Corte costituzionale

Sentenza n. 521/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/12/1987 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 162legge 312/1980

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 162 della legge

11 luglio 1980, n. 312, ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del

personale civile e militare dello Stato"), in relazione all'art. 67,

terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle

funzioni dirigenziali nella Amministrazioni dello Stato, anche ad

ordinamento autonomo"), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio

1986 della Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale - del

ricorso proposto da tra Trimani Franco contro l'Azienda Autonoma

delle Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 628 del registro ordinanze

dell'anno 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 52, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'Udienza Pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio proposto dal dott. ing. Angelo Trimani

allo scopo di ottenere la riliquidazione del trattamento di

quiescenza sulla base della qualifica di dirigente generale, la terza

sezione della Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto dagli art 162 legge 11 luglio

1980, n. 312, e 67 comma terzo, d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nella

parte in cui, prevedendo ai fini pensionistici "particolari benefici

soltanto per gli impiegati del ruolo ad esaurimento, così

modificando il rappoo tra carriera dirigenziale e ruolo ad

esaurimento con conseguente trattamento pensionistico deteriore per i

dirigenti", si porrebbe in contrasto con il principio di cui all'art.

3 della Costituzione.

Il ricorrente, che al momento dell'entrata in vigore del decreto

delegato sulla dirigenza (d.P.R. 748/72) rivestiva nell'ambito

dell'amministrazione ferroviaria una qualifica corrispondente a

quella di direttore di divisione, era stato ai sensi dell'art. 59

dello stesso decreto in un primo tempo inquadrato nella carriera

dirigenziale con la qualifica di primo dirigente e, successivamente,

collocato a sua domanda a riposo con la qualifica di dirigente

superiore ai sensi del successivo art. 67 della medesima normativa.

Il terzo comma di quest'ultima disposizione individua infatti la

qualifica superiore da attribuire in caso di esodo volontario secondo

due criteri. Il primo, che si riferisce soltanto alle qualifiche

rivestite al momento di entrata in vigore del decreto delegato (12

dicembre 1972) consiste nell'equiparare il ruolo ad esaurimento, alla

carriera dirigenziale, mentre, il secondo, che si riferisce alle

qualifiche acquisite successivamente a tale data identifica quella

superiore nella corrispondente qualifica della carriera dirigenziale,

in tal senso sovraordinata al ruolo di esaurimento.

Ciò posto, il giudice a quo ritiene sostanzialmente innovativa la

norma di "interpretazione del terzo comma dell'art. 67 del d.P.R. 30

giugno 1972, n. 748" contenuta nell'art. 162 della legge 11 luglio

1980, n. 312, la quale, disponendo testualmente che: "... gli

impiegati promossi nei ruoli ad esaurimento, con correnza 12 dicembre

1972, debbono essere considerati, agli effetti dei benefici

sull'esodo volontario..., in possesso delle corrispondenti qualifiche

indicate nella prima parte del comma stesso" finisce con l'assimilare

coloro che hanno conseguito una certa qualifica con effetto

retroattivo alla data di entrata in gore del decreto delegato a

coloro che invece già la possedevano a tale data.

È difatti avvenuto che date le vacanze che si erano verificate

per l'inquadramento - anche in soprannumero - di tutti gli ispettori

generali nella qualifica di dirigente superiore, nella stessa

qualifica del ruolo ad esaurimento sono stati promossi - con effetto

retroattivo al 12 dicembre 1972 - quei direttori di divisione che non

avendo ottenuto l'inquadramento, ai sensi dell'art. 59 d.P.R. n. 748

del 1972, nel ruolo dirigenziale erano rimasti nella carriera

direttiva ruolo ad esaurimento. Costoro, dunque, in virtù dell'art.

162 legge 11 luglio 1980, n. 312, che equipara la qualifica ottenuta

con decorrenza retroattiva a quella rivestita al momento di entrata

in vigore del decreto delegato, conseguono, in sede di esodo, la

dirigenza generale, un beneficio cioè superiore a quello dei loro

colleghi che, più anziani nell'ordine di ruolo, erano stati

inquadrati nella carriera dirigenziale con qualifica di primo

dirigente ed esodati con quella di dirigente superiore.

Proprio in relazione a tali effetti, ritiene il giudice a quo che

la norma impugnata violi il principio eguaglianza, in quanto,

"modificherebbe il rapporto tra carriera dirigenziale e ruolo ad

esaurimento, al punto da indurre un trattamento pensionistico

deteriore nei confronti dei dirigenti ai quali, per statuzione

legislativa (art. 60 u.c. d.P.R. 748/72), è invece riservata, in

servizio, una posizione di preminenza rispetto ai funzionari" senza

considerare che, tale innovazione finirebbe per sconvolgere

situazioni e posizioni giuridiche create dallo stesso decreto

delegato per favorire l'esodo volontario assicurando agli impiegati

della vecchia carriera direttiva parità di trattamento ai fini

quiescibili, prescindendo dall'inquadramento nelle qualifiche

dirigenziali o nel ruolo ad esaurimento.

2. - Intervenendo nel giudizio davanti questa Corte, l'Avvocatura

Generale dello Stato ha sostenuto che la migliore posizione economica

in concreto raggiunta dai funzionari esclusi dall'inquadramento e

promossi alla qualifