Corte costituzionale

Sentenza n. 57/1965

Altra decisione · depositata il 06/07/1965 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 173 del

Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 aprile

1964 dal Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Lodi

Adolfo, iscritta al n. 113 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 169 dell'11 luglio 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 12 maggio 1965 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza del 2 aprile 1964, emessa nel procedimento penale

contro Lodi Adolfo, il Tribunale di Brescia ha sollevato, su richiesta

della difesa, la questione di legittimità costituzionale della norma

contenuta nell'art. 173 del Codice di procedura penale, relativa alla

notificazione degli atti all'imputato renitente (che cioè non si

presenti a rendere l'interrogatorio senza un legittimo impedimento),

con riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Nell'ordinanza si osserva che, secondo detta norma, l'imputato

renitente viene equiparato, agli effetti della notificazione degli atti

processuali, al latitante od all'evaso, nonostante l'esistente

disparità di situazioni in relazione alla volontarietà del

comportamento, che per il renitente può dipendere anche da cause

indipendenti dalla sua volontà. Si rileva, altresì, che la disciplina

adottata dal legislatore, secondo la quale per l'imputato renitente le

notificazioni vengono eseguite, a termini del capoverso dell'art. 170

del Codice di procedura, mediante deposito in cancelleria, rappresenta

una misura di carattere indiscriminato e sanzionatorio, la quale,

tenuto conto delle conseguenze che ne scaturiscono, lede,

sostanzialmente, attraverso il mancato intervento dell'imputato, il suo

diritto alla difesa, riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 169 dell'11

luglio 1964. Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura generale

dello Stato, la quale, nell'atto di intervento del 16 maggio 1964,

contesta la fondatezza della questione, rilevando, innanzi tutto, che

il giudice o il P. M. deve provvedere a nominare un difensore

all'imputato renitente, che ne sia privo; il che già porterebbe ad

escludere la assenta violazione del diritto di difesa. Osserva, poi,

che, anche nel caso in cui l'imputato, per circostanze non dipendenti

dalla sua volontà, non abbia potuto dare comunicazione del legittimo

impedimento, le conseguenze sono facilmente eliminabili facendo ricorso

agli strumenti di una comune diligenza, nulla vietando che si ponga

rimedio all'inconveniente con la successiva presentazione al giudice,

senza che il diritto di difesa venga per nulla pregiudicato. E conclude

rilevando che una eventualità del tutto accidentale e raramente

possibile a verificarsi nella pratica non può condurre ad una grave

conseguenza, quale sarebbe quella della illegittimità della norma. Considerato in diritto :

Secondo l'ordinanza di rimessione, il diritto di difesa garantito

dall'art. 24 della Costituzione sarebbe violato nella ipotesi in cui -

secondo la norma dell'art. 173 del Codice di procedura penale - le

notificazioni all'imputato che non si sia presentato per

l'interrogatorio, si eseguono mediante deposito nella cancelleria o

nella segreteria, a termini del primo capoverso dell'art. 170.

L'ordinanza, adduce, a sostegno della tesi della illegittimità

della norma, una particolare ipotesi di fatto, che non rientra nella

previsione legislativa dell'art. 173 e che perciò non puo avere alcuna

importanza ai fini della decisione della questione proposta. Il caso

dell'imputato il quale non riesca a dare tempestivamente notizia al

giudice del legittimo impedimento, va esaminato sotto altri aspetti,

perché allorquando sussista il legittimo impedimento e la mancata

presentazione non sia, quindi, volontaria, non si può configurare uno

stato di renitenza; e la questione si sposta nella ricerca dei

possibili rimedi rispetto alla difficoltà in cui si sia trovato

l'imputato di portare a conoscenza del giudice l'impedimento.

L'art. 173 presuppone un volontario comportamento dell'imputato, il

quale, avendo ricevuto regolare notifica del mandato o dell'ordine non

si presenti per l'interrogatorio, e rinunci quindi implicitamente a

prospettare le sue difese. La norma impugnata, va esaminata pertanto

sotto questo aspetto.

La questione è fondata.

La norma impugnata ha il carattere di una sanzione per un

comportamento processuale dell'imputato. Pur essendo reperibile nel suo

domicilio, il renitente non gode del diritto di ricevere notizia degli

atti processuali nella forma di notificazione prevista dall'art. 169

del Codice di procedura penale, soltanto per non avere ubbidito

all'ordine del giudice di presentarsi per l'interrogatorio. Alla forma

di notificazione adottata per coloro che possono in qualunque momento

essere rintracciati, viene sostituita - senza plausibile motivo -

quella del deposito degli atti, la quale non dà la stessa certezza di

conoscibilità da parte del destinatario, importando solamente una

presunzione legale di conoscenza. Il che costituisce una ingiustificata

diminuzione di garanzie del diritto di difesa.

Mentre per il latitante o l'evaso la notifica ai sensi dell'art.

170 del Codice di procedura penale non comporta la limitazione di alcun

diritto, in quanto essi si sono resi irreperibili ed hanno quindi posto

la giustizia in condizioni di dovere - in mancanza di altra

possibilità - ricorrere a questa forma di notificazione, lo stesso non

può dirsi per l'imputato renitente.

La notificazione degli atti processuali è uno strumento necessario

ed indispensabile per instaurare il contraddittorio e per dar modo

all'imputato di provvedere alla sua difesa. Questa esigenza

fondamentale non può ritenersi soddisfatta nel caso in cui pur essendo

possibile adottare una forma di notificazione tale da portare il

contenuto dell'atto nella effettiva sfera di conoscibilità del

destinatario, si faccia ricorso ad altra forma di notifica, dalla quale

deriva una semplice presunzione legale di conoscenza.

Pertanto, la norma impugnata, che - senza necessità e senza che ne

ricorrano i presupposti - prescrive per il renitente la notificazione a

termini dell'art. 170, primo capoverso, del Codice di procedura penale,

limita la garanzia del diritto di difesa per ciò che attiene alla

instaurazione del contraddittorio, ponendosi così in contrasto con

l'art. 24 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 173 del Codice di procedura

penale, nella parte in cui dispone che le notificazioni all'imputato

renitente si eseguono mediante deposito nella cancelleria o nella

segreteria a termini del primo capoverso dell'art. 170.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari