Corte costituzionale

Sentenza n. 562/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7legge 551/1988

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del

decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per

fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative),

convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 1989, n. 61,

promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1989 dal Pretore di Firenze

nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle poste e

delle telecomunicazioni e la Cassa di Risparmio di Firenze nella

qualità di mandataria della Mensa arcivescovile di Firenze, iscritta

al n. 291 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visto l'atto di costituzione della Mensa arcivescovile di Firenze

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1989 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi l'avvocato Umberto Fortini per la Mensa arcivescovile di

Firenze e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione di un

provvedimento di rilascio relativo ad un immobile di proprietà della

Mensa arcivescovile di Firenze, condotto in locazione

dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed adibito

ad ufficio postale, l'adito Pretore di Firenze, con ordinanza emessa

il 13 marzo 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7

del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con

modificazioni, in legge 21 febbraio 1989, n. 61, nella parte in cui

esclude dal beneficio della sospensione dell'esecuzione (accordato ai

conduttori di immobili adibiti ad attività industriali, commerciali

ecc.) i conduttori (rectius gli obbligati al rilascio per cessazione

dei contratti alle scadenze del regime transitorio) di immobili

destinati alle attività di cui all'art. 42 della legge n. 392 del

1978 (e cioè ricreative, assistenziali, culturali, sedi di partiti o

sindacati) oppure condotti dallo Stato o da altri enti pubblici

territoriali.

A parere del giudice a quo la norma denunziata, che rappresenta

oltretutto un novum rispetto alla previgente legislazione, sarebbe

irragionevolmente discriminatoria poiché indubbiamente anche i

soggetti esclusi da detto beneficio incontrano, nel reperimento di

altra sistemazione, le medesime difficoltà dei conduttori di cui

all'art. 27 della legge n. 392 del 1978.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto la

declaratoria d'infondatezza sulla base dell'ontologica differenza tra

le locazioni di cui all'art. 42 e quelle disciplinate dall'art. 27

della legge n. 392 del 1978, che renderebbe non comparabili i regimi

giuridici dei rapporti ed ha altresì osservato come la sospensione

della esecuzione dei provvedimenti di rilascio rappresenti di per sé

un'eccezione non suscettibile di estensione.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la Cassa di

Risparmio di Firenze, nella qualità di mandataria della Mensa

locatrice concludendo anch'essa per l'infondatezza della questione in

ragione della disomogeneità delle situazioni poste a confronto. La

parte ha altresì aggiunto che l'illegittimità dell'impugnata

normativa andrebbe semmai ravvisata nella parte in cui accorda e non

già in quella in cui limita il discusso beneficio. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Firenze, con ordinanza del 13 marzo 1989 (R.O.

n. 291 del 1989) solleva, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7

del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per

fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative),

convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 1989, n. 61,

nella parte in cui esclude dal beneficio della sospensione

dell'esecuzione gli immobili destinati alle attività di cui all'art.

42 della legge n. 392 del 1978 (e cioè ricreative, assistenziali,

culturali, di sede di partiti o sindacati) oppure condotti dallo

Stato o da altri enti pubblici territoriali.

Il giudice a quo reputa incomprensibile la esclusione, dal

beneficio della sospensione delle esecuzioni, dei conduttori di cui

all'art. 42 della legge n. 392 del 1978, per giunta innovativa di un

precedente regime che: a) per la durata del contratto esplicitamente

estendeva le disposizioni degli artt. 67 e 68 della citata legge n.

392 del 1978 alle locazioni dell'art. 42, dunque parificate alle

locazioni dell'art. 27 (di immobili destinati ad attività

industriali, commerciali, artigianali, di interesse turistico, di

lavoro professionale autonomo); b) per la sospensione dell'esecuzione

dei provvedimenti di rilascio per finita locazione disposta dall'art.

1- bis del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26 non distingueva tra

le due tipologie, di cui agli artt. 27 e 42.

La disparità di trattamento derivante dalla norma impugnata si

paleserebbe "ove si consideri che anche tali conduttori incontrano,

rispetto ai conduttori di cui all'art. 27 della legge n. 392 del

1978, pari difficoltà nel reperimento di altra sistemazione, in

presenza di un mercato delle locazioni per usi diversi

dall'abitazione che offre immobili a prezzo libero e talvolta

difficilmente sostenibile".

2. - La questione non è fondata.

La mancata concessione del beneficio della sospensione della

esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione ai

conduttori di immobili destinati ad attività ricreative,

assistenziali, culturali, di sede di partito o sindacato risponde con

maggior coerenza alla ratio ispiratrice, nel contesto della legge n.

392 del 1978, delle distinte previsioni di tipologie contrattuali di

cui agli artt. 27 e 42.

Per le suddescritte attività, infatti, non è rinvenibile quella

esigenza di conservazione della localizzazione dell'impresa o dello

studio o laboratorio professionale in cui si svolga lavoro autonomo

che è tutelata dalle disposizioni relative alle locazioni previste

dall'art. 27. Non è sufficiente la generica rilevanza sociale di

un'attività perché possa richiedersene la tutela della

localizzazione.

A provare la diversa natura contractus nella tipologia di cui

all'art. 42, sta la esclusione di ogni fine di lucro quanto alle

attività e di qualsivoglia profilo imprenditoriale quanto ai

soggetti, che impedisce l'applicazione di istituti quali il diritto

di prelazione e l'indennità d'avviamento, connotanti invece

significativamente il regime dei contratti di cui all'art. 27.

La disomogeneità delle due categorie di contratti non consente di

considerare discriminatorio il beneficio disposto dalla norma

impugnata, che pertanto non vulnera il principio di eguaglianza, di

cui all'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure

urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità

abitative), convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 1989,

n. 61, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:562 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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