Corte costituzionale

Sentenza n. 543/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1990 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 22r.d. 148/1931

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, penultimo

comma, dell'Allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148

(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti

collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico

del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna

in regime di concessione), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo

1990 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra

Cappelletto Ilario e Azienda del Consorzio Trasporti Veneziani,

iscritta al n. 401 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile instaurato da Cappelletto

Ilario nei confronti dell'A.C.T.V. (Azienda del Consorzio Trasporti

Veneziani), al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al

godimento delle ferie annuali nell'ambito dell'anno lavorativo, il

Pretore di Venezia, con ordinanza del 27 marzo 1990, ha sollevato una

questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, penultimo

comma, dell'Allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, in

relazione all'art. 36 Cost.

Il Pretore, richiamando il principio del necessario godimento

"intra-annuale" delle ferie, tratto, a suo parere, dalle sentenze nn.

66 del 1963 e 16 del 1969 di questa Corte, lamenta che la

disposizione impugnata, nell'ammettere che le ferie suddette possano

essere fruite non entro l'anno di lavoro, ma nel trimestre

successivo, ponga una limitazione ingiustificata, e perciò

illegittima al diritto garantito dall'art. 36, terzo comma, Cost.:

ciò in quanto consentirebbe di subordinare indiscriminatamente tale

diritto a generiche "esigenze di servizio", anche conosciute o

conoscibili dall'azienda fin dall'inizio dell'anno.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata. A suo avviso, oggetto della tutela costituzionale sarebbe

solo il riposo del lavoratore e non già il suo interesse a goderne

in periodi determinati, dovendo il relativo diritto armonizzarsi con

le esigenze organizzative del datore di lavoro, specie se esercente

sia, come nella specie, un pubblico servizio. Notando poi che norma

analoga a quella impugnata è contenuta nell'art. 36, quarto comma,

del d.P.R. 15 gennaio 1957, n. 3, per gli impiegati civili dello

Stato, nega che essa contrasti con la giurisprudenza costituzionale

richiamata nell'ordinanza di rimessione, perché altro sarebbe

affermare la nascita del diritto alle ferie anche quando il rapporto

lavorativo abbia durata inferiore all'anno, altro dire che le ferie

relative ad un dato anno possano essere godute nel primo trimestre

successivo: le due affermazioni si muoverebbero su piani diversi e

sarebbero perfettamente compatibili. Considerato in diritto

1. - Oggetto della questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Pretore di Venezia è l'art. 22, penultimo comma

dell'Allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, nella parte

in cui - nell'ambito della disciplina relativa ai congedi ordinari

del personale autoferrotranviario, nonché delle linee di navigazione

interna in regime di concessione - dispone che i congedi chiesti

dall'agente durante l'annata e non usufruiti per esigenze di

servizio, vengono usufruiti entro il primo trimestre dell'anno

successivo.

Il giudice remittente ritiene che detta norma - interpretata nel

senso che l'azienda ha il diritto di far godere ai propri dipendenti,

per ragioni di servizio, le ferie annuali anche oltre il decorso

dell'anno, purché entro il trimestre successivo - appare in

contrasto con la tutela costituzionalmente garantita al lavoratore

dal terzo comma dell'art. 36 della Costituzione, che statuisce un

diritto irrinunziabile alle ferie annuali retribuite: onde la

questione di costituzionalità sollevata in riferimento al detto

parametro.

2. - La questione è fondata.

Non vi è dubbio che la disposizione contenuta nel terzo comma

dell'art. 36 Cost. garantisce la soddisfazione di primarie esigenze

del lavoratore, dalla reintegrazione delle sue energie psico-fisiche

allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una

società evoluta apprezza come meritevoli di considerazione. Con

riferimento a questa tutela particolarmente intensa del diritto al

riposo feriale, dichiarato dalla Costituzione irrinunziabile, questa

Corte con le sentenze nn. 66 del 7 maggio 1963 e 16 del 12 febbraio

1969 ha affermato che il lavoratore ha diritto a godere delle ferie

entro l'anno e non dopo un anno di ininterrotto lavoro, come

affermato dagli artt. 2109 e 2243 cod. civ., per queste parti

dichiarati perciò costituzionalmente illegittimi. Il diritto alle

ferie sorge quindi con la costituzione del rapporto di lavoro, matura

col decorso dei giorni e sussiste pur quando non si sia completato un

anno di lavoro.

La Corte, nelle citate sentenze, ha ribadito che può altresì

ammettersi che spetti all'imprenditore la scelta del tempo in cui le

ferie debbono essere fruite, nel contemperamento delle esigenze

dell'impresa e degli interessi del lavoratore; ma un tale potere non

può essere esercitato in modo da vanificare le finalità cui è

preordinato l'istituto. Il che invece certamente avviene - secondo

quanto concordemente sostenuto da dottrina e giurisprudenza - nel

caso di frantumazione del riposo feriale in brevi o brevissimi

periodi, ed altresì qualora non si consenta al lavoratore di

usufruire integralmente nel corso dell'anno del periodo di ferie che

annualmente gli compete, pur nell'ambito delle collocazioni temporali

decise dal datore di lavoro o definite in sede di accordo collettivo.

Ove infatti non venisse rispettata tale scadenza per effetto di

rinvii o posticipazioni totali o parziali a periodi ricompresi in

anni successivi, verrebbe a frustrarsi il diritto al congedo, che

matura giorno per giorno in relazione all'accumulo della fatica

lavorativa e al conseguente bisogno di riposo: che perciò verrebbe

colpito se non si consentisse che nel corso dell'anno il lavoratore

possa usufruire di quel periodo feriale ritenuto adeguato da norme di

legge o disposizioni contrattuali.

3. - Ciò non significa però che il diritto al godimento

infra-annuale delle ferie non possa tollerare in modo assoluto

deroghe, soprattutto allorché l'attività svolta dal lavoratore si

ricolleghi a servizi di pubblica utilità gestiti dall'impresa da cui

dipende. Ma tale compressione, per la particolare natura e per il

fine del diritto che ne è l'oggetto, può avvenire solo per

l'insorgere di situazioni eccezionali non previste né prevedibili, e

non per generiche e immotivate "esigenze di servizio". Le esigenze di

servizio, pertanto, dovranno essere considerate dall'imprenditore con

una tempestiva programmazione che consenta - tenendo conto dei

periodi di più intensa domanda di servizi - di corrispondere

adeguatamente alle pubbliche necessità, pur nel rispetto del diritto

costituzionalmente protetto dei dipendenti di effettuare le ferie nel

corso dell'anno: sì che un sacrificio di tale diritto può essere

legittimo solo allorché le esigenze di servizio assumano carattere

di eccezionalità, e come tali siano motivate e comunicate ai

lavoratori i cui periodi feriali siano già stati fissati o debbano

ancora essere fissati.

D'altra parte, l'eccezionalità delle esigenze di servizio, come

deroga rispetto alla fruizione infra-annuale dei congedi ordinari, è

espressamente prevista nello Statuto degli impiegati civili dello

Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) che all'art. 36 stabilisce che

il godimento del congedo entro l'anno può essere rinviato o

interrotto, appunto, per "eccezionali esigenze di servizio", mentre

il recente d.P.R. n. 395 del 1988 (di recezione dell'accordo

intercompartimentale ex art. 12 legge-quadro sul pubblico impiego per

il triennio 1988-1990), ha precisato che tali esigenze, oltre che

eccezionali, debbano essere altresì "motivate" (art. 4, comma

terzo).

La norma impugnata prevede invece testualmente la facoltà per le

aziende autoferrotranviarie di derogare alla infra-annualità del

periodo feriale, per mere "esigenze di servizio". Atteso che tale

formula, per la sua indeterminatezza, può riferirsi anche a

situazioni ordinarie, prevedibili e previste, la norma medesima deve

ritenersi costituzionalmente illegittima, in quanto consente al

datore di lavoro di procrastinare discrezionalmente, anche senza

motivazione, il godimento del congedo ordinario oltre il decorso

dell'anno per esigenze di servizio anche non eccezionali; laddove il

diritto garantito dal terzo comma dell'art. 36 può essere compresso

e sacrificato solo quando l'esigenza di servizio sia contrassegnata

da una motivata eccezionalità, nei termini sopra specificati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale del penultimo comma

dell'art. 22, allegato A, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148

(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti

collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico

del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna

in regime di concessione), nella parte in cui prevede che l'agente

possa non usufruire nel corso dell'anno lavorativo del periodo di

congedo ordinario spettantigli e da esso richiesto - con conseguente

rinvio della fruizione al primo trimestre dell'anno successivo - "per

esigenze di servizio" anziché "per eccezionali, motivate esigenze di

servizio".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:543 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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