Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1965

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1965 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 55 del

contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai

addetti alle industrie edilizie, recepito nel D.P.R. 14 luglio 1960, n.

1032, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 maggio 1962 dal Tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Bizzarro Cesare e Mascoli Giuseppe,

iscritta al n. 33 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964;

2) ordinanza emessa il 27 dicembre 1963 dalla Corte di appello di

Napoli - Sezione Magistratura del lavoro - nel procedimento civile

vertente tra Milo Antonio e Izzo Gennaro, iscritta al n. 35 del

Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 73 del 21 marzo 1964;

3) ordinanza emessa il 21 gennaio 1964 dalla Corte di appello di

Napoli - Sezione Magistratura del lavoro - nel procedimento civile

vertente tra Civita Arturo e Di Caterino Raffaele, iscritta al n. 51

del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 108 del 2 maggio 1964.

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Civita Arturo;

udita nell'udienza pubblica del 17 marzo 1965 la relazione del

Giudice Costantino Mortati;

udito l'avv. Bruno Mazzarelli, per Civita Arturo.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 18 maggio 1962 il Tribunale di Napoli, nel

corso di un giudizio civile promosso da Bizzarro Cesare, lavoratore

addetto ad impresa di costruzioni edilizie, contro Mascoli Giuseppe

rappresentante di detta impresa, onde ottenere il riconoscimento dei

crediti di lavoro da lui vantati, ha ritenuto non manifestamente

infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla

difesa dell'attore, nei confronti dell'art. 55 del contratto collettivo

nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizie del

24 luglio 1959, fornito di efficacia giuridica normativa erga omnes in

virtù dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, che

sancisce l'improcedibilità delle domande giudiziali concernenti

controversie in materia di rapporti di lavoro, ove sulle domande stesse

non fosse stato previamente esperito il tentativo di conciliazione. Il

Tribunale ha osservato che tale obbligo, se fatto valere fuori

dell'ambito degli iscritti alle associazioni stipulanti i contratti

collettivi, può essere sospettato di incostituzionalità sotto un

duplice profilo, della violazione dell'art. 76 della Costituzione

perché eccedente la delega concessa al Governo dall'art. 1 della legge

14 luglio 1959, n. 741, ed altresì dell'art. 24 della Costituzione

perché, costringendo i lavoratori non iscritti alle associazioni ad

esperire presso le medesime un tentativo di conciliazione, viene a

violare il diritto alla difesa giudiziale garantito dall'articolo

predetto.

Ritenuta la questione rilevante per l'esito del giudizio, ordinava

la sospensione di questo e disponeva l'invio degli atti a questa Corte.

L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge veniva

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1964, n. 67. Nessuna

delle parti si costituiva nel giudizio così promosso.

2. - Nel corso di altro giudizio, in materia di crediti per

prestazioni di lavoro, vertente avanti la Corte di appello di Napoli,

Sezione Magistratura del lavoro, fra Milo Antonio e Izzo Gennaro, la

Corte stessa con ordinanza 27 dicembre 1963, sollevava di ufficio la

questione della legittimità costituzionale del citato art. 55 del

contratto collettivo nazionale del 1959, (la cui soluzione era ritenuta

rilevante per la decisione della causa), sotto l'aspetto della

violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega

incorso dall'articolo unico del detto D.P.R. n. 1032 del 1960 per avere

conferito efficacia vincolante generale ad un obbligo, come quello del

previo esperimento del tentativo di conciliazione, né direttamente né

indirettamente attinente alla garanzia dei minimi inderogabili di

trattamento economico e normativo, che la legge di delega n. 741 del

1959 ha voluto conferire ai lavoratori addetti all'edilizia.

A sostegno della eccezione sollevata l'ordinanza fa richiamo a

quanto statuito dalla Corte con la sentenza 129 del 1963, sostenendo

che le stesse ragioni da questa fatte valere per dichiarare la

incostituzionalità del citato D.P.R. n. 1032 del 1960, nella parte in

cui rendeva obbligatoria l'iscrizione alle Casse edili imposta

dall'art. 62 del contratto collettivo possono venire allegate per

giungere alla stessa soluzione in confronto all'altra parte, relativa

all'art. 55 stesso del contratto collettivo. Aggiunge la Corte che

nulla in contrario potrebbe desumersi dall'altra sentenza n. 107 del

1962, non essendo da ritenere che con essa si sia inteso deferire al

giudice ordinario l'accertamento dell'esorbitanza da parte dell'organo

investito dell'esercizio di delega legislativa dai poteri da questa

attribuiti, essendo esami di tale natura devoluti esclusivamente alla

Corte costituzionale, in virtù degli artt. 1 della legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge ordinaria n. 87

del 1953.

L'ordinanza notificata e comunicata come di rito veniva pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1964, n. 73. Anche in questo

giudizio nessuna delle parti si costituiva avanti alla Corte.

3. - La stessa Corte d'appello di Napoli, in altra causa di analogo

contenuto, fra Civita Arturo e Di Caterino Raffaele, con ordinanza del

21 gennaio 1964 sollevava questione di legittimità costituzionale del

citato art. 55 del contratto collettivo negli stessi termini e con la

stessa motivazione di cui alla precedente del 27 dicembre, prima

riferita.

L'ordinanza debitamente notificata e comunicata era pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1964, n. 108.

Si è costituito avanti alla Corte il sig. ing. Arturo Civita,

rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Mazzarelli, con deduzioni

depositate il 5 maggio 1964.

In esse si richiama la sentenza di questa Corte n. 107 del 1962,

per fare osservare come questa, avendo preso in esame la stessa

questione oggi sollevata, allora proposta dal Pretore di San Cipriano

Picentino, della costituzionalità della disposta estensione erga omnes

dell'art. 55 del contratto collettivo ebbe a decidere che spettasse al

giudice ordinario stabilire la sussistenza dell'allegata esorbitanza

delle clausole contrattuali rispetto alla delega concessa al Governo di

conferire loro efficacia generale, dichiarando la questione stessa

inammissibile.

Aggiunge che la successiva sentenza 129 del 1963 non può

considerarsi contrastante con la precedente, essendosi limitata ad

escludere l'efficacia erga omnes delle clausole strumentali le quali

sanciscono diritti e doveri non fra datori di lavoro e lavoratori, ma

fra le associazioni sindacali, come avveniva nel caso

dell'obbligatorietà della iscrizione alle Casse edili, che faceva

venir meno la immediatezza del rapporto fra datori di lavoro e

lavoratori.

Conclude chiedendo che venga dichiarata non fondata la sollevata

questione di illegittimità costituzionale.

Lo stesso avv. Mazzarelli ha depositato una memoria in data 8 marzo

1965 e pertanto fuori termine.

Nella discussione orale il predetto legale ha svolto i motivi

esposti nelle deduzioni. Considerato in diritto :

1. - Le tre cause, avendo ad oggetto una stessa questione, vanno

riunite e decise con unica sentenza.

2. - La questione sollevata con le ordinanze del Tribunale e della

Corte di appello di Napoli di eccesso di delega del D.P.R. 14 luglio

1960, n. 1032, nella parte in cui impone anche ai non iscritti alle

associazioni sindacali l'esperimento della conciliazione prima di poter

proporre azione giudiziaria in ordine a controversie insorte in

applicazione dei contratti collettivi di lavoro, si deve ritenere

fondata.

Esattamente le ordinanze della Corte di appello di Napoli mettono

in rilievo l'analogia che è dato rilevare fra le ragioni assunte dalla

sentenza n. 129 del 1963 a fondamento della pronuncia di illegittimità

costituzionale dell'art. 62 dello stesso contratto collettivo ora

denunciato, e quelle invocabili per negare l'estensibilità erga omnes

dell'art. 55. Nell'un caso e nell'altro infatti si è in presenza di

clausole le quali, mentre non si palesano strettamente necessarie a

garantire il trattamento minimo voluto assicurare ai lavoratori (che

costituisce il fine voluto conseguire dalla legge n. 741 del 1959 nel

disporre l'estensione erga omnes dei contratti collettivi

post-corporativi, ed insieme il limite del potere dell'organo

delegato), non hanno poi ad oggetto la disciplina dei rapporti

intercorrenti fra le parti dei contratti individuali di lavoro, ma si

riferiscono invece a diritti e doveri esercitabili attraverso

l'interposizione delle associazioni sindacali di diritto privato. Il

tentativo di conciliazione ad esse affidato richiede, per potersi

effettuare, la sottoposizione dei singoli a vincoli di subordinazione

nei confronti delle medesime e di queste nei confronti dei primi:

vincoli che (a prescindere dalla loro incidenza sul principio della

libertà sindacale) non possono considerarsi pertinenti a quella parte

della contrattazione collettiva cui si è riferito l'art. 1 della

citata legge n. 741.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

previa riunione dei tre giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatorio

erga omnes l'art. 55 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24

luglio 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia e affini, che

dispone l'esperimento obbligatorio di conciliazione, per violazione

dell'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all'art.

76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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