Corte costituzionale

Sentenza n. 551/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo

comma, della legge 21 febbraio 1980 n. 28 (Delega al Governo per il

riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e 50

del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 31

gennaio 1990 dal T.A.R. per la Campania sui ricorsi riuniti proposti

da Pennarola Raffaele ed altri contro il Ministero della pubblica

istruzione, iscritta al n. 474 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Pennarola Raffaele ed altri,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avv. Paolo Tesauro per Pennarola Raffaele ed altri e

l'Avv. dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Campania sui ricorsi riuniti proposti

da Pennarola Raffaele ed altri contro il Ministero della pubblica

istruzione (reg. ord. n. 474/90) è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, della legge

21 febbraio 1980, n. 28, e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,

"nella parte in cui non contemplano, tra i soggetti da ammettere ai

giudizi di idoneità a professore universitario associato, i medici

interni universitari incaricati con compiti assistenziali, che siano

anche liberi docenti e che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano

svolto, per un triennio, attività didattica e scientifica, questa

ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside

della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento

delle attività medesime", in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Oggetto del giudizio de quo è l'impugnazione, da parte dei

ricorrenti ("liberi docenti che avevano svolto l'attività per

incarico di medico interno universitario con compiti assistenziali"),

dei provvedimenti, al tempo, del Ministero della pubblica istruzione

con i quali gli stessi sono stati esclusi dalla II tornata dei

giudizi di idoneità a professore universitario di ruolo, fascia

degli associati.

Le norme impugnate, secondo il Collegio remittente, tra le

indicate categorie di soggetti non contemplano infatti quella cui

appartengono i ricorrenti. Da ciò la questione sollevata per il

"diverso trattamento riservato dalle norme sopraindicate (ai fini

dell'ammissione ai giudizi di idoneità a professore associato) ai

liberi docenti (in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti

dalle norme universitarie) che hanno svolto attività per incarico di

medico interno universitario con compiti assistenziali e che si

trovavano, pertanto, nelle medesime condizioni di altri soggetti, per

avere svolto identiche mansioni ed acquisito lo stesso livello di

professionalità".

Richiamate le sentenze n. 46 del 1985, n. 89 del 1988 e n. 397 del

1989, il Collegio remittente osserva che nel caso di specie la nuova

categoria che favorevolmente emerge al fine de quo è quella dei

medici interni universitari incaricati con compiti assistenziali, che

siano anche liberi docenti, avendo superato le relative prove di

esame, oltre possedere i titoli didattici e scientifici occorrenti.

E infatti, violato il principio costituzionale della parità di

trattamento (art. 3), vi sarebbero "conseguenti riflessi sul buon

andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione" (art. 97 Cost.).

2. - Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti i quali hanno

messo in evidenza la ingiustificata disparità di trattamento

riservata dalle norme impugnate alla categoria dei liberi docenti

rispetto ai medici interni vincitori di concorso e ai medici

contrattisti.

Anche i liberi docenti rientrerebbero, quindi, nel "filone

individuato dalla Corte", avendo gli stessi superato una prova,

l'esame di docenza (oltre che aver svolto più di un triennio di

attività didattica).

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, ponendo in evidenza il carattere non concorsuale degli

esami per l'abilitazione alla libera docenza, ha concluso per

l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - La questione prospettata importa lo stabilire se l'art. 5,

terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo

per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di

formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e

l'art.50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della

docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica), contrastino con gli artt.

3 e 97 della Costituzione: infatti, non sono contemplate tra le

categorie da ammettere al giudizio di idoneità per professore

associato i medici interni universitari incaricati con compiti

assistenziali che siano in possesso dell'abilitazione alla libera

docenza, in evidente disparità di trattamento - assume il Collegio

remittente - rispetto alle altre categorie previste nella normativa

impugnata; ciò avrebbe negativo riflesso poi, con l'inserimento

parziale dei soggetti interessati, sul buon andamento organizzativo

dell'amministrazione.

2. - L'Avvocatura dello Stato eccepisce che l'ordinanza

sembrerebbe incidere sulle sentenze della Corte in materia, indicate

in narrativa, piuttosto che direttamente sui parametri costituzionali

invocati (3 e 97), così palesandosi una inammissibilità della

questione: ma la censura non ha pregio, risultando evidente dal

contesto come i remittenti abbiano inteso prospettare in causa la

giurisprudenza costituzionale in chiave di lettura di quelle norme

ordinarie che si argomentano in violazione di ben precisi parametri.

3.1 - La questione non è fondata.

Proprio richiamando la giurisprudenza cui si è fatto cenno è da

ricordare, intanto, che la figura dei medici interni universitari con

compiti assistenziali venne ricostruita, nelle sue origini, con una

prima sentenza (n. 46 del 1985), ivi rilevandosi come, anteriormente

alle leggi di riordino della docenza universitaria, la posizione

giuridica in discorso difettasse di una disciplina specifica, sicché

le modalità di reclutamento erano rimaste affidate, al tempo,

all'autodeterminazione delle singole Università: ovviamente, in tali

condizioni, non potevano non esser posti su di un identico piano sia

i soggetti assunti con deliberazione dei Consigli d'amministrazione

degli Atenei che quelli chiamati ad assolvere i propri compiti previa

semplice delibera di Facoltà.

3.2 - Successivamente, dall'esame dei lavori che precedettero il

riordinamento universitario veniva ad emergere e a delinearsi

l'equiparazione della qualifica del medico interno con quella del

preesistente assistente universitario: ciò per un'evidente razionale

identità di presupposto, quando cioè fosse risultata espletata, per

la rispettiva nomina, la procedura concorsuale pubblica "sia come

prova d'esame, sia come composizione delle commissioni" (Atto Camera

dei deputati n. 870, VIII legislatura, pag. 6265): da qui la

illegittimità di diniego, in tal ben precisa ipotesi, del giudizio

speciale per professore associato, consentito agli assistenti

universitari e non anche ai medici interni, quando al pari dei primi

assoggettati in apice ad una identica prova concorsuale (sent. n. 89

del 1986); e a rendere definitivamente omogenea la normativa, in

eguale situazione si riconobbe versassero, per l'identità di

posizione di stato ex art. 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580

(Misure urgenti per l'Università), convertito nella legge 30

novembre 1973, n. 766, con modificazioni, i medici titolari di

contratto, svolgenti pure attività di assistenza e nominati

anch'essi in base a concorso (sent. n. 397 del 1989).

3.3 - Conclusivamente, da quanto sin qui precisato risulta

delineato con coerenza il sistema nel senso della sufficiente

omogenizzazione della categoria di cui trattasi - medici interni - ai

fini di loro ammissione al giudizio di idoneità al pari degli

assistenti universitari, con tali soggetti avendo in comune, per i

fini della relativa nomina, una prova selettiva concorsuale (oltre

l'aver esplicato, nell'arco di tempo apprezzabile, attività

didattica e di ricerca).

4. - Consegue dalla ricostruzione sulla quale si è

necessariamente indugiato per gli scopi di causa - sono gli enunciati

stessi dell'ordinanza di remissione ad esigerlo - come, difettando il

presupposto comune del concorso, nessun altro titolo può ravvisarsi

valido nei soggetti in discorso per la loro ammissione ai giudizi, la

cui normativa è oggetto dell'odierno esame: diversamente operando,

lungi dall'omogeneizzarlo, si renderebbe assolutamente disuguale il

sistema tracciato con altrettanta negativa incidenza sui principi di

organizzazione delle strutture amministrative.

Orbene, i liberi docenti assunti per incarico, di cui all'odierna

fattispecie, non risultano aver superato, per la nomina a medico

interno, alcuna prova concorsuale, né a questa può ravvisarsi

equiparabile il conseguimento della libera docenza, così come

sostenuto, invece, dai ricorrenti: ai sensi delle norme che la

sorreggevano, questa infatti non si prospetta prova concorsuale,

dischiudente cioè la successiva assunzione a medico interno, bensì

mero esame di abilitazione. Ed esame comunque avulso, nell'indicato

sistema, dalla nomina, per concorso ripetesi, a medico interno.

Se così non fosse, gli interessati avrebbero senz'altro già

usufruito di quanto disposto con la sentenza n. 89 (ved. al par.

3.2).

Pertanto la questione, non risultando violati i precetti

costituzionali indicati, va dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5, terzo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega

al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e

relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa

e didattica), e dell'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), per la

parte in cui non prevedono, tra i soggetti da ammettere ai relativi

giudizi di idoneità a professore universitario associato, i medici

interni universitari incaricati con compiti assistenziali che siano

anche liberi docenti confermati, in riferimento agli artt. 3 e 97

della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale

per la Campania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:551 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari