Corte costituzionale

Sentenza n. 525/1990

Altra decisione · depositata il 28/11/1990 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri notificato il 29 maggio 1990, depositato in cancelleria il 7

giugno successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito

della delibera della Provincia Autonoma di Trento 7 marzo 1990 n.

2146, recante nomina del sig. Fausto Manfrini a vice-presidente della

Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, notificata con nota del 15

marzo 1990, n. 351, pervenuta al Ministero del tesoro il 31 marzo

1990, ed iscritto al n. 18 del registro conflitti 1990;

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

Udito nell'udienza pubblica del 9 ottobre 1990 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei ministri e l'avv. Valerio Onida per la Provincia

autonoma di Trento;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di

Trento in relazione alla delibera della Giunta della predetta

provincia, adottata il 7 marzo 1990 con il numero d'ordine 2146, con

la quale è stato nominato il vice-presidente della Cassa di

Risparmio di Trento e Rovereto. Il ricorrente chiede che questa

Corte, a norma dell'art. 5 dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, dichiari

che spetta allo Stato la nomina del presidente e del vice-presidente

della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e, in genere, degli

amministratori di istituti e di aziende di credito che aprano uno o

più sportelli fuori del territorio della Provincia.

A sostegno delle proprie richieste, il Presidente del Consiglio

dei Ministri osserva che lo Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige, dopo aver riconosciuto, all'art. 5, la competenza concorrente

della Regione in materia di "ordinamento degli enti di credito

fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle

Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere

regionale", prevede all'art. 11 la competenza delle Province

autonome, da esercitare previo parere del Ministro del tesoro, sia

per l'autorizzazione all'apertura e al trasferimento di sportelli

bancari di aziende di credito "a carattere locale, provinciale e

regionale", sia per la nomina del presidente e del vice-presidente

delle Casse di risparmio. Quest'ultima disposizione, continua il

ricorrente, ha avuto uno specifico svolgimento nelle norme di

attuazione contenute negli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 marzo 1977, n.

234, per le quali, ai fini dell'art. 11 dello Statuto, "sono

considerati a carattere regionale tutti gli enti e gli istituti e

tutte le aziende di credito che abbiano la sede legale e sportelli

esclusivamente nel territorio regionale". Pertanto, conclude il

ricorrente, la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, avendo aperto

almeno uno sportello fuori della regione, non dovrebbe essere più

inquadrata tra le aziende di credito per le quali le nomine in

questione spettano alla Provincia.

2. - Si è regolarmente costituita la Provincia autonoma di Trento

per chiedere che il ricorso dello Stato sia dichiarato inammissibile

e, comunque, infondato.

Secondo la resistente, l'inammissibilità del ricorso risulterebbe

sia dal fatto che quest'ultimo è stato notificato il 29 maggio 1990

e, pertanto, oltre il termine di sessanta giorni dalla data di

comunicazione dell'avvenuta nomina (14 marzo 1990), sia dal fatto che

è stato impugnato soltanto l'atto finale del procedimento di nomina

e non, invece, la designazione del vice-presidente, operata dalla

Provincia con nota del 24 ottobre 1989, che costituiva già esercizio

della competenza contestata con il presente ricorso.

In ogni caso, continua la Provincia, il ricorso dovrebbe esser

rigettato in quanto si baserebbe su un'erronea interpretazione delle

disposizioni statutarie e di quelle di attuazione. Secondo la

resistente, l'art. 11 dello Statuto conterrebbe una norma univoca non

abbisognevole di integrazione e di specificazione da parte delle

norme di attuazione, nel senso che non farebbe alcun riferimento

all'apertura di sportelli esclusivamente nel territorio della

provincia o della regione ai fini della qualificazione del carattere,

regionale o no, della Cassa di risparmio. Le norme di attuazione,

sempre secondo la resistente, allorché menzionano l'art. 11 dello

Statuto si riferirebbero solo al primo comma dello stesso articolo,

laddove si parla delle aziende di credito a carattere regionale, e

non anche al terzo comma, che concerne le Casse di risparmio senza

stabilire ulteriori specificazioni circa il loro carattere.

