Corte costituzionale

Sentenza n. 556/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/12/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, n. 2, del

codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 14

febbraio 1989 dal Tribunale militare di Bari nel procedimento penale

a carico di Rondinella Luciano, iscritta al n. 252 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 14 febbraio 1989 nel corso del

procedimento penale a carico di Rondinella Luciano, il Tribunale

militare di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25,

primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

8, n. 2, del codice penale militare di pace, a norma del quale, ai

fini della configurabilità di reati militari, i militari diversi

dagli ufficiali cessano di appartenere alle forze armate dal momento

della consegna all'interessato del foglio di congedo assoluto.

Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo non dubita

che, alla stregua della disposizione denunciata, l'imputato, benché

riformato in rassegna il 31 marzo 1988, fosse soggetto alla

disciplina e alle leggi militari nel momento del fatto commesso il 9

aprile 1988, il foglio di concedo assoluto essendo stato trasmesso al

Comune di Lecce per la consegna all'interessato soltantto il 10

giugno 1988.

Nel merito si deduce l'irrazionalità di una normativa per la

quale un soggetto, pur collocatto in congedo assoluto, permane nello

status di militare fino alla consegna del foglio relativo, ossia fino

al compimento di una formalità burocratica che potrebbe anche

tardare per motivi indipendenti dalla volontà dell'interessato,

facendosi in tal modo derivare da elementi estemporanei sia

l'applicabilità delle norme penali militari sia la sottoposizione di

una persona ad un giudice speciale, in violazione del principio per

cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale.

Si denuncia, inoltre, la violazione del principio di eguaglianza a

causa della disparità di trattamento riscontrabile fra coloro che,

pur avendo commesso gli stessi fatti, soggiacciono alle pene più

miti previste dalla legge penale comune per aver già ricevuto la

consegna del foglio di congedo e coloro che rimangono sotto l'impero

della norma speciale poiché non ancora formalmente estranei alle

forze armate.

Vi sarebbe, pure, disparità di trattamento con i militari inviati

in congedo illimitato, riguardo ai quali l'art. 3, primo comma, n. 2,

del codice penale militare di pace richiede solo l'adempimento

(dipendente dalla loro volontà) della presentazione all'autorità

competente: essi, pertanto, conseguono il collocamento in congedo

mediante un atto proprio. Risulterebbe, quindi, più razionale e

giusto un sistema in cui la perdita dello status di militare

dipendesse dal collocamento in congedo assoluto disposto dal Corpo o

dall'Ente di appartenenza, anziché dalla consegna del relativo

foglio.

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Secondo

l'Avvocatura dello Stato, trattandosi nella specie del venir meno

dello status di militare in capo a soggetto già militare e, quindi,

inserito nella struttura stessa delle Forze Armate, "appare del tutto

razionale" che costui rimanga sottoposto agli obblighi e alla

disciplina militare fino all'esito del procedimento amministrativo

destinato a portare a conoscenza degli organi militari e

dell'interessato la cessazione dell'appartenenza alle Forze Armate.

Se è vero che appare possibile ipotizzare meccanismi più rapidi, è

pure vero che il sistema vigente non è viziato da irrazionalità;

né le lamentate disparità di trattamento potrebbero dirsi

senz'altro eliminate con l'adozione della soluzione proposta,

dipendendo le stesse dalla maggiore o minore celerità dell'iter

amministrativo.

Anche il riferimento al principio del giudice naturale si

rivelerebbe inconsistente, non venendo meno il vincolo della

soggezione al giudice prestabilito per chi continua a rivestire lo

status militare. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale militare di Bari mette in dubbio la legittimità

costituzionale dell'art.8, n. 2, del codice penale militare di pace,

in quanto, per i sottufficiali ed i militari di truppa, fa discendere

la perdita dello status di militare agli effetti della legge penale

militare dalla consegna del foglio di congedo, anziché dal

collocamento in congedo assoluto disposto dal Corpo o dall'Ente di

appartenenza.

