Corte costituzionale

Sentenza n. 531/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/12/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 44d.P.R. 335/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R.

24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di

Stato che espleta funzioni di polizia) promosso con ordinanza emessa

il 7 giugno 1988 dal Consiglio di Stato nel ricorso proposto da Della

Rocca Carlo contro il Ministero dell'Interno ed altri, iscritta al n.

250 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Della Rocca Carlo nonché l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 ottobre 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Uditi l'avv. Antonino Terranova per Della Rocca Carlo e l'Avvocato

dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 7 giugno 1988 nel corso di un

giudizio promosso dal dott. Carlo Della Rocca, per l'annullamento del

provvedimento col quale era stato collocato a riposo d'ufficio, il

Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 44

del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della

Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) nella parte in cui

prevede il collocamento a riposo d'ufficio dei primi dirigenti

valutati e non promossi alla qualifica superiore che abbiano compiuto

trenta anni d'effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei

dirigenti della Polizia di Stato di cui dieci nella qualifica

rivestita.

Il giudice a quo, dopo aver sottolineato la rilevanza della

questione, osserva che il contrasto con le dette norme costituzionali

deriva dalla prevista automaticità del collocamento a riposo dei

primi dirigenti non promossi per merito, al compimento di

un'anzianità complessiva di servizio inferiore a quella prevista per

le altre categorie di dirigenti statali, in quanto tale sistema di

collocamento a riposo automatico non è giustificato nella sua

portata discriminatoria e non è rispondente ad effettive esigenze

dell'organizzazione della Polizia di Stato.

Invero, la ratio di tale automaticità è individuata

dall'Amministrazione dell'Interno nell'esigenza di snellire i ruoli

dirigenziali della Polizia di Stato, favorendo l'accesso dei

funzionari giovani e professionalmente capaci alle qualifiche di

primo dirigente, in sostituzione del personale con elevata anzianità

di servizio ritenuto non promovibile per merito comparativo.

Senonché tale ragione non appare idonea a giustificare una norma che

incide gravemente sulla posizione di funzionari già da molti anni in

servizio, alterando i criteri relativi alla cessazione del rapporto

d'impiego ed operando una discriminazione rispetto al personale con

qualifica corrispondente delle altre amministrazioni statali.

La permanenza in servizio dei primi dirigenti "anziani", seppure

valutati e non promossi, non contrasta infatti con le peculiari

esigenze di efficienza della Polizia di Stato a tal punto da

giustificare un sistema di collocamento a riposo d'ufficio

obiettivamente discriminatorio rispetto ai primi dirigenti delle

altre amministrazioni. Invero, a fronte della maggiore anzianità

anagrafica, tra l'altro, i primi dirigenti in questione sono

portatori d'una sicura ed affidabile esperienza professionale,

maturata nel corso della carriera senza demerito, da cui, seppur non

scaturisce il diritto alla promozione alla qualifica superiore,

neppure derivano elementi tali da far ritenere assolutamente inutile

il loro quotidiano apporto al servizio della Polizia.

Ciò del resto - conclude il Consiglio di Stato - appare

confermato dal fatto che, dopo un brevissimo tempo di vigenza,

l'impugnato sistema è stato radicalmente modificato dal legislatore

con l'art. 1 del d.l. 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con legge

17 febbraio 1985, n. 19, il quale ha stabilito che i primi dirigenti

"anziani" valutati e non promossi siano collocati a riposo

esclusivamente a loro domanda, da presentarsi entro un breve termine

perentorio. La nuova regola, quindi, è nel senso della permanenza in

servizio, salvo domanda di collocamento a riposo. Il che dimostra,

anche in relazione alla brevissima vigenza della norma impugnata, che

le esigenze speciali della Polizia di Stato non erano poi tali da

giustificare il contestato collocamento a riposo d'ufficio.

2. - Si è costituito in giudizio il dott. Carlo Della Rocca,

rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Terranova, aderendo alle

considerazioni dell'ordinanza di rimessione e chiedendo

l'accoglimento della questione.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo invece che la questione fosse dichiarata infondata.