L'interpretazione sulla quale si basa il ricorso dello Stato,

oltre a non avere il sostegno dei dati testuali, sarebbe, ad avviso

della Provincia, priva di logica. Innanzitutto, ove si ritenessero

applicabili le norme di attuazione contenute nell'art. 2 del d.P.R.

n. 234 del 1977 anche alle Casse di risparmio (art. 11, comma terzo,

dello Statuto), si perverrebbe all'illogico risultato di ritenere

che, mentre le nomine degli amministratori degli istituti di credito

operanti esclusivamente nel territorio regionale rientrerebbero nella

piena competenza regionale (art. 3, lett. h), delle citate norme di

attuazione), al contrario le nomine del presidente e del

vice-presidente delle Casse di risparmio non sarebbero oggetto di una

competenza piena della Provincia, essendo sottoposte al parere del

Ministro del tesoro. In realtà, a giudizio della resistente, la

previsione di tale parere rappresenterebbe l'elemento equilibratore

di una fattispecie nella quale il potere di nomina sarebbe attribuito

alla Provincia senza condizionarlo all'apertura di sportelli

esclusivamente all'interno del territorio regionale. In secondo

luogo, ove alle norme di attuazione si conferisse il significato

enunciato nel ricorso, si riconoscerebbe alle stesse un significato

contrastante e paralizzante rispetto a quello delle norme statutarie,

sicché, nel caso che questa Corte intenda seguirlo, essa dovrebbe

sollevare dinnanzi a se stessa questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. n. 234 del 1977, anche in

riferimento ad altre norme costituzionali, quali gli artt. 103 e 107

dello Statuto e l'art. 3 della Costituzione. Infine, la resistente

osserva che non esistono nella giurisprudenza di questa Corte

precedenti che abbiano pertinenza con il caso ora in esame.

3. - In prossimità dell'udienza ambedue le parti in giudizio

hanno presentato memorie, con le quali ribadiscono i rispettivi punti

di vista. Nuovi argomenti sono stati addotti soltanto dall'Avvocatura

dello Stato, la quale, in replica alle eccezioni di inammissibilità

proposte dalla Provincia, rileva: a) la nota 7 marzo 1990, da cui la

resistente vorrebbe far decorrere il dies a quo per la proposizione

del ricorso, conterrebbe solo un preannuncio, mentre la delibera

contenente la nomina sarebbe stata integralmente comunicata con la

nota 15 marzo 1990, pervenuta il 31 marzo 1990; b) la Provincia non

ha impugnato la nota 12 dicembre 1989 del Ministro del tesoro, con la

quale quest'ultimo precisava univocamente che la Cassa di risparmio

di Trento e Rovereto non può più considerarsi azienda di credito a

carattere regionale, né l'analoga nota del 9 febbraio 1990 dello

stesso Ministro, riconoscendo così l'interpretazione del ricorrente.

4. - All'udienza pubblica l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto

che, a seguire l'interpretazione della resistente, la Provincia di

Trento manterrebbe la competenza sulla nomina dei vertici della Cassa

di risparmio anche se questa aprisse sportelli, per ipotesi, su tutto

il territorio nazionale. La medesima Avvocatura, comunque, non si è

opposta alla subordinata richiesta di parte avversa di sollevare

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 delle norme di

attuazione.

La difesa della Provincia di Trento, premesso che il caso in esame

pone problemi giuridici diversi da quelli già presi in esame da

questa Corte con riferimento alle Regioni Sicilia e Friuli-Venezia

Giulia, ha sottolineato come l'interpretazione della Presidenza del

Consiglio porti a ritenere che una competenza statutaria della

Provincia autonoma di Trento (nomina dei vertici della locale Cassa

di risparmio) possa essere cancellata da atti amministrativi statali,

giacché l'autorizzazione all'apertura di sportelli fuori del

territorio regionale è di competenza di organi ministeriali o della

Banca d'Italia, senza alcuna partecipazione, nemmeno a titolo

consultivo, della Provincia medesima. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione oggetto di questo giudizio è

stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in

relazione alla delibera della Giunta della Provincia autonoma di

Trento, 7 marzo 1990, n. 2146, con la quale è stato nominato il

vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.

Il ricorrente, argomentando dagli artt. 5 e 11 dello Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670),

che riconoscono alla Regione la competenza concorrente

sull'ordinamento degli istituti e delle aziende di credito a

carattere regionale e alle Province autonome il potere di nomina del

presidente e del vice-presidente delle Casse di risparmio a carattere

regionale, e riferendosi alle norme di attuazione contenute nell'art.

2 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, che definiscono come aziende di

credito a carattere regionale soltanto quelle "che abbiano la sede

legale e sportelli esclusivamente nel territorio regionale", chiede

che si dichiari la spettanza allo Stato della nomina del presidente e

del vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e,

in genere, degli amministratori di istituti e di aziende di credito

che aprano uno o più sportelli fuori del territorio della Provincia.

Lo stesso ricorrente chiede in via consequenziale l'annullamento

della delibera di nomina prima citata.

2. - La Provincia autonoma di Trento ha sollevato in via

preliminare una eccezione di inammissibilità per tardività del

ricorso, che tuttavia non è fondata.

La resistente argomenta tale eccezione in un duplice modo. In

primo luogo essa sostiene che il ricorso, essendo stato notificato il

29 maggio 1990, sarebbe stato proposto oltre il termine di sessanta

giorni dall'effettiva conoscenza, la quale si sarebbe prodotta con la

lettera raccomandata ricevuta dal Ministro del tesoro il 14 marzo

1990, che comunicava l'avvenuta nomina del vice-presidente della

Cassa di risparmio di Trento e Rovereto ed informava che sarebbe

seguita la notifica di copia autentica del provvedimento adottato.

Questa argomentazione non può essere condivisa, dal momento che,

secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della decorrenza

del termine di proponibilità del ricorso rileva la conoscenza

dell'atto nel suo contenuto, e non già quella relativa alla mera

esistenza dell'atto stesso (v., ad esempio, sentt. nn. 66 del 1967,

51 del 1978 e 179 del 1987). Poiché la comunicazione data con la

lettera del 14 marzo 1990 si limita semplicemente a informare che la

nomina era avvenuta e poiché la delibera impugnata è stata

notificata in copia con una nota ricevuta il 31 marzo 1990, è

quest'ultima data che costituisce il dies a quo per la decorrenza del

termine di proponibilità del ricorso. Pertanto, considerato che il

ricorso è stato notificato il 29 maggio 1990, deve escludersi la sua

tardività per l'aspetto ora esaminato.

Per la resistente il ricorso dovrebbe esser considerato tardivo

anche sotto un diverso profilo. Essa, infatti, afferma che la

competenza contestata era stata esercitata dalla Provincia sin dal 24

ottobre 1989, allorché questa aveva inviato al Ministro del tesoro

la designazione del nuovo vice-presidente al fine di ottenere il

parere previsto dall'art. 11, ultimo comma, dello Statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige. Secondo la resistente, il Presidente del

Consiglio dei Ministri, anziché attendere l'atto finale del

procedimento di nomina, avrebbe dovuto impugnare la comunicazione

della predetta designazione, con la quale la Provincia già

rivendicava a sé il potere contestato. E, il non averlo fatto,

dovrebbe indurre a considerare tardivo il ricorso.

Anche sotto il profilo da ultimo indicato, l'eccezione sollevata

dalla Provincia autonoma di Trento non può essere accolta. Non v'è

dubbio, che, già con la designazione inviata al Ministro del tesoro

per ottenerne il parere, la Provincia abbia compiuto un atto di

esercizio della competenza contestata e che, pertanto, già allora il

Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe potuto sollevare

conflitto di attribuzione in relazione a quell'atto

infraprocedimentale. Tuttavia, che lo Stato, in replica alla predetta

nota di designazione, abbia rivendicato per sé il potere di nomina

senza proporre ricorso per conflitto di attribuzione, non può

produrre alcun effetto preclusivo rispetto alla successiva

proposizione di un conflitto in relazione ad atti susseguenti del

procedimento con i quali la Provincia abbia esercitato la medesima

competenza e, in particolare, in relazione all'atto finale del

procedimento di nomina. Al giudizio per conflitto di attribuzione,

infatti, non è applicabile l'istituto dell'acquiescenza (per la

conforme costante giurisprudenza di questa Corte, v., ad esempio,

sentt. nn. 77 e 82 del 1958, 56 del 1969 e 89 del 1977).

Del resto, poiché all'atto infraprocedimentale non può

riconoscersi alcun effetto impegnativo nei confronti degli atti

successivi del procedimento, non si può escludere la rilevanza

dell'ipotesi che la Provincia avrebbe potuto desistere dal portare a

compimento il procedimento di nomina iniziato, tanto più che alla

richiesta del parere sulla designazione era seguita da parte statale

la rivendicazione a sé della competenza esercitata, anche questa

senza alcun séguito giudiziale. Sicché il prudente atteggiamento

dello Stato, che ha atteso, per l'elevazione del conflitto, l'atto

finale del procedimento, non potrebbe in alcun caso essere

interpretato come accettazione degli effetti collegati all'esercizio

della competenza potenzialmente in contestazione.

Né avrebbe alcun valore ricordare in senso contrario il costante

orientamento di questa Corte nel dichiarare l'inammissibilità dei

ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente

consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi,

etc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali era già

stata esercitata la competenza contestata (v., ad esempio, sentt. nn.

63 del 1965, 94 e 112 del 1972, 28 del 1979). In tali ipotesi,

infatti, si deve correttamente parlare di decadenza dall'esercizio

dell'azione - azione che, a differenza delle posizioni sostanziali,

è pur sempre disponibile -, per il fatto che in siffatta evenienza,

attraverso l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale, si

tenta, in modo surrettizio, di contestare giudizialmente l'atto di

cui quello impugnato è mera conseguenza e per il quale è già

inutilmente spirato il termine di proponibilità del ricorso.

3. - Il ricorso è fondato.

Diversamente da quanto sembra supporre il ricorrente nelle sue

richieste formali, oggetto del giudizio non è la spettanza del

potere di nomina di tutti gli organi di vertice delle Casse di

risparmio con sede centrale nella provincia che abbiano aperto

sportelli fuori del territorio regionale, ma è, invece, la spettanza

del potere di nomina del vice-presidente della Cassa di risparmio di

Trento e Rovereto, avente le caratteristiche appena menzionate. Ai

fini della decisione del conflitto tra Stato e Provincia autonoma di

Trento, ciascuno dei quali rivendica a sé il potere relativo alla

predetta nomina, occorre verificare se la competenza provinciale in

ordine alla preposizione del vicepresidente delle Casse di risparmio

con sede legale nel proprio territorio sia limitata soltanto alle

casse aventi carattere regionale e se tale carattere venga meno ove

l'istituto di credito apra uno o più sportelli fuori dei confini

regionali.

In relazione al primo punto, si può convenire con la resistente

che le disposizioni statutarie invocate, considerate nel loro mero

tenore letterale, non escludono la possibilità di riferire il potere

di nomina contestato a tutte le Casse di risparmio aventi la sede

legale nel territorio provinciale, abbiano o meno carattere

regionale. L'art. 11, ultimo comma, dello Statuto, infatti, dice

semplicemente che "la provincia nomina il presidente e il

vicepresidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del

Ministro del tesoro", senza specificare che la Cassa debba avere

carattere regionale. E anche l'art. 5 dello stesso Statuto non è

decisivo ai fini della delimitazione dell'anzidetto potere di nomina,

poiché, nell'attribuire la potestà legislativa concorrente in

materia di credito alla regione, usa una dizione che lascia il dubbio

se il carattere regionale si riferisca soltanto alle aziende di

credito o si estenda anche alle Casse di risparmio e alle Casse

rurali, oltreché agli enti di credito fondiario e di credito agrario

(v. art. 5, n. 3: "ordinamento degli enti di credito fondiario e di

credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali,

nonché delle aziende di credito a carattere regionale").

D'altra parte, se dal tenore letterale delle disposizioni si passa

a considerare l'ordine sistematico nel quale esse sono collocate, si

traggono elementi che indurrebbero a delimitare il potere provinciale

di nomina del presidente e del vicepresidente delle Casse di

risparmio soltanto alle casse aventi carattere regionale. Infatti,

l'ultimo comma dell'art. 11 è collocato all'interno di un articolo

nel quale sono ripartite le competenze tra lo Stato e la Provincia,

in modo che a quest'ultima sono riconosciuti poteri (in ordine

all'apertura e al trasferimento di sportelli) concernenti soltanto le

"aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale",

previo parere, come nel caso delle nomine di cui all'ultimo comma,

del Ministro del tesoro, mentre allo Stato sono attribuiti poteri

afferenti alle "altre aziende di credito" che intendano aprire o

trasferire sportelli all'interno del territorio provinciale, sentito

il parere della stessa provincia interessata. In altri termini, anche

al caso in questione sembra applicarsi la ratio che presiede alla

ripartizione di competenze stabilita in materia di istituti di

credito per altre autonomie speciali, in base alla quale, mentre la

competenza dell'ente autonomo si esercita nella pienezza della sua

consistenza costituzionale soltanto nei confronti degli istituti

creditizi aventi carattere regionale, al contrario, rispetto agli

altri istituti, le competenze si esprimono in atti di collaborazione

(essenzialmente in pareri) rispetto all'esercizio di attribuzioni che

spettano allo Stato in quanto in esse domina l'interesse nazionale

(v. sent. n. 1141 del 1988).

A risolvere in quest'ultimo senso il dubbio interpretativo

concorrono in modo decisivo le norme di attuazione contenute nel

d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234. L'art. 1, primo comma, di quest'ultimo

decreto, nel trasferire alla Regione Trentino-Alto Adige le

attribuzioni in materia di ordinamento degli enti e delle aziende di

credito a carattere regionale, ritaglia all'interno di queste ultime

le competenze nominate nell'art. 11 dello Statuto per confermarne la

spettanza alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ciò

significa che, per tale norma di attuazione, il potere di nominare il

presidente e il vicepresidente delle Casse di risparmio (art. 11,

terzo comma) deve ritenersi attribuito alle Province autonome

limitatamente agli istituti di credito aventi carattere regionale.

E, poiché l'art. 2, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 234 del

1977 precisa che "ai fini del precedente art. 1 e dell'art. 11" dello

Statuto "sono considerati a carattere regionale tutti gli enti e gli

istituti e tutte le aziende di credito che abbiano la sede legale e

sportelli esclusivamente nel territorio regionale", deve concludersi

che il potere di nomina del vice-presidente della Cassa di risparmio

di Trento e Rovereto, concernendo un istituto di credito che,

successivamente all'entrata in vigore delle norme di attuazione

contenute nel d.P.R. n. 234 del 1977, ha aperto sportelli bancari

fuori del territorio regionale, spetta allo Stato, e non già alla

Provincia autonoma di Trento. Conseguentemente a ciò, va annullata

la delibera n. 2146 del 7 marzo 1990, con la quale la Giunta della

Provincia autonoma di Trento ha illegittimamente provveduto a

nominare il vice-presidente della Cassa di risparmio di Trento e

Rovereto.

4. - Né contro tale conclusione può valere l'argomento, addotto

dalla resistente, per il quale non dovrebbe riconoscersi alcuna

rilevanza alle norme di attuazione ai fini dell'interpretazione

dell'art. 11, ultimo comma, dello Statuto, dal momento che

quest'ultima disposizione, nel tacere ogni specificazione sul

carattere delle Casse di risparmio il cui vicepresidente dev'esser

nominato dalla Provincia, dimostrerebbe di non aver bisogno di alcuna

norma di attuazione, essendo chiaro, in mancanza di qualsiasi

delimitazione posta dallo Statuto, che quel potere di nomina dovrebbe

estendersi a tutte le Casse di risparmio aventi sede legale nella

Provincia a prescindere dall'ubicazione degli sportelli delle Casse

medesime.

Tale assunto non può essere condiviso, poiché questa Corte ha

già affermato in via generale che "la mancanza di qualsiasi

limitazione espressa nella disposizione statutaria (...) non può

certo avere il significato dell'illimitatezza della relativa

attribuzione, essendo qualsiasi competenza regionale intrinsecamente

limitata all'interesse della regione considerata" (sent. n. 1141 del

1988). E, con specifico riferimento a un'ipotesi di nomina di

amministratori di una Cassa di risparmio avente sede legale nel

Friuli-Venezia Giulia e sportelli fuori del territorio della medesima

regione, la stessa Corte ha ulteriormente chiarito che "in mancanza

di precisazioni o specificazioni (...) l'estensione della presenza e

dell'attività fuori del territorio regionale provoca per le Casse di

risparmio (...) il venir meno di una condizione essenziale per

l'esercizio dei poteri attribuiti alla Regione" (sent. n. 1147 del

1988).

In altri termini, poiché in ambedue le decisioni citate la Corte

ha inequivocabilmente affermato che in via di principio i poteri

delle regioni o delle province autonome sono naturalmente delimitati

dai confini dell'interesse regionale o provinciale sotteso alle

competenze legislative e amministrative delle stesse e poiché, sotto

il profilo spaziale, quei confini coincidono, in via di principio,

con i limiti del rispettivo territorio, la mancanza nelle norme

statutarie (o in quelle di attuazione) di qualsiasi precisazione

circa l'ambito di estensione dell'attività degli enti sottoposti

alle proprie competenze deve essere interpretata attraverso "una

lettura rigorosa" (v. sent. n. 1147 del 1988), vale a dire nel senso

restrittivo di circoscrivere i poteri di nomina dell'ente regionale

(o provinciale) agli istituti di credito che limitano la propria

attività di erogazione dei servizi bancari all'interno del

territorio dell'ente autonomo titolare di quei poteri.

Questa posizione di principio esclude, pertanto, la validità

delle premesse da cui muove la resistente, sicché, di fronte

all'impossibilità di interpretare l'asserito silenzio dello Statuto

in senso estensivo, viene meno l'ipotesi che debbano considerarsi

irrilevanti, ai fini dell'intepretazione dell'art. 11, ultimo comma,

dello Statuto, le norme di attuazione che circoscrivono l'ambito di

attività delle Casse di risparmio indicate nello stesso art. 11 a

quello coincidente con il territorio proprio della Regione

Trentino-Alto Adige. Tanto più ciò vale se si considera che

un'ipotetica interpretazione estensiva, come quella auspicata dalla

resistente in questo giudizio, potrebbe portare all'irragionevole

conseguenza che si riconosca a ciascuna delle province autonome (o a

singole regioni) poteri relativi alla disciplina o all'ordinamento di

Casse di risparmio che, pur avendo la sede legale nella provincia (o

nella regione) interessata, abbiano fuori del territorio regionale la

maggioranza dei propri sportelli e, quindi, svolgano la loro

attività principale in altre regioni.

Né, contrariamente a quanto suppone la Provincia resistente, è

possibile trarre argomenti dall'art. 3, lettera h), del d.P.R. n. 234

del 1977, al fine di escludere che i citati artt. 1 e 2 del medesimo

decreto si riferiscano al potere provinciale di nomina previsto

dall'art. 11, ultimo comma, dello Statuto.

La resistente suppone che la statuizione contenuta nell'art. 3,

lettera h, per la quale la regione nomina gli amministratori e i

sindaci degli istituti di credito a carattere regionale in mancanza

di qualsiasi parere ministeriale, ove sia confrontata con l'art. 11,

ultimo comma, dello Statuto (il quale, come è noto, prevede che la

Provincia nomina il presidente e il vice-presidente delle Casse di

risparmio sentito il Ministro del tesoro), dimostrerebbe che solo nel

primo caso si avrebbe a che fare con istituti di credito operanti

nell'ambito regionale, mentre nel secondo caso, come sarebbe

attestato dalla previsione del parere ministeriale, non si sarebbe in

presenza di enti di credito a carattere regionale, potendo le Casse

di risparmio operare anche al di fuori dei confini regionali.

In realtà, a parte la considerazione che tale ipotesi

interpretativa si porrebbe in contrasto con una consolidata tendenza

storica per la quale le Casse di risparmio svolgono sempre di più

attività indifferenziate rispetto agli altri istituti di credito, la

rilevata diversità di disciplina ha altre motivazioni. A ben vedere,

infatti, il parere ministeriale è previsto in relazione a tutte le

competenze attribuite alla Provincia in materia di credito, vale a

dire tanto in riferimento a poteri, come quello considerato dalla

resistente, corrispondenti a poteri regionali per i quali quel parere

non è richiesto, quanto in riferimento a competenze relative ad

attività, come quelle regolate dall'art. 11, primo comma, dello

Statuto (autorizzazione all'apertura e al trasferimento di

sportelli), proprie di istituti di credito a carattere locale o

regionale. Ora, a parte che l'ultima delle ipotesi indicate, di per

sé stessa, si pone in contraddizione con l'interpretazione data

dalla resistente, dal momento che prevede il parere ministeriale in

relazione a una competenza provinciale avente ad oggetto istituti di

credito a carattere regionale, il complesso delle norme vigenti sui

poteri regionali e provinciali in materie di credito dimostra che il

parere del Ministro del tesoro è previsto come contrappeso

all'esercizio di competenze di un ente, quale la Provincia, che ha

sporadiche attribuzioni in materia di credito, mentre non è

richiesto in relazione a competenze, anche dello stesso tipo,

imputate alla Regione, godendo questa, in base agli artt. 5, n. 3, e

16, primo comma, dello Statuto, di più organiche attribuzioni in

materia di ordinamento degli istituti di credito a carattere

regionale, tali da consentire una più ampia visione dei problemi

ordinamentali del credito, fra i quali si collocano i poteri di

nomina degli amministratori, così da non esigere contrappesi come il

ricordato parere del Ministro del tesoro.

Del resto, proprio dall'art. 3, lettera h), del d.P.R. n. 234 del

1977 si può dedurre un argomento testuale esattamente contrario alla

ipotesi interpretativa proposta dalla resistente. Infatti, nel

riconoscere alla Regione Trentino-Alto Adige il potere di nomina

degli amministratori degli istituti di credito a carattere regionale,

l'articolo citato precisa "all'infuori dei casi di cui all'art. 11"

dello Statuto, cioè all'infuori delle ipotesi, previste dall'art.

11, ultimo comma, relative alla nomina del presidente e del

vicepresidente delle Casse di risparmio ad opera della Provincia: e

tale precisazione non avrebbe ragione di essere se non si trattasse,

in ambedue i casi, di istituti di credito dello stesso tipo, vale a

dire istituti a carattere regionale.

5. - Per le ragioni dette nei due punti precedenti, non può

sussistere alcun dubbio circa l'esclusione di un possibile contrasto

fra l'art. 2, primo comma, delle norme di attuazione contenute nel

d.P.R. n. 234 del 1977 e l'art. 11, ultimo comma, dello Statuto.

Viene meno, così, un requisito essenziale affinché questa Corte

possa sollevare di fronte a sé stessa la relativa questione di

legittimità costituzionale, prospettata in via subordinata dalla

Provincia resistente.

Questa Corte, tuttavia, non si può esimere dall'osservare, in

conclusione, che pressante è ormai l'esigenza di un riesame

sistematico dei poteri regionali (e provinciali) in materia di

credito sia al fine di rendere coerente il complesso corpo normativo

esistente nel settore, sia, con specifico riferimento alle autonomie

differenziate, al fine di eliminare le profonde e spesso

ingiustificate disparità di disciplina tra regione e regione.

Siffatto riesame si palesa tanto più urgente alla luce delle attuali

vicende evolutive del sistema bancario italiano, caratterizzate da un

generale ampliamento dei mercati creditizi, il quale è legato, in

particolare, all'inserimento degli istituti di credito italiani nella

più ampia cornice della Comunità economica europea.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato nominare il vice-presidente della

Cassa di risparmio di Trento e Rovereto e, conseguentemente, annulla

la delibera della Giunta della Provincia autonoma di Trento n. 2146

del 7 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositato in cancelleria il 28 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:525 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari