Corte costituzionale

Sentenza n. 521/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1995 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto e

quinto comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80 (Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19,

recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per

l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive

modificazioni) e dell'art. 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge 28

febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119

(Proroga dei termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone

terremotate della Campania e della Basilicata), promosso con

ordinanza emessa il 21 giugno 1994 dal Consiglio di Stato sul ricorso

proposto da Massari Maria ed altre contro il Commissario

straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e

della Basilicata ed altri iscritta al n. 7 del registro ordinanze

dell'anno 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Massari Maria e Massari Arcangela,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella udienza pubblica del 7 novembre 1995 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Uditi l'avvocato Vincenzo Colacino per Massari Maria e Massari

Arcangela e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 21 giugno 1994 (r.o. n. 7 del 1995) il

Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, giudicando in sede

di appello avverso la sentenza del TAR della Basilicata n. 512 del

1987, che aveva respinto alcuni ricorsi contro provvedimenti di

occupazione di urgenza e successiva espropriazione, relativi a

terreni utilizzati per l'insediamento di prefabbricati nel territorio

di Muro Lucano, colpito dal terremoto del 23 novembre 1980, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti

dell'art. 6, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80

(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28

febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione

delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n.

219, e successive modificazioni) e dell'art. 1, comma 1, numero 3,

del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18

aprile 1986, n. 119 (Proroga dei termini e interventi urgenti per la

rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata),

in riferimento agli artt. 42, terzo comma; 3, primo comma; 97, primo

comma; e 118, primo e terzo comma, della Costituzione.

Secondo l'art. 6 impugnato, i Comuni che - ai sensi dell'ordinanza

del Commissario di Governo per le zone terremotate n. 69 del 29

dicembre 1980 - hanno individuato ed utilizzato aree destinate

all'installazione di insediamenti provvisori, entro dodici mesi

dall'entrata in vigore della legge, espropriano tali aree,

indipendentemente dalla loro attuale destinazione urbanistica e anche

nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale previsto per

l'occupazione d'urgenza, acquisendo le aree stesse al patrimonio

comunale. Tale termine veniva poi prorogato al 31 dicembre 1986

dall'art. 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge n. 48 del 1986,

convertito nella legge n. 119 del 1986, anch'esso impugnato.

2. - Ad avviso del giudice remittente, le norme impugnate

contrasterebbero, in primo luogo, con l'art. 42, terzo comma, della

Costituzione sotto il duplice profilo della mancanza di ogni

previsione legislativa idonea ad identificare i "motivi di interesse

generale" suscettibili di giustificare il sacrificio della proprietà

privata, nonché dell'inadeguatezza a questo fine del riferimento

alla pregressa utilizzazione dei terreni per la realizzazione degli

interventi provvisori. L'intervento espropriativo si porrebbe,

altresì, in contrasto con gli interessi pubblici canonizzati nelle

scelte pianificatorie, in quanto totalmente svincolato dal quadro

della pianificazione territoriale, stante l'irrilevanza ai fini

dell'esproprio della destinazione urbanistica delle aree interessate

agli interventi.

In particolare - secondo l'ordinanza di rimessione - l'acquisizione

delle aree ai patrimoni comunali non sarebbe, contrariamente a quanto

ritenuto dal TAR, finalizzata alla realizzazione dei piani di zona

(ai sensi della legge n. 167 del 1962) e dei piani per gli

insediamenti produttivi (ai sensi della legge n. 865 del 1971) dei

quali debbono dotarsi i Comuni disastrati (ai sensi dell'art. 28

della legge n. 219 del 1981) e le cui aree vengono acquisite per

essere assegnate ai privati (v. art. 28, quattordicesimo comma, della

legge n. 219 del 1981, art. 9, ultimo comma, della legge n. 167 del

1962 e art. 27, quinto comma, della legge n. 865 del 1971). Infatti,

dagli artt. 28 ora cit. e 6 impugnato non si trarrebbero - ad avviso

del Consiglio di Stato - elementi per dedurre che le espropriazioni

previste dalla seconda norma sono preordinate agli interventi

previsti dalla prima. Piuttosto, emergerebbe che in queste norme -

come pure nelle altre esaminate dal TAR - la scelta pianificatoria

dovrebbe precedere, logicamente e temporalmente, l'acquisizione delle

aree al patrimonio comunale tramite l'espropriazione, laddove l'art.

6 impugnato prescinde dal richiamo ai piani attuativi previsti dalla

legge n. 219, con la conseguenza che le aree, una volta acquisite,

sarebbero suscettibili di qualsivoglia destinazione. D'altro canto,

l'assoggettamento al procedimento espropriativo di tutti

indistintamente i terreni già utilizzati per la realizzazione di

insediamenti provvisori, costituendo l'unico motivo di collegamento

individuato dal legislatore tra esercizio del potere espropriativo e

finalità di interesse generale, verrebbe a giustificare la

fondatezza della questione proposta. La norma espressa nell'art. 6,

quarto comma, conterrebbe, infatti, un'irrazionale inversione

dell'ordinario rapporto tra procedimento espropriativo e procedimento

di occupazione d'urgenza. Mentre normalmente l'occupazione è

strumentale ad un programmato e definito intervento di pubblica

utilità, nel caso in esame la scelta espropriativa sarebbe derivata

soltanto dall'occupazione compiuta per far fronte ad una situazione

di emergenza.

In secondo luogo, le norme impugnate contrasterebbero con il

principio di uguaglianza (art. 3, primo comma, della Costituzione) e

con i principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97, primo

comma, della Costituzione) sotto due profili. Innanzitutto, perché

il legislatore avrebbe fatto dipendere il sacrificio imposto ad uno

piuttosto che ad un altro proprietario da valutazioni e scelte

operate sommariamente in via d'urgenza, anziché subordinare

l'intervento ablatorio ad una rinnovata ed attuale ponderazione degli

interessi in gioco. Inoltre, perché, attraverso l'assoluta

irrilevanza della destinazione urbanistica delle aree colpite,

sarebbe stato leso il diritto dei consociati ad un equo ed imparziale

trattamento, tutelato, invece, dalle scelte attuate in sede di

pianificazione territoriale.

Sotto quest'ultimo profilo, la norma impugnata contrasterebbe anche

con l'art. 118, primo e terzo comma, della Costituzione, dal momento

che lo stravolgimento delle previsioni urbanistiche operato

attraverso l'espropriazione, sarebbe suscettibile di incidere sulla

potestà pianificatoria ripartita tra organi comunali ed organi

regionali.

3. - Nel giudizio si sono costituite le parti private, Massari

Arcangela e Massari Maria, per aderire alle argomentazioni svolte

nell'ordinanza di rimessione e chiedere l'accoglimento della

questione di costituzionalità.

In particolare, le parti private insistono sull'assenza di motivi

di interesse pubblico generale per procedere all'espropriazione e

sottolineano la circostanza che nell'istituto dell'espropriazione si

trova costantemente affermato - sin dalla legge n. 2359 del 1865 -

che fin dal primo atto della procedura devono risultare definiti

l'oggetto, la finalità, i mezzi e i tempi di essa, essendo prevista

la possibilità della retrocessione del bene.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità, o, comunque, per l'infondatezza

della questione.

Secondo la difesa dello Stato, la questione sarebbe inammissibile

sotto due profili alternativi. Ove si attribuisca valore normativo

all'ordinanza commissariale 29 dicembre 1980, n. 69 - il cui art. 2

conterrebbe la previsione esplicita dell'esproprio dei terreni in

questione - questo articolo e non l'art. 6 impugnato avrebbe dovuto

formare oggetto della questione di costituzionalità. Altrimenti, ove

si attribuisca alla stessa ordinanza commissariale valore di mero

atto amministrativo generale - e in quanto tale presupposto dei

provvedimenti impugnati dinanzi al Consiglio di Stato - le censure

mosse dinanzi al giudice a quo risulterebbero pur sempre

inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto non dirette contro

l'atto presupposto.

