Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/03/1971 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 3d.P.R. 666/1955

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 170

del codice di procedura penale e dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955,

n. 666, concernente disposizioni transitorie, di coordinamento e di

attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 marzo 1969 dal pretore di Sannicandro

Garganico nel procedimento per incidente di esecuzione sollevato da

Presicci Cosimo, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 18

giugno 1969;

2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1970 dal giudice istruttore del

tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Turrina

Vittorio, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970;

3) ordinanza emessa il 9 marzo 1970 dal pretore di Livorno nel

procedimento per incidente di esecuzione sollevato da Magnani Renato,

iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970;

4) ordinanze emesse il 3 giugno ed il 6 aprile 1970 dal pretore di

Volterra nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Del Porto

Nunzia, Martinelli Gaetano e Manunta Antonio, iscritte ai nn. 267, 268

e 269 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970;

5) ordinanza emessa il 17 luglio 1970 dal pretore di Volterra nel

procedimento penale a carico di Castelli Ada, iscritta al n. 296 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970;

6) ordinanza emessa il 19 dicembre 1969 dal pretore di Livorno nel

procedimento penale a carico di Matteini Ines, iscritta al n. 318 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1971 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 21 marzo 1969 il pretore di Sannicandro

Garganico, nel corso del procedimento per incidente di esecuzione,

promosso (ai sensi dell'art. 628 c.p.p.) da Presicci Cosimo, ha

sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 170

del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone che le

notificazioni all'imputato, non potute fare nei modi preveduti dai

precedenti artt. 167, 168, 169, siano eseguite mediante deposito in

cancelleria, dopo essere state disposte nuove ricerche nel luogo di

nascita o in quello dell'ultima dimora dell'imputato, e cioè in uno

solo dei luoghi indicati e non in entrambi.

In punto di fatto il pretore ha rilevato che il ricorrente asseriva

di non aver avuto tempestiva conoscenza della sentenza di condanna

pronunziata a suo carico, e di non averla perciò impugnata, essendo

stata questa notificata in cancelleria, ai sensi appunto dell'art. 170.

Il decreto di irreperibilità sarebbe stato emesso a seguito di

ricerche svolte soltanto a Bari ed a Torino, luoghi nei quali

l'imputato assumeva aver avuto ultima dimora, e non anche a Taranto,

luogo di nascita.

Ora, in quanto consente l'alternativa di tali ricerche nei luoghi

predetti e la conseguente possibilità che venga svolto il procedimento

penale senza la preventiva eliminazione di ogni incertezza circa

l'effettiva irreperibilità del prevenuto, l'art. 170 c.p.p.,

consentendo notificazioni dirette a fondare una mera presunzione di

conoscenza degli atti processuali, sembra costituire ostacolo al

concreto esercizio della difesa; sarebbe, quindi, in contrasto con la

tutela costituzionale di tale diritto.

Costituitasi in giudizio in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, con atto 28

maggio 1969, ha dedotto che il problema processuale della reperibilità

dell'imputato non potrebbe trovare più soddisfacente soluzione, se

venissero disposte ricerche in tutti i luoghi, e non soltanto in alcuni

di essi, indicati dall'articolo 170 c.p.p.

Questa norma, ha aggiunto l'Avvocatura, riserva al prudente

apprezzamento del giudice, in relazione alle peculiari circostanze, del

caso, il disporre o meno ricerche nei vari luoghi, nei quali possa

apparire possibile portare ad effettiva conoscenza dell'imputato gli

atti che la legge prescrive siano notificati, senza peraltro vincolarne

l'applicazione con l'imporre indagini che, in concreto, possano

ritenersi prive di utilità.

2. - Con altra ordinanza emessa nel procedimento a carico di

Turrina Vittorio, imputato di reati fallimentari, il giudice istruttore

presso il tribunale di Milano ha denunziato, in riferimento all'art.

24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità dello stesso

art. 170, osservando che questa norma sarebbe preordinata allo

svolgimento del processo penale a carico di un imputato, che non

risulti allo stato reperibile, sulla base soltanto della fictio iuris

di conoscenza, che quegli abbia degli atti processuali, e non della

effettiva ricezione degli atti stessi, a seguito del solo deposito di

essi nella cancelleria e della notificazione al difensore di ufficio.

Detto giudice ha motivato che nella specie le ricerche

dell'imputato, la cui irreperibilità fu già accertata in sede di

procedura fallimentare, erano state nuovamente svolte senza esito nei

luoghi sia di ultima dimora che di nascita.

Nessuna delle parti si è costituita davanti a questa Corte.

3. - La stessa questione, sotto l'aspetto cioè della inidoneità

delle notificazioni mediante deposito in cancelleria a produrre, nei

confronti dell'imputato, l'effetto della conoscenza del contenuto degli

atti e della conseguente lesione della garanzia costituzionale del

diritto di difesa, è prospettata anche con quattro ordinanze dal

pretore di Volterra, sulla base di considerazioni analoghe a quelle

svolte nella ordinanza precedentemente riferita.

Detto pretore dà atto che in tutte le fattispecie esaminate non si

è potuta individuare la dimora attuale degli imputati, benché "lunghe

e laboriose ricerche" siano state compiute, a mezzo della polizia

giudiziaria, nei luoghi di nascita e dell'ultima dimora e mediante

indagini anagrafiche.

Nessuna delle parti si è costituita.

4. - Con ordinanze 19 dicembre 1969 e 9 marzo 1970, nel corso di

procedimenti per incidenti di esecuzione, promossi rispettivamente da

Matteini Ines e Magnani Renato, il pretore di Livorno, premesso che i

ricorrenti assumevano di essere stati condannati in contumacia a

seguito di giudizi nel cui corso ogni notificazione, in particolare

delle sentenze di primo grado, era stata eseguita mediante deposito in

cancelleria col rito degli irreperibili, ha sollevato, in riferimento

al secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, la questione di

legittimità dell'art. 3 delle norme di attuazione (emanate con d.P.R.

8 agosto 1955, n. 666). Questo stabilisce che il decreto di

irreperibilità dell'imputato, emesso nel giudizio di primo grado,

cessa di avere efficacia con la trasmissione degli atti al giudice

competente per il giudizio di appello (o di rinvio), conservando,

peraltro, i suoi effetti ai fini della notifica in cancelleria

dell'estratto della sentenza contumaciale.

Dalla circostanza che non sono imposte all'ufficio giudiziario

nuove ricerche dell'imputato, onde portare a sua effettiva conoscenza

la sentenza di condanna pronunziata a suo carico e da lui impugnabile,

detto giudice ha ritenuto che derivi una limitazione, non necessaria,

del diritto di difesa.

5. - Con la prima di tali ordinanze il giudice a quo ha inoltre

impugnato, in relazione alla disciplina dettata dall'art. 170 c.p.p.,

il citato art. 3 delle disposizioni di attuazione, in quanto non

richiede nuove ricerche dell'imputato, già dichiarato irreperibile

allo scopo di notificargli l'avviso di rinvio del dibattimento ad altra

udienza.

Anche in questi giudizi nessuna delle parti si è costituita. Considerato in diritto :

1. - Le cause aventi ad oggetto le stesse questioni di legittimità

costituzionale, o questioni fra loro connesse, vanno riunite per essere

decise con unica sentenza.

2. - Le dette questioni, in riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, concernono quattro diversi profili della disciplina

delle notificazioni penali all'imputato irreperibile, contenuta

nell'art. 170 del codice di procedura penale (modificato dall'art. 1

della legge 18 giugno 1955, n. 517) e nell'art. 3 delle disposizioni

transitorie, di attuazione e coordinamento della legge predetta,

emanate con d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666; notificazioni che sono

eseguite, previe nuove ricerche e dopo apposito decreto del giudice o

del p.m., mediante il deposito degli atti nella cancelleria o

segreteria giudiziaria, con avviso del deposito stesso al difensore di

fiducia o nominato d'ufficio.

3. - Con la prima questione, prospettata dalle ordinanze del

giudice istruttore presso il tribunale di Milano e del pretore di

Volterra, si contesta la rispondenza alle esigenze della difesa,

garantita dalla Carta costituzionale, della disciplina dettata

dall'art. 170 c.p.p., in quanto diretta a costituire una fictio iuris

o presunzione legale e non ad assicurare la effettiva conoscenza degli

atti da parte dell'imputato.

La questione non è fondata.

La notificazione preveduta dall'art. 170 in oggetto può essere

ordinata soltanto a seguito dell'accertamento, da parte del magistrato,

della impossibilità che la notificazione, in difetto di consegna

personale, sia eseguita secondo le modalità e nei luoghi indicati

dalla legge e risultanti o dagli atti, in ispecie dalle dichiarazioni

dell'imputato, o da ulteriori ricerche. Queste, in particolare, devono

essere disposte, affinché non resti intentato alcun mezzo che in

ciascun caso assicuri il più alto grado di probabilità che l'imputato

sia edotto del contenuto degli atti processuali che la legge stessa

stabilisce siano portati nella sua sfera di disponibilità.

Tale forma di notificazione, i cui effetti sono da taluni autori

ricondotti nell'ambito delle presunzioni di conoscenza e da altri

identificati nella creazione di una più o meno intensa probabilità di

conoscenza degli atti che ne costituiscono l'oggetto, ha nel sistema la

funzione pratica di presupposto legale del contraddittorio, quale

elemento qualificante ed essenziale del processo penale. E ciò in

quanto le notificazioni col rito degli irreperibili devono ritenersi

prescritte dal legislatore come ultimo e necessario strumento

processuale, onde rendere comunque possibile l'ulteriore svolgersi del

giudizio, a salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico,

connesso all'esercizio della giurisdizione penale (sent. n. 117/1970).

Orbene il precetto enunciato nell'art. 24, secondo comma, della

Costituzione non esclude che con l'interesse all'accertamento

dell'illecito ed alla restaurazione dell'ordine giuridico sia

armonizzata l'esplicazione del diritto di difesa come disciplinato

dalla legge.

4. - Parimenti infondata è anche la seconda questione, sollevata

dal pretore di Sannicandro Garganico, il quale assume che con la

garanzia costituzionale della difesa sarebbe in contrasto l'art. 170

c.p.p., nella parte in cui stabilisce che siano ordinate nuove

ricerche, al cui svolgimento è subordinata l'emissione da parte del

giudice (o del pubblico ministero) del decreto di irreperibilità "

particolarmente nel luogo di nascita o in quello della ultima dimora

dell'imputato": quindi alternativamente e non obbligatoriamente in

entrambi i luoghi. Devesi rilevare in contrario, che la norma in

questione attribuisce al giudice il potere- dovere di disporre nuove

indagini per la ricerca dell'imputato nel luogo in cui ne ritenga

utile, in ciascun caso, lo svolgimento a fini di giustizia. Peraltro

la legge non vieta di disporre che esse siano eseguite in entrambi i

detti luoghi ed in altri ancora, quando in concreto se ne palesi la

convenienza, mentre opportunamente non impone di ripetere indagini in

un luogo per cui risulti già evidente l'inutilità di esse.

Conseguentemente la norma in esame non merita censura, avendo

razionalmente inteso rimettere alla discrezionalità del giudice il

compito di contemperare l'interesse dell'imputato con le fondamentali

esigenze di speditezza ed economia processuale.

5. - In riferimento allo stesso precetto che garantisce il diritto

di difesa, il pretore di Livorno, con l'ordinanza n. 318/1970, ha

sollevato il dubbio che l'art. 170, ultimo comma, c.p.p., sia

illegittimo, in quanto prevede, ai fini della emanazione di un nuovo

decreto di irreperibilità, che l'analogo decreto emesso durante

l'istruzione non ha efficacia ai fini del giudizio di primo grado e

quello emesso in questo ultimo non ha efficacia ai fini del giudizio di

appello. Non stabilisce cioè l'obbligo di disporre nuove ricerche

dell'imputato irreperibile, nel corso di ciascuna fase del processo, ai

fini della notificazione di ogni atto del cui contenuto, per i fini

della difesa, sia richiesta la comunicazione all'imputato, quale, nella

specie, il provvedimento di rinvio del dibattimento ad altra successiva

udienza.

Orbene a parte la considerazione che di fatto, anche se ne fosse

possibile lo svolgimento, non deriverebbe alcuna utilità dalla

reiterazione di successive indagini in brevi o brevissimi archi di

tempo, le ragioni di speditezza ed economia processuale, pur

fondamentali nel sistema ed accennate riguardo alla prima questione,

escludono che il dubbio, nei termini ora prospettati, abbia alcun

fondamento.

6. - Con la predetta ordinanza e con altra recante il n 134/1970 il

pretore di Livorno ha denunziato, in relazione al citato secondo comma

dell'art. 24 della Costituzione, l'art. 3 delle disposizioni di

attuazione, emanate con il d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666.

Con riferimento al sopra ricordato ultimo comma dell'articolo 170

c.p.p. il detto art. 5 precisa, fra l'altro, che il decreto di

irreperibilità emanato nel giudizio di primo grado "cessa di avere

efficacia con la trasmissione degli atti al giudice competente per il

giudizio di appello".

Dal che deriva che l'obbligo di nuove ricerche dell'imputato

irreperibile e contumace è imposto nel corso del giudizio di appello

(poiché solo in tale momento, secondo la censura del giudice a quo,

cessa l'effetto del decreto di irreperibilità) e non a seguito della

sentenza di primo grado, ai fini della notifica dell'estratto di essa

(ai sensi dell'art. 500 c.p.p.), onde consentire all'imputato medesimo

di avvalersi tempestivamente del diritto di impugnazione.

7. - La questione è fondata.

La norma impugnata, infatti, incide negativamente sul diritto

dell'imputato alla difesa in ogni stato e grado del processo,

apportando limitazione al suo esercizio, con palese e non razionale

deviazione dalle linee stesse del sistema. E ciò in quanto detta norma

richiede l'espletamento di nuove ricerche dell'imputato irreperibile e

contumace solo dopo che il procedimento di appello è già stato

instaurato, ad iniziativa di coimputati o del p.m., ed anzi ha superato

la fase di verifica dell'ammissibilità dell'impugnazione. Dette

ricerche non sono imposte, invece, allo scopo di rendere possibile

l'esercizio della difesa dell'imputato fin dal momento in cui sorge nei

suoi riguardi l'onere di proporre l'impugnazione; ai fini, cioè, della

notificazione dell'estratto della sentenza pronunziata a carico del

contumace, giacché dalla data di questa notificazione decorre il

termine perentorio per la dichiarazione di appello.

Non potrebbe obiettarsi in contrario che il diritto di difesa

dell'imputato è da ritenersi garantito per il fatto che anche dal

difensore può essere proposta l'impugnazione (art. 192, ultimo comma),

e che a suo vantaggio, nei casi di cui all'articolo 203 c.p.p., si

estendono gli effetti dell'impugnazione di altri legittimati. E nemmeno

decisiva è la possibilità che l'imputato tragga pratico giovamento

dall'appello del p.m.

Trattasi, infatti, di ipotesi che non possono considerarsi

esaurienti ai fini dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in

quanto non assicurano al soggetto una compiuta tutela, quale può

conseguirsi con l'esercizio diretto del diritto di impugnazione o

comunque a seguito di una personale valutazione da parte dell'imputato

del contenuto della pronunzia giudiziale; valutazione che può anche

prevalere su quella che ha indotto il difensore a proporre appello,

fino al punto di annullarne gli effetti (art. 193, primo comma,

c.p.p.).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8

agosto 1955, n. 666, concernente disposizioni transitorie, di

coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517, nella

parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilità emesso nel

giudizio di primo grado cessa di avere efficacia solo con la

trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio di

appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado;

dichiara non fondate le questioni sulla legittimità costituzionale

dell'art. 170 del codice di procedura penale sollevate con le ordinanze

di cui in epigrafe in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ' -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari