Corte costituzionale

Sentenza n. 530/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/12/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme integrative della legge 16

maggio 1984, n. 138, relativa ai giovani di cui alla legge 1° giugno

1977, n. 285), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1988 dal

Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso

proposto da Dindi Renato contro l'Ufficio tecnico erariale di Nuoro

ed altro, iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Dindi Renato nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Fabio Menghini per Dindi Renato e l'Avvocato dello

Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento dei

provvedimenti ministeriali con i quali era stata respinta l'istanza

di un soggetto - già impiegato non di ruolo, assunto ai sensi della

legge 1° giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione

giovanile), e cessato dal servizio - diretta ad ottenere l'ammissione

agli esami di idoneità previsti dalla legge 22 dicembre 1984, n. 894

(Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa ai

giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285), il Tribunale

amministrativo regionale per la Sardegna, con ordinanza emessa il 22

marzo 1988 (pervenuta alla Corte il 19 giugno 1990), ha sollevato, in

relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico della richiamata legge 22 dicembre

1984, n. 894, nella parte in cui non consente la partecipazione ai

suddetti esami a coloro che abbiano sostenuto e non superato la prova

di idoneità prevista dall'art. 26 ter del decreto-legge 30 dicembre

1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, e non

siano più in servizio alla data del 31 maggio 1984.

Se scopo della norma impugnata è quello di offrire una

possibilità di recupero ai giovani che non abbiano superato una

prima volta l'esame di idoneità ed a tale fine è prevista, oltre

all'ammissione al nuovo giudizio di coloro che abbiano prestato

servizio alla data del 31 maggio 1984, anche la proroga dei contratti

in corso alla data di entrata in vigore della legge e fino

all'espletamento di apposito corso di formazione, il giudice della

rimessione dubita della ragionevolezza di siffatta disposizione che

non estende lo stesso beneficio a chi sia cessato dal servizio in

epoca precedente, così operando una diversità di trattamento

rispetto a soggetti che versano in situazioni sostanzialmente

identiche, specie considerando che dalla minore o maggiore

sollecitudine dell'Amministrazione, nell'espletare i concorsi di

idoneità e nel provvedere alla conseguente eventuale risoluzione del

rapporto di lavoro con i non idonei, verrebbe fatta dipendere

l'opportunità di recuperare o mantenere un posto di lavoro.

2. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei ministri per sostenere la infondatezza della questione,

non potendosi considerare violato l'art. 3 della Costituzione tutte

le volte in cui le situazioni giuridiche comparate non siano tra loro

omogenee.

3. - Si è costituita la parte privata per sostenere, con

ulteriori argomentazioni, le considerazioni del giudice a quo in

favore della non manifesta infondatezza della questione, e per

rilevare come in base alla ratio della norma impugnata dovrebbe

considerarsi decisiva, ai fini dell'ammissione al beneficio, la sola

circostanza del mancato superamento della prova di esame e non invece

la permanenza in servizio ad una certa data - per di più sganciata

da qualunque riferimento a parametri obiettivi - dipendendo tale

elemento di fatto dal tempo impiegato dalla Commissione di esami per

il compimento delle attività concernenti il primo concorso di

idoneità.

4. - In prossimità della udienza la parte privata ha presentato

una memoria difensiva nella quale ribadisce le proprie tesi. Considerato in diritto

1. - Oggetto della questione di legittimità costituzionale è

l'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894, nella parte in

cui non consente l'ammissione agli esami di idoneità, ivi

disciplinati, per l'inquadramento in ruolo, a coloro che, già

assunti come impiegati non di ruolo ai sensi della legge n. 285 del

1977 sull'occupazione giovanile, fossero cessati dal servizio in

epoca anteriore al 31 maggio 1984, per non aver superato il

precedente esame di idoneità.

Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata, prevedendo

l'ammissione soltanto degli impiegati ancora in servizio alla data

del 31 maggio 1984, sarebbe ingiustificatamente discriminatoria per

chi fosse già cessato dal servizio stesso a tale data e quindi

contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte ha avuto già modo di occuparsi della norma impugnata

dichiarando, su ricorso dello Stato, l'illegittimità costituzionale

(sent. n. 368 del 1990) di una legge regionale attuativa di tale

norma,perché la legge regionale stessa aveva omesso di prevedere,

fra le condizioni per l'ammissione in ruolo dei soggetti assunti ai

sensi della legge n. 285 del 1977, quella della costanza nel rapporto

di impiego alla data del 31 maggio 1984. Nella citata sentenza la

Corte rilevò che "tale requisito costituisce una norma fondamentale

di una disciplina volta a tramutare eccezionalmente in posti di ruolo

posizioni ricoperte a titolo precario".

Orbene è proprio questo rilievo, già formulato dalla Corte in

ordine alla norma statale, ora denunziata in via incidentale in

relazione a quel profilo, ad escludere la lamentata irragionevolezza.

Difatti in linea di massima - salvo che il legislatore non ritenga

diversamente in relazione alle situazioni concrete di volta in volta

disciplinate - non appare ingiustificato che una legge di per sé

eccezionale, diretta a trasformare in rapporti di impiego di ruolo

rapporti di impiego provvisorio, faccia esclusivo riferimento al

personale in servizio ad una certa data, proprio per ancorare tale

trasformazione a concrete esigenze di servizio, manifestate appunto

dalla circostanza che quei determinati posti sono già di fatto

operanti, circostanza questa che consente di stabilire in modo

aderente alla realtà l'effettivo fabbisogno numerico del personale

che viene assunto in via definitiva.

Che poi nella specie la data del 31 maggio 1984 - indicata dalla

disposizione impugnata come quella in cui si dovesse essere ancora in

servizio per poter essere ammessi agli esami di idoneità - non possa

considerarsi arbitraria, è stato a sufficienza spiegato dalla

giurisprudenza amministrativa, la quale ha precisato che quella data

è stata prescelta come elemento di diversificazione, perché

suggerita dall'esigenza di armonizzare le situazioni contemplate

dalla legge impugnata con quelle disciplinate dalla precedente legge

16 maggio 1984, n. 138. Quest'ultima aveva difatti previsto

l'attribuzione, previo superamento di concorsi per titoli, dei posti

disponibili presso le amministrazioni statali "agli idonei negli

esami di cui all'art. 26 ter del decreto legge 30 dicembre 1979 n.

663 convertito in L. 29 febbraio 1980 n. 33" non ancora immessi nei

ruoli delle amministrazioni presso cui "avessero superato l'esame di

idoneità". L'articolo unico della legge n. 894 del 1984, oggetto

della presente questione, nell'ammettere all'esame di idoneità anche

coloro che avessero sostenuto e non superato il precedente esame di

idoneità (situazione questa riguardante il giudizio a quo) e coloro

che per obbiettive ragioni non avessero potuto sostenerlo, doveva

necessariamente fare riferimento alle situazioni prese in

considerazione dalla precedente legge, e quindi alla data del 31

maggio 1984 che era quella di entrata in vigore di essa.

Una volta esclusa l'irragionevolezza della disposizione che ha

richiesto, ai fini dell'immissione in ruolo, la permanenza in

servizio ad una certa data e la non arbitrarietà della

determinazione di quest'ultima, perde ogni rilievo la considerazione

formulata nell'ordinanza di rimessione secondo cui, in questo modo,

la sussistenza di quel requisito temporale di ammissione si sarebbe

fatta discendere dalla maggiore o minore sollecitudine della

amministrazione nell'espletare i precedenti esami di idoneità e nel

risolvere con maggior rapidità il rapporto con i non idonei. In

proposito devesi osservare che, essendosi in presenza di una norma

diretta a sistemare il personale in questione in relazione al reale

fabbisogno, mediante la trasformazione in posti di ruolo di posizioni

ricoperte a titolo precario, è del tutto irrilevante, rispetto alle

finalità che la norma si prefiggeva, la situazione di coloro che non

si trovassero più, per qualsivoglia ragione, in tale posizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme

integrative della legge 16 maggio 1984, n.1138, relativa ai giovani

di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale

per la Sardegna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:530 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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