Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1987 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2-terlegge 114/1974

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-ter della

legge 16 aprile 1974 n. 114 (Conversione, con modificazioni del d.l.

2 marzo 1974 n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni

trattamenti previdenziali ed assistenziali), promosso con l'ordinanza

emessa l'8 novembre 1978 dal Tribunale di Padova nel procedimento

civile vertente tra Venturato Maria ed altri e l'I.N.P.S., iscritta

al n. 71 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 87 dell'anno 1979;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Venturato Maria

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Udito l'avv. Pasquale Vario per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello

Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso al pretore di Padova, Venturato Maria, premesso

che era vedova di Frizzarin Angelo, titolare di pensione a carico

della gestione speciale coltivatori diretti con decorrenza dall'1

gennaio 1965, che quest'ultimo, dopo tale data, avendo continuato a

svolgere lavoro agricolo autonomo, era rimasto iscritto in detta

gestione per altri cinque anni e fino alla data del decesso avvenuto

il 7 luglio 1972, che siffatta iscrizione le conferiva, in

applicazione dell'articolo 2-ter legge 16 aprile 1974 n. 114, il

diritto a pensione di riversibilità, consentendo il superamento

della circostanza, altrimenti ostativa ex art. 25 legge 30 aprile

1969 n. 153, dell'anteriorità all'1 gennaio 1970 della data di

pensionamento del dante causa, conveniva in giudizio l'I.N.P.S.

chiedendo l'accertamento del suo diritto al menzionato trattamento

pensionistico.

Analoga domanda proponeva Zanantonio Olinda, vedova di Scolaro

Gino, deceduto il 7 luglio 1973, titolare di pensione nella gestione

speciale coltivatori diretti con decorrenza dall'1 novembre 1964 e

rimasto iscritto in tale gestione fino a tutto il 3 dicembre 1970.

Il giudice adito, riunite le cause, respingeva entrambe le

domande. Il tribunale di Padova, adito in sede di gravame, con

ordinanza emessa l'8 novembre 1979, ritualmente comunicata,

notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 28 marzo

1979, sollevava, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2-ter della citata legge n.

114/74, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione di

riversibilità per il superstite di pensionato nella gestione

speciale coltivatori diretti che, pur godendo del relativo

trattamento con decorrenza anteriore al primo gennaio 1970, abbia,

successivamente al pensionamento, svolto lavoro autonomo per un

periodo superiore ai cinque anni.

Ritenuta la sussistenza di tale ultima circostanza nel caso di

specie (e perciò, implicitamente, la rilevanza della questione,

circa la quale, peraltro, difettano specifiche argomentazioni), il

giudice a quo rilevava altresi che le ricorrenti, pur avendo i

requisiti richiesti dall'art. 25 della legge 30 aprile 1969 n. 153

per ottenere la pensione di riversibilità nella gestione speciale

coltivatori diretti, non potevano beneficiare di tale norma per

carenza dell'ulteriore requisito, dalla medesima legge imposto, della

posteriorità della decorrenza del pensionamento del dante causa alla

data dell'1 gennaio 1970.

Osservava, poi, che ai sensi dell'art. 2-ter della legge n.

114/74, il titolare di pensione a carico della gestione speciale

coltivatori diretti, dal 1° gennaio 1970, ove svolga, successivamente

alla decorrenza di detta pensione, lavoro "dipendente", e versi i

relativi contributi all'A.G.O per il periodo minimo di cinque anni,

può optare per la pensione a carico della stessa assicurazione

generale obbligatoria. Ai sensi della medesima norma, il superstite

di pensionato a carico della gestione speciale, titolare di tale

ulteriore periodo di contribuzione all'A.G.O, ha diritto alla

liquidazione della pensione di riversibilità a carico di

quest'ultima, anche se il trattamento pensionistico del dante causa

abbia decorrenza anteriore all'1 gennaio 1970.

Invece non ha lo stesso diritto il superstite del pensionato

iscritto alla gestione speciale che, dopo il pensionamento, abbia

continuato a prestare lavoro "autonomo" per altri cinque anni.

Di qui la lamentata violazione del principio di uguaglianza, non

ravvisandosi, secondo il giudice a quo, idonea giustificazione del

diverso trattamento riservato ai superstiti, rispettivamente di

pensionati a carico della gestione speciale che dopo il pensionamento

abbiano prestato lavoro "autonomo" o "dipendente", nella diversa

natura dell'attività alla cui stregua i pensionati stessi continuano

a rivestire la qualità di assicurati (nell'A.G.O o nella stessa

gestione speciale). Siffatta diversità non potrebbe avere più

giuridica rilevanza dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile

1969 n. 153 che, con l'art. 25, ha esteso ai superstiti di

coltivatori diretti il medesimo trattamento riservato ai superstiti

di coltivatori dipendenti.

2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è

costituito l'I.N.P.S. ed è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri; entrambi hanno concluso nel senso dell'infondatezza

della questione.

L'Avvocatura dello Stato ha osservato che la norma impugnata

conferisce ai pensionati a carico delle gestioni speciali dei

lavoratori "autonomi" che, dopo il pensionamento, abbiano prestato

lavoro "subordinato", utile di per sé al conseguimento della

pensione nell'assicurazione generale obbligatoria, facoltà di optare

per il trattamento previdenziale dei lavoratori "dipendenti". Solo in

conseguenza di questa opzione e del conseguente passaggio dalla

gestione speciale all'assicurazione generale, si determina la

possibilità, per i superstiti, di fruire della pensione di

riversibilità senza i limiti posti dall'art. 25 della legge n.

153/69 per i soli superstiti di pensionati a carico della gestione

speciale. Il diverso trattamento praticato ai superstiti di quei

lavoratori i quali sono sempre rimasti iscritti nella gestione

speciale o, comunque, dopo il pensionamento, non hanno prestato

lavoro dipendente per un tempo sufficiente a determinare la

possibilità del loro pensionamento a carico dell'A.G.O. è

giustificato dall'avvenuta prestazione di lavoro dipendente per un

periodo tale da far maturare il diritto a pensione nell'A.G.O..

I superstiti dei lavoratori autonomi incorrono nelle limitazioni

previste dal citato art. 25 legge n. 153/69, nonostante l'avvenuta

prosecuzione di versamenti contributivi nella gestione speciale per

oltre un quinquennio successivo alla data di pensionamento del dante

causa. In tale situazione nessun elemento di novità si aggiunge alle

censure già esaminate da questa Corte, relativamente alla norma

suddetta, allorché con la sentenza n. 33/75 ha ritenuto razionale

tale diversità, giudicandola rispondente ad una scelta di politica

legislativa, diretta a realizzare l'ampliamento della tutela

previdenziale con la gradualità imposta dalla disponibilità

finanziaria.

La difesa dell'I.N.P.S. ha sottolineato in particolare che anche

la norma censurata dal giudice a quo costituisce un momento del

graduale processo di miglioramento della tutela previdenziale. In

ispecie, essa appare rispondente allo scopo di enucleare tutti quei

periodi di contribuzione all'A.G.O., idonei a determinare il diritto

alla relativa pensione secondo le norme proprie di questa, al fine di

garantire identica tutela previdenziale e pensionistica a parità di

condizioni assicurative e contributive conseguite da chi abbia

prestato lavoro dipendente. Per contro, la diversità di condizione

che caratterizza i lavoratori autonomi rispetto a quelli subordinati,

particolarmente nel settore agricolo, costituisce sufficiente

giustificazione dell'avvenuto esercizio della discrezionalità

legislativa nel senso di conservare per i superstiti dei primi le

ricordate condizioni limitative del diritto a pensione di

riversibilità.

La stessa difesa dell'I.N.P.S. ha, peraltro, eccepito

l'irrilevanza della questione limitatamente alla domanda proposta nel

giudizio a quo da Zanantonio Olinda, essendo stato in detto giudizio

dedotto che il dante causa di quest'ultima non risultava avere

effettuato versamenti contributivi successivamente alla data di

pensionamento, neanche nella gestione speciale.

3. - La Venturato Maria si è costituita tardivamente.

Nell'imminenza della pubblica udienza hanno presentato memorie la

difesa della Venturato e dell'I.N.P.S.. Della prima non si può

tenere conto essendo stata tardiva la sua costituzione nel giudizio.

La difesa dell'I.N.P.S., dopo avere richiamato la giurisprudenza

di questa Corte circa la legittimità di trattamenti differenziati in

materia previdenziale, discrezionalmente attuati dal legislatore al

fine di procedere, con gradualità e nel rispetto necessario delle

compatibilità finanziarie, sulla via del miglioramento delle

prestazioni, ha sottolineato che dall'ordinamento vigente può

enuclearsi il principio dell'autonomia finanziaria e gestionale

dell'assicurazione ordinaria rispetto alle sue gestioni speciali e

della utilizzabilità in essa soltanto in casi eccezionali, non

estensibili analogicamente, della contribuzione effettuata nella

gestione speciale dei lavoratori autonomi: esempio specifico ne è

l'art. 6 della legge n. 9/63 (intesa quale completamento della legge

n. 1047/57, sulla estensione dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e

coloni).

Deroghe al principio per cui il diritto alla pensione secondo le

norme dell'assicurazione ordinaria si configura nel solo caso in cui

tutti i requisiti risultino raggiunti nel regime generale predetto,

possono essere talora poste dal legislatore, ma, in quanto tali, sono

di stretta intepretazione e non alterano la sostanza del principio

stesso: così, ad esempio il d.P.R. n. 1434/70 nel disciplinare il

reinserimento di mezzadri e coloni nell'assicurazione generale

obbligatoria I.V.S. dei lavoratori dipendenti ha eccezionalmente

consentito la computabilità in essa dei contributi versati nella

gestione speciale nella quale gli assicurati erano ancora iscritti al

momento dell'entrata in vigore del provvedimento.

In questo contesto si inserisce anche la norma impugnata,

improntata appunto al principio dell'autonomia dell'A.G.O. rispetto

alle gestioni speciali e della rilevanza della contribuzione compiuta

nella prima, a fini di liquidazione del relativo trattamento secondo

le norme proprie di essa, nei soli casi in cui risultino verificati

tutti i requisiti dalla medesima previsti. La norma poi rappresenta

un ulteriore momento di sviluppo e miglioramento del sistema

previdenziale, essendosi con essa assicurata detta rilevanza anche

nei confronti dell'assicurato già pensionato, mentre

antecedentemente essa era limitata soltanto nei confronti degli

iscritti non pensionati.

Né può richiamarsi a sostegno della censura per cui è causa una

supposta equiparazione fra lavoro agricolo autonomo e lavoro agricolo

dipendente, operata dalla legge n. 153/69, posto che le due forme di

lavoro restano soggettivamente ed oggettivamente diverse nella loro

proiezione previdenziale, sotto il profilo della base di calcolo dei

relativi trattamenti nonché dei criteri di determinazione della

contribuzione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Padova dubita della legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2-ter

della legge 16 aprile 1974 n. 114, nella parte in cui non prevede, a

favore del superstite di pensionato nella gestione speciale

coltivatori diretti, il diritto alla pensione di

riversibilità, qualora il suo dante causa, pur avendo goduto del

trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1° gennaio

1970, sia rimasto iscritto in detta gestione versandovi i contributi

assicurativi per un periodo pari o superiore al quinquennio e

condiziona il diritto al trattamento di riversibilità più

favorevole alla circostanza della concessione della pensione del de

cuius successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

Detto trattamento sarebbe irrazionalmente deteriore rispetto a

quello riservato nell'analogo caso al superstite di pensionato nella

stessa gestione speciale che, dopo il pensionamento, abbia versato

contributi per lavoro dipendente per almeno un quinquennio nella

gestione ordinaria assicurativa in quanto in tale caso sussiste la

facoltà di optare per la liquidazione della più favorevole pensione

a carico della detta gestione e, per il superstite, il diritto di

ottenere il trattamento di riversibilità anche in difetto della

condizione di concessione di pensione al de cuius nella gestione

speciale posteriormente al 1° gennaio 1980.

