Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/05/1973 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4d.P.R. 1080/1970

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo

comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080 (Norme sulla nuova

disciplina del trattamento economico dei magistrati), promosso con

ordinanza emessa il 18 aprile 1972 dalla Corte dei conti - sezione III

pensioni civili - sul ricorso di Della Corte Giuseppe, iscritta al n.

322 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 296 del 15 novembre 1972.

Visti gli atti di costituzione di Della Corte Giuseppe e

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1973 il Giudice relatore

Angelo De Marco;

uditi l'avv. Gino Lanzara, per il Della Corte, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Al Presidente di sezione della Corte dei conti dott. Giuseppe

Della Corte, collocato a riposo per limiti di età con decorrenza 24

febbraio 1971, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in

data 18 novembre 1970, veniva liquidata la pensione in base allo

stipendio goduto al 30 giugno 1970 e non in base a quello goduto dal 1

luglio 1970 ed alla data del collocamento a riposo, in applicazione

dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080.

Avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di

liquidazione della pensione il dott. Della Corte proponeva ricorso alla

Corte dei conti sostenendo essere principio generale, corrispondente

alla natura di retribuzione differita riconosciuta alla pensione dalla

giurisprudenza di questa Corte, quello, in base al quale la pensione

stessa deve essere liquidata sulla base dell'ultimo stipendio goduto

dall'interessato e che, in conseguenza, l'art. 4 del d.P.R. n. 1080 del

1970, in quanto deroga a tale principio, viola l'art. 36, comma primo,

e l'art. 3 della Costituzione.

Con ordinanza 18 aprile 1972, la Corte dei conti - sezione III

giurisdizionale - riconosceva la questione di legittimità

costituzionale, prospettata dal ricorrente, rilevante e non

manifestamente infondata e, sospeso il giudizio di sua competenza,

rimetteva gli atti a questa Corte.

Secondo l'ordinanza di rinvio:

1) la rilevanza della questione risulta evidente in quanto, solo

dichiarando illegittimo costituzionalmente il denunziato art. 4 del

d.P.R. n. 1080 del 1970 sarebbe possibile l'accoglimento della domanda

del ricorrente di aver liquidata la pensione, con decorrenza 24

febbraio 1971, in base allo stipendio in quella data ed a decorrere dal

1 luglio 1970 goduto;

2) la non manifesta infondatezza risulterebbe:

a) in riferimento all'art. 36, comma primo, della Costituzione

dalla considerazione che, in base al principio generale, riaffermato

anche dall'art. 1 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081, la pensione

deve essere liquidata sulla base dello stipendio fruito nell'ultimo

giorno di servizio, il ricorrente aveva legittimamente acquisito il

diritto alla liquidazione su tale base e che, in conseguenza, l'art. 4

impugnato, disconoscendo tale diritto quesito, non solo si è posto,

senza razionale giustificazione, contro la legislazione ordinaria in

materia, ma, data la natura di retribuzione posticipata riconosciuta

alla pensione dalla giurisprudenza di questa Corte, ha palesemente

violato anche il principio di proporzionalità della retribuzione alla

qualità e quantità del servizio prestato, sancito dall'art. 36, primo

comma, della Costituzione;

b) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbe

evidente e non razionalmente giustificata la disparità di trattamento

tra personale che, pur godendo al 1 luglio 1970 lo stesso trattamento

economico, a seconda della data di collocamento a riposo, ha liquidata

una pensione maggiore o minore, con la conseguenza economica, non

riparata dalla riliquidazione a decorrere dal 1 settembre 1971,

disposta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1081 del 1970 (dato che la

riliquidazione non copre il periodo anteriore al 1 settembre 1971) che,

come nel caso del ricorrente, rimane fermo, fino al 1 settembre 1971 ed

a decorrere dal 24 febbraio 1971, ossia per circa sei mesi, il minore

importo della liquidazione della pensione sulla base dello stipendio

goduto al 30 giugno 1970.

Dopo gli adempimenti di legge, le questioni, così sollevate,

vengono ora alla cognizione della Corte.

È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

che, con l'atto d'intervento, depositato il 19 novembre 1972, chiede

che le prospettate questioni vengano dichiarate non fondate, deducendo

al riguardo, in sostanza, quanto segue:

Il principio che la pensione debba essere liquidata sulla base

dell'ultima retribuzione è innegabile, ma risulta soltanto dalla

legislazione ordinaria, senza che vi sia alcun riconoscimento, sia pure

indiretto, nella Costituzione.

In particolare, come risulta dalla sentenza di questa Corte n. 124

del 1968, l'applicazione al trattamento pensionistico dell'art. 36

della Costituzione, che si connette al carattere retributivo della

pensione, pone al legislatore due soli limiti: che al pensionato ed

alla sua famiglia sia assicurata una esistenza libera e dignitosa e che

sia, in ogni caso, applicato il criterio della proporzionalità

rispetto alla qualità ed alla quantità del servizio prestato.

Da questi principi non può trarsi la conseguenza che al

legislatore ordinario sia inibita, nel disporre i mezzi e determinare i

modi di attuazione dell'ordinamento pensionistico, la valutazione

discrezionale della base sulla quale la pensione debba essere

liquidata.

Con la riliquidazione della pensione, a decorrere dal 1 settembre

1971, disposta dall'art. 2 del d.P.R. n. 1081 del 1970, nei confronti

di tutti coloro che siano stati collocati a riposo tra il 1 luglio 1970

ed il 31 agosto 1971, viene, poi, sanata la disparità di trattamento

di tutto il personale, quale che sia la data di cessazione dal servizio

e quale che sia la categoria di appartenenza.

In considerazione che i miglioramenti del trattamento economico di

servizio, disposti con il decreto n. 1080, non si riflettono - per il

periodo 1 luglio 1970, 31 agosto 1971 - sul trattamento pensionistico

del personale cessato dal servizio nel medesimo periodo potrebbe,

quindi, fare ipotizzare una disparità di trattamento soltanto tra

personale in servizio e personale in pensione, ossia tra personale in

posizioni obbiettivamente diverse, cui corrisponda una diversa

disciplina giuridica del rispettivo trattamento.

Si è costituito il dott. Della Corte, il di cui patrocinio, con

memoria depositata il 29 novembre 1972, richiamati ed illustrati i vari

argomenti contenuti nell'ordinanza di rinvio, chiede che venga

dichiarata la fondatezza delle questioni, con l'ordinanza stessa

prospettate.

Con altra memoria depositata il 20 marzo 1973, il patrocinio della

parte privata insiste nel chiedere che la questione proposta con

l'ordinanza di rinvio venga accolta ed, a confutazione delle deduzioni

dell'Avvocatura generale dello Stato, oppone, in sostanza, quanto

segue:

1) già questa Corte, con numerose sentenze, nel riconoscere alla

pensione il carattere di retribuzione differita, ha affermata la

conseguente applicabilità, anche al trattamento di quiescenza, dei

principi sanciti dall'art. 36 della Costituzione. A tali principi,

pertanto, il legislatore deve attenersi pure allorquando, nella sua

discrezionale valutazione, determina i modi ed i mezzi di attuazione

dell'ordinamento pensionistico;

2) la stessa Corte dei conti ha più volte negato che vi sia

violazione del principio di eguaglianza quando, in fase di

riliquidazione di pensioni, non si tiene conto a vantaggio del

pensionato di benefici e miglioramenti accordati al personale rimasto

in servizio. Ma nella fattispecie non di riliquidazione si tratta,

bensì di liquidazione che si chiede venga effettuata, non sulla base

di miglioramenti sopravvenuti dopo la cessazione dal servizio, ma sulla

base del trattamento economico del quale l'interessato godeva alla data

del collocamento a riposo. Considerato in diritto :

1. - Come si è posto in rilievo in narrativa, viene contestata

davanti a questa Corte, in riferimento agli artt. 36 e 3 della

Costituzione, la legittimità dell'art. 4, comma secondo, del d.P.R. 28

dicembre 1970, n. 1080, in forza del quale, ai fini dei trattamenti

ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere

computati gli stipendi e gli altri emolumenti pensionabili spettanti al

30 giugno 1970, fino al 31 agosto 1971.

2. - Le questioni così proposte risultano infondate sotto entrambi

i profili della violazione dell'art. 36, comma primo, e dell'art. 3

della Costituzione.

Sotto il primo di tali profili deve rilevarsi:

Con le sentenze n. 105 del 1963, n. 3 del 1966, n. 78 del 1967, n.

112 del 1968, sia pure ad altri fini (conservazione del trattamento di

quiescenza ai pensionati colpiti da condanna penale implicante

interdizione dai pubblici uffici o da misure disciplinari), muovendo

dal carattere retributivo del trattamento di quiescenza spettante in

conseguenza di un rapporto di lavoro e dalla articolata protezione di

cui nel vigente ordinamento costituzionale viene fatta oggetto, sul

piano morale e su quello patrimoniale la retribuzione dei prestatori

d'opera, questa Corte è pervenuta, in sostanza, all'affermazione

dell'applicabilità dei principi sanciti dall'art. 36, comma primo,

della Costituzione non solo alla retribuzione spettante in attività di

servizio, ma anche a quella differita spettante dopo il collocamento in

quiescenza.

Con ciò, peraltro, anche se si è pervenuti all'affermazione della

intangibilità della pensione alla quale si sia acquisito il diritto ed

al riconoscimento che debba essere assicurato al pensionato ed alla sua

famiglia come all'impiegato in attività di servizio "un'esistenza

libera e dignitosa" non si è giunti fino a stabilire criteri e limiti

ai quali l'Amministrazione sia obbligata, in base alla Costituzione, ad

attenersi nello stabilire come a quella assicurazione debba

provvedersi.

Si è, anzi, riconosciuto che appartiene alle valutazioni del

legislatore ordinario disporre i mezzi per attuare tale

principio, applicando in ogni caso il criterio della proporzionalità

rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato durante il

servizio attivo.

Ed, infatti, il legislatore ordinario, pur avendo stabilito il

principio che la pensione debba essere liquidata sulla base dell'ultima

retribuzione conseguita in servizio attivo, ne stabilisce la misura in

rapporto alla durata di tale servizio con opportune graduazioni, a

seconda che gli anni di servizio attivo dal minimo necessario per

acquisire il diritto al trattamento di pensione giungano al massimo (di

regola 40 anni) nel qual caso, comunque, la pensione non può superare

l'80 per cento dell'ultima retribuzione pensionabile conseguita.

Ma tutto questo implica, dal punto di vista della

costituzionalità, soltanto l'obbligo di tener presente il principio da

attuare, ma non preclude, nell'ambito di una razionale

discrezionalità, il potere del legislatore di stabilire le modalità

ed i criteri, anche quantitativi, della disciplina concernente la

materia.

Ne consegue che specie nella ipotesi di vaste ed onerose

innovazioni, come quella introdotta con i decreti nn. 1080 e 1081 del

1970, anche in relazione alle esigenze di bilancio, si adotti un

criterio di gradualità nello estendere al trattamento di quiescenza le

maggiorazioni accordate per quello di attività, tanto più quando

questa gradualità sia mantenuta, come nella specie, in un ristretto

limite di tempo.

3. - Questo criterio di gradualità, di per sé non illegittimo sul

piano costituzionale, concorre a dimostrare come la dedotta violazione

del principio di eguaglianza non sussista: ed infatti non è dubbio

che le situazioni dei collocati a riposo sono legittimamente

differenziate in riferimento alla data di cessazione dal servizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 4, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 1970, n. 1080: "Norme sulla nuova disciplina del

trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951,

n. 392", sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento

agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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