Osserva invero l'Avvocatura che la norma impugnata è dettata in

considerazione degli specifici compiti della Polizia di Stato e della

conseguente necessità di snellirne la dirigenza per disporre d'un

organismo moderno ed efficiente. La norma stessa, pertanto, non è in

contrasto con l'art. 97 Cost. ed anzi appare pienamente in linea con

il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione; e,

proprio per queste ragioni, non è irrazionale ed arbitrario il

trattamento differenziato rispetto alla generalità degli altri

dipendenti statali. Considerato in diritto

1. - La sollevata questione di costituzionalità affonda le sue

radici nel sistema dei rapporti tra Stato-amministrazione e

Stato-sovrano (legislatore). Se è vero, infatti, che il primo agisce

sub lege e che appunto sub lege instaura con i privati rapporti di

pubblico impiego, non può il secondo, lo Stato legislatore, durante

lo svolgersi dei

rapporti stessi, trasformarne i contenuti senza il sorgere di nuove,

giustificate, legittime ragioni. Non v'è dubbio, infatti, come ha

sancito questa Corte con sentenza n. 257 del 1989, che non è

ravvisabile nella Costituzione alcun principio secondo il quale i

rapporti di pubblico impiego non possano esser trasformati, durante

la loro esecuzione, a parte gli eventi legati alla volontà della

pubblica amministrazione e dei privati; ma non è, del pari, dubbio

che l'art. 97, primo comma, Cost. non vale a legittimare ogni e

qualsiasi trasformazione dei predetti rapporti, che lo

Stato-legislatore determini durante l'esecuzione dei medesimi.

Tant'è che la citata sentenza, nel precisare che è preclusa alla

Corte la valutazione circa la preferenza d'uno od altro sistema,

attuativo della trasformazione dei rapporti di pubblico impiego,

sottolinea che la Corte stessa è, tuttavia, "chiamata a valutare la

ragionevolezza in sé del sistema prescelto dal legislatore e la sua

rispondenza ai parametri costituzionali invocati".

Ed è, appunto, a quest'ultima valutazione che va anzitutto

sottoposto il sistema di trasformazione del rapporto di pubblico

impiego operato con l'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982.

Quand'anche fossero esistite, al momento dell'emanazione

dell'impugnata norma, esigenze di snellimento dei ruoli di primo

dirigente della Polizia di Stato, esse andavano perseguite in modo

razionale.

La verità è che tali esigenze non esistevano, alla data di

decorrenza, 25 aprile 1984, del collocamento a riposo previsto dalla

norma impugnata: infatti, meno di otto mesi dopo tale data, la

relazione al disegno di legge n. 1086, comunicata alla Presidenza del

Senato il 20 dicembre 1984, sottolineava che i ruoli dei funzionari

della Polizia di Stato presentavano una carenza di circa

millecinquecento unità: si noti che, dopo il 25 aprile 1984,

soltanto poche decine di primi dirigenti erano stati collocati a

riposo od avevano optato per ruoli diversi da quelli della Polizia di

Stato. Sicché l'impugnata norma non può esser ritenuta razionale:

la discriminazione che con l'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 si

produrrebbe, ove non fosse dichiarato illegittimo lo stesso articolo,

a danno dei primi dirigenti della Polizia di Stato collocati a riposo

ai sensi dello stesso articolo, non può, pertanto, ritenersi

"giustificata".

2. - La sollevata questione di legittimità costituzionale è,

invero, fondata, prima d'ogni altra considerazione, per non essere

state addotte ragioni, intervenute successivamente all'instaurazione

del rapporto di pubblico impiego di cui qui si discute, tali da

legittimare il ricorso al drastico sistema d'anticipato collocamento

a riposo dei primi dirigenti della Polizia di Stato di cui

all'impugnato art. 44 del d.P.R. n. 335 del 24 aprile 1982.

