Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/03/1969 · relatore Giuseppe Branca

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 141

della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale), promossi con

due ordinanze emesse il 27 giugno 1967 dal tribunale di Varese nei

procedimenti penali rispettivamente a carico di Mariani Francesco e di

Marelli Giovanni, iscritte ai nn. 245 e 246 del Registro ordinanze 1967

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 9

dicembre 1967.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1969 la relazione del

Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di procedimenti penali a carico, rispettivamente, di

Francesco Mariani e di Giovanni Marelli, il tribunale di Varese, con

due analoghe ordinanze emesse il 27 giugno 1967, denunciava a questa

Corte l'art. 141 della legge 25 settembre 1940, n. 1424.

La norma attribuisce all'amministrazione doganale il potere di

consentire la conciliazione amministrativa in tutti i casi di delitto

punibile con la sola multa. Essa, secondo l'ordinanza, compromette il

principio dell'eguale assoggettamento di tutti i cittadini alla

repressione penale: infatti la conciliazione nei vari casi (e perciò,

in sua mancanza, la repressione) dipende dall'assoluto potere

discrezionale dell'autorità amministrativa, che, inoltre, può

provvedere d'ufficio. Ne sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione.

2. - Nella prima causa (parte privata il Mariani) è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri con deduzioni depositate il 5

ottobre 1967. Vi si nega che l'amministrazione doganale abbia un potere

illimitato: infatti la legge stabilisce i limiti minimo e massimo

della somma da pagare in sede di conciliazione amministrativa e indica

i funzionari che sono competenti in materia a seconda dei casi; ciò

proverebbe che il legislatore si è attenuto ai principi e che quindi,

anche in ordine alla deliberazione sull'an, ad essi ha fatto implicito

rinvio: trattandosi di "settore amministrativo sanzionatorio",

l'autorità deve fare legittimo uso del suo potere discrezionale e

tener conto della gravità dell'infrazione così come dei precedenti

dell'individuo.

Ne deriverebbe che la norma impugnata non viola l'art. 3 della

Costituzione, anzi attribuisce all'autorità amministrativa un potere

che, esercitato correttamente, non solo non produce ma addirittura

evita ogni disparità poiché permette di trattare diversamente

situazioni diverse. Lo avrebbero già riconosciuto, in casi analoghi,

le sentenze 1967 nn. 25 e 95 della Corte costituzionale. Considerato in diritto :

1. - È stato denunciato l'art. 141 della legge 25 settembre 1940,

n. 1424, perché, ammettendo la definizione amministrativa nei delitti

di contrabbando (punibili con la sola multa), la fa dipendere, insieme

con l'estinzione del reato, dalla "illimitata discrezionalità" degli

uffici doganali. Ciò contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione:

infatti le dogane, consentendo o negando ad arbitrio la "definizione

amministrativa del contesto", sarebbero libere di regolare diversamente

situazioni analoghe.

La questione è solo parzialmente fondata.

Se la conciliazione amministrativa e quindi la perseguibilità del

reato dipendessero dall'arbitrio degli uffici doganali, la

costituzionalità dell'intero art. 141 apparirebbe molto dubbia: e il

dubbio verrebbe rafforzato dal confronto con la legge 1951, n. 27

(artt. 10, 11) per la quale in casi analoghi (contrabbando di generi di

monopolio) la richiesta di conciliazione non può essere respinta.

Ma la norma denunciata, quale che ne fosse il contenuto originario,

attualmente va intesa secondo la posizione che ha assunto nel contesto

dell'ordinamento costituzionale; da cui la Corte ha ricavato

l'insegnamento che i provvedimenti della pubblica amministrazione

devono essere sempre motivati perché ne sia possibile il controllo

giurisdizionale di legittimità (art. 113 Cost. e v. sentenza 1956 n.

2). Poiché l'accoglimento o il rifiuto della conciliazione è

attività amministrativa, non c'è dubbio che l'atto col quale essa sia

per avventura respinta, comunque si manifesti, debba essere motivato e

notificato al richiedente: onere, questo, che, non essendo

espressamente escluso dalla norma denunciata, vi si può leggere con

l'ausilio dell'art. 113 della Costituzione. L'eventuale ricorso

dell'interessato consentirà all'organo di giustizia amministrativa una

valutazione sui motivi dell'atto di rifiuto che potrà anche condurre

alla caducazione per disparità di trattamento. Non v'è dunque, nella

legge, un contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Solo perché la

questione le è stata prospettata sotto altri profili la giurisprudenza

ordinaria ha riconosciuto alla amministrazione doganale una facoltà

illimitata.

2. - Tuttavia, dato che, pendente il ricorso dell'interessato,

l'autorità amministrativa può trasmettere al giudice penale il

processo verbale di accertamento, la tutela offerta dalla norma risulta

insufficiente: l'accoglimento del ricorso e la successiva "definizione

del contesto" non estinguerebbero il reato, essendo posteriori alla

trasmissione del verbale (art. 141, comma secondo); così la disparità

di trattamento, pure essendo stata eventualmente colta ed eliminata in

via amministrativa, permarrebbe in sede penalistica, conseguenza

dell'originario arbitrio dell'ufficio.

Poiché proprio il secondo comma dell'art. 141, escludendo

l'estinzione del reato dopo la consegna del verbale al giudice

ordinario, consente questa eventuale disparità di trattamento, esso

viola l'art. 3 della Costituzione. Perciò non può che dichiararsene

l'illegittimità costituzionale là dove stabilisce che il reato non si

estingue dopo la trasmissione del verbale all'autorità giudiziaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 141, secondo

comma, seconda parte ("purché venga effettuato prima della

trasmissione del processo verbale di accertamento all'autorità

giudiziaria"), della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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