Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1967

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1967 · relatore Nicola Jaeger

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 30d.P.R. 1032/1960

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del

D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatorio

erga omnes l'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24

luglio 1959, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1965 dal

Pretore di Cavalese nel procedimento penale a carico di Rossi Domenico,

iscritta al n. 213 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 326 del 31 dicembre 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 1 febbraio 1967 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con verbale in data 20 agosto 1965 l'ispettore Pietro Candela,

addetto all'Ispettorato del lavoro di Trento, elevava una

contravvenzione a certo Domenico Rossi, titolare di una impresa

edilizia di Pozza di Fassa, avendo accertato che tale imprenditore non

aveva corrisposto a diversi lavoratori da lui dipendenti le

retribuzioni loro spettanti entro il termine di quindici giorni dalla

scadenza; per uno di essi, Giovanni Battista Pederiva, il ritardo

sarebbe stato - a quanto si legge nel verbale - addirittura di circa 9

mesi, essendo cessato il rapporto di lavoro fin dal 30 novembre 1964.

L'ispettore riferiva di essersi recato presso il cantiere della

ditta e di avere accertato che essa è soggetta alla osservanza delle

disposizioni sul trattamento economico e normativo degli operai

dipendenti dalle imprese esercenti attività edilizia, contenute nel

contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 24 luglio 1959 ed

esteso erga omnes con D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032. La ditta stessa

infatti esercita attività di costruzioni edili o non risulta iscritta

all'albo delle imprese artigiane. Si fa presente inoltre che, a norma

dell'art. 30 del contratto collettivo citato, essa avrebbe dovuto

provvedere a liquidare le retribuzioni non oltre i quindici giorni

dalla scadenza dei periodi di paga cui esse si riferivano.

Dal verbale risulta infine che la ditta stessa, diffidata

formalmente a liquidare le somme dovute e ad esibire la relativa

documentazione, non dette alcun riscontro alla diffida ricevuta.

Con ordinanza emessa il 26 ottobre 1965 il Pretore di Cavalese

sospendeva il giudizio, sollevando d'ufficio la questione della

legittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio

1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art.

30 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, in

relazione all'art. 76 della Costituzione.

Si osserva nella ordinanza che il fatto attribuito all'imputato

consiste nel non avere pagato ai suoi dipendenti la retribuzione

pattuita entro il termine previsto dall'art. 30 del contratto

collettivo suddetto; che per una persona non iscritta alla associazione

dei datori di lavoro che stipulò con la categoria dei lavoratori il

contratto collettivo, il ritardo nel pagamento o il mancato pagamento

della retribuzione sembra costituire inadempimento di una obbligazione

civile prevista dall'art. 2099 del Codice civile, piuttosto che

violazione dei minimi inderogabili del trattamento economico pattuito

con i suoi dipendenti; che il prestatore di lavoro può far valere il

suo diritto alla retribuzione citando in giudizio l'obbligato davanti

al competente giudice civile; che, pertanto, il termine entro il quale

deve essere soddisfatta l'obbligazione non sembra corrispondere alla

specifica finalità che la legge intendeva raggiungere ed assicurare,

così che la norma in questione avrebbe ecceduto i limiti della delega

contenuta nell'art. 1 della legge n. 741 del 1959, nella parte che

rende obbligatorio erga omnes l'art. 30 del contratto collettivo

nazionale di lavoro.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (n. 326 del 31 dicembre 1965).

È intervenuto in giudizio solo il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

che ha sostenuto decisamente la tesi della evidente infondatezza della

questione proposta, richiamando in particolare la giurisprudenza della

Corte costituzionale sull'argomento.

Alla udienza del 1 febbraio 1967 è intervenuto il rappresentante

della Avvocatura generale dello Stato, che ha ribadito gli argomenti e

le conclusioni esposti nell'atto di intervento. Considerato in diritto :

La Corte non ritiene fondata la questione di legittimità

costituzionale sollevata dal Pretore di Cavalese, né può considerare

validi gli argomenti addotti nella motivazione dell'ordinanza, con la

quale la questione di legittimità è stata proposta.

La menzione del fatto che l'imputato Domenico Rossi non fosse

iscritto all'Associazione costruttori edili non è rilevante,

trattandosi di contratto collettivo esteso erga omnes, né può

giustificare - non soltanto in sede di processo civile, ma anche ed

ancor più in sede penale - l'enorme ritardo (circa nove mesi in uno

dei casi riferiti nella esposizione del fatto) nel pagamento dei

salari, che soprattutto nei riguardi di semplici operai hanno precipuo

carattere alimentare e perciò devono essere corrisposti entro breve

tempo dalla prestazione del lavoro (precisamente entro quindici giorni

dalla scadenza, a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro

esteso erga omnes con il D.P.R. n. 1032 del 1960).

Né la Corte può considerare accettabile la tesi, esposta nella

ordinanza di rimessione, che la disposizione in esame non corrisponda

"alla specifica finalità che la legge intendeva raggiungere ed

assicurare, così che la norma in questione avrebbe ecceduto i limiti

della delega", essendo noto ed ovvio che i contratti collettivi hanno

sempre avuto, fin dalla loro origine, anzitutto il fine di garantire ai

lavoratori subordinati un trattamento economico minimo, non esposto

alle falcidie, che avrebbero facilmente potuto essere provocate dalla

concorrenza fra gli stessi lavoratori.

Si può convenire con la tesi sostenuta nell'ordinanza, che il

mancato o ritardato pagamento della retribuzione costituisca - anche -

inadempimento di una obbligazione civile, prevista dall'art. 2099 del

Codice civile; ma si deve subito aggiungere che il legislatore ha

ritenuto opportuno, ed anzi necessario, rafforzare le garanzie a favore

della parte più debole e bisognosa, introducendo, accanto all'azione

civile - che richiede spesso molto tempo e non poche spese prima che si

pervenga alla sentenza definitiva ed al possesso del titolo esecutivo -

la previsione di una sanzione penale, più pronta ed assai più

efficace. Né occorre dire che la previsione e la scelta della

sanzione, anche penale, nonché del tipo e della misura di essa,

rientra pienamente nei poteri del legislatore.

D'altra parte, la tesi che l'esercizio dell'azione civile da parte

di un lavoratore subordinato, al fine di ottenere il pagamento di una

retribuzione non percepita da molti mesi, e che - come si è osservato

- ha carattere alimentare, sia la soluzione più adeguata alle

situazioni previste, non sembra davvero convalidata dalla esperienza, a

tutti nota, della lentezza e della durata dei procedimenti, nei loro

diversi gradi, né potrebbe comunque essere presa in considerazione in

questa sede.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in

cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 30 del contratto collettivo

nazionale di lavoro 24 luglio 1959, in relazione all'articolo 76 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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