Poiché non è pensabile che, all'atto dell'emanazione delle norme

disciplinanti i rapporti di pubblico impiego dei funzionari tutti

della Polizia di Stato, non siano state tenute presenti esigenze di

"rinnovamento ed efficienza" della polizia stessa (ed anzi deve

ritenersi che appunto in base alle predette esigenze sia stata

dettata la disciplina legislativa attinente ai rapporti di pubblico

impiego da risolversi ai sensi del precitato art. 44) al fine di

ritenere legittimo lo stesso articolo dovrebbero essere

specificamente evidenziate le ragioni, intervenute successivamente

all'instaurazione del rapporto del quale si discute nel giudizio a

quo, in base alle quali è stato dettato l'articolo in discussione.

Dall'esame dei lavori preparatori della legge 1° aprile 1981, n.

121 e del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, tali nuove ragioni non

risultano evidenziate; né dalle disposizioni della predetta legge e

del citato decreto possono trarsi utili indicazioni in proposito.

E se anche dalla nuova normativa attinente all'ordinamento

dell'amministrazione della pubblica sicurezza ed all'ordinamento del

personale della Polizia di Stato si ritenga desumere l'affidamento ai

primi dirigenti di nuove funzioni e responsabilità - l'accenno di

cui ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 39 del d.P.R.

n. 335 del 1982, benché generico, potrebbe, infatti, essere

utilizzato per l'individuazione di specifici, nuovi compiti affidati

ai primi dirigenti della Polizia di Stato - va rilevato che nulla

traspare dalla normativa in esame, o dai lavori preparatori, in

ordine al collegamento tra i predetti nuovi compiti ed il drastico

anticipato collocamento a riposo di cui all'impugnata disposizione.

Non risulta, invero, in alcun modo che le nuove responsabilità,

indicate, peraltro, nel d.P.R. in esame, si ripete, in modo del tutto

generico, rendano necessario od almeno opportuno l'automatico

allontanamento dal servizio di cui al più volte citato art. 44 del

d.P.R. n. 335 del 1982.

3. - L'Avvocatura dello Stato assume che il collocamento a riposo

d'ufficio dei primi dirigenti, di cui all'impugnata normativa,

sarebbe stato dettato in considerazione degli specifici compiti della

Polizia di Stato e della conseguente necessità di "snellirne la

dirigenza per disporre d'un organismo moderno ed efficiente".

Mancano, in questa affermazione, sia la determinazione,

l'indicazione particolare, dei "nuovi" compiti affidati alla Polizia

di Stato sia il logico collegamento tra le assunte finalità di

disporre d'un organismo della Polizia di Stato moderno ed efficiente

e l'automatico collocamento a riposo di cui all'art. 44 del d.P.R. n.

335 del 1982. E, tuttavia, anche ad ammettere, per un attimo, da un

canto come esistenti e nuove le predette finalità e dall'altro

queste ultime come necessariamente determinanti la disposizione

impugnata, od almeno come favorevoli all'opportunità dell'emanazione

della disposizione stessa, vale sottolineare che il sistema adottato

dal legislatore, con l'art. 44 del d.P.R. in discussione, non è

ragionevolmente idoneo a raggiungere l'assunta finalità di disporre

d'un organismo della Polizia di Stato moderno ed efficiente. E ciò

in primo luogo perché tal sistema non tien conto della

professionalità ed esperienza dei primi dirigenti dei quali dispone

l'allontanamento dal servizio (la piena efficienza della Polizia di

Stato può, infatti, essere assicurata precipuamente in base alle

capacità professionali ed all'esperienza via via acquisita dai suoi

funzionari) ed in secondo luogo perché non dispone il collocamento a

riposo anticipato d'ufficio dei primi dirigenti, valutati e non

promossi a dirigente superiore, che, ex art. 44 del d.P.R. n. 335 del

1982, abbiano maturato trenta anni di servizio di cui dieci nella

qualifica rivestita, in base ad un diretto confronto con i funzionari

che dovrebbero coprire le vacanze determinate dal predetto

collocamento a riposo bensì in base a valutazioni, non soltanto

attinenti a funzioni diverse da quelle per le quali i collocati a

riposo sono stati dichiarati idonei e nell'esercizio delle quali non

hanno mai demeritato, ma anche dipendenti dalle incalcolabili alee

connesse alla diversa quantità di posti disponibili, di volta in

volta, in occasione degli scrutini, per merito comparativo, a

dirigente superiore.

Intanto: poiché, ovviamente, non ogni e qualsiasi sistema di

snellimento dei ruoli dirigenziali della Polizia di Stato è idoneo a

raggiungere le finalità indicate dall'Avvocatura dello Stato, non è

legittimo scegliere sistemi di snellimento che non siano

ragionevolmente validi ad assicurare una Polizia di Stato "moderna ed

efficiente".

Il sistema di snellimento, adottato dall'art. 44 del d.P.R. n. 335

del 1982, non è, invero, fondato su accertamenti, od almeno

"presunzioni", di perdute o diminuite capacità professionali

manifestate nelle funzioni esercitate nella qualifica di primo

dirigente dai collocati a riposo ma in base, oltre che alla mancata

promozione a dirigente superiore, per assurdo anche alla maggiore

professionalità ed esperienza acquisita in trenta anni di servizio,

di cui dieci nella qualifica di primi dirigenti. Poiché non v'è

dubbio che è anche in funzione di maggiori capacità professionali e

di maggiore esperienza senza demerito che può essere assicurata una

migliore efficienza della Polizia di Stato, va sottolineato che il

sistema d'automatico pensionamento anticipato di cui qui si discute,

irrazionalmente, rispetto all'assunta maggiore efficienza della

Polizia di Stato, allontanerebbe funzionari che, per non aver mai

demeritato in tanti anni di servizio nella qualifica di primo

dirigente, deve presumersi esser forniti di sicura professionalità

ed esperienza; e ciò a vantaggio di chi la stessa professionalità

ed esperienza ancora non ha dimostrato.

Tant'è vero che, come già rilevato, a meno di otto mesi dal

termine, 25 aprile 1984, dal quale l'art. 44 del d.P.R. n. 335 del

1982 fa dipendere la decorrenza, alle condizioni ivi previste, del

collocamento a riposo d'ufficio qui in esame, la relazione

governativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge 19

dicembre 1984, n. 858 dichiara che, al fine d'evitare il collocamento

a riposo dei primi dirigenti non promossi nel "successivo" scrutinio

"si rende assolutamente indispensabile... evitare che un

considerevole numero di funzionari - che potrebbero rimanere in

servizio ancora per parecchi anni - dotati di professionalità e di

esperienza, debba cessare dal servizio con grave pregiudizio per

l'Amministrazione...". E, se si tien conto che, come già accennato,

soltanto poche decine di primi dirigenti risultano essere stati

collocati a riposo od avere optato per altri ruoli

dell'Amministrazione dal 25 aprile 1984, deve ritenersi che a

quest'ultima data le carenze dei funzionari della Polizia di Stato

erano presso a poco le stesse di quelle rilevate nel dicembre 1984 ed

indicate nella citata relazione. Quest'ultima, dunque, è evidente

riprova, se proprio ve ne fosse bisogno, del grave pregiudizio che

l'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 provocherebbe, ove non fosse

dichiarato illegittimo, all'Amministrazione della Polizia di Stato.

Né va dimenticato che, sempre in occasione della conversione in

legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, la relazione della

prima commissione permanente del Senato - nel commentare la norma

che, abrogando, dal 1° dicembre 1984, l'art. 44 del d.P.R. 24 aprile

1982, n. 335, consente, allargando le ipotesi previste da

quest'ultimo articolo a tutti i primi dirigenti, valutati e non

promossi alla qualifica superiore il collocamento a riposo a domanda,

non più, dunque, d'ufficio - aggiunge: "In assenza di questa norma

l'Amministrazione della pubblica sicurezza sarebbe costretta a

collocare a riposo d'ufficio diversi funzionari in età non ancora

avanzata e nella pienezza della loro capacità operativa". Sembra,

pertanto, superfluo citare altre testimonianze ad ulteriore riprova

della non congruità del sistema adottato dall'articolo impugnato a

raggiungere le assunte finalità d'efficienza della Polizia di Stato.

