Corte costituzionale

Sentenza n. 560/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 35d.P.R. 636/1972

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso

tributario) promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1989 dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Lucca sul ricorso proposto

dall'Ufficio I.V.A. di Lucca contro Fabbri M.Teresa ed altri nella

qualità di soci "Zoccolificio Cerri di Cerri Ugo e C. S.n.c.",

iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento avverso gli avvisi di

accertamento e rettifica delle dichiarazioni di alcuni contribuenti

per gli anni 1982 e 1983, notificati a seguito delle operazioni

effettuate ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)

dall'Ufficio I.V.A. di Lucca e fondati sulla alterazione di un certo

numero di bolle di accompagnamento rilevata dalla Guardia di finanza,

la Commissione tributaria di secondo grado di quella città ha

sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 35, terzo e quarto comma,

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del

contenzioso tributario), come novellato dall'art. 23 del d.P.R. 3

novembre 1981, n. 739.

Il giudice rimettente, affermata la rilevanza delle questioni che

investono le modalità di accertamento della alterazione dei

documenti su cui è fondato l'accertamento in rettifica, osserva che

le disposizioni impugnate contrasterebbero con il parametro

costituzionale invocato nelle parti in cui, da un canto, non

consentono che il giudice tributario possa disporre d'ufficio

consulenza tecnica per l'accertamento di fatti che richiedono

specifiche competenze tecniche - potendo egli richiedere soltanto

apposite relazioni agli organi tecnici dell'Amministrazione dello

Stato e la collaborazione della Guardia di finanza - (terzo comma) e,

dall'altro, non prevedono, a differenza di quanto avviene per il rito

ordinario ai sensi dell'art. 121 c.p.c (rectius art. 201 c.p.c.) che,

una volta nominato un consulente tecnico d'ufficio su istanza della

parte interessata, questa possa essere assistita da un consulente di

parte che intervenga alle operazioni peritali (quarto comma).

Entrambe le disposizioni, la prima limitativa del potere del

giudice di accertamento della verità dei fatti tramite la nomina di

un esperto che sia estraneo all'Amministrazione dello Stato e la

seconda preclusiva per la parte e per il giudice di giovarsi di una

corretta dialettica processuale, si risolverebbero ad avviso del

giudice a quo in una menomazione del diritto di difesa del

cittadino-contribuente.

2. - Non si è costituita nel presente giudizio la parte privata.

È invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in

subordine, infondate.

Preliminarmente la difesa dello Stato ha sollevato dubbi circa la

rilevanza della questione, inerente alla disposizione del comma terzo

dell'art. 35 denunciato, in ordine alla quale avrebbe potuto essere

applicato nel giudizio a quo l'istituto della sospensione ex art. 295

c.p.c.; nel merito, ne ha rilevato la infondatezza, in quanto la

norma non sembra incidere sui poteri processuali e sul diritto di

difesa del contribuente; d'altra parte, il fatto che il giudice

tributario non possa disporre direttamente la invocata consulenza

tecnica, ma soltanto ammetterla ove il contribuente la richieda ed a

spese di questi, risponde al principio della gratuità del processo

tributario, cui si riconnette appunto la previsione che il giudice si

avvalga, per i necessari accertamenti tecnici, degli organi

dell'Amministrazione dello Stato.

Quanto alla questione concernente la disposizione del comma quarto

dello stesso art. 35, egualmente la difesa erariale ne ha affermato

la irrilevanza, non risultando che nel giudizio a quo sia stata

richiesta dalla parte consulenza tecnica, ovvero la nomina di un

perito di parte, in sede di consulenza tecnica di ufficio, per

assistere alle operazioni peritali; nel merito, comunque, ne ha

rilevato la infondatezza risultando del tutto apodittica

l'affermazione del giudice a quo circa la impossibilità per il

contribuente, nel silenzio della norma, di essere assistito da un

perito di parte. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 35, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella

parte in cui non consente al giudice tributario di disporre di

ufficio consulenza tecnica, potendo egli richiedere soltanto

"relazioni agli organi tecnici della amministrazione dello Stato".

Tale mancata previsione contrasterebbe, ad avviso del giudice a quo,

con l'art. 24 della Costituzione in quanto limiterebbe il potere di

accertamento, da parte del giudice, della verità dei fatti tramite

la nomina di un esperto estraneo all'amministrazione.

Altra questione è stata sollevata nei confronti dello stesso art.

35, quarto comma, nella parte in cui non prevederebbe che, una volta

nominato il consulente tecnico di ufficio ad istanza di parte, questa

possa farsi assistere da un proprio consulente, nel che dovrebbe

ravvisarsi un contrasto con l'art. 24 della Costituzione, impedendosi

di fatto alla parte ed al giudice di giovarsi di una corretta tecnica

processuale.

2. - Entrambe le questioni non sono fondate.

Per quel che riguarda l'art. 35, terzo comma, del d.P.R. n. 636

del 1972, va premesso che, in ordine al regime probatorio, questa

Corte ha affermato (sent. n. 251 del 1989) che spetta al legislatore

stabilire, con riferimento a ciascun tipo di processo, i mezzi di

prova esperibili e le modalità per la loro assunzione. Ciò vale

anche per quel che riguarda il maggiore o minor grado dei poteri

ufficiosi da attribuire al giudice, ben potendo il legislatore

limitarli ove reputi di dare più largo spazio all'impulso

processuale delle parti. Ciò che conta, ai fini della conformità

della disciplina ai principi costituzionali in tema di tutela

giurisdizionale, è che vengano rispettate l'essenza e la funzione

propria del processo in quello di volta in volta preso in

considerazione.

Per il processo tributario non appare in contrasto con tali

principi che la relativa disciplina preveda che, ai fini

dell'accertamento dei fatti, in mancanza di richiesta delle parti, il

giudice tributario possa avvalersi solo della collaborazione tecnica

degli organi statali, non potendo negarsi che il loro apporto sia

tale da assicurare quella perizia ed imparzialità che, secondo la

prospettazione del giudice a quo, dovrebbe invece ravvisarsi solo nei

confronti di consulenti processuali privati.

Oltre a questa possibilità la legge consente però l'accesso

anche alle consulenze tecniche del tipo di quelle previste nel

processo civile ed in quello penale, purché sia una delle parti del

processo tributario a richiederla. Previsione, questa, che pone tutte

le parti in posizione di parità processuale, potendo entrambe

chiedere che venga esperito quel mezzo, rimanendo però pur sempre

affidato al giudice, come negli altri processi in cui esso è

previsto, il potere di ammetterlo o meno.

Né può ritenersi costituire un ingiustificato ostacolo al

diritto di difesa la circostanza che la parte che avanzi la

richiesta, essendo tenuta ad anticipare le spese, finisca per

sopportarne definitivamente l'onere. Come ha già esattamente

osservato nella memoria difensiva l'Avvocatura generale dello Stato,

ciò costituisce diretta conseguenza del regime delle spese, comune

ad entrambe le parti nel processo tributario, in quanto, non essendo

prevista in tale giudizio la soccombenza, entrambe sono soggette alla

eventualità di dover sopportare l'onere delle spese sostenute anche

in caso di vittoria.

Si è dunque in presenza di una peculiarità che riguarda l'intera

disciplina che il legislatore ha ritenuto di imprimere al processo

tributario e che, non discriminando nella sua previsione una delle

parti rispetto all'altra, appare rispettosa dei principi

costituzionali in tema di diritto alla difesa in giudizio.

3. - Per quel che concerne l'art. 35, quarto comma, del d.P.R. n.

636 del 1972, diversamente da quanto sostiene il giudice a quo, il

fatto che espressamente tale disposizione preveda solo "la nomina di

un consulente tecnico di ufficio" non esclude che, una volta ammesso

tale mezzo di prova, non debba applicarsi, per assicurare nel modo

migliore il diritto di difesa, la medesima disciplina prevista ai

fini dell'esperibilità dello stesso mezzo nei processi da cui esso

è mutuato, purché questa disciplina risulti compatibile con il

processo preso in considerazione.

Relativamente al processo tributario, non appare affatto

incompatibile con la sua peculiare disciplina che, ove la consulenza

tecnica venga ammessa su richiesta di una delle parti, entrambe

possano chiedere di affiancare al consulente di ufficio quello di

parte, per meglio esplicare la propria difesa tecnica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 35, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata,

in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Lucca, con l'ordinanza indicata in

epigrafe;

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 citato, quarto

comma, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con

la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:560 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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