2. - La norma oggetto di censura si troverebbe in contrasto, sotto

diversi profili, con l'art. 3 della Costituzione. Anzitutto, sarebbe

irragionevole collegare "un mutamento così radicale dello status

militare di un individuo", da cui dipende l'applicabilità o no di

una normativa penale più rigorosa, ad un evento, quale la consegna

del foglio di congedo, condizionato "da adempimenti burocratici della

pubblica amministrazione", fonte di sempre possibili ritardi, se non

addirittura di omissioni. In secondo luogo, nell'eventualità che

più individui venissero "collocati in congedo assoluto, ad esempio

per inidoneità fisica, in pari data e, per tale ragione,

contemporaneamente avviati ai rispettivi domicili", la consegna in

tempi diversi dei fogli di congedo darebbe origine ad una "disparità

di trattamento davanti alla legge". Un'altra "disparità di

trattamento" sarebbe, infine, ravvisabile nei confronti dei militari

di truppa inviati in congedo illimitato, rispetto ai quali l'art. 3,

primo comma, n. 2, prima parte, dello stesso codice penale militare

di pace riconduce l'acquisto della condizione di congedato ad un atto

dipendente unicamente dalla loro volontà, cioè alla personale

"presentazione all'Autorità competente del comune di residenza

prescelto".

Vi sarebbe, inoltre, contrasto con l'art.25, primo comma, della

Costituzione, perché, quando al militare in congedo siano

addebitati, come nella specie, "fatti costituenti nel contempo reato

militare e reato comune", la ritardata consegna del foglio di congedo

assoluto comporterebbe la sottrazione dell'imputato all'autorità

giudiziaria ordinaria, giudice naturale precostituito per legge.

3. - Esaminata sotto il primo dei profili invocati, la questione

risulta fondata.

Come questa Corte ha già avuto modo di precisare in ordine

all'acquisto dello status di militare, la qualità di appartenente

alle Forze Armate "non può non implicare l'esistenza di un rapporto

di attuale soggezione alla speciale potestà dell'amministrazione

militare" (sentenza n. 112 del 1986). Ne consegue che, analogamente a

quanto si verifica per il momento iniziale (l'iscritto di leva entra

a far parte dell'istituzione delle Forze Armate solamente con

l'arruolamento, cioè con l'inserimento nei ruoli militari), la

completa cessazione della qualità di militare - nella forma del

collocamento in congedo assoluto, conseguente o a rassegna per

inidoneità sopravvenuta o a degradazione o, più di frequente, al

raggiungimento del limite di età - dovrebbe porsi sempre in stretta

coincidenza con il venir meno del rapporto di "attuale soggezione"

alla potestà dell'amministrazione militare e, quindi, con il reale

congedamento.

Ciò, del resto, è proprio quanto avviene ad ogni altro fine

diverso dagli "effetti della legge penale militare", i soli cui si

riferisce l'ottica derogatoria dell'art. 8, n. 2, del codice penale

militare di pace. Ai fini amministrativi (diritto allo stipendio per

i sottufficiali o alla paga per i militari di truppa, frequentazione

dei luoghi di vita militare, riconsegna di quanto avuto in

dotazione), lo status di militare in atto cessa indiscutibilmente nel

momento del concreto definitivo allontanarsi dell'interessato dal

corpo o dall'ente di appartenenza, cioè nel momento del suo reale

congedarsi in forza della determinazione assunta dall'autorità

competente sulla base del titolo legittimante nella specie il congedo

assoluto, a prescindere dalla consegna, concomitante o no, del

relativo foglio. Se, dunque, sul piano degli effetti amministrativi

la situazione si presenta in questi termini, appare ancor meno

ragionevole che, ai più gravosi fini penali, l'appartenenza alle

Forze Armate possa, come talora accade, protrarsi anche oltre, sino

al momento della consegna del foglio di congedo assoluto per il

tramite dell'arma dei carabinieri oppure, come nella fattispecie

concreta, per il tramite del comune di residenza del militare

congedato.

4. - Ad avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato, la norma

denunciata troverebbe la sua ratio nell'esigenza che la cessazione

dello status di militare, prima di diventare efficace in toto, sia

portata "a conoscenza degli organi militari e dell'interessato

stesso". Conseguentemente, questi rimarrebbe sottoposto agli obblighi

e alla disciplina militare sino al completamento dell'iter

amministrativo volto ad assicurare tale conoscenza. L'Avvocatura non

nega che "più rapidi meccanismi" di informativa potrebbero essere

prospettati, ma, al di là della maggiore o minore celerità di altri

itinera ipotizzabili, sottolinea che, di fatto, le disparità tra

caso e caso resterebbero comunque ineliminabili.

Le osservazioni così riassunte - pur cogliendo l'intento

ispiratore della norma che subordina sempre alla consegna del

provvedimento di congedo assoluto l'estinzione di una parte saliente

degli effetti cui l'appartenenza alle Forze Armate dà luogo - non

bastano, però, a giustificare un meccanismo di informativa che di

per se stesso può comportare ritardi più o meno rilevanti nella

cessazione dell'appartenenza alle Forze Armate agli effetti della

legge penale militare. Quando si tratta di congedo assoluto, la

preoccupazione di subordinare la completa efficacia del provvedimento

alla consegna formale dell'atto, non importa se all'interno o

all'esterno dell'ambito militare, non può prevalere sull'esigenza

che lo status di militare venga totalmente meno a partire dal momento

del congedo reale e deve, perciò, cederle il passo nella drasticità

di un'alternativa che rende impossibili reciproci contemperamenti.

Né vale richiamare il caso del congedo illimitato o provvisorio,

cioè del "collocamento fuori del servizio alle armi". Qui il

coinvolgimento dell'autorità competente del comune di residenza del

militare inviato in congedo e l'attestazione dell'avvenuto di lui

ritorno alla vita civile con il visto del sindaco - obiettivi

perseguiti dal legislatore richiedendo la presentazione

dell'interessato a tale autorità (art. 3, n. 2, del codice penale

militare di pace) - non hanno solo il generico scopo proprio di ogni

tipo di informativa, ma anche quello, più specifico, di permettere

un pronto reperimento del congedato in occasione di eventuali

richiami in servizio. Nulla di simile è prospettabile una volta che

sia definitivamente cessato, con il congedo assoluto, qualsiasi

rapporto di appartenenza alle Forze Armate.

5. - Non rinvenendosi altre specifiche ragioni a sostegno del

differimento di una parte degli effetti conseguenti alla definitiva

cessazione dell'appartenenza alle Forze Armate per i sottufficiali ed

i militari di truppa, non può consentirsi che la cessazione stessa -

con la sua incidenza sui modi di esercizio di quei diritti

fondamentali che il complesso di doveri, obblighi, limiti e

soggezioni caratterizzanti lo status di militare fortemente

circoscrive - venga fatta dipendere da eventi "burocratici"

successivi al tradursi della situazione di congedo in concreta

realtà. Dal momento in cui il militare ritorna effettivamente e

definitivamente alla vita civile in forza dell'avvenuta adozione di

un provvedimento militare di esonero definitivo comunque eseguito,

non può esservi più posto per alcuno degli effetti insiti

nell'appartenenza alle Forze Armate.

Va, pertanto, dichiarata costituzionalmente illegittima la

previsione di un'informativa, che può anche richiedere tempi, più o

meno, lunghi di attuazione, quale la consegna del foglio di congedo

assoluto al sottufficiale o al militare di truppa, cui l'art. 8, n.

2, del codice penale militare di pace condiziona la piena efficacia

del congedo stesso. Restano in tal modo assorbite le altre censure

prospettate dal giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, n. 2, del

codice penale militare di pace, nella parte in cui prevede che, agli

effetti della legge penale militare, i sottufficiali ed i militari di

truppa cessano di appartenere alle Forze Armate dello Stato dal

momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto,

anziché dal momento del loro effettivo congedamento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il Relatore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:556 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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