Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1981 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 293, comma

primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Indennizzabilità delle

malattie professionali contratte all'estero) promosso con ordinanza

emessa il 10 novembre 1976 dal Pretore di Lecce, nel procedimento

civile vertente tra Ingrosso Vincenzo e l'INAIL, iscritta al n. 52 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 87 del 1977.

Visti gli atti di costituzione di Ingrosso Vincenzo e dell'INAIL;

udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice

relatore Oronzo Reale;

udito l'avv. Carlo Graziani per l'INAIL.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ricorso al Pretore di Lecce, Giudice del lavoro, Ingrosso

Vincenzo chiedeva che l'INAIL fosse condannato a corrispondergli la

rendita relativa al 50% di inabilità al lavoro, derivantegli da

silicosi, contratta nel periodo 1955 - 1959, durante il quale egli

aveva prestato opera lavorativa in miniere di carbone in Belgio.

L'INAIL, costituitosi, eccepiva tra l'altro che l'Ingrosso aveva

presentato la relativa domanda nel 1975, vale a dire più di quindici

anni dopo che aveva cessato di prestare la sua opera in lavorazione

morbigena; pertanto la domanda non poteva essere accolta in ragione

dell'espresso richiamo che l'art. 293 del t.u. 30 giugno 1965, n.

1124, fa alla tabella allegata al d.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, la

quale stabilisce appunto in quindici anni dall'abbandono della

lavorazione morbigena il periodo massimo di indennizzabilità.

Con ordinanza datata 10 novembre 1976, il Pretore di Lecce,

ritenutala rilevante ai fini del decidere, considerava non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

del citato art. 293, comma primo, del t.u. n. 1124/1965, in quanto

detta norma richiama, con riferimento ai lavoratori colpiti da

silicosi contratta nelle miniere di carbone in Belgio, la tabella

allegata al d.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, pure citato, che prevede un

periodo massimo di indennizzabilità, e non la tabella n. 8 allegata

allo stesso t.u. n. 1124/1965, che non prevede alcun periodo massimo

di indennizzabilità, e ciò per preteso contrasto con l'art. 3 della

Costituzione.

Nella breve motivazione, il giudice a quo rileva che di fronte ad

uno stato morboso identico (la silicosi), la legge prevede una

disparità di trattamento tra i lavoratori che ebbero a contrarre la

silicosi in Belgio e quelli che l'hanno contratta in Italia. Tale

differenziazione sarebbe ingiustificata ed irrazionale, donde la

violazione dell'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata: si

costituivano l'Ingrosso e l'INAIL; il Presidente del Consiglio dei

ministri non interveniva.

Nella memoria di costituzione l'Ingrosso sostiene sostanzialmente

che la disparità di trattamento, ai fini della indennizzabilità

della silicosi, riscontrabile tra i lavoratori che tale malattia hanno

contratto in Italia e quelli che l'hanno contratta in Belgio non ha

alcuna plausibile giustificazione; e che, inoltre, l'attuale

normativa innova rispetto al regime precedente, in cui la tutela era la

medesima per gli uni e per gli altri.

Si osserva infine che, tanto premesso, e considerati i principi

contenuti nella legge delega, che si riferivano ad un "riordinamento"

e "miglioramento" dei trattamenti previdenziali preesistenti, si

potrebbe addirittura ravvisare nella citata norma del t.u. n.

1124/1965 un eccesso di delega, attesa la situazione deteriore

introdotta in danno dei lavoratori rimpatriati dal Belgio; si

conclude, pertanto, per l'accoglimento della proposta questione.

Diversa è la posizione dell'INAIL; l'Istituto infatti asserisce

che la giurisprudenza della Cassazione, riconosciuta la attuale

vigenza della legge n. 1115 del 1962, è pervenuta in maniera chiara

ad operare una perfetta equiparazione, quanto alla tutela, tra i

lavoratori colpiti da silicosi in Belgio e quelli colpiti da silicosi

in Italia, equiparazione che non può non concernere anche l'abolizione

del periodo massimo di indennizzabilità.

Su questa base autorevole di interpretazione giurisprudenziale,

peraltro testualmente suffragata dall'art. 1 della citata legge n.

1115/1962 che fa espresso richiamo alle "successive modificazioni", e

dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, atto ad evidenziare

"l'intento parificatore del legislatore", l'INAIL chiede che la

proposta questione venga ritenuta irrilevante, non senza aver

osservato che, a suo avviso, la questione stessa avrebbe dovuto

concernere anche l'art. 4 della legge n. 1115 del 1962, che

espressamente prevede un periodo massimo di indennizzabilità. Considerato in diritto :

1. - La questione è fondata.

Correttamente il Pretore di Lecce ha attribuito all'art. 293,

comma primo, del t.u. 30 giugno 1965, n. 1124 - della cui legittimità

costituzionale egli dubita - il significato e la portata di limitare a

quindici anni dalla cessazione del lavoro morbigeno il periodo massimo

di indennizzabilità della silicosi contratta nelle miniere di

carbone del Belgio da lavoratori italiani, poi rimpatriati.

Ciò è letteralmente stabilito dal citato art. 293 del t.u. n.

1124/1965, il quale dispone che ai detti lavoratori (ai quali i

benefici dell'assicurazione erano stati estesi dalla legge 27 luglio

1962, n. 1115) si applicano le disposizioni della legge 19 gennaio

1963, n. 15 (matrice del t.u. n. 1124/1965), "nonché la tabella

allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.

648". Ora in questa tabella il periodo massimo di indennizzabilità

dalla cessazione del lavoro è appunto fissato in quindici anni mentre

invece nella tabella allegata n. 8 del t.u. n. 1124/1965, concernente

le "lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la

silicosi e l'asbestosi" e il "periodo massimo dell'indennizzabilità

dalla cessazione del lavoro", non è previsto alcun limite temporale

all'indennizzabilità stessa.

Non è quindi accettabile la tesi, sostenuta innanzi la Corte

dall'INAIL, di un'avvenuta unificazione, nella giurisprudenza e nella

prassi dell'Istituto, del trattamento dei lavoratori italiani colpiti

dalla silicosi in Italia o in Belgio quanto all'abolizione di ogni

limite temporale per l'indennizzabilità. A1 contrario di quanto

afferma l'Istituto, per dedurne l'irrilevanza della questione

sollevata dal Pretore di Lecce, non risulta che tale unificazione sia

stata affermata dalla Cassazione, che invece ha avuto occasione di

rilevare la specificazione del periodo massimo d'indennizzabilità per

i lavoratori provenienti dal Belgio espressamente indicato nella

tabella allegata al d.P.R. n. 648 del 1956, cioè del periodo di

quindici anni.

Né l'asserita unificazione si può chiaramente desumere, come

pure argomenta l'INAIL, dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1975, n.

780, che si limita ad estendere i benefici della legge n. 1115 del

1962 ai cittadini italiani residenti in Italia superstiti dei

cittadini deceduti per silicosi contratta nelle miniere di carbone in

Belgio.

Quanto, poi, all'invocata prassi dell'INAIL, è sufficiente

rilevare che proprio nel giudizio innanzi al Pretore di Lecce, nel

quale è stata sollevata la questione di legittimità in esame,

l'Istituto ha chiesto il rigetto della domanda dell'Ingrosso per

essere stata essa proposta dopo oltre quindici anni dalla cessazione

della lavorazione morbigena, e cioè oltre il termine fissato dalla

tabella del d.P.R. n. 648/1956 espressamente richiamata dall'art. 293

del t.u. n. 1124/1965.

2. - Le norme in esame stabiliscono, quindi, un diverso trattamento

fra i lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi in patria e

quelli che l'hanno contratta in Belgio.

L'uguaglianza delle situazioni delle due categorie era stata

ritenuta e affermata dal legislatore italiano quando, nella legge n.

1115 del 1962, che pareggiava (quanto ai benefici assicurativi) la

silicosi contratta da lavoratori in Italia a quella contratta nel

Belgio sempre da lavoratori italiani, aveva fissato (art. 4) per

questi ultimi lo stesso periodo massimo di indennizzabilità di

quindici anni che la legge n. 648 del 1956 stabiliva per i primi.

Appare pertanto irragionevole la discriminazione, volutamente o

per errore tecnico, introdotta con il denunciato art. 293 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124, che mentre nella sua tabella 8 abolisce ogni

limite temporale per la indennizzabilità, richiama per i lavoratori

italiani ammalatisi nel Belgio la tabella del d.P.R. n. 648/1956,

cioè il limite di quindici anni.

La violazione del principio di eguaglianza ne consegue con evidenza

e senza giustificazione alcuna.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma

primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, limitatamente alle parole

"nonché la tabella allegata al decreto del Presidente della

Repubblica 20 marzo 1956, n. 648".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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