Corte costituzionale

Sentenza n. 54/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/03/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 6,

comma 1, della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13

(Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), promosso

con ordinanza emessa il 12 gennaio 2000 dal Tribunale amministrativo

regionale della Sardegna, iscritta al n. 395 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1a

serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio proposto da una agenzia di viaggi nei

confronti della Regione autonoma della Sardegna, per ottenere

l'annullamento del provvedimento n. 5765 in data 18 maggio 1999, con

il quale il Direttore generale dell'assessorato regionale al turismo,

artigianato e commercio aveva respinto la richiesta di autorizzazione

all'apertura di una filiale, nonché degli atti presupposti, tra i

quali il piano pluriennale di razionalizzazione per le agenzie di

viaggio e turismo nel territorio della Regione Sardegna, il tribunale

amministrativo per la Sardegna, con ordinanza del 12 gennaio 2000, ha

sollevato, in riferimento all'articolo 3 dello statuto speciale per

la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,

n. 3, ed all'art. 41 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge della Regione

Sardegna 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie

di viaggio e turismo), "nella parte in cui assoggetta ad

autorizzazione l'apertura di filiali e succursali di agenzie di

viaggio esistenti", e dell'art. 4 della stessa legge che,

subordinando la possibilità di rilasciare autorizzazioni alle

previsioni di un piano pluriennale di razionalizzazione, sarebbe

applicabile anche all'apertura di filiali e succursali di tali

agenzie.

Il remittente premette che la società ricorrente è titolare di

un'agenzia di viaggi, autorizzata dalla Regione Lombardia, e,

intendendo aprire una filiale a gestione non autonoma nell'ambito

della Regione Sardegna, ha presentato domanda di autorizzazione

all'assessorato regionale competente in materia di turismo. Tale

domanda è stata respinta con il provvedimento oggetto del ricorso

per due concorrenti ragioni: l'art. 6, primo comma, della legge

regionale 13 luglio 1988, n. 13, subordina l'apertura di succursali e

filiali ad autorizzazione dell'Assessore regionale del turismo, con

le modalità e le condizioni stabilite per l'apertura delle agenzie;

il piano pluriennale di razionalizzazione delle agenzie di viaggio e

turismo della Sardegna, adottato ai sensi dell'art. 4 delle citata

legge regionale, secondo l'amministrazione, precluderebbe il rilascio

di nuove autorizzazioni.

Ad avviso del giudice a quo, le citate disposizioni della legge

regionale, nell'assoggettare ad autorizzazione, fondata su un atto di

programmazione e contingentamento, l'apertura di nuove agenzie e di

filiali e succursali delle agenzie già esistenti, limiterebbero la

possibilità di esercitare questo tipo di attività imprenditoriale

in modo non conforme, in quanto più restrittivo, al sistema previsto

dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge-quadro per il turismo e

interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta

turistica), il cui art. 9 subordina l'autorizzazione esclusivamente

al possesso, da parte del titolare o del direttore tecnico, dei

requisiti culturali previsti dal secondo comma, ed al rilascio

dell'autorizzazione di pubblica sicurezza.

Nell'ordinanza di rimessione si richiama la sentenza n. 362 del

1998, con la quale questa Corte ha affermato che l'art. 9 della legge

n. 217 del 1983, costituente norma di principio nella materia,

configura le agenzie di viaggi e turismo come entità unitarie,

rilevando che dal carattere regionale delle autorizzazioni non si

evince l'intento del legislatore di imporre limitazioni localistiche

all'attività, e ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità

costituzionale di talune disposizioni della legge della Regione

Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei

servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo

delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province), nella

parte in cui estendevano anche alle filiali il regime autorizzatorio

previsto per le agenzie di viaggio.

Ad avviso del remittente, la problematica sottesa alla

fattispecie sottoposta al suo esame sarebbe analoga a quella

affrontata da questa Corte in quella sentenza.

Né rileverebbe in alcun modo il fatto che la Regione Sardegna è

dotata in materia di turismo di competenza legislativa esclusiva ai

sensi dell'articolo 3, lettera p), del suo statuto. La Corte,

infatti, avrebbe riconnesso la libera apertura delle filiali delle

agenzie autorizzate al principio di libertà dell'iniziativa

economica, di cui all'art. 41 della Costituzione, e l'art. 3 dello

statuto sardo subordina anche l'esercizio della potestà legislativa

primaria al rispetto dei principia costituzionali e dei principia

generali dell'ordinamento che si ricavano da questi, nonché delle

disposizioni di legge ordinaria che ne costituiscono attuazione. Considerato in diritto

1. - Oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale

sono l'art. 6, comma 1, della legge della Regione Sardegna 13 luglio

1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e

turismo), "nella parte in cui assoggetta ad autorizzazione l'apertura

di filiali e succursali di agenzie di viaggio esistenti", e l'art. 4

della stessa legge che, subordinando la possibilità di rilasciare

autorizzazioni alle previsioni di un piano pluriennale di

razionalizzazione delle agenzie di viaggio e turismo della Sardegna,

sarebbe applicabile anche all'apertura di filiali e succursali di

dette agenzie.

Ad avviso del tribunale amministrativo per la Sardegna le due

disposizioni della legge regionale violerebbero l'art. 41 della

Costituzione, in quanto assoggettare ad un'autorizzazione, basata su

un atto di programmazione e contingentamento, l'apertura di filiali e

succursali di agenzie già esistenti contrasterebbe, come affermato

da questa Corte nella sentenza n. 362 del 1998, con il principio di

libertà dell'iniziativa economica. Secondo il remittente, la

competenza legislativa esclusiva in materia di turismo di cui dispone

la Sardegna non rileverebbe nella fattispecie, poiché anche le leggi

sarde sono ovviamente tenute ad osservare i principia costituzionali

in forza dell'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna,

approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6,

comma 1, della legge regionale sarda è fondata.

Con la sentenza n. 362 del 1998 questa Corte ha, fra l'altro,

dichiarato illegittima una disposizione della legge della Regione

Lombardia 16 settembre 1996, n. 27, la quale, con formulazione

analoga a quella dell'articolo 6 oggi scrutinato, subordinava ad

autorizzazione l'esercizio dell'attività delle filiali delle agenzie

di viaggio e turismo.

Osservò in quella sentenza la Corte che il legislatore statale

nell'art. 9 della legge-quadro sul turismo (n. 217 del 1983) si è

ispirato a una configurazione unitaria delle agenzie, definite

testualmente imprese, senza discostarsi dalle comuni nozioni del

diritto commerciale alla luce delle quali gli uffici, le filiali, le

sedi secondarie non costituiscono entità separate dall'azienda né

centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da

quelli che fanno capo all'imprenditore, sicché l'autorizzazione

conseguita dall'impresa non può non estendersi alle filiali che

l'imprenditore intenda aprire sul territorio nazionale. Né

sussistono ragioni che possano giustificare, con riferimento alle

agenzie di viaggio e turismo, l'attribuzione di autonomo rilievo, ai

fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività produttiva,

alle articolazioni territoriali.

Fu, quindi, ritenuto violato, oltre all'art. 41, anche l'art. 117

Cost., parametro che, però, nella presente fattispecie non può

venire in considerazione, posto che, come correttamente rileva il

giudice remittente, in materia di turismo la Regione Sardegna ha

competenza legislativa esclusiva.

Ora, anche se la legge regionale sarda non può essere sottoposta

a scrutinio alla luce dei principî fondamentali posti dalla

legge-quadro per il turismo, essa è nondimeno censurabile sulla base

dei principî costituzionali, l'armonia coi quali è prescritta dallo

statuto speciale in tema di competenza esclusiva (art. 3 dello

statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale

26 febbraio 1948, n. 3). E fra i principî costituzionali che il

legislatore regionale è tenuto ad osservare indubbiamente rientrano

quelli desumibili dall'art. 41 Cost., evocato dalla ordinanza di

rimessione, il quale garantisce la libertà di organizzazione

dell'impresa.

La stessa legge regionale censurata, all'art. 2, definisce, del

resto, le agenzie di viaggio e turismo come "imprese che esercitano

attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni,

intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività".

Con questa disposizione anche il legislatore sardo conforma le

agenzie ai principî civilistici, poiché si attiene a una visione

unitaria dell'impresa desumibile dagli artt. 2082 e 2555 del codice

civile, riguardanti rispettivamente l'imprenditore e l'azienda. Si

discosta però da tali principî là dove, prescrivendo

l'autorizzazione anche per l'apertura delle filiali, trascura il

fatto che queste fanno parte del complesso aziendale del quale

l'imprenditore è titolare. Tanto basta a confermare, anche in

relazione alla censurata disposizione della legge sarda, che in base

all'art. 41 della Costituzione le agenzie di viaggio e turismo che

abbiano ottenuto l'autorizzazione in altre Regioni sono abilitate ad

intrattenere rapporti con una utenza non territorialmente limitata,

poiché, come già affermato da questa Corte nella citata sentenza

n. 362 del 1998, la decisione se mantenere l'attività di impresa

circoscritta all'ambito territoriale in cui è sorta o se estenderla

ed articolarla in un territorio più vasto, all'interno della stessa

Regione o anche oltre i confini di questa, è espressione della

libertà organizzativa dell'imprenditore ed è affidata alle sue

valutazioni.

3. - L'art. 4 della stessa legge regionale sarda prevede la

formazione di un piano di adeguamento della rete delle agenzie di

viaggio e turismo alle esigenze della domanda turistica. Questa

disposizione viene censurata dal remittente solo "in quanto

applicabile all'apertura di filiali e succursali". Ma, una volta

escluso che l'apertura di filiali necessiti di autorizzazione, resta

conseguentemente esclusa l'applicabilità dell'art. 4 alla

fattispecie. Sicché, venendo meno la condizione alla quale era

subordinata, nell'ordinanza di rimessione, la censura rivolta a

questa disposizione, la relativa questione di legittimità

costituzionale deve essere dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1,

della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina

in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui

subordina l'apertura di succursali e filiali delle agenzie di viaggio

e turismo al conseguimento di autorizzazione dell'assessore regionale

del turismo, con le modalità e condizioni stabilite per l'apertura

delle agenzie;

2) Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della medesima legge, sollevata, in

riferimento all'art. 41 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto

speciale per la Regione Sardegna, dal tribunale amministrativo per la

Sardegna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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