A queste conclusioni l'Avvocatura perviene in base ad una diversa

individuazione della norma attributiva del potere di esproprio.

Collocando l'art. 6 impugnato nell'ambito della normativa dettata per

il terremoto del novembre del 1980, l'Avvocatura ritiene che il

potere di esproprio scaturisca dalla congiunta previsione dell'art. 1

del decreto-legge n. 776 del 1980, - che ha attribuito al Commissario

il potere di emanare ogni provvedimento opportuno e necessario per il

soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite dal sisma - e degli

artt. 1 e 2 dell'ordinanza commissariale n. 69 del 1980, con la

quale il Commissario ha emanato le disposizioni per l'ubicazione e la

realizzazione degli insediamenti provvisori per i terremotati e ha

previsto l'esproprio dei terreni in questione. Alla luce di questa

ricostruzione del quadro normativo, l'art. 6 impugnato avrebbe,

pertanto, solo la funzione di fissare il termine per l'esercizio del

potere di esproprio previsto da altra disposizione.

Nel merito, la difesa dello Stato mette in luce che l'ordinanza

commissariale ha dichiarato di pubblica utilità non solo

l'acquisizione delle aree, ma anche la costruzione degli immobili per

gli insediamenti abitativi provvisori, avuto anche riguardo alla

realizzazione di infrastrutture stabili (fognature, illuminazione,

etc.) destinate a rimanere incorporate, una volta cessata

l'emergenza. Sulla base di ciò, i motivi di interesse generale

sarebbero individuabili nell'acquisizione definitiva solo di quelle

aree - originariamente destinate a far fronte ad immediate esigenze

abitative - oramai attrezzate di infrastrutture, in quanto

suscettibili, per effetto dell'avvenuta trasformazione, di venir

destinate in maniera stabile, anche per evitare di disperdere le

rilevanti risorse finanziarie impiegate, a fini di generale

interesse.

L'Avvocatura dello Stato rileva poi, con riferimento alla

contestata violazione dell'art. 118 della Costituzione, che

l'intervento degli organi regionali previsto dagli artt. 1 e 2

dell'ordinanza commissariale farebbe cadere ogni censura, mentre, per

quanto concerne l'asserita lesione degli artt. 3 e 97 della

Costituzione, il potere di esproprio di cui ai suddetti artt. 1 e 2

presupporrebbe sempre una ponderazione di interessi, nel rispetto dei

principi generali che l'art. 1 del decreto-legge n. 776 del 1980 ha

individuato come limite della normativa d'emergenza.

5. - In prossimità dell'udienza le parti private hanno presentato

memoria dove, dopo aver sottolineato l'insussistenza di un vincolo di

destinazione suscettibile di collegare i beni espropriati al

soddisfacimento di un interesse pubblico, si insiste nella richiesta

di declaratoria di illegittimità costituzionale. Considerato in diritto

1. - L'art. 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80 (Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n.

19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per

l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive

modificazioni), stabilisce, al quarto comma, che "i Comuni che, ai

sensi dell'ordinanza del Commissario di Governo per le zone

terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980, hanno individuato ed

utilizzato aree destinate all'installazione di insediamenti

provvisori, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente

legge espropriano tali aree, acquisendole al patrimonio comunale

anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale per

l'occupazione di urgenza".

Lo stesso art. 6, al quinto comma, aggiunge inoltre che "le aree di

cui al comma precedente sono espropriate indipendentemente dalla loro

attuale destinazione urbanistica". Il termine per gli espropri

indicato nel quarto comma è stato successivamente prorogato al 31

dicembre 1986 dall'art. 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge 28

febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119.

Il Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, con

l'ordinanza in esame, solleva questione di legittimità

costituzionale di tali disposizioni sotto vari profili e, in

particolare, in relazione:

a) all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, per la mancata

indicazione nella legge dei "motivi di interesse generale" in grado

di giustificare il sacrificio della proprietà privata, nonché per

l'insufficienza del riferimento legislativo alla sola pregressa

utilizzazione dei terreni per la realizzazione di insediamenti

provvisori;

b) agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della

Costituzione, dal momento che l'automatismo nel passaggio dalla fase

dell'occupazione di urgenza per la realizzazione di insediamenti

provvisori a quella della definitiva espropriazione delle aree

utilizzate verrebbe a vulnerare le garanzie sostanziali e

procedimentali destinate ad assicurare una corretta valutazione

comparativa nella scelta delle stesse aree;

c) all'art. 118, primo e terzo comma, della Costituzione (il

profilo è prospettato solo con riferimento al quinto comma dell'art.

6), dal momento che un intervento espropriativo svincolato dal quadro

della pianificazione territoriale - oltre a ledere gli artt. 42,

terzo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione -

verrebbe a incidere nella potestà pianificatoria spettante agli

organi comunali e regionali.

Il Consiglio di Stato, nella sua ordinanza, contesta

preliminarmente le argomentazioni addotte dal Tribunale

amministrativo regionale della Basilicata che, nella sentenza

sottoposta ad appello (n. 312 del 1987), aveva dichiarato analoga

questione di costituzionalità manifestamente infondata, muovendo

dalla premessa che l'espropriazione prevista dalle norme impugnate

troverebbe il suo fondamento di "interesse generale" nel fatto di

essere finalizzata alla realizzazione dei piani di zona di cui alla

legge n. 167 del 1962 e dei piani per insediamenti produttivi di cui

all'art. 27 della legge n. 865 del 1971, piani che i Comuni delle

zone terremotate sono tenuti ad adottare, ai sensi dell'art. 28 della

legge n. 219 del 1981, per la sostituzione del patrimonio edilizio

distrutto. Ad avviso del Consiglio di Stato tale finalizzazione degli

espropri in contestazione, oltre a non essere desumibile dalla

disciplina ora richiamata, risulterebbe esclusa dalla stessa ratio

dell'art. 6 della legge n. 80 del 1984, che avrebbe rovesciato il

rapporto, logico e cronologico, che normalmente è dato riscontrare

tra strumenti di pianificazione e provvedimenti espropriativi.

2. - Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di

inammissibilità prospettate dalla difesa statale.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, la norma attributiva del potere

di esproprio in esame andrebbe individuata non nell'art. 6, quarto

comma, della legge n. 80 del 1984 (norma impugnata), bensì nella

congiunta previsione dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980,

n. 776 - che ha attribuito al Commissario straordinario del Governo

il potere di adottare "ogni provvedimento opportuno e necessario per

il soccorso e l'assistenza alle popolazioni" colpite dal sisma - e

degli artt. 1 e 2 dell'ordinanza 29 dicembre 1980, n. 69, mediante la

quale lo stesso Commissario ha emanato le disposizioni generali per

l'ubicazione e la realizzazione degli insediamenti provvisori. Da

tale premessa l'Avvocatura trae la conseguenza dell'inammissibilità

della questione in termini alternativi: o perché la stessa questione

si sarebbe dovuta sollevare nei confronti dell'ordinanza

commissariale, ove alla stessa si dovesse riconoscere il valore di

atto normativo; o perché l'ordinanza commissariale doveva formare

oggetto di impugnativa nel giudizio a quo come atto presupposto, ove

a tale ordinanza andasse, invece, riconosciuta la natura di mero atto

amministrativo generale.

Tali eccezioni non possono essere condivise.

Indipendentemente da ogni considerazione sulla natura e sul valore

dell'ordinanza commissariale n. 69 del 1980, riconducibile alla

categoria delle "ordinanze libere" (su cui v. le indicazioni espresse

nella sentenza n. 4 del 1977), il punto da sottolineare è che l'art.