2. - La questione non è fondata.

La norma denunciata (art. 2-ter della legge n. 114/74 di

conversione con modificazioni del d.l. n. 30 del 1974), la quale

persegue finalità di riassetto e di miglioramento del trattamento

pensionistico, ha consentito ai titolari di pensioni a carico di

gestioni speciali (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e

commercianti) di ottenere la riliquidazione della pensione a carico

della più favorevole assicurazione obbligatoria ordinaria per i

lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, al raggiungimento

di tutti i requisiti della detta assicurazione ordinaria,

indipendentemente dai contributi accreditati nella gestione speciale.

In altri termini, la detta norma ha concesso il beneficio del

passaggio dalla gestione speciale alla gestione ordinaria a quei

pensionati che, dopo il pensionamento, abbiano prestato lavoro

dipendente iscrivendosi alla relativa assicurazione obbligatoria

ordinaria e pagando i relativi contributi.

La stessa norma ha riconosciuto ai superstiti dei detti pensionati

il diritto di liquidare la pensione di riversibilità a carico

dell'assicurazione ordinaria generale obbligatoria dei lavoratori

dipendenti quando il loro dante causa abbia maturato il diritto al

relativo trattamento pensionistico diretto.

Lo stesso diritto non è stato riconosciuto ai superstiti dei

pensionati i quali, dopo il pensionamento, hanno prestato lavoro

autonomo continuando ad essere iscritti nella gestione speciale con

il versamento dei relativi contributi. Per essi ha trovato ancora

applicazione l'art. 25 della legge n. 153 del 1969, alle condizioni

ivi previste, norma peraltro ritenuta costituzionalmente legittima

(sent. n. 33/75).

La norma suddetta non ha creato alcuna discriminazione. La

situazione regolata è diversa da quella disciplinata

precedentemente; una riguarda i pensionati da lavoro dipendente e

l'altra i pensionati da lavoro autonomo. Già questa Corte (sent. n.

31/86) ha ritenuto la diversità di trattamento né arbitraria né

irragionevole, trovando essa la sua giustificazione proprio nella

differenza delle situazioni. Anzitutto i due rapporti di lavoro sono

qualitativamente diversi; i lavoratori dipendenti godono di una

retribuzione fissa mentre i lavoratori autonomi di un reddito. Essi,

inoltre, hanno una diversa posizione economica e sociale, ma

sopratutto sussiste una diversità di sistemi di contribuzione; per

gli uni essa è legata ad un reddito, più o meno statico, mentre per

gli altri è legata alla dinamica salariale.

Il rapporto contribuzione-retribuzione è diverso dal rapporto

contribuzione-reddito. La massa contributiva aumenta in proporzione

alla retribuzione, il che non si verifica, o almeno nelle stesse

proporzioni, per il reddito.

Essendo il trattamento pensionistico legato anche alla

contribuzione, è adeguatamente giustificata la diversità dei

trattamenti per l'una e per l'altra categoria di lavoratori.

3. - Vero è che vi è una tendenza alla uniformità dei

trattamenti pensionistici ma, trattandosi di scelte di politica

legislativa per l'ampliamento della tutela dei pensionati e dei

superstiti che richiedono aggravi finanziari, il passaggio al

trattamento più favorevole deve necessariamente essere graduale

secondo le disponibilità finanziarie del Paese.

È proprio il principio della gradualità che giustifica la

sussistenza della diversità dei trattamenti ed importa perciò la

legittimità costituzionale delle norme di previsione. E questa Corte

più volte ha deciso nei suindicati sensi (sentt. nn. 33/75, 126/77,

42/82).

Le fattispecie hanno riguardato proprio la determinazione in

concreto dei trattamenti pensionistici, la concessione di trattamenti

più favorevoli, il passaggio dalle gestioni speciali alla più

favorevole gestione ordinaria.

Per quello che più particolarmente interessa la fattispecie, la

legge n. 1047/57 ha esteso l'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai coltivatori diretti,

mezzadri e coloni ed ha istituito presso l'I.N.P.S. una gestione

speciale autonoma per provvedere al loro trattamento di previdenza

che, però, includeva solo le pensioni dirette e limitava la

concessione della pensione di riversibilità solo ad alcuni casi. La

norma (art. 18), però, veniva dichiarata costituzionalmente

illegittima da questa Corte nella parte in cui escludeva dal

trattamento pensionistico altri superstiti (sent. 33/75).

La legge n. 9 del 1963 ha elevato, poi, i trattamenti minimi di

pensione ed ha riordinato la materia prevedendo, tra l'altro, anche

la possibilità di cumulo con le contribuzioni versate in altra

gestione o nell'assicurazione generale obbligatoria ordinaria (sent.

n. 126/77).

La legge n. 903 del 1965 ha avviato la riforma ed ha attuato

alcuni miglioramenti dei trattamenti pensionistici. L'art. 22 ha

regolato le prestazioni ai superstiti.

La legge n. 613/66 ha introdotto una norma derogatoria (art. 21)

in favore dei superstiti di pensionati a carico della gestione

speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che ha

consentito la liquidazione della pensione indiretta a carico della

gestione ordinaria o altra speciale allorché, alla data del decesso

del dante causa, tutti i requisiti di legge risultavano raggiunti

nella forma assicurativa in cui il diritto veniva a perfezionarsi con

la neutralizzazione dei contributi accreditati nella gestione

speciale.

L'art. 26 della medesima legge n. 613/66 ha previsto il diritto al

supplemento della pensione a carico delle gestioni speciali per

l'utilizzo anche dei contributi eventuali versati nell'assicurazione

ordinaria (Corte Cost. n. 42/82).

La legge n. 153/69 ha rivisto gli ordinamenti pensionistici ed ha

dettato alcune norme in materia di sicurezza sociale. L'art. 25 ha

previsto per i superstiti di cui all'art. 22 della legge n. 903/65,

il diritto alla pensione diretta o di riversibilità a carico della

gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con

le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria

dei lavoratori dipendenti ad alcune condizioni, con l'applicazione

dell'art. 18 della legge n. 1047/57, nel caso della loro non

sussistenza (sent. n. 126/77).

Il d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1434, nel disciplinare il

reinserimento dei soli mezzadri e coloni e loro familiari

nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti,

eccezionalmente ha sancito la computabilità in detta assicurazione

dei contributi versati nell'apposita gestione speciale presso la

quale gli stessi fossero stati iscritti alla data di entrata in

vigore della nuova disciplina normativa.

In questo assetto normativo si è inserita poi la norma censurata

che continua ad attuarne la ratio e le finalità.

Come esattamente ha rilevato la difesa dell'I.N.P.S.,

dall'excursus legislativo di cui innanzi si desume il principio

dell'autonomia finanziaria e gestionale dell'assicurazione ordinaria

rispetto alle gestioni speciali e l'utilizzazione in essa, in via

eccezionale e perciò non estensibile analogicamente, dei periodi di

contribuzione nella gestione speciale dei lavoratori autonomi per il

conseguimento del diritto a pensione nel regime ordinario solo a

tassative condizioni fra le quali la fissazione di una determinata

base di calcolo dei contributi da versare e la determinazione

dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori assicurati nella

stessa misura in vigore nel regime ordinario (art. 32, lett. b),

della legge n. 153/69). Consegue la maggiore onerosità del

contributo dovuto all'assicurazione generale e la separazione

contabile del pro rata a carico di ciascuna delle due gestioni in

materia di ricongiunzione nell'A.G.O. dei periodi assicurativi dei

lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali amministrate

dall'I.N.P.S.

Si rileva altresì la volontà del legislatore di realizzare, con

la gradualità imposta dal quadro delle compatibilità finanziarie,

la par condicio normativa ed economica fra assicurati e pensionati

nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e loro familiari i

quali possono far valere diritti alla pensione a carico del regime

generale ordinario allorché, secondo il regime proprio di questa,

risultino perfezionati tutti i requisiti che condizionano l'insorgere

del diritto stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2-ter della legge 16 aprile 1974 n. 114, sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Padova con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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