Corte costituzionale

Sentenza n. 57/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/02/2000 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera del 16 luglio 1998 con la quale la

Camera dei deputati ha negato l'autorizzazione alla acquisizione ed

alla utilizzazione dei tabulati documentanti il traffico telefonico

relativo alle utenze in uso all'on. Gaspare giudice, promosso con

ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Palermo, notificato il 16 aprile 1999, depositato in cancelleria il

27 successivo ed iscritto al n. 16 del registro conflitti 1999.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1999 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Uditi l'avvocato Adelmo Manna per la Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Palermo e il dott. Pietro Grasso Procuratore

della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e l'avvocato Giuseppe

Abbamonte per la Camera dei deputati.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Palermo, in data 9 giugno 1998, richiedeva alla Camera dei deputati,

ai sensi dell'art. 68, terzo comma, della Costituzione, varie

autorizzazioni a procedere, tra cui quella per l'acquisizione ed

utilizzazione di dati del traffico telefonico relativi ad utenze in

uso al deputato Gaspare giudice, indagato per vari delitti commessi

in Palermo ed in altre località del territorio nazionale

(associazione per delinquere di tipo mafioso; fatti di bancarotta

fraudolenta nella procedura di concordato preventivo; riciclaggio;

false comunicazioni sociali; bancarotta fraudolenta; estorsione). La

richiesta di acquisizione non era stata preceduta da alcun

provvedimento del giudice per le indagini preliminari, emesso ai

sensi dell'art. 267 del codice di procedura penale. Con nota

integrativa del 29 giugno 1998 lo stesso Procuratore precisava alla

Camera dei deputati che la richiesta, "ancorché non obbligatoria",

in mancanza di espressa previsione normativa al riguardo, era stata

formulata nell'eventualità che si ritenesse assoggettabile

all'autorizzazione di cui all'art. 68, terzo comma, della

Costituzione anche l'utilizzazione di tabulati relativi al traffico

telefonico.

2. - La Camera dei deputati, con deliberazione del 16 luglio 1998,

difformemente dalla proposta in data 13 luglio 1998 della Giunta per

le autorizzazioni a procedere in giudizio, negava l'autorizzazione ad

acquisire tali tabulati.

3. - Il predetto ufficio del pubblico ministero, con ricorso

depositato il 28 ottobre 1998, ha sollevato conflitto di attribuzione

tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte: a) di dichiarare che

spetta al pubblico ministero l'acquisizione e l'utilizzazione dei

tabulati documentanti i dati del traffico delle utenze telefoniche in

uso a membri del Parlamento sottoposti ad indagine, previa osservanza

delle garanzie previste dagli artt. 15 della Costituzione e 256 del

codice di procedura penale; b) di annullare il diniego di

autorizzazione all'acquisizione ed all'utilizzazione dei tabulati

documentanti il traffico telefonico relativo alle utenze in uso

all'on. giudice. Il Procuratore della Repubblica lamenta che

l'impugnata deliberazione della Camera dei deputati sia stata assunta

in violazione degli artt. 68, 101, 102, 104 e 112 della

Costituzione. Al riguardo, premesso di essere legittimato a

sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in

quanto organo funzionalmente e territorialmente competente a

dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario (artt.

69 ss. del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 50 ss. cod. proc.

pen.) in ordine allo svolgimento delle indagini finalizzate

all'esercizio dell'azione penale per i reati suddetti, il Procuratore

della Repubblica deduce che tale deliberazione è stata assunta

nonostante la carenza assoluta di potere in merito, attesa

l'inapplicabilità del regime giuridico delle intercettazioni

telefoniche (con le connesse garanzie previste per i membri del

Parlamento) alla diversa fattispecie concernente l'acquisizione dei

tabulati telefonici, così da condizionare illegittimamente

l'esercizio dell'azione penale - obbligatorio ai sensi dell'art. 112

della Costituzione - attribuito esclusivamente al pubblico ministero

e soggetto soltanto alla legge, salvo il controllo del giudice. Il

ricorrente aggiunge che l'illegittimità della delibera, la quale

interferisce sul potere di acquisire importanti elementi

investigativi e probatori circa i rapporti tra il deputato giudice e

gli esponenti dell'organizzazione criminale denominata "Cosa Nostra",

è resa evidente anche: a) dall'autorizzazione concessa con la

medesima delibera dalla Camera dei deputati, all'utilizzazione delle

conversazioni telefoniche tra il parlamentare giudice ed altri

coindagati, intercorse su utenze telefoniche in uso a questi ultimi;