6, quarto comma, della legge n. 80 del 1984 non si è limitato

soltanto a fissare - come ritiene l'Avvocatura - il termine di

esercizio di un potere di esproprio già previsto dalla stessa

ordinanza, ma ha introdotto, mediante la previsione di un esproprio

riferito a tutte le aree già utilizzate per gli insediamenti

provvisori "anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine

finale previsto per l'occupazione di urgenza", una disciplina che non

è reiterativa, bensì innovativa sia rispetto al contenuto del

decreto-legge n. 776 del 1980, che ha definito i poteri del

Commissario, che rispetto a quello dell'ordinanza commissariale n. 69

del 1980, che ha dettato i criteri generali per l'occupazione delle

aree. Dal che la piena autonomia della questione di costituzionalità

così come configurata nell'ordinanza in esame.

Né l'inammissibilità potrebbe alternativamente derivare - come

ritiene l'Avvocatura - da un asserito difetto di rilevanza della

questione, per non essere stata impugnata nel giudizio a quo

l'ordinanza commissariale come atto amministrativo presupposto, una

volta constatato - come nella specie è agevole constatare - che

l'ordinanza di rimessione ha plausibilmente motivato in ordine alla

rilevanza della questione, ponendo in luce la diretta incidenza della

declaratoria di illegittimità costituzionale sull'annullamento degli

atti ablatori oggetto d'impugnativa nel giudizio a quo.

3. - Nel merito, la questione non è fondata.

La censura principale prospettata nell'ordinanza di rimessione

investe l'asserita lesione dell'art. 42, terzo comma, della

Costituzione, per non avere le disposizioni impugnate indicato "i

motivi di interesse generale" sottesi agli espropri previsti.

La valutazione di tale profilo non può, d'altro canto, prescindere

dalla considerazione tanto della straordinarietà della situazione

che si venne a determinare, nelle Regioni Campania e Basilicata, a

seguito dei gravi eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio

1981, quanto della eccezionalità degli interventi che l'esigenza di

sopperire con prontezza a tale situazione venne ad imporre.

L'emergenza cui, in quella occasione, si dovette provvedere

comportò, com'è noto, l'istituzione di un Commissario straordinario

del Governo, nominato ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996

(v. art. 1 del decreto-legge n. 776 del 1980); l'adozione da parte

dello stesso di ordinanze "anche in deroga delle norme vigenti... con

il rispetto dei principi generali dell'ordinamento vigente";

l'"acquisizione" in via di urgenza di aree su cui disporre "la

costruzione degli immobili occorrenti per la realizzazione degli

insediamenti abitativi provvisori" (v. art. 2 dell'ordinanza n. 69

del 1980).

Questa situazione era, peraltro, destinata a protrarsi nel tempo

molto al di là delle previsioni iniziali, in relazione alla lentezza

del processo di ricostruzione ed alla complessità del riassetto

urbanistico delle zone colpite. Da qui la necessità di sempre

maggiori interventi delle amministrazioni comunali destinati a

garantire, mediante la provvista di infrastrutture primarie e

secondarie, le condizioni minime di vita negli insediamenti nati come

provvisori, ma di fatto stabilizzati in ragione del tempo trascorso.

Infrastrutture che hanno richiesto investimenti di una certa entità

e che hanno progressivamente trasformato la natura e i caratteri

delle aree "acquisite" nella prima fase dell'emergenza.

Tutto questo concorre a spiegare la ratio di una norma quale quella

espressa nell'art. 6, quarto comma, della legge n. 80 del 1984, norma

che può trovare la sua giustificazione nel contesto particolare

sopra ricordato, in relazione all'esigenza di concludere una fase di

emergenza i cui effetti si erano troppo a lungo sviluppati nel tempo

e che avevano dato luogo ad un nuovo "stato delle cose".

I "motivi di interesse generale", ancorché non espressamente

enunciati, appaiono, pertanto, sottintesi, ma chiaramente presenti,

nella disciplina in esame. Tali motivi vengono, infatti, a collegarsi

al fatto che tali aree, dopo essere state acquisite per opere di

pubblica utilità e indifferibili e urgenti (ex art. 2 dell'ordinanza

n. 69 del 1980), sono state effettivamente utilizzate per tali opere

e di fatto trasformate attraverso la presenza prolungata di

insediamenti abitativi e delle relative infrastrutture.

