Corte costituzionale

Sentenza n. 563/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1988 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della

Provincia Autonoma di Trento riapprovata il 2 maggio 1984 dal

Consiglio Provinciale di Trento, recante: "Modifica alla legge

provinciale 29 aprile 1983, n.12, relativamente ai limiti di età per

l'accesso all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento"

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri

notificato il 19 maggio 1984, depositato in cancelleria il 26 maggio

successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1984.

Visto l'atto di costituzione della Provincia Autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice

relatore Cheli;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,

e l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia Autonoma di Trento

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 19 maggio 1984 il Presidente del

Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Provincia di

Trento, approvata dal Consiglio Provinciale in seconda lettura nella

seduta del 2 maggio 1984, recante "Modifica alla legge provinciale 29

aprile 1983 n. 12, relativamente ai limiti di età per l'accesso

all'impiego presso la Provincia Autonoma di Trento", deducendo la

violazione degli artt. 3, 51, primo comma, 97, primo comma e 116

della Costituzione nonché degli artt. 4 e 8 n. 1 del d.P.R. 31

agosto 1972 n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali per lo

Statuto speciale Trentino Alto Adige), tutti anche con riferimento

agli artt. 1, secondo comma, 2 n. 2 e 4 della legge 29 marzo 1983 n.

93 (Legge quadro sul pubblico impiego).

Premette il Presidente del Consiglio che, con la legge impugnata,

l'organo legislativo della Provincia Autonoma ha elevato il limite di

età per l'accesso al pubblico impiego provinciale di ruolo da

trentacinque anni (limite previsto dall'art. 64, primo comma, lett.

b) della legge provinciale 29 aprile 1983 n. 12) a quarantacinque

anni.

Secondo il Governo la disposizione adottata violerebbe in primo

luogo gli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dando vita

ad una situazione di ingiustificato privilegio per i soli aspiranti

al pubblico impiego provinciale trentino. Inoltre, la stessa norma

violerebbe l'art.97, primo comma, Cost. giacché l'ammissione dei

quarantacinquenni ai pubblici concorsi non sarebbe tale da assicurare

per l'ente pubblico l'apporto di personale giovane, determinando

altresì la costituzione di rapporti di pubblico impiego

insuscettibili di far maturare un diritto al trattamento di

quiescenza. Infine, l'elevazione del limite di età si porrebbe in

contrasto con l'art. 116 Cost. e gli artt. 4 e 8 n. 1 del Testo unico

delle leggi costituzionali per lo Statuto speciale Trentino Alto

Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), a tenore dei quali la

legislazione provinciale, anche di carattere primario, è tenuta al

rispetto del limite delle norme fondamentali delle riforme

economico-sociali della Repubblica. A questo proposito il ricorrente

rileva come i princìpi della legge quadro sul pubblico impiego n. 93

del 1983 costituiscano, per espressa previsione del legislatore,

norme fondamentali di riforma economico sociale e come tra questi

princìpi rientri anche quello di "omogeneizzazione" delle posizioni

giuridiche dei dipendenti, principio che risulterebbe trasgredito

dalla legge provinciale impugnata.

Il ricorrente chiede pertanto la dichiarazione di illegittimità

costituzionale della legge impugnata.

2. - Si è costituita la Provincia Autonoma di Trento sostenendo

l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.

La Provincia ricorda innanzitutto che nell'atto di rinvio del 19

novembre 1983 il Governo aveva eccepito esclusivamente il contrasto

della legge provinciale con il principio di eguaglianza ex art. 3

Cost. e che solo successivamente, nel ricorso notificato il 19 maggio

1984, erano state avanzate le ulteriori censure, concernenti gli

artt. 51, 97 e 116 Cost. nonché gli artt. 4 e 8 n. 1 dello Statuto

speciale per il Trentino Alto Adige.

In ordine a queste ultime censure - sostiene la Provincia - il

ricorso è da considerare inammissibile sulla base della consolidata

giurisprudenza della Corte costituzionale che ritiene che i motivi di

impugnazione debbano necessariamente coincidere, almeno nelle loro

linee essenziali, con i motivi del precedente atto di rinvio.

Nel merito - secondo la Provincia - il ricorso è comunque

infondato.

Per quanto attiene alla lamentata violazione dell'art. 3 Cost.,

l'ente resistente osserva che la disposizione impugnata non

discrimina tra categorie diverse di soggetti poiché non esiste una

categoria di "aspiranti al pubblico impiego provinciale trentino"

distinguibile dalla generalità degli aspiranti a pubblici impieghi

presso altre Amministrazioni. Inoltre, la Provincia sottolinea che

tanto nella legislazione statale quanto nella legislazione regionale

sono previste età massime diverse da quella dei trentacinque anni e

sono contemplate ipotesi di elevazione del limite massimo di età per

aspiranti all'accesso a pubblici impieghi che versino in particolari

condizioni: con la duplice conseguenza che non è configurabile nel

nostro ordinamento una regola assoluta e generale in tema di età

massima per l'accesso a pubblici uffici e che il legislatore

provinciale - nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva

prevista dall'art. 8 dello Statuto del Trentino Alto Adige - ben può

elevare la soglia di età degli aspiranti all'impiego provinciale con

il solo limite della intrinseca ragionevolezza della scelta operata.

La Provincia svolge, infine, alcune sintetiche considerazioni per

confutare nel merito anche le ulteriori censure contenute nel

ricorso, nei cui confronti è stata pregiudizialmente formulata

l'eccezione di inammissibilità sopra richiamata. Considerato in diritto

1. - Con il ricorso di cui è causa il Presidente del Consiglio ha

impugnato la legge della Provincia Autonoma di Trento, approvata dal

Consiglio provinciale in seconda lettura nella seduta del 2 maggio

1984, recante "Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983 n. 13,

relativamente ai limiti di età per l'accesso all'impiego presso la

Provincia Autonoma di Trento".

In proposito va ricordato che con la legge 29 aprile 1983 n. 13, in

tema di nuovo ordinamento dei servizi e del personale, la Provincia

di Trento aveva regolato le condizioni per l'ammissione all'impiego

di ruolo presso i propri uffici, stabilendo tra i requisiti generali

il possesso di un'età "non inferiore agli anni diciotto e non

superiore agli anni trentacinque, salvo le eccezioni previste dalle

disposizioni di legge vigenti" (art. 64, primo comma, lett. b).

Tale disposizione è stata modificata dall'art. unico della legge

di cui è causa, dove si prevede testualmente che "alla lettera b)

del primo comma dell'art. 64 della legge provinciale 29 aprile 1983

n. 12, la parola "trentacinque" è sostituita con la parola

"quarantacinque" ".

Nei confronti di quest'ultima norma il Presidente del Consiglio

dei ministri chiede una pronuncia di illegittimità costituzionale

per violazione degli artt. 3, 51, primo comma, 97, primo comma, 116

Cost., nonché degli artt. 4 e 8 n. 1 del d.P.R. 31 agosto 1972 n.

670 (testo unico delle leggi costituzionali per lo Statuto speciale

del Trentino-Alto Adige), anche con riferimento agli artt. 1, secondo

comma, 2 n. 2 e 4 della legge 29 marzo 1983 n. 93 (legge quadro sul

pubblico impiego).

2. - Va pregiudizialmente rilevata l'inammissibilità delle

censure proposte con riferimento agli artt. 51, primo comma, 97,

primo comma, e 116 Cost., nonché agli artt. 4 e 8 n. 1 d.P.R. 31

agosto 1972 n. 670.

Nessuna di tali censure risulta, infatti, prospettata, neppure

nelle sue linee essenziali, nell'atto di rinvio formulato dal Governo

in data 19 novembre 1983 dove, nei confronti del testo legislativo

approvato in prima lettura dal Consiglio provinciale, si contesta

soltanto il contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art.

3 Cost.

Sul punto non resta che confermare la costante giurisprudenza di

questa Corte - iniziata con la sentenza n.147 del 1972 - secondo cui,

stante l'unitarietà del procedimento di controllo sulle leggi

regionali previsto dall'art. 127 Cost., non possono trovare ingresso,

nel giudizio costituzionale attivato in via principale nei confronti

delle leggi regionali, quelle censure che non siano state

preventivamente enunciate, almeno nelle loro linee essenziali, con

l'atto di rinvio del Governo.

3. - Il giudizio, nel merito, rimane pertanto circoscritto al solo

profilo relativo all'asserita lesione del principio di eguaglianza

espresso nell'art. 3 Cost.

In relazione a tale principio la questione si presenta, peraltro,

infondata.

In proposito va rilevato che la Provincia di Trento, nel prevedere

con la legge di cui è causa l'elevazione del limite massimo di età

per accedere ai posti di ruolo dei propri uffici da trentacinque a

quarantacinque anni, non è venuta a discriminare tra diverse

categorie di cittadini né a stabilire posizioni privilegiate, stante

la possibilità di accesso all'impiego provinciale aperta a tutti i

cittadini - in possesso dei requisiti previsti dalla legge (tra cui

l'età) - che ad esso intendano aspirare. In altri termini, la

diversità della norma posta dalla legge provinciale rispetto alle

norme statali relative al limite massimo di età previsto per altre

forme d'impiego pubblico non è tale da incidere sull'operatività

del principio generale di eguaglianza, che, per quanto riguarda gli

uffici pubblici, trova una specificazione ulteriore nella previsione

costituzionale relativa alla parità delle condizioni di accesso che

devono essere garantite, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, a

tutti i cittadini aspiranti all'impiego, senza possibilità di

discriminazioni di ordine soggettivo (art. 51 Cost.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di costituzionalità proposta,

con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei confronti della

legge della Provincia di Trento, approvata in seconda lettura il 2

maggio 1984 e recante "Modifiche alla legge provinciale 29 aprile

1983 n. 12, relativamente ai limiti di età per l'accesso all'impiego

presso la Provincia Autonoma di Trento".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:563 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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