Corte costituzionale

Sentenza n. 53/1965

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/06/1965 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 173r.d. 1138/1936

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 173, secondo

comma, del R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, contenente il regolamento per

la riscossione delle imposte di consumo, promosso con ordinanza emessa

il 4 luglio 1963 dal Pretore di Trinitapoli nel procedimento civile

vertente tra Suriano Giacomo e l'Istituto nazionale gestione imposte di

consumo, iscritta al n. 142 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 225 del 12 settembre

1964.

Udita nella camera di consiglio del 25 maggio 1965 la relazione del

Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento civile instaurato dal signor

Giacomo Suriano contro l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo

il Pretore di Trinitapoli, su istanza dell'attore, con ordinanza emessa

il 4 luglio 1963 - e pervenuta alla Corte il 5 agosto 1964 - ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 173,

secondo comma, del R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, contenente il

regolamento per la riscossione delle imposte di consumo.

Secondo il Pretore la nora impugnata, che impone il pagamento del

canone annuo, salvo successivo eventuale conguaglio, nella misura

determinata dalla decisione di primo grado della Commissione comunale,

violerebbe l'art. 53 della Costituzione, atteso che un obbligo siffatto

si traduce in una imposizione non corrispondente alla effettiva

capacità contributiva del cittadino, non ancora definitivamente

accertata. La previsione del conguaglio - si osserva nell'ordinanza di

remissione - non varrebbe a legittimare il sistema, al quale, peraltro,

non può riconoscersi lo stesso fondamento della esecuzione provvisoria

disciplinata dal Codice di procedura civile: e ciò perché questa è o

può essere concessa solo in determinati casi, e quindi in via

eccezionale, ed il relativo provvedimento è suscettibile di revoca,

laddove nel caso in esame l'effetto è collegato dalla norma impugnata

alla decisione di primo grado della Commissione comunale in via diretta

e come regola assoluta, né è prevista alcuna possibilità di revoca,

cosa diversa essendo la sospensione degli atti esecutivi e della

riscossione disciplinata dall'art. 345. L'illegittimità della norma,

secondo il giudice a quo, è resa ancora più manifesta dalla

circostanza che, in forza del successivo art. 174, l'obbligo del

pagamento della misura indicata si estende anche all'anno solare

successivo e dalla considerazione che nell'eventuale conguaglio

definitivo, che può essere liquidato a notevole distanza di tempo, non

si tien conto degli interessi maturati sulla differenza riconosciuta

non dovuta, con conseguente non giustificato arricchimento dell'ente

che l'ha percetta.

2. - L'ordinanza, regolarmente notificata alle parti ed al

Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della

Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato, è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale, n. 225 del 12 settembre 1964.

Nel presente giudizio nessuno si è costituito e la causa pertanto,

ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,

e dell'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale, viene decisa in camera di consiglio. Considerato in diritto :

La norma denunziata è contenuta nel R.D. 30 aprile 1936, n. 1138,

relativo al "regolamento per la riscossione delle imposte di consumo",

emesso su parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei

Ministri, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n.

100. Il provvedimento - come la Corte ebbe già a decidere con

ordinanza n. 50 del 1960 - non ha forza di legge e pertanto la

questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di

Trinitapoli è da ritenere inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 173, secondo comma, del regolamento per la riscossione delle

imposte di consumo approvato con R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, in

riferimento all'art. 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1965:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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