4. - Ma il sistema di snellimento di cui all'art. 44 del d.P.R. n.

335 del 1982 non è razionalmente valido a raggiungere le assunte

finalità d'efficienza della Polizia di Stato anche sotto altro

profilo: come s'è innanzi accennato, tal sistema non opera un

diretto confronto tra coloro che vengono collocati d'ufficio a riposo

e coloro che dovrebbero coprire le posizioni di ruolo dei predetti.

A prima vista sembra che tal confronto vi sia; data la maggiore

anzianità di ruolo, i collocati a riposo dovrebbero essere meno

giovani, anagraficamente, dei destinati a subentrare al loro posto.

Senonché, da un canto uno snellimento dei ruoli dirigenti operato in

base a superiorità determinate da ragioni di maggiore gioventù non

è, per sé, necessariamente produttivo di maggiore efficienza e

d'altro canto neppure un sicuro ringiovanimento è assicurato dal

sistema adottato dall'art. 44 qui in esame: funzionari che, a

decorrere dal 25 aprile 1984, abbiano raggiunto trenta anni

d'effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della

Polizia di Stato, di cui dieci nella qualifica rivestita, ben

possono, infatti, essere, sia pur non di norma, più giovani d'età

di quelli che tali anni di servizio non assommano.

In ogni caso, vero è che un diretto confronto tra i collocati a

riposo d'ufficio ed i subentranti, al fine d'una comparazione tra le

attitudini, le capacità operative ecc. degli uni e degli altri,

comparazione idonea, ovviamente, a raggiungere l'assunta finalità di

maggiore efficienza della Polizia di Stato, non è rinvenibile nel

d.P.R. in esame. Anzi, va in primo luogo rilevato che la mancata

promozione alla qualifica di dirigente superiore non può, certo,

valere come giudizio negativo in ordine alla continuazione del

servizio in una qualifica inferiore per la quale si sia stati

dichiarati idonei e che sia stata mantenuta senza il benché minimo

demerito. La mancata valutazione positiva per essere ammessi ad una

qualifica superiore (nei lavori preparatori della legge 1° aprile

1981, n. 121, si era peraltro inizialmente previsto che soltanto dopo

tre valutazioni negative e non dopo una sola, per la promozione alla

qualifica di dirigente superiore, si sarebbe stati collocati a

riposo, in presenza, s'intende, dei trenta anni di servizio di cui

dieci nella qualifica rivestita) non può incidere sul proseguimento

dell'adempimento delle funzioni connesse ad una qualifica nella

quale, in precedenza, si sia stati inquadrati e nello svolgimento

delle quali non si sia demeritato.

Ma va aggiunta, a questo proposito, un'ultima considerazione: il

superamento dello scrutinio per merito comparativo per la promozione

a dirigente superiore non deriva soltanto dall'idoneità, dalle

capacità professionali ecc. dello scrutinato a rivestire la

qualifica stessa ma anche, come s'è già accennato, dalla quantità

di posti disponibili. Sicché, il collocamento a riposo dei primi

dirigenti ex art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 non solo non dipende

da un confronto diretto attinente alle capacità professionali,

esperienza ecc., tra i collocati a riposo ed i "subentranti" ma

deriva da situazioni comunque dipendenti anche da "alee" che da un

canto non possono ricadere ad ulteriore danno dei non scrutinati e

d'altro canto non valgono certo a garantire maggiore efficienza alla

Polizia di Stato.

Per le considerazioni innanzi esposte l'art. 44 del d.P.R. n. 335

del 1982 è manifestamente incongruo a raggiungere le assunte

finalità di maggiore efficienza della Polizia di Stato.

5. - In base alle precedenti considerazioni devono ritenersi

mancare obiettive e razionali giustificazioni della discriminazione

che, sotto due diversi profili, dovrebbero subire, ove l'art. 44 del

d.P.R. n. 335 del 1982 non fosse dichiarato illegittimo, i primi

dirigenti della Polizia di Stato che, con decorrenza dal 25 aprile

1984 e prima del 1° dicembre 1984, si siano venuti a trovare nella

situazione dallo stesso articolo indicata.

I predetti primi dirigenti, con l'articolo impugnato, sono

divenuti, infatti, in primo luogo, destinatari d'un trattamento

ingiustificatamente deteriore rispetto a quello riservato al

personale con qualifica corrispondente delle altre amministrazioni

statali. L'assunta specificità dell'ordinamento della Polizia di

Stato può legittimare la scelta del criterio di promozione alla

qualifica di dirigente superiore (questore) esclusivamente attraverso

lo scrutinio per merito comparativo, con la conseguente esclusione

del criterio della promozione per anzianità senza demerito, ma non

può certo legittimare che quest'ultima anzianità, unitamente alla

mancata promozione a dirigente superiore (mancata promozione che,

come s'è innanzi precisato, non può, ovviamente, esser considerata

valutazione negativa rispetto alle funzioni connesse all'inferiore

qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato) si capovolga in

elemento per esser collocati, d'ufficio, anticipatamente a riposo:

ritenendosi, così, gli stessi primi dirigenti non più utilizzabili

neppure per l'esercizio di funzioni per le quali erano stati

dichiarati idonei e che a lungo hanno esercitato senza demerito; e

tutto ciò in difetto di valutazioni negative attinenti alle funzioni

esercitate e connesse con la minore qualifica rivestita.

In secondo luogo, i primi dirigenti che, alla data del 25 aprile

1984, si son venuti a trovare nelle condizioni di cui all'art. 44 del

d.P.R. n. 335 del 1982 e che sono stati collocati a riposo in virtù

del disposto dello stesso articolo, hanno subìto un trattamento

ingiustificatamente deteriore anche rispetto ai primi dirigenti che,

non avendo ancora maturato, alla predetta data, i trenta anni di

servizio ed i dieci anni di qualifica di primo dirigente, sono stati

mantenuti in servizio: questi ultimi, invero, maturando i citati

requisiti dopo il 1° dicembre 1984, si son venuti a trovare nella

fortunata condizione di poter optare per la continuazione del

servizio o per l'anticipato collocamento a riposo ex art. 1 del

decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito in legge 17

febbraio 1985, n. 19, decreto che, appunto, ha abrogato l'impugnato

art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 a decorrere dal 1° dicembre 1984.

Ed è quasi superfluo aggiungere che né la qualifica di dirigente

superiore, attribuita, ai sensi dell'impugnata norma, ai collocati a

riposo in esecuzione del disposto della stessa norma né l'opzione,

ai sensi del d.P.R. n. 551 del 1981, emanato in attuazione della

delega di cui all'art. 107 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il

passaggio all'Amministrazione civile dell'interno o ad altre

Amministrazioni dello Stato, possono esser ritenuti elementi validi a

superare l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 24

aprile 1982, n. 335.

Ultima considerazione: come s'è innanzi accennato, chiara riprova

dell'illegittimità dell'anticipato collocamento a riposo d'ufficio

dei primi dirigenti, disposto dall'art. 44 del d.P.R. n. 335 del

1982, è costituita dall'abrogazione del predetto disposto a meno di

otto mesi dal 25 aprile 1984 e cioè a brevissimo tempo

dall'effettiva decorrenza dell'attuazione del disposto stesso. E si

deve aggiungere che la predetta abrogazione è avvenuta con

decreto-legge: lo stesso legislatore ha, dunque, ritenuto non solo

necessario, assolutamente indispensabile, come si esprime la

relazione al disegno di legge n. 1086, comunicato alla Presidenza del

Senato il 20 dicembre 1984, ma urgente impedire che il mantenimento

in vigore dell'art. 44 del d.P.R. n. 335 del 1982 apportasse altri

gravi pregiudizi all'Amministrazione.

L'art. 44 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 si rivela, in

conclusione, in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 24

aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato

che espleta funzioni di polizia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:531 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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