Corte costituzionale

Sentenza n. 546/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1989 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.1, quarto e

quinto comma, e 2, secondo e terzo comma, del decreto-legge 1° aprile

1989, n. 121, dal titolo "Interventi infrastrutturali nelle aree

interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990", promosso con

ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 2 maggio

1989, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 36

del registro ricorsi 1989;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di

Bolzano e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la

Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità

costituzionale relativamente all'art. 1, quarto e quinto comma, e

all'art. 2, secondo e terzo comma, del decreto-legge 1° aprile 1989,

n. 121 (Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai

campionati mondiali di calcio del 1990), convertito nella legge 29

maggio 1989, n. 205. Secondo la ricorrente, le disposizioni impugnate

violerebbero: a) l'art. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 18 dello Statuto del

Trentino Alto-Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), che attribuisce

alla stessa Provincia competenza legislativa esclusiva in materia di

tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico, di

urbanistica e piani regolatori, di tutela del paesaggio, di

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale,

nonché di comunicazioni e trasporti; b) l'art. 9, primo comma, n. 11

dello Statuto, che attribuisce alla Provincia competenza legislativa

concorrente in materia di attività sportive e ricreative; c) l'art.

16 dello Statuto, che conferisce alla Provincia le funzioni

amministrative nelle stesse materie in cui essa ha competenze

legislative; d) l'art. 14, primo comma, dello Statuto, che prescrive

il parere della Provincia per le concessioni in materia di

comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il

territorio provinciale, nonché l'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974,

n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto

Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), che prevede la

previa intesa della Provincia per gli interventi dello Stato

nell'ambito del territorio provinciale aventi ad oggetto le materie

della viabilità, delle linee ferroviarie e degli aerodromi.

Ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate - nel

prevedere procedure speciali per le opere pubbliche "direttamente

connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del

1990", per quelle necessarie al fine di garantire la fornitura di

servizi pubblici essenziali aventi i requisiti indicati nell'art. 1,

comma secondo, del decreto-legge n. 121 e per le opere connesse e

funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373

(Esposizione internazionale "Colombo '92") - prevedrebbero

un'illegittima deroga alla disciplina legislativa e amministrativa

dettata dalla Provincia stessa, esautorando gli organi provinciali

statutariamente competenti ad adottare i relativi provvedimenti.

Palesemente incostituzionale sarebbe, in particolare, l'art. 2, che,

al secondo comma, istituisce una Conferenza, composta da

rappresentanti di diversi enti e amministrazioni statali, competente

a valutare i progetti esecutivi "con particolare riferimento alle

loro compatibilità con gli interessi paesistici, ambientali,

culturali e territoriali", e, al comma successivo, prevede che le

deliberazioni prese all'unanimità dalla predetta Conferenza si

sostituiscono ad ogni effetto ai provvedimenti amministrativi che la

Provincia è competente ad adottare in materia, compresi i pareri e

le intese previsti dalle leggi statali e regionali (o provinciali).

2. - Si è regolarmente costituito in giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato

inammissibile o infondato.

Dopo aver sottolineato che la Provincia ricorrente non è

interessata all'esecuzione delle opere pubbliche cui si riferisce

l'impugnato decreto-legge e che, comunque, questa Corte, con sentenza

n. 517 del 1987, ha già affermato che l'organizzazione dei

campionati mondiali di calcio coinvolge interessi di indubbio rilievo

nazionale, l'Avvocatura dello Stato rileva che, anche a prescindere

da tali argomenti, la previsione di una Conferenza composta dagli

enti interessati e dotata di poteri sostitutivi dei provvedimenti di

competenza provinciale non violerebbe le attribuzioni della

ricorrente, dato che quest'ultima, all'interno della Conferenza, ha

un vero e proprio diritto di veto che potrebbe opporre alle

deliberazioni ritenute pregiudizievoli per le competenze e gli

interessi di cui essa è titolare. Sicché, pur dovendosi escludere

che nell'ipotesi configurata vengano in questione le competenze

provinciali invocate, non si potrebbe comunque ritenere che possano

essere lese da atti, come le deliberazioni prese all'unanimità dalla

Conferenza, che non possono fondatamente ritenersi di minor efficacia

del diniego d'intesa o di nulla osta.

3. - In prossimità dell'udienza la Provincia autonoma di Bolzano

ha presentato una memoria con la quale contesta le deduzioni svolte

dall'Avvocatura dello Stato.

In particolare, la ricorrente ritiene infondata l'allegazione

dell'Avvocatura secondo la quale essa non sarebbe interessata

dall'applicazione del decreto-legge impugnato, in quanto quest'ultimo

prevede interventi rientranti nella realizzazione delle "opere

necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici

essenziali", come ad esempio l'installazione di infrastrutture per

ponti radio e impianti televisivi, che potrebbero ben riguardare il

territorio provinciale. L'ampiezza delle espressioni usate dalla

legge indurrebbe a farvi rientrare anche opere aventi con le

manifestazioni ivi indicate un legame del tutto occasionale e

indiretto.

In secondo luogo, la Provincia contesta la pretesa equipollenza

tra gli strumenti della "intesa" e della "Conferenza", sostenuta

dall'Avvocatura dello Stato, osservando che l'"intesa", a differenza

della "Conferenza", possiede un carattere bilaterale e presuppone il

coinvolgimento di organi a rilevanza costituzionale. Considerato in diritto

1. - La Provincia autonoma di Bolzano contesta la legittimità

costituzionale degli artt. 1, quarto e quinto comma, e 2, secondo e

terzo comma, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121 (Interventi

infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di

calcio del 1990), convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205, per

violazione dell'art. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 18; dell'art. 9, primo

comma, n. 11; dell'art. 14, primo comma; dell'art. 16 dello Statuto

speciale del Trentino- Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670),

nonché delle relative norme di attuazione e, in particolare,

dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381.

Le questioni di costituzionalità poste dalla ricorrente sono due:

la prima, relativa all'art. 1, quarto e quinto comma, prospetta il

dubbio se l'applicabilità alla Provincia di Bolzano delle procedure

speciali previste per le opere pubbliche necessarie a garantire la

fornitura dei servizi pubblici essenziali immediatamente incidenti

sulle manifestazioni dei campionati mondiali di calcio del 1990 e per

le opere pubbliche connesse e funzionali agli obiettivi della legge

23 agosto 1988, n. 373 (relativa allo svolgimento dell'Esposizione

internazionale "Colombo '92") sia contrastante con le norme

statutarie che attribuiscono alla stessa Provincia competenze

legislative (di tipo esclusivo e concorrente), e amministrative su

varie materie, fra le quali l'urbanistica, la tutela del paesaggio,

le attrezzature e gli impianti sportivi; la seconda questione, che

concerne l'art. 2, secondo e terzo comma, prospetta un dubbio di

costituzionalità relativo all'equiparazione, ivi disposta, fra

l'"intesa" (richiesta dall'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974) e la

Conferenza dei rappresentanti delle amministrazioni statali e degli

enti interessati (regolata, per l'appunto, dalle norme impugnate), le

cui deliberazioni, ove adottate all'unanimità, sono ritenute

sostitutive "ad ogni effetto" degli atti amministrativi

(autorizzazioni, nulla osta, intese, pareri, etc.) previsti dalle

leggi statali e regionali (o provinciali).

In ordine a tutte e due le questioni, il Presidente del Consiglio

dei Ministri formula un'eccezione di inammissibilità, basata sul

rilievo che la Provincia autonoma di Bolzano non sarebbe interessata

all'esecuzione delle opere pubbliche cui si riferisce l'impugnato

decreto-legge.

2. - L'eccezione di inammissibilità va accolta.

Se l'evidente mancanza di interesse della Provincia autonoma di

Bolzano in relazione all'applicabilità nel proprio territorio delle

procedure semplificate riguardanti le "opere connesse e funzionali

agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373", vale a dire alle

spese finalizzate alla realizzazione della "Esposizione

internazionale specializzata 'Colombo 92' avente come tema

'Cristoforo Colombo: la nave e il mare'", rende superflua qualsiasi

considerazione sul punto, non altrettanto evidente appare invece

l'analoga conclusione sull'altra impugnazione proposta dalla stessa

ricorrente.

L'art. 1, comma quarto, del decreto-legge n. 121 del 1989 estende

le procedure semplificate previste dallo stesso decreto - sempreché

ne facciano richiesta le amministrazioni competenti e salva

l'approvazione della Conferenza dei soggetti interessati disciplinata

nel successivo art. 2 - anche "alle opere necessarie per garantire la

fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al

comma 2". Tali requisiti sono dati, oltreché da caratteristiche

attinenti alle opere stesse (realizzabilità entro il 15 maggio del

1990, congruità del relativo investimento rispetto all'obiettivo,

conformità alla disciplina vincolistica), anche da un legame di

stretta funzionalità con le manifestazioni dei campionati mondiali

di calcio del 1990 e, segnatamente, dalla "immediata incidenza

sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento

all'afflusso e mobilità del pubblico negli stadi e nei centri urbani

interessati e con caratteri di non provvisorietà" (art. 1, comma

secondo, lett. a).

Nel determinare quest'ultimo requisito, la disposizione appena

citata afferma con estrema chiarezza che l'opera pubblica da

realizzare dev'essere caratterizzata da un legame di diretta

incidenza, non già rispetto ad aspetti consequenziali o collaterali

ai campionati mondiali di calcio del 1990, ma rispetto allo

svolgimento stesso delle relative manifestazioni sportive, compreso

il miglioramento delle infrastrutture necessarie ad assicurare

l'afflusso e la mobilità degli spettatori negli stadi designati e

nelle città interessate. Poiché nessun centro urbano della

Provincia di Bolzano rientra fra quelli designati ad ospitare le

manifestazioni sportive dei campionati mondiali di calcio del 1990,

si deve ritenere che tra le opere pubbliche realizzabili nel

territorio provinciale e l'effettuazione delle predette

manifestazioni sportive non vi possa in alcun caso essere quel legame

di "immediata incidenza" richiesto come requisito essenziale per

l'applicazione delle procedure semplificate disciplinate dal

decreto-legge n. 121 del 1989. Di qui deriva la mancanza d'interesse

della Provincia autonoma di Bolzano alla proposizione del relativo

giudizio di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1, quarto e quinto comma, 2, secondo e terzo comma, del

decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121 (Interventi infrastrutturali

nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990),

convertito nella legge 29 maggio 1989, n. 205, sollevate, con il

ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano in

riferimento all'art. 8, nn. 3, 5, 6, 17 e 18, dello Statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonché

agli artt. 9, primo comma, n. 11, 14, primo comma, e 16 dello stesso

Statuto, come attuati dall'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381

(Norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige

in materia di urbanistica ed opere pubbliche).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:546 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari