Corte costituzionale

Sentenza n. 557/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/12/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, 29, terzo

comma, 33, quarto comma, 34, 35, secondo comma, e 60 della legge 31

luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'esercito, della

marina e dell'aeronautica), promosso con ordinanza emessa il 22

maggio 1987 dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la

Sardegna, sul ricorso proposto da Olia Giovanni, iscritta al n. 223

del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989, il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento diretto al conseguimento del

trattamento pensionistico, promosso da un maresciallo di alloggio

ordinario dell'Arma dei Carabinieri, collocato in congedo per perdita

del grado a seguito di condanna penale, la Corte dei conti, Sezione

giurisdizionale per la Sardegna, con ordinanza del 22 maggio

1987 (pervenuta a questa Corte il 18 aprile 1989), ha sollevato di

ufficio, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 29, comma

terzo, 33, comma quarto, 34, 35, comma secondo, e 60 della legge 31

luglio 1954, n. 599, nella parte in cui non prevedevano la

liquidazione della pensione a favore dei sottufficiali delle tre armi

(e, quindi, anche dei Carabinieri), che fossero cessati dal servizio

per perdita del grado con una anzianità inferiore ai venti anni di

servizio, ma superiore ai quindici, diversamente da quanto era

disposto per gli ufficiali dall'art. 12 del regio decreto 18 novembre

1920, n. 1626.

Rammentato che la questione è del tutto analoga ad altre già

risolte dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 144 del 1971, 255

del 1982, 236 del 1985 e 154 del 1987), per diverse categorie di

militari, e ritenuto di non poter estendere i principi

giurisprudenziali affermati nelle richiamate decisioni alle norme ora

impugnate (che si pongono come regolatrici della fattispecie oggetto

del giudizio a quo, in assenza di una specifica disposizione

pensionistica per la ipotesi di cessazione dal servizio per perdita

del grado), il giudice rimettente evidenzia la disparità di

trattamento che le norme denunciate avrebbero riservato ai

sottufficiali dei carabinieri rispetto agli ufficiali, che versassero

nella identica situazione giuridica di essere stati collocati in

congedo per perdita del grado e che potevano beneficiare di una

minore anzianità (di quindici anni) richiesta ai fini pensionistici.

Non si è costituita nel presente giudizio la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 28, 29, terzo comma, 33, quarto comma, 34,

35, secondo comma, e 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, nella

parte in cui non prevedono che anche i sottufficiali dei carabinieri,

se collocati in congedo per perdita del grado, possano conseguire la

pensione al compimento di quindici anni di servizio. Ad avviso del

giudice a quo, in tale mancata previsione deve ravvisarsi un

contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in relazione

all'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, che invece

riconosce tale beneficio agli ufficiali che versino nella medesima

situazione.

2. - La questione è fondata.

In proposito deve essere preliminarmente ricordato che con la

precedente sentenza n. 347 del 1989 è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale di una norma diversa, cioè dell'art.

23 del regio decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1986, in accoglimento

di una questione sollevata in un giudizio che pur riguardava un

militare appartenente alla stessa categoria (sottufficiale dei

carabinieri) cui si riferisce la questione di legittimità

costituzionale ora sollevata.

Quella dichiarazione di illegittimità costituzionale concerne

soltanto tale norma, perché la questione era stata sollevata in

ordine ad essa, ritenuta allora dalla Corte dei conti (Sezione IV

giurisdizionale) applicabile nel giudizio a quo, mentre, nel giudizio

nel quale è stata sollevata la questione ora in esame, altro

collegio giudicante della stessa Corte dei conti (e cioè la Sezione

giurisdizionale per la Sardegna) ritiene applicabili, ad una

fattispecie identica e ad un militare appartenente alla stessa

categoria, le norme ora denunciate.

Questa Corte, dovendosi attenere al quesito formulato

nell'ordinanza di rimessione, non può che confermare, in relazione

alle norme ora denunciate, quanto già affermato in precedenza nei

confronti della norma dichiarata illegittima.

3. - Anche nel presente giudizio l'ordinanza di rimessione invoca

quale tertium comparationis l'art. 12 del regio decreto 18 novembre

1920, n. 1626, il quale prevedeva che gli ufficiali collocati in

pensione per perdita del grado potessero conseguire la pensione al

compimento di quindici anni di servizio.

Raffrontando con questa norma quelle denunziate con l'ordinanza di

rinvio, risulta la stessa situazione di disparità incompatibile con

il parametro costituzionale invocato, così come già ritenuto, sia

nella richiamata sentenza di questa Corte n. 347 del 1989, sia, in

relazione a diverse categorie di militari e quindi ad altre norme

egualmente dichiarate costituzionalmente illegittime, nelle sentenze

n. 154 del 1987, n. 236 del 1985, n. 255 del 1982 e n. 144 del 1971.

In particolare, nell'ultima delle sentenze citate si era ritenuto

essere privo di giustificazione il trattamento differenziato in

materia di pensione operato nei confronti di persone appartenenti

alle stesse forze armate, "non avendo la differenza di grado alcuna

rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il

diritto a pensione".

Con riferimento, poi, all'avvenuta abrogazione sia delle norme

denunciate che di quella indicata a raffronto (e cioè l'art. 12 del

regio decreto n. 1626 del 1920), per effetto dell'art. 254 del testo

unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, questa Corte ha

in più occasioni già avuto modo di affermare (sentenze nn. 347 del

1989 cit., 255 del 1982 cit., 77 del 1963 e 4 del 1959) la

sindacabilità anche di norme abrogate ogni qualvolta possa parlarsi

di efficacia e di applicazione della legge, indipendentemente dalla

sua avvenuta abrogazione, salvo che si tratti di fatti verificatisi

successivamente alla data in cui tale norma ha cessato di avere

vigore. Quest'ultima ipotesi non ricorre nel caso del giudizio a quo,

relativamente al quale i presupposti di fatto si erano verificati

completamente sotto l'imperio della disciplina abrogata, il che,

secondo quanto già affermato da questa Corte (sentenze n. 347 del

1989 e n. 255 del 1982 citate), rende inoperante la retroattività

disposta dall'art. 256 del citato testo unico del 1973, che non può

incidere sui diritti quesiti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 28, 29, terzo

comma, 33, quarto comma, 34, 35, secondo comma e 60 della legge 31

luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'esercito della

marina e dell'aeronautica) nella parte in cui non prevedevano che i

sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del

grado, potessero conseguire la pensione al compimento di quindici

anni di servizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:557 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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