b) dalla carenza di motivazione del diniego di autorizzazione ad

acquisire ed utilizzare i tabulati telefonici in questione,

nonostante che l'ufficio del pubblico ministero avesse sottolineato

(con nota integrativa del 29 giugno 1998) la rilevanza investigativa

del mezzo istruttorio e la diversa disciplina normativa di

quest'ultimo, rispetto alle intercettazioni telefoniche (con le

correlate garanzie per i parlamentari).

4. - Questa Corte, con ordinanza n. 60 del 24 febbraio-4 marzo

1999, ha dichiarato ammissibile il conflitto.

5. - Il ricorrente ha notificato in data 16 aprile 1999 il ricorso

e l'ordinanza alla Camera dei deputati, depositandoli poi, in data 27

aprile 1999, con la prova dell'avvenuta notificazione, presso la

cancelleria della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 26, terzo

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

6. - Con atto depositato il 4 maggio 1999 si è costituita in

giudizio la Camera dei deputati, che ha concluso per il rigetto del

ricorso: a) con dichiarazione della spettanza alla Camera dei

deputati del potere esercitato, perché rientrante nei limiti "delle

sue funzioni, delle previsioni dell'art. 68, primo comma della

Costituzione e degli estremi di fatto legittimamente acquisiti"; b)

con annullamento dell'ordinanza che ha sollevato il conflitto; c) con

dichiarazione della "spettanza alla Camera del potere di negare l'uso

dei tabulati telefonici delle utenze dei deputati". La Camera -

richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia di

intercettazioni telefoniche, di acquisizione dei tabulati relativi al

traffico telefonico nonché di libertà e segretezza delle

comunicazioni - sottolinea la peculiarità della posizione del

cittadino investito di mandato parlamentare, della quale

l'inviolabilità di ogni forma di comunicazione costituisce una

componente essenziale, in quanto irrinunciabile strumento

dell'attività e della sovranità del Parlamento nel suo complesso:

donde la necessità, ai sensi dell'art. 68 della

Costituzione, di sottoporre alla previa autorizzazione della Camera

di appartenenza, da adottarsi secondo criteri di apprezzamento

politico-costituzionale, (anche) l'acquisizione dei dati esteriori

delle conversazioni telefoniche di un parlamentare. Nella specie,

secondo la Camera dei deputati, vi è stata una valutazione

particolarmente selettiva delle varie richieste del pubblico

ministero, tanto da essere stata negata soltanto l'autorizzazione

all'acquisizione dei tabulati relativi all'utenza telefonica del

deputato giudice, al fine precipuo di tutelare "il bene della

riservatezza del telefono proprio del parlamentare", in ragione di

complesse motivazioni "che vanno dalla tutela della persona, nella

sua complessità fisiopsichica particolarmente esposta nell'esercizio

del mandato parlamentare, agli interessi di politica generale, di

apparati pubblici, partitici, ecc.".

7. - Nell'imminenza dell'udienza ciascuna delle parti ha depositato

una memoria.

7.1. - Il ricorrente, nel richiamare le sentenze di

questa Corte n. 81 del 1993 e 281 del 1998, ribadisce che

l'intercettazione telefonica (consistente nella captazione del

contenuto di una comunicazione nel momento stesso in cui questa

avviene) è fattispecie diversa da quella dell'acquisizione dei

tabulati del traffico telefonico (relativa ai dati "esteriori", a

disposizione del gestore del servizio, di comunicazioni già

avvenute) e che, pertanto, sono riferibili a quest'ultima solo le

garanzie di cui all'art. 15 della Costituzione e non anche quelle

dettate per la prima - con norma non interpretabile estensivamente -

dall'art. 68, comma terzo, della Costituzione, a meno di "frustrare

irrimediabilmente l'interesse della sicurezza collettiva". Il

ricorrente aggiunge che la normativa di riferimento per

l'acquisizione dei tabulati telefonici è costituita, oltre che

dall'art. 15 Cost., unicamente dall'art. 256 del codice di procedura

penale, senza che possano invocarsi gli artt. 266 e seguenti dello

stesso codice, ed in particolare l'art. 266-bis riferibile solo a

comunicazioni in atto, contrariamente all'"ardita e difficilmente

condivisibile" interpretazione accolta sul punto dalle sezioni unite

della Corte di cassazione con la sentenza 13 luglio 1998, Gallieri

(depositata in data 24 settembre 1998), secondo la quale anche per

tale acquisizione occorrerebbe il provvedimento del giudice per le

indagini preliminari, ai sensi dell'art. 267 del codice di procedura

penale. Da tali premesse e dalla necessità del rispetto del

principio di uguaglianza (che impone di regolare in modo difforme

situazioni tra loro difformi) viene tratta la conclusione che non è

necessaria l'autorizzazione a procedere della Camera dei deputati per

l'acquisizione dei tabulati telefonici.

7.2. - La Camera, insistendo

per il rigetto del ricorso, osserva che l'acquisizione dei tabulati

telefonici (consentendo la conoscenza di date, destinatari, frequenza

e durata delle conversazioni) coinvolge il diritto fondamentale alla

segretezza delle comunicazioni, differendo dalle intercettazioni,

sotto tale profilo, solo per le modalità tecniche del sacrificio

della segretezza: ne viene fatto conseguire, alla stregua degli

ordinari canoni ermeneutici, che l'art. 68, terzo comma, della

Costituzione, poiché mira ad una tutela rafforzata di quello stesso

diritto, deve interpretarsi nel senso che le intercettazioni, "in

qualsiasi forma", di conversazioni "o" comunicazioni ricomprendono

anche l'acquisizione dei tabulati telefonici. Nella memoria si

critica, poi, il richiamo del ricorrente agli artt. 101 (che riguarda

invece i giudici), 102 (che attiene soltanto all'organizzazione della

funzione giurisdizionale), 104 (che garantisce l'autonomia del potere

giudiziario attraverso l'istituzione e la composizione del Consiglio

superiore della magistratura), 112 (che riguarda l'obbligatorietà

dell'azione penale, non impedita da speciali regolamentazioni di

natura probatoria) della Costituzione. Nella stessa memoria,

infine, si rileva che la concessione od il diniego

dell'autorizzazione in esame non richiede motivazione, trattandosi di

prerogativa attribuita alla Camera da norma costituzionale. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione sollevato dal Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Palermo, e sul quale questa Corte

è chiamata a decidere, trae origine dalla deliberazione con cui la

Camera dei deputati, in data 16 luglio 1998, rigettando la richiesta

del pubblico ministero, ha negato l'autorizzazione ad acquisire ed

utilizzare i tabulati concernenti il traffico telefonico relativo

alle utenze in uso al parlamentare Gaspare giudice, indagato presso

quella Procura per vari delitti ricompresi nella previsione di cui

all'art. 266 del codice di procedura penale ed in particolare per il

delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale.

Secondo la prospettazione del ricorrente, tale deliberazione è

stata assunta nonostante la carenza assoluta di potere della Camera,

essendo il regime giuridico delle intercettazioni telefoniche (con le

connesse garanzie riservate ai membri del Parlamento dall'art. 68,

terzo comma, Cost.) inapplicabile alla diversa fattispecie

dell'acquisizione dei tabulati telefonici, rientrante nelle

attribuzioni del pubblico ministero e il cui esercizio rimane

soggetto alle sole garanzie previste dagli artt. 15 della

Costituzione e 256 cod. proc. pen. Donde la denunciata illegittimità

della deliberazione stessa, "accentuata anche dalla mancanza di

qualsiasi motivazione, esplicita o implicita", del diniego

d'autorizzazione.

2. - Con l'ordinanza n. 60 del 1999, questa Corte, in fase

delibatoria, ha dichiarato ammissibile il conflitto, ai sensi

dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

L'esito di quella delibazione dev'essere confermato con riguardo al

profilo soggettivo e, nei limiti di cui appresso, al profilo

oggettivo del conflitto.

2.1. - Quanto al primo profilo, deve ribadirsi, in conformità alla

giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Palermo è legittimato a sollevare

conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, poiché il pubblico

ministero, nell'assolvimento della funzione di iniziativa ed

esercizio dell'azione penale, dichiara definitivamente la volontà

del potere cui appartiene, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione

(sentenze n. 110 del 1998, n. 379 del 1996, n. 420 del 1995, n. 462,

n. 463, n. 464 del 1993; ordinanze nn. 469, 261, 178, 177, 37 del

1998). La legittimazione a resistere al conflitto dev'essere inoltre

riconosciuta alla Camera dei deputati, quale organo competente a

dichiarare definitivamente la propria volontà in ordine

all'applicazione dell'art. 68, terzo comma, della Costituzione (vedi

sentenze nn. 289 del 1998, 265 del 1997, 379 del 1996; ordinanze nn.

469, 261, 178, 177, 37 del 1998).

2.2. - Sotto il profilo oggettivo, osserva la Corte che il

ricorrente lamenta la lesione - da parte della Camera dei deputati -

della posizione di indipendenza ed autonomia, costituzionalmente

garantita al pubblico ministero (in particolare dall'art. 112 Cost.)

nell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio

dell'azione penale. Sarebbe perciò ravvisabile, nella specie, la

materia di un conflitto circa la delimitazione della sfera di

attribuzioni determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali.

2.3. - Va tuttavia rilevato che il Procuratore della Repubblica di

Palermo, elevando il conflitto, non denuncia un cattivo esercizio del

potere da parte della Camera dei deputati, ma - con atteggiamento

intimamente contraddittorio - nega in radice a quest'ultima il potere

stesso di deliberare (sia negativamente, sia positivamente) in ordine

all'autorizzazione ex art. 68, terzo comma, Cost., proprio da lui

medesimo fatta oggetto di formale richiesta. A quest'ultimo proposito

non vale richiamare in contrario la tardiva quanto ininfluente

protestatio contenuta nella nota integrativa del 29 giugno 1998, con

la quale esso Procuratore, nel sottolineare la rilevanza

investigativa del mezzo istruttorio da disporre, precisava alla

Camera dei deputati che la richiesta di autorizzazione, "ancorché

non obbligatoria", era stata "comunque formulata tenuto conto della

possibilità che l'orientamento in proposito della Camera potesse

essere diverso". Tale nota, difatti, lungi dal costituire una revoca

della precedente richiesta, ribadisce invece l'intento di ottenere

l'autorizzazione, e ciò nell'ottica di un'opzione interpretativa

(anche se non prospettata come l'unica possibile in astratto)

ricomprendente nel regime autorizzatorio delle intercettazioni

telefoniche previsto dall'art. 68, terzo comma, della Costituzione

anche l'acquisizione e utilizzazione dei tabulati che documentano il

traffico telefonico relativo all'utenza dei parlamentari.

3. - Quanto sopra - che è rilevabile dal contesto del ricorso, e

non è rimasto smentito nel corso della seconda fase del presente

giudizio - comporta di per sé che il conflitto venga dichiarato

inammissibile, con assorbimento d'ogni altra pur prospettabile

ragione d'inammissibilità.

Proprio a stregua del principio di non contraddizione, infatti,

un'autorità che prima si rivolga formalmente ad altra per ottenere

l'emissione di un certo atto, non può poi (secundum eventum)

lamentare la lesione della propria sfera di attribuzioni adducendo,

come unico motivo in sede di conflitto, non già il cattivo

esercizio, ma addirittura la carenza assoluta del potere stesso di

deliberare in merito a una cotale richiesta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato proposto dal Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Palermo nei confronti della Camera dei deputati con il

ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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