Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1985 · relatore Guglielmo Roehrssen

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma

terzo, ultima parte, del d.lgv. 12 febbraio 1948, n. 147 ("Nuove

disposizioni sui compiti e sul funzionamento dell'Ente nazionale di

assistenza e di previdenza per i dipendenti statali") promosso con

ordinanza emessa il 13 febbraio 1976 dal tribunale di Rovigo nel

procedimento civile vertente tra Curtarello Angelo ed altro e ospedale

S. Maria della Misericordia ed ENPAS, iscritta al n. 231 del registro

ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 125 dell'anno 1976.

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'obbligo di un

assistito dell'ENPAS - ricoverato in sala speciale di III classe quale

pagante in proprio, ai sensi del r.d. 30 settembre 1938, n. 1631,

presso l'ospedale di S. Maria della Misericordia in Rovigo - di pagare

all'ospedale le prestazioni di degenza e medico-chirurgiche (salvo il

diritto ad ottenere poi parziale rimborso dall'ENPAS), ovvero di pagare

la sola differenza per retta di degenza (con obbligo diretto dell'ENPAS

di pagare all'ospedale le cure medico-chirurgiche) il tribunale di

Rovigo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del

d.lgv. 12 febbraio 1948, n. 147, nella parte in cui "esclude il diritto

all'assistenza diretta medico-chirurgica nel caso in cui il dipendente

dello Stato, assistito dall'ENPAS, chiede di essere ricoverato in sala

speciale d'istituto ospedaliero convenzionato".

Nell'ordinanza si afferma che, secondo la giurisprudenza della

Corte di cassazione, gli assistiti da enti previdenziali, in linea

generale, ove siano ricoverati in camere separate anziché in corsia,

sono tenuti a corrispondere all'ospedale solo la differenza tra la

tariffa di camera e quella della corsia e null'altro. A tale regola

generale farebbe eccezione, per gli assistiti dell'ENPAS, l'art. 11

del decreto legislativo impugnato, in base al quale l'assistito, il

quale chiede il ricovero in sala speciale di un istituto convenzionato,

perde il diritto all'assistenza diretta e può ottenere solo un

rimborso-spese, il cui ammontare è rimesso alla decisione

discrezionale del consiglio di amministrazione dell'ENPAS.

Secondo l'ordinanza di rimessione detta disciplina violerebbe

l'art. 3 Cost., creando una disparità di trattamento fra cittadini,

nonché l'art. 38 Cost., che garantisce l'assistenza in caso di

malattia.

Nessuna parte si è costituita dinanzi a questa Corte. Considerato in diritto :

1. - Come esattamente rileva il giudice a quo, prima della

istituzione del Servizio sanitario nazionale - che ha innovato

completamente la materia - la giurisprudenza dell'autorità giudiziaria

ordinaria era ferma nel ritenere che l'ammalato, il quale si facesse

ricoverare in sala speciale, era tenuto a pagare all'ospedale soltanto

la differenza fra la tariffa propria della camera medesima e quella

dovuta invece in caso di ricovero in corsia, fermo rimanendo che l'ente

ospedaliero non poteva pretendere alcun altro pagamento a titolo di

cura, dovendo il trattamento terapeutico essere sempre uguale.

Ma da queste regole, contrariamente ora a quel che opina il giudice

a quo, non si discostava la norma contenuta nell'art. 11, secondo

comma, del D.Lgv. 12 febbraio 1948, n. 147 (a"Nuove disposizioni sui

compiti e sul funzionamento dell'Ente nazionale di assistenza e

previdenza per i dipendenti statali") se rettamente interpretata.

2. - In effetti questa norma stabiliva pur essa chiaramente che,

anche in caso di ricovero in camera speciale, l'ente assistenziale era

tenuto a rimborsare le spese effettivamente sostenute, aggiungendo

tuttavia che l'ENPAS poteva stabilire i limiti entro i quali tale

rimborso doveva avvenire, con apposito provvedimento sottoposto a

controllo ministeriale.

Ora questa facoltà non poteva certamente essere considerata come

una facoltà discrezionale dell'Ente, in virtù della quale questo

potesse in qualsiasi modo od in qualsiasi misura limitare l'obbligo

dell'Ente stesso di assumersi la spesa per le malattie dei suoi

assistiti. La facoltà, invero, non poteva non avere una sua ratio, e

questa andava appunto ricercata nella necessità di non accollare

all'Ente quelle spese che non fossero necessarie per l'assistenza

sanitaria ma che erano invece dovute al desiderio dell'assistito di

essere ricoverato in camera speciale anziché in camera comune e di

avere così un trattamento migliore per tutto quel che va al di là

dell'aspetto terapeutico: si trattava, cioè, delle spese che anche la

cennata giurisprudenza dei giudici ordinari riteneva dovessero rimanere

a carico dell'assistito e non dovessero gravare sull'ente

assistenziale.

Così interpretata la norma dell'art. 11, secondo comma, viene meno

ogni suo contrasto con la Costituzione: non sussiste più alcuna

disparità di trattamento, dato che anche agli assistiti dell'ENPAS

veniva fatto il trattamento che la giurisprudenza ha riconosciuto agli

altri assistiti e non viene violato l'art. 38, perché a carico

dell'assistito rimaneva soltanto la spesa relativa alle migliori e

maggiori comodità delle quali egli desiderava fruire con la richiesta

di essere ricoverato in camera speciale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del d.lgv.

12 febbraio 1948, n. 147, sollevata dal Tribunale di Rovigo, con

ordinanza 13 febbraio 1976, in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 7 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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