Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1966 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5r.d.l. 1578/1933
  • art. 6r.d.l. 1578/1933

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del

R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di

avvocato e procuratore, promosso con ordinanza emessa il 26 giugno 1965

dal Pretore di Rovato nel procedimento penale a carico di Vezzoli Mario

Gabriele, iscritta al n. 189 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 30 ottobre 1965.

Udita nella camera di consiglio del 3 marzo 1966 la relazione del

Giudice Michele Fragali.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 26 giugno 1965 il Pretore di Rovato, nel corso del

procedimento penale a carico di Vezzoli Mario, ha proposto questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5 del R.D. 27 novembre 1933, n.

1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore,

sotto il profilo della violazione degli artt. 24 e 33 della

Costituzione.

L'ordinanza è stata notificata all'imputato il 1 settembre 1965,

al pubblico ministero il 12 agosto 1965 e al Presidente del Consiglio

dei Ministri il giorno 13 successivo; è stata comunicata ai Presidenti

delle due Camere il 9 agosto 1965; ed è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30 ottobre 1965, n. 273.

Nessuno si è costituito innanzi a questa Corte, la quale ha quindi

proceduto ai sensi dell'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi di

legittimità costituzionale. Considerato in diritto :

1. - La norma predetta è denunciata in quanto dispone che i

procuratori legali possono esercitare la professione avanti le preture

solo se fanno parte del distretto in cui è compreso il tribunale al

quale sono assegnati; e il Pretore ha ritenuto che essa non soltanto

limita il diritto di difesa sul piano concreto, perché non consente

all'imputato la libertà di scegliere procuratori di sua fiducia, ma

viola l'art. 33, quarto comma, della Costituzione, in base al quale,

superato l'esame di Stato e ottenuta l'iscrizione nell'albo, il

procuratore legale dovrebbe potere esercitare senza limiti

territoriali, come è per gli avvocati e per gli altri professionisti.

L'ordinanza contiene divagazioni non conferenti alla questione di

costituzionalità; ma, pur ridotta nei limiti convenienti, la questione

si rivela prima facie priva di qualsiasi base.

2. - La limitazione territoriale della competenza del procuratore

legale, più che essere di ostacolo all'esercizio del diritto di

difesa, lo agevola, perché pone a disposizione della parte un

professionista che, avendo l'obbligo di risiedere nel capoluogo del

circondario del tribunale al quale è assegnato o, se autorizzato a

risiedere in altra località, avendo l'obbligo di avervi un ufficio

presso un altro procuratore (art. 10 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578),

è meglio idoneo a svolgere con la necessaria tempestività l'attività

processuale di cui la parte è onerata, spesso collegata al rispetto di

termini perentori, e a rappresentare al giudice con la necessaria

immediatezza ogni esigenza della difesa; né si vede come sia

ipotizzabile il caso in cui la parte o il giudice non riescano ad

esercitare il potere di scelta di un difensore tra gli iscritti in un

albo locale. Il Pretore non spiega come si sia trovato in difficoltà

del genere nel processo a quo, dato che l'art. 130, secondo e terzo

comma, del Codice di procedura penale gli dava poteri il cui esercizio

rende possibile avvisare ad ogni rimedio del caso; ma, a parte ciò,

egli ha denunciato, se mai, inconvenienti dell'attuale ordinamento

della professione legale, non vizi di legittimità costituzionale.

3. - La norma denunciata non rivela vizi di tal natura nemmeno

sotto il profilo dell'art. 33 della Costituzione; il quale non va più

in là dal richiedere un esame di Stato per l'abilitazione

all'esercizio professionale, e non esclude perciò che la legge

ordinaria possa dettare limiti territoriali a quell'esercizio,

nell'interesse del buon ordinamento della professione, per rendere

possibile una ripartizione degli incarichi professionali fra gli

abilitati, per rispondere ad esigenze particolari della professione o

di coloro che richiedono l'opera degli abilitati. E questa

discrezionalità appare nella specie esplicata in un modo coerente ai

diritti costituzionali cui il Pretore si è richiamato.

4. - Rimane assorbita l'analoga questione proposta in merito

all'art. 6 dello stesso decreto; al quale il Pretore si è riferito,

nei motivi, ai soli fini dell'applicazione dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, contenente norme sulla Costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 5 e 6 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578,

sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, proposta

dal Pretore di Rovato con ordinanza 26 giugno 1965, in riferimento agli

artt. 24 e 33 della Costituzione.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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