 12

settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11

novembre 1983, n. 638, interpretato nel senso che la disposta

modificazione in aumento del requisito contributivo minimo e

complessivo delle braccianti agricole avventizie per il conseguimento

del diritto a pensione operi retroattivamente, in quanto violerebbe:

a) l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento

che determina fra i lavoratori che abbiano perfezionato tutti i

requisiti per la pensione anteriormente al 1984 e le lavoratrici che,

successivamente a tale data, debbano perfezionare il solo requisito

dell'età e, ciò nonostante, soggiacciono alla nuova e meno

favorevole disciplina in ordine al regime contributivo;

b) l'art. 38 della Costituzione perché la notevole elevazione

del requisito contributivo preclude di fatto, a persone prossime al

raggiungimento dell'età pensionabile, al momento dell'entrata in

vigore della norma innovativa, la possibilità di maturare in futuro

il diritto a pensione.

2. - La questione non è fondata.

Il nono comma dell'art. 7 del decreto-legge n. 463 del 1983,

convertito, con modificazioni, in legge n. 638 del 1983, per le

pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti

degli operai agricoli, da liquidarsi con decorrenza successiva al 31

dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per

la invalidità, vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,

ha elevato il requisito minimo di contribuzione annua da 104 a 270

giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa. Ma il

dodicesimo comma dello stesso articolo (testo della legge di

conversione) ha previsto la contemporanea rivalutazione dei

contributi a suo tempo versati, rispettivamente per gli uomini del

2,60% e per le donne ed i ragazzi del 3,86%. In tal modo il loro

ammontare diventa di valore pari a quelli corrisposti per 270

giornate lavorative o, nella peggiore ipotesi, leggermente inferiore.

Ma in base al comma tredicesimo dello stesso articolo può ovviarsi a

tale situazione versando contributi volontari.

In tale situazione non risultano violati i richiamati precetti

costituzionali. Non sussiste, infatti, la lamentata discriminazione

tra lavoratrici che abbiano perfezionato il requisito contributivo

prima del 31 dicembre 1983 e lavoratrici che lo abbiano perfezionato

dopo.

Non viene nemmeno lesa la legittima aspettativa di lavoratrici

prossime al conseguimento della pensione, in quanto, per effetto

delle citate disposizioni, esse hanno ugualmente diritto alla

pensione.

Trovano, quindi, conferma i principi già affermati da questa

Corte (sentenza n. 349 del 1985) secondo cui le disposizioni

modificatrici in senso sfavorevole della precedente disciplina dei

rapporti di durata, anche se incidenti su diritti soggettivi, emanate

dal legislatore ai fini pensionistici, non devono concretare un

regolamento irrazionale ed arbitrario, lesivo delle situazioni

sostanziali poste in essere da leggi precedenti e frustrare

l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica che è elemento

fondamentale dello Stato di diritto. In particolare, senza una

inderogabile esigenza, non può effettuarsi in una fase avanzata del

rapporto tra lavoratori ed I.N.P.S. una modifica legislativa che

alteri in senso sfavorevole, in misura notevole ed in maniera

definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con

la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative nutrite

dal lavoratore.

3. - Non può in questa sede prendersi in esame la censura,

dedotta nella memoria delle ricorrenti, dell'impossibilità della

utilizzazione della media contributiva annuale che deriva dal comma

dodicesimo- bis dell'articolo in esame, introdotto ex novo dalla

legge di conversione, secondo cui per effetto della rivalutazione non

possono comunque essere computati più di 270 contributi giornalieri

per anno. Invero, la citata norma avrebbe dovuto costituire oggetto

di una specifica denuncia di illegittimità costituzionale.

Peraltro, dagli atti non risulta nemmeno se per alcuni anni le

ricorrenti abbiano versato contributi per più di 104 giornate

lavorative e per altri anni in meno.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, nono comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463

(Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il

contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori

della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini)

convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, in

riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal

Pretore di Reggio Emilia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1990:573 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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