4. - Nel quadro indicato, l'acquisizione delle aree in questione al

patrimonio comunale appare, pertanto, rispondente ai criteri della

ragionevolezza, sia in relazione agli investimenti per infrastrutture

effettuati su tali aree, sia in relazione all'esigenza di favorire,

mediante la disponibilità delle stesse aree da parte dei Comuni, gli

interventi pianificatori orientati verso l'opera di ricostruzione.

Da qui l'infondatezza anche delle censure formulate con riferimento

agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Né il canone della ragionevolezza può ritenersi leso dal fatto

che l'esproprio disposto dal quarto comma dell'art. 6 abbia impedito

una più approfondita comparazione ai fini della scelta tra le aree

disponibili, dal momento che tale comparazione, sia pure in via di

urgenza, era già stata effettuata dalle amministrazioni comunali al

momento dell'occupazione iniziale, mentre la norma impugnata ha

assunto a proprio presupposto un dato oggettivo quale quello

dell'avvenuta utilizzazione delle aree da espropriare.

La considerazione dello scopo che va ritenuto sotteso

all'acquisizione delle aree in questione comporta, d'altro canto, una

precisazione ulteriore: e cioè che le stesse aree, una volta

acquisite al patrimonio comunale, non potranno essere utilizzate dai

Comuni - come ritiene l'ordinanza di rimessione - per qualsivoglia

destinazione, ma soltanto per fini connessi all'opera di

ricostruzione delle zone terremotate ed alle conseguenti scelte

urbanistiche. Dal che la conseguenza che le stesse aree verranno a

trovare la loro destinazione naturale o nella realizzazione - così

come affermato dal Tribunale amministrativo nella sentenza impugnata

dinanzi al giudice a quo - dei piani di zona e dei piani per

insediamenti produttivi richiamati dall'art. 28, secondo comma,

della legge n. 219 del 1981 o nel perseguimento di altre scelte

urbanistiche, purché in ogni caso orientate verso l'opera di

ricostruzione. Le eventuali deviazioni da tale obiettivo da parte

delle amministrazioni comunali potranno, d'altro canto, formare

oggetto di sindacato in sede giurisdizionale.

5. - Infondato si prospetta anche il profilo di censura

specificamente enunciato nei confronti del quinto comma dell'art. 6

della legge n. 80, dove si afferma l'irrilevanza dell'attuale

destinazione urbanistica delle aree da espropriare.

Tale disposizione - diversamente da quanto si sostiene

nell'ordinanza di rimessione - non comporta né uno "stravolgimento"

delle previsioni urbanistiche né una lesione degli artt. 3, 42, 97 e

118 della Costituzione. E invero, a parte il rilievo che le aree in

questione, una volta espropriate ed acquisite al patrimonio comunale,

non potranno essere utilizzate altro che per il perseguimento di

finalità conformi alle previsioni urbanistiche in atto, resta il

fatto che, ai fini della disciplina del potere espropriativo, le

norme costituzionali non frappongono ostacoli alla possibilità che

il legislatore ordinario deroghi a previsioni espresse in sede

amministrativa, tanto più ove la deroga risulti fondata sulla

presenza di motivi eccezionali quali quelli sopra ricordati, connessi

al verificarsi di una situazione di emergenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 6, quarto e quinto comma, della legge 18 aprile 1984, n.

80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28

febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione

delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n.

219 e successive modificazioni), e 1, comma 1, numero 3, del

decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18

aprile 1986, n. 119 (Proroga dei termini ed interventi urgenti per

la rinascita delle zone terremotate della Campania e della

Basilicata), in relazione agli artt. 42, terzo comma, 3, primo comma,

97, primo comma, e 118, primo e terzo comma, della Costituzione;

questione sollevata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.

Il direttore di cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1995:521 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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