Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1970 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 350

n. 5 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1968

dal giudice tutelare presso la pretura di Milano sull'istanza di Di

Prima Vincenzo per l'affiliazione di Bertozzi Simona Prima, iscritta al

n. 229 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968.

Visti gli atti di costituzione di Prima Vincenzo e d'intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti;

uditi l'avv. Giovanni Urbani, per il Di Prima, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 27 luglio 1968 il giudice tutelare presso la pretura

di Milano, in sede di esame della domanda avanzata da Di Prima Vincenzo

intesa ad ottenere l'affiliazione della figlia Bertozzi Simona Prima

natale da una relazione adulterina, ha sollevato la questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 407 e

350 n. 5 del codice civile in riferimento all'art. 30, commi primo e

terzo, della Costituzione.

Ha osservato il giudice a quo che il divieto di affiliazione per il

fallito che non sia stato cancellato dal registro dei falliti, sancito

dalle norme impugnate, sebbene ispirato da apprezzabili ragioni di

opportunità, appare anzitutto in contrasto col primo comma del citato

precetto costituzionale che enuncia "il dovere e il diritto dei

genitori di mantenere, istruire ed educare i figli", anche se nati

fuori del matrimonio.

Poiché lo scopo dell'affiliazione è quello di garantire una

assistenza privata ai minori figli di ignoti, o in stato di abbandono

materiale e morale nonché, secondo una certa giurisprudenza, anche ai

figli adulterini dell'affiliante è evidente che l'istituto costituisce

uno dei modi con cui viene concretamente realizzato l'interesse

garantito dal citato precetto costituzionale. Il divieto previsto è

quindi lesivo del diritto costituzionale riconosciuto all'affiliante.

Del pari violato, ad avviso del giudice, è il diritto

dell'affiliato ad avere un'assistenza, diritto che risulterebbe

garantito dal terzo comma dell'art. 30 secondo il quale "la legge

assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e

sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima".

L'affiliazione, invero, non lede i diritti della famiglia legittima

perché non introduce l'affiliato in detto nucleo familiare, ma si

risolve soltanto in una forma di assistenza.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 318 del 14 dicembre 1968.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, con deposito di atto di intervento in cancelleria

in data 5 dicembre 1968.

Si è anche costituita la parte privata, rappresentata e difesa

degli avvocati Giovanni Urbani, Pietro D'Avack e Ugo Montella, con

deposito di deduzioni in data 2 gennaio 1969.

Nelle proprie deduzioni l'Avvocatura si sofferma anzitutto sul

problema della possibilità o meno dell'affiliazione di un figlio

adulterino ricordando che mentre la Cassazione a sezioni unite ha

negato tale possibilità, i giudici di merito, invece, l'hanno ritenuta

ammissibile. Dopo avere indicato i principali argomenti addotti per la

soluzione affermativa e negativa del problema osserva che, qualora la

Corte ritenesse di aderire alla tesi della non affiliabilità dei figli

adulterini, il contrasto tra le norme impugnate e l'art. 30 della

Costituzione non potrebbe neppure ipotizzarsi.

Nell'ipotesi invece che fosse condivisa la tesi della

affiliabilità la questione proposta sarebbe da dichiararsi infondata.

Numerose sono le incapacità conseguenti all'iscrizione del fallito

nell'apposito registro e tra esse vi è quella della esclusione

dall'ufficio tutelare che la dottrina prevalente ritiene comporti una

diminuzione della capacità giuridica.

Ora, se è vero che nel primo comma dell'art. 30 della Costituzione

è sancito il diritto e dovere dei genitori di mantenere, istruire ed

educare la prole, è altrettanto vero che il secondo comma della stessa

norma fornisce l'interpretazione autentica della disposizione

precedente chiarendo che "nei casi di incapacità dei genitori la legge

provvede a che siano assolti i loro compiti".

La difesa del Di Prima sostiene, per contro, che la questione di

legittimità costituzionale è pienamente fondata sotto entrambi i

profili prospettati.

Sotto il primo aspetto rileva che poiché non è dubbio che l'art.

30, comma primo, riconosce il diritto dei genitori di allevare la prole

anche se nata fuori del matrimonio e poiché questo diritto può essere

esercitato in modo migliore e più idoneo nella affiliazione, stante le

finalità ed il contenuto di questo istituto, si deve di necessità

concludere che vietare per un qualsiasi motivo al genitore naturale di

ottenere l'affiliazione, significa limitarlo ed ostacolarlo

nell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.

Quanto poi al secondo profilo d'incostituzionalità la difesa

ricorda che il terzo comma dell'art. 30 riconosce ai figli nati fuori

del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i

diritti dei membri della famiglia legittima. Ora l'illegittimo, il

figlio naturale ha diritto ad essere allevato, istruito ed educato e

tutto ciò e realizzabile con l'affiliazione la quale non tocca la

sfera della famiglia legittima, ma si limita ad instaurare un rapporto

di natura assistenziale strettamente personale tra affiliante e

affiliato.

Il divieto di affiliazione da parte del fallito non riabilitato non

è posto a tutela né del minore né della famiglia legittima. Non del

primo perché l'esperienza insegna che è meglio avere un padre anche

se fallito piuttosto che restare nell'infelice situazione di figlio di

ignoto o d'illegittimo; né della seconda perché a nulla rileva nei

confronti della famiglia legittima che l'affiliante sia o non fallito. Considerato in diritto :

1. - Il giudice tutelare presso la pretura di Milano ha sollevato

la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 407 e 350 n. 5 del codice civile, concernente il divieto di

accoglimento dell'istanza di affiliazione del fallito che non sia stato

cancellato dal registro dei falliti, in riferimento ai commi primo e

terzo dell'art. 30 della Costituzione, muovendo dal presupposto che

l'affiliazione sia ammissibile anche nei confronti dei figli adulterini

dell'affiliante.

Non è di competenza della Corte accertare se tale presupposto sia

o meno fondato. L'ammissibilità dell'affiliazione dei figli adulterini

attiene al giudizio di rilevanza della questione di legittimità

costituzionale, giudizio che nella specie risulta pronunciato dal

giudice a quo.

2. - La questione, nei termini nei quali è stata proposta, non è

fondata.

L'istituto dell'affiliazione, così come regolato nel nostro

ordinamento, ha carattere prevalentemente assistenziale; con esso il

legislatore ha inteso mettere in moto quella attività privata capace,

per il suo apporto, oltre che materiale dell'allevamento, anche morale

dei legami affettivi, di alleviare la grave situazione di bisogno di un

considerevole numero di minori dei quali non si conoscono i genitori,

ovvero figli riconosciuti dalla sola madre impossibilitata a provvedere

al loro allevamento, o in stato di abbandono, o ricoverati in un

istituto di pubblica assistenza (art. 401). Funzione primaria

dell'affiliazione è quindi il conseguimento di un fine assistenziale

nei confronti di minori, moralmente e materialmente abbandonati. Di

siffatto precipuo scopo dell'istituto in esame è dato trarre sicura

conferma dalle disposizioni relative alla revoca ed alla estinzione

dell'affiliazione. La prima infatti può aver luogo per sopravvenuta

impossibilità dell'affiliante "di continuare a provvedere

all'allevamento del minore" (art. 410, n. 2); mentre la seconda

consegue necessariamente alla reintegrazione nella patria potestà del

genitore legittimo o naturale dell'affiliato, decaduto da tale potestà

o impedito di esercitarla (art. 411, comma primo).

La funzione esplicata dall'affiliazione è di interesse pubblico ed

è per tal motivo che questo istituto, che non dà luogo ad un rapporto

di natura familiare sebbene attribuisca allo affiliante i poteri

inerenti alla patria potestà (art. 409), si ricollega a quello della

tutela pur non rivestendo il carattere officioso proprio di questa. Si

giustificano così le limitazioni di capacità stabilite per

l'affiliante dall'art. 407 del codice civile. Tali limitazioni sono

state disposte a tutela degli interessi dei minori, e, per quanto

riguarda in particolare il fallito non cancellato dall'albo, il

legislatore ha evidentemente ritenuto che non ricorrano in tal caso

quei requisiti morali che sono necessari per poter essere affiliante.

Orbene è chiaro che, date le finalità in vista delle quali

l'istituto è sorto ed è stato disciplinato, non è possibile porre a

raffronto la disposizione impugnata con le norme di cui all'art. 30,

primo e terzo comma, della Costituzione le quali, basandosi su un

rapporto di filiazione naturale, affermano rispettivamente il diritto -

dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se

nati fuori del matrimonio, ed il diritto di questi ultimi a vedersi

assicurata legislativamente ogni tutela giuridica e sociale,

compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Né giova addurre che si possono affiliare i figli nati fuori del

matrimonio anche se adulterini. È agevole osservare che facendo ciò

si utilizza l'affiliazione per uno scopo che può essere realizzato

solo adottando le norme che regolano l'istituto compresa quella che

sancisce il divieto di affiliazione per chi si trova nelle condizioni

di incapacità ad assumere l'ufficio tutelare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 407 e 350, n. 5, del codice civile proposta, con

l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 30, commi primo

e terzo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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