Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1983 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 16

della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema sanzionatorio delle norme

che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda) promossi con

ordinanze emesse il 1 marzo 1976 dal Pretore di Bologna nei

procedimenti penali a carico di D'Antò Vincenzo e di Cresci Maria

Teresa, rispettivamente iscritte ai nn. 359 e 472 del registro

ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 158 e 239 del 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice

relatore Michele Rossano;

Udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso dei due distinti procedimenti penali a carico

rispettivamente di D'Antò Vincenzo e di Cresci Maria Teresa

- entrambi imputati del reato di cui agli artt. 51 e 64 r.d. 31

ottobre 1873, n. 1687 (Regolamento circa la polizia, la sicurezza e la

regolarità dell'esercizio delle strade ferrate) modificato dalla legge

20 marzo 1968, n. 304, per avere viaggiato su treno, senza essere

muniti del biglietto, il primo sulla linea Bologna - Rovigo e la

seconda sulla linea Bologna - Roma - il Pretore di Bologna, con due

ordinanze dal contenuto identico, pronunciate all'udienza 1 marzo

1976, ritenne rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16 legge 24 dicembre 1975, n. 706

(sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni

punibili con l'ammenda), proposta dal difensore di ufficio in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Le ordinanze furono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del

16 giugno 1976 e n. 239 dell'8 settembre 1976.

Nei giudizi davanti a questa Corte non si sono costituite le parti

private.

Nel solo giudizio promosso con l'ordinanza pronunciata nel

procedimento penale a carico di Cresci Maria Teresa è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto depositato il 13 luglio

1976, deducendo che la questione di legittimità costituzionale è

irrilevante ai fini della decisione del procedimento penale e,

comunque, non è fondata. Considerato in diritto :

1. - I due giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza

perché hanno per oggetto la medesima questione di legittimità

costituzionale.

2. - L'impugnato art. 16 legge 24 dicembre 1975, n. 706 (sistema

sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con

l'ammenda) prescrive che la stessa legge entra in vigore nel

centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale e tale pubblicazione è stata effettuata il 2

gennaio 1976.

Il Pretore di Bologna nelle due ordinanze 1 marzo 1976, dal

medesimo contenuto, ha premesso che la legge n. 706 del 1975 ha

disposto la "depenalizzazione" della contravvenzione ascritta agli

imputati, ma considera tale violazione reato fino al "2 luglio 1976",

data di entrata in vigore della stessa legge, ai sensi dell'art. 16

della medesima.

Ha affermato che il citato art. 16, prevedendo una vacatio legis di

così lunga durata, non giustificata neppure da esigenze tecnico -

organizzative, è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in

quanto determina una disparità di trattamento tra coloro che, come nei

casi di specie, sono stati rinviati a giudizio prima dell'entrata in

vigore della legge e coloro nei confronti dei quali il giudice non

abbia ritenuto di portare a conclusione procedimenti per fatti

considerati dal legislatore non più penalmente rilevanti.

Ha precisato che la questione di legittimità costituzionale è

rilevante perché l'art. 16 della legge n. 706 del 1975 è entrato

immediatamente in vigore ed è impossibile definire il giudizio

indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità

costituzionale dello stesso articolo.

L'Avvocatura Generale dello Stato ha preliminarmente eccepito

l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza ai fini

della decisione del procedimento penale. A suo avviso, la eventuale

pronuncia di illegittimità costituzionale della norma impugnata si

risolverebbe nel sostituire alla vacatio legis di 180 giorni, in essa

prevista, la vacatio legis di cui all'art. 10, comma primo, delle

disposizioni sulle leggi in generale, preliminari al codice civile. La

legge n. 706 del 1975 risulterebbe, quindi, come entrata in vigore nel

decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione, avvenuta

il 2 gennaio 1976, e cioè il 17 dello stesso mese e non il 30 giugno

del medesimo anno ed anche in tal caso il pretore non potrebbe emettere

pronuncie come giudice penale, essendo da tempo entrata in vigore la

suddetta legge.

L'eccezione è priva di fondamento.

L'art. 15 stessa legge n. 706 del 1975 impone all'autorità

giudiziaria l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità

amministrativa competente, ma riconosce alla stessa autorità

giudiziaria il potere di emettere "ove occorra, pronuncia di

proscioglimento". Questa previsione del potere di emanare un

provvedimento di natura penale anche dopo l'entrata in vigore della

legge - potere il cui esercizio ovviamente non dipende dalla durata

della vacatio legis - comporta la sussistenza del requisito della

rilevanza.

4. - La questione non è fondata.

Non sussiste la denunciata arbitraria disparità di trattamento

dato che la previsione del termine di vacatio legis di 180 giorni trova

piena giustificazione nei motivi addotti nella relazione del Ministro

di Grazia e Giustizia al disegno di legge divenuto legge n. 706 del

1975. In tale relazione fu posto in evidenza che l'art. 16 "prevede nel

primo comma un termine di vacazione piuttosto lungo (180 giorni)

adeguato, peraltro, alla considerevole portata del provvedimento di

depenalizzazione ed alla esigenza di funzionamento dei meccanismi della

nuova normativa".

Anche nella precedente relazione dello stesso Ministro di Grazia e

Giustizia concernente il disegno di legge divenuto legge n. 317 del

1967, sempre in materia di "depenalizzazione", si precisò che il

termine di 180 giorni - stabilito per l'entrata in vigore della legge -

occorreva per "consentire all'autorità amministrativa interessata la

organizzazione necessaria ad attuare la progettata riforma". Tali

motivi escludono che sussista la denunciata disparità di trattamento

priva di giustificazione.

Inoltre, la denunciata differenza di trattamento in danno di coloro

che, come nel caso di specie, erano stati rinviati a giudizio prima

dell'entrata in vigore della legge n. 706 del 1975 - disparità che

deriva dalla maggiore sollecitudine del giudice nel fissare la data del

dibattimento - non può comportare violazione del principio di

eguaglianza perché costituisce una mera disparità di fatto e non di

diritto ed è conseguenza inevitabile della successione delle leggi nel

tempo, che si verifica indipendentemente dalla durata della vacatio

legis.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16 legge 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema sanzionatorio

delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda)

proposta dal Pretore di Bologna, con due ordinanze in data 1 marzo

1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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