Corte costituzionale

Sentenza n. 536/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/12/1990 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

31 marzo 1979, n. 92 ("Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30

giugno 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del

lavoro nonché norme in materia di obblighi contributivi"), in

relazione all'art. 1 della legge 7 aprile 1977, n. 102 ("Conversione

in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 febbraio 1977, n.

15, concernente il contenimento del costo del lavoro e

dell'inflazione, nonché modificazioni al regime fiscale di taluni

prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore

aggiunto") promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1990 dal

Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra l'INPS e la

s.p.a. Ultragas Italiana, iscritta al n. 342 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione dell'Ultragas Italiana s.p.a. e

dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 novembre 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Livio Gagliardini per la Ultragas Italiana

s.p.a., Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Pier

Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio di appello proposto dall'INPS avverso

la sentenza del Pretore di Catania che aveva accolto l'opposizione

della s.p.a. Ultragas Italiana contro un decreto ingiuntivo intimato

per il pagamento di contributi evasi e delle relative sanzioni

pecuniarie, il Tribunale di Catania, con ordinanza del 13 marzo 1990,

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

"questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 31

marzo 1979, n. 92, in relazione all'art. 1 della legge 7 aprile 1977,

n. 102, nella parte in cui rinvia in maniera vincolante a un criterio

di individuazione delle imprese beneficiarie (classificazione ISTAT)

non idoneo a garantire la parità di trattamento a tutte le imprese

esplicanti attività estrattiva o manifatturiera".

Secondo il giudice remittente la norma impugnata viola il

principio di eguaglianza perché, adottando come criterio di

individuazione delle imprese manifatturiere ed estrattive di cui

all'art. 1 del d.l. n. 15 del 1977, convertito nella legge 7 aprile

1977, n. 102, la classificazione delle attività economiche

predisposta dall'ISTAT, consente che imprese materialmente esercenti

un'attività manifatturiera, quale la miscelazione di gas petroliferi

liquefatti e loro imbottigliamento, siano tuttavia escluse dal

beneficio dello sgravio da oneri sociali per il solo fatto di essere

state formalmente classificate a fini statistici in una categoria

diversa.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la società

appellata chiedendo in principalità il rigetto della questione nel

senso della non vincolatività per il giudice del detto criterio; in

subordine l'accoglimento non solo per la ragione indicata dal giudice

a quo, ma anche per l'irrazionalità del criterio in sé considerato.

Si è pure costituito l'INPS chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata. Inammissibile,

perché l'attività esercitata dall'impresa appellata non può

oggettivamente considerarsi manifatturiera, non essendo una attività

di trasformazione di materie prime; comunque infondata perché

l'individuazione delle attività manifatturiere è fatta dall'ISTAT

con criteri corrispondenti a quelli desumibili dalla giurisprudenza

della Corte di cassazione.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una

dichiarazione di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della

questione. L'inammissibilità è eccepita sul riflesso che

l'ordinanza non fornisce alcun elemento di specie per verificare la

pretesa inattitudine della classificazione ISTAT a garantire parità

di trattamento alle imprese che operano nel settore manifatturiero.

Quanto all'infondatezza, si osserva che il criterio prescelto dal

legislatore non appare irrazionale o ingiustificato: da un lato,

esonera l'impresa che richiede il beneficio dalla prova del carattere

industriale della propria attività, dall'altro evita contenzioso e

disparità di trattamento in fatto connessi a diverse

interpretazioni. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Catania ritiene contrastante col principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione l'art. 5 della legge

31 marzo 1979, n. 92, nella parte in cui attribuisce valore

vincolante, per l'individuazione delle imprese manifatturiere ed

estrattive beneficiarie dei provvedimenti di fiscalizzazione degli

oneri sociali, alla classificazione delle attività economiche

predisposte dall'Istituto centrale di statistica. L'insindacabilità,

da parte del giudice, di eventuali errori in cui l'ISTAT sia incorso,

classificando come non manifatturiere imprese invece definibili come

tali alla stregua della corrispondente nozione economica e giuridica

(secondo la quale, peraltro, non ogni attività produttiva di beni è

manifatturiera, ma solo l'attività di produzione mediante

trasformazione di materie prime), comporta la possibilità di

ingiustificate disparità di trattamento tra imprese obiettivamente

appartenenti alla medesima categoria.

2. - La questione non è fondata nei sensi appresso spiegati.

La Corte di cassazione (sentenze nn. 4994 e 5008 del 1988) ha

valutato la norma denunciata come norma di "rinvio formale, e non

recettizio, a un atto amministrativo, con la duplice conseguenza che

il contenuto di quest'ultimo non entra a far parte del precetto della

norma di rinvio, e che questa fa riferimento non a uno specifico,

determinato atto, ma alla fonte di produzione di esso". Ai fini della

questione in esame ciò significa che il rinvio alla classificazione

predisposta dall'ISTAT vincola il giudice nel senso che egli non può

riferirsi ad altre fonti esterne per attingere il criterio di

identificazione delle imprese beneficiarie degli sgravi contributivi,

ma non nel senso che gli sia precluso ogni controllo sulla

legittimità dell'atto. Rimane applicabile il principio generale di

sindacabilità dell'atto amministrativo illegittimo da parte

dell'autorità giudiziaria (cfr. le sentenze di questa Corte nn. 108

del 1982 e 84 del 1983).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 31 marzo 1979,

n. 92 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge

30 gennaio 1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle

disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro nonché

norme in materia di obblighi contributivi"), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Catania

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:536 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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