Corte costituzionale

Sentenza n. 549/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 5,

terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al

Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa

fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e

didattica), e 50, n. 3, del d.P.R. 11 1980, n. 382 (Riordinamento

della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché

sperimentazione organizzativa e didattica), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna, nel

ricorso proposto da Bentini Gian Giuseppe contro il Ministero della

pubblica istruzione, iscritta al n. 364 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 dal Tribunale

amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna, nel

ricorso proposto da Carloni Franca contro il Ministero della pubblica

istruzione, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 25, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di Bentini Gian Giuseppe e Carloni

Franca, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 novembre 1990 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avv. Francesco Braschi per Bentini Gian Giuseppe e Carloni

Franca e l'Avv. dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa l'11 ottobre 1989 e pervenuta il 23

maggio 1990 il Tribunale amministrativo regionale per

l'Emilia-Romagna, sul ricorso proposto da Bentini Gian Giuseppe

contro il Ministero della pubblica istruzione (reg. ord. n. 364/ 90),

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5,

terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al

Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa

fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e

didattica), e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382

(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), "nella

parte in cui non contemplano, tra i soggetti da ammettersi ai giudizi

di idoneità a professore associato, gli assistenti volontari che

entro l'anno accademico 1979/80 abbiano svolto, per un triennio,

attività didattica e scientifica, in tal modo introducendo una

irrazionale disparità di trattamento, ai fini dell'ammissione ai

cennati giudizi di idoneità, con la categoria dei tecnici laureati

in possesso dei medesimi requisiti didattici e scientifici", in

riferimento all'art. 3 Cost.

In altro procedimento lo stesso giudice a quo, con ordinanza

emessa in pari data (n. 365/90 Reg. ord.), ha sollevato analoga

questione con riferimento non solo agli assistenti volontari ma anche

ai titolari di contratto, nella parte in cui le indicate norme non

contemplano, tra i soggetti da ammettersi ai giudizi di idoneità a

professore associato, oltre agli assistenti volontari, i titolari di

contratto di cui al d-l. 1° ottobre 1973, n. 580, che entro l'anno

accademico 1979/1980 abbiano svolto, per un triennio, attività

didattica e scientifica, in tal modo pur qui introducendosi una

irrazionale disparità di trattamento, "ai fini dell'ammissione ai

cennati giudizi di idoneità, con la categoria dei tecnici laureati

in possesso dei medesimi requisiti didattici e scientifici".

Secondo il Collegio a quo sarebbe stata operata, appunto,

disparità di trattamento degli assistenti volontari e dei

contrattisti (in punto di fatto, i primi presso la facoltà di

chimica industriale e i secondi presso la facoltà di ingegneria),

rispetto a quanto assicurato ai tecnici laureati.

I remittenti mettono in luce la posizione rivestita a suo tempo

dall'assistente volontario: "coadiuva il professore nella ricerca

scientifica e può essere chiamato a coadiuvarlo anche nell'attività

didattica, limitatamente alle esercitazioni", ex art. 3

decreto-legislativo 7 maggio 1948, n. 1172; "gli assistenti,

ordinari, incaricati e volontari, fanno parte del personale

insegnante", ex art.1 della legge 18 marzo 1958, n. 349; "dopo almeno

un triennio di servizio, qualificato come lodevole dal professore

della materia, all'assistente volontario che ne faccia richiesta il

Rettore rilascia un attestato che è da valutarsi nei pubblici

concorsi con i medesimi criteri relativi agli altri titoli

accademici", ex art. 15 decreto-legislativo n. 1172 citato.

Viene altresì considerato come la Corte costituzionale abbia già

esteso l'ambito di applicazione della normativa vigente in materia

(sentenze n. 89 del 1986 e n. 397 del 1989), con riferimento in

particolare alla posizione dei titolari di contratto presso la

facoltà di medicina e chirurgia.

2. - In entrambi i giudizi si sono costituiti i ricorrenti che

hanno concluso per l'accoglimento delle questioni.

È altresì intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, per il

Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo l'inammissibilità

ovvero l'infondatezza.

La questione parrebbe inammissibile, intanto, per non essere stato

compiutamente sottoposto a sindacato il complesso delle norme

attinenti ai soggetti ammessi ai giudizi di idoneità.

Essa sarebbe, comunque, non fondata giacché la legge n. 28 del

1980 ed il conseguente d.P.R. n. 382 stesso anno han previsto

l'inquadramento (nella maggior parte dei casi, il passaggio) "nel

ruolo dei professori associati" di persone già inquadrate in altro

ruolo o quanto meno (per i professori incaricati esterni) già

percipienti una retribuzione fissa a carico dello Stato.

Del tutto diversa la posizione degli assistenti volontari, non

soltanto non inquadrati in alcun ruolo ma addirittura categoria per

definizione transitoria o se si preferisce precaria (essendo prevista

la cessazione degli effetti della nomina dopo il decorso - avvenuto

prima dell'entrata in vigore delle disposizioni sub judice - di

alcuni anni). Sarebbe così palese la non comparabilità delle

situazioni poste a confronto e non sussisterebbero, quindi, i

presupposti necessari per ravvisare violato l'art. 3 della

Costituzione.

L'assenza dei presupposti e la conseguente differenza delle

condizioni vengono indicate dall'Avvocatura come elementi di

diversità anche con riferimento ai contrattisti. Considerato in diritto

1. - Le cause concernono identica o comunque connessa questione: i

relativi giudizi possono essere riuniti per formare oggetto di

un'unica pronuncia.

2. - Quanto prospettato nelle ordinanze di rimessione importa lo

stabilire se l'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio

1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza

universitaria e relativa fascia di formazione e per la

sperimentazione organizzativa e didattica), e l'art. 50, n. 3, del

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica) contrastino con l'art.3 della

Costituzione, poiché non vengono contemplate tra le qualifiche da

ammettere, in via transitoria, ai giudizi di idoneità per professore

associato anche gli assistenti volontari (ord. 364), nonché i

titolari di contratto già anch'essi, in precedenza, assistenti

volontari (ord. 365), con disparità di trattamento rispetto alla

categoria dei tecnici laureati.

3. - L'Avvocatura dello Stato oppone l'inammissibilità della

questione poiché il dubbio avrebbe dovuto essere esteso, in omaggio

proprio al vantato principio d'uguaglianza, al complesso della

normativa concernente i soggetti da ammettersi a tali giudizi

d'idoneità.

L'obiezione, tuttavia, non merita accoglimento: la diseguaglianza

è stata assunta con la categoria dei tecnici laureati e le relative

disposizioni sottoposte al vaglio della Corte appaiono bastevoli per

un esame della fondatezza, consentendo, per i fini di causa, come si

dirà tra breve, una più lata disamina, in termini di ragionevolezza

della norma, delle posizioni che qui interessano.

4.1 - La prima ordinanza (n. 364) concerne l'ammissibilità ai

giudizi di idoneità degli assistenti volontari.

La questione non è fondata. La Corte ha già avuto modo di

considerare ripetutamente che, per accedere al giudizio di idoneità,

occorre, in apice, che gli aspiranti delle categorie che qui

interessano abbiano generalmente sostenuto, onde entrare a far parte

della assentita categoria originaria di appartenenza, una prova

selettiva concorsuale (oltre aver esplicato ovviamente, nell'arco di

tempo apprezzabile, attività didattica e di ricerca). Ma tale

fondamentale requisito non era affatto richiesto per la nomina ad

assistente volontario venendo questa disposta, al tempo, sulla mera

proposta del professore ufficiale della materia e per un solo anno

accademico, inizialmente, ancorché poi rinnovabile. Né trova

pregio, nel tentativo della difesa di superare l'ostacolo, il

considerare che l'attività di assistentato volontario, ricorrendo

determinati requisiti, era valutabile nei pubblici concorsi (legge 23

novembre 1951, n. 1340, art. 2). Trattasi, con chiara evidenza, di

norma di favore per una valutazione nei pubblici concorsi, non già

ai fini di costituire presupposto per lo specifico giudizio che

interessa.

4.2 - Con la seconda ordinanza (n. 365) l'ammissibilità al

predetto giudizio di idoneità viene riferita alla categoria di

assistenti volontari divenuti poi contrattisti. Anche questa seconda

questione non è fondata.

Mentre per l'assistentato volontario vale quanto più sopra

osservato (n. 4. 1), per il periodo di contrattista, la Corte - va

ricordato - ha già dichiarato doversi ammettere ai cennati giudizi

unicamente, con esclusione così di ogni altro soggetto, i titolari

di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia (nominati in

base a concorso), a condizione che essi avessero svolto attività di

assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto; ciò, per

l'esplicita equiparazione di costoro agli assistenti ospedalieri.

Va chiarito, infatti, che i contrattisti in parola erano già

equiparati in toto ai detti assistenti, per effetto dell'art. 5 del

decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per

l'Università), convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, con

modificazioni, onde la Corte ne riconobbe il conseguente diritto a

partecipare - con gli altri - al giudizio per professore associato; e

dunque, un difforme indirizzo avrebbe costituito irragionevole

disuguaglianza con gli assistenti delle cliniche universitarie (cfr.

sentenza n. 397 del 1989 in relazione alla precedente n. 89 del

1986).

Di guisa che, conclusivamente, violerebbe il sistema così

delineato e ragionevolmente circoscritto l'estensione immotivata alla

partecipazione ai cennati giudizi in favore di altre categorie di

soggetti, dovendosi, pertanto, disporre il rigetto della prospettata

questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della

legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento

della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la

sperimentazione organizzativa e didattica), e dell'art. 50, n. 3, del

d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza

universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione

organizzativa e didattica), per la parte in cui non prevedono, tra i

soggetti da ammettere ai relativi giudizi di idoneità, sia gli

assistenti volontari che i titolari di contratto diversi da coloro,

presso la facoltà di medicina e chirurgia, che - fermo ogni altro

requisito di legge - abbiano svolto attività di assistenza e cura

oltre i limiti d'impegno del contratto, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale

per l'Emilia-Romagna con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:549 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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