Corte costituzionale

Sentenza n. 570/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1988 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge

22 dicembre 1981, n. 797 ("Disposizioni riguardanti l'organizzazione

e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle Poste e

delle Telecomunicazioni") e della legge 11 novembre 1982, n. 861

("Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio di

automezzi dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia"), promossi

con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 3

febbraio ed il 21 dicembre 1982, depositati in cancelleria il 10

febbraio ed il 29 dicembre successivi ed iscritti ai nn. 12 e 51 del

registro ricorsi 1982;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Francesco Saja;

Uditi l'avv. Paolo Mercuri per la Provincia autonoma di Bolzano e

l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio

dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 3 febbraio 1982 la Provincia

autonoma di Bolzano deduce l'illegittimità costituzionale della l.

22 dicembre 1981 n. 797 (Disposizioni riguardanti l'organizzazione e

l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e

telecomunicazioni) ed, in particolare, dell'art. 25 della stessa

legge, per violazione degli artt. 3 e 6 della Costituzione nonché 2,

89 e 100 dello Statuto per il Trentino Alto Adige, approvato con

d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.

Secondo la ricorrente detta norma - disponendo che "...il periodo

massimo di mantenimento in servizio del personale straordinario,

assunto a norma dell'art. 3 della l. 14 dicembre 1965 n. 1376, è

elevato a sei mesi" - contrasterebbe con le surrichiamate

disposizioni statutarie. Ciò perché, consentendo l'assunzione di

personale straordinario, violerebbe l'art. 89 Stat. relativamente sia

alla proporzionale etnica, sia ai ruoli speciali del personale per la

Provincia di Bolzano.

2. - La stessa Provincia con successivo ricorso notificato in data

21 dicembre 1982 solleva un'altra questione di legittimità

costituzionale, concernente la legge 11 novembre 1982 n. 861

(Assunzione straordinaria di personale addetto al servizio di

automezzi dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia), e

particolarmente degli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge per

violazione degli artt. 8, 89, terzo comma, 99 e 100 dello Statuto

già citato.

Dette norme contrasterebbero anche con gli artt. 8, 12, 13 e 16

d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, in materia di proporzionale etnica

negli uffici statali.

Ritiene in sostanza la Provincia ricorrente che la legge impugnata

disporrebbe l'assunzione di pubblici impiegati senza l'osservanza del

principio ora detto.

3. - Alle richieste della Provincia ricorrente si è opposto il

Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha chiesto il rigetto

delle proposte impugnazioni. Considerato in diritto

1. - Per l'analogia del contenuto i due ricorsi vanno riuniti e

decisi con un'unica sentenza.

2. - Ad avviso della Provincia di Bolzano l'art. 25 della l. 22

dicembre 1981 n. 797 violerebbe le citate norme statutarie in quanto,

consentendo l'indiscriminata assunzione straordinaria di personale,

ometterebbe di prendere in considerazione l'obbligatoria ripartizione

etnica dei concorrenti.

In contrario va osservato che la ora indicata legge n. 797 del

1981 si limita a prorogare da tre a sei mesi la durata massima delle

assunzioni straordinarie già disposte in base all'art. 3 della l. 14

dicembre 1965 n. 1376; la legge impugnata, pertanto, non altera

affatto i presupposti e le finalità della disciplina relativa

all'assunzione straordinaria, quali sanciti nel detto art. 3,

preordinato a soddisfare "esigenze di servizio di carattere

eccezionale degli uffici principali dell'Amministrazione delle

Poste".

Ne consegue chiaramente che la disciplina dettata dal legislatore

con la legge n. 797/81 - stabilendo transitoriamente soltanto una

brevissima proroga - non vulnera in alcun modo il dettato statutario.

Ed invero va rilevato che non di nuova assunzione si tratta,

bensì di mera proroga, concernente - in quanto tale - un rapporto di

servizio già legittimamente esistente e disciplinato dalla più

volte richiamata l. n. 1376 del 1965. Per quanto riguarda il

principio della proporzionale etnica, sono rimasti immutati le

modalità ed i requisiti delle assunzioni in precedenza avvenute, e

soltanto confermate - ripetesi - con la brevissima proroga del

rapporto di servizio in corso.

Le predette considerazioni valgono quindi a sottrarre la impugnata

legge 22 dicembre 1981 n. 797 alla censura di incostituzionalità.

Con il secondo ricorso la Provincia solleva questione di

legittimità costituzionale della l. 11 novembre 1982 n. 861 in

riferimento agli artt. 89 primo e terzo comma, 99 e 100 dello Statuto

regionale nonché alle disposizioni di cui agli artt. 8, 12, 13 e 16

d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752, dirette a tutelare la minoranza

linguistica della Provincia ricorrente.

La censura è infondata.

È decisivo infatti rilevare che la legge impugnata è stata

dettata, in mancanza del personale di ruolo, da esigenze eccezionali

ed improrogabili, al fine di permettere in via del tutto provvisoria

lo svolgimento della funzione, fondamentale per lo Stato, di

amministrazione della giustizia. Detta ratio si evince

inequivocabilmente dall'art. 1 l. cit., il quale, giustificando anche

le successive disposizioni, stabilisce: "...i presidenti ed i

procuratori generali delle Corti di appello...provvedono...ad

assumere per la durata massima di un anno...autisti non di

ruolo...allo scopo di sopperire alle esigenze di funzionalità

dell'Amministrazione della giustizia e di sicurezza dei magistrati".

Il carattere assolutamente temporaneo delle assunzioni trova

precisa conferma nell'art. 4 l. cit., secondo cui i rapporti di

servizio, istituiti in base a tali assunzioni, sono risolti di

diritto appena le vacanze vengano coperte a seguito di concorsi, con

il relativo collocamento nei ruoli organici del personale

definitivamente assunto.

Ne consegue che la disciplina contenuta nella legge impugnata,

riferendosi ad ipotesi assolutamente eccezionali e transitorie, non

vulnera il dettato statutario, che troverà piena attuazione con

l'immissione nella pianta organica del personale assunto in via

ordinaria e quindi con il venir meno dei presupposti di assoluta

necessità ed urgenza ora richiamati. E non è fuor di proposito

ricordare che in subiecta materia vale la regola della gradualità

richiamata dallo stesso art. 89 dello Statuto speciale e ribadita

dalla sentenza n. 160 del 1985.

Per le suesposte considerazioni anche le censure di

incostituzionalità dirette contro la cit. l. n. 321 del 1982

risultano destituite di fondamento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 25 della legge 22 dicembre 1981 n. 797,

sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 6 Cost. e 2, 89 e 100 dello

Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige approvato con d.P.R. 31

agosto 1972 n. 670 - dalla Provincia autonoma di Bolzano con il

ricorso indicato in epigrafe;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale della legge 11 novembre 1982 n. 861 - sollevata in

riferimento agli artt. 8, 12, 13 e 16 d.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 ed

agli artt. 89, primo e terzo comma, 99 e 100 del citato Statuto

speciale per il Trentino Alto Adige - dalla Provincia autonoma di

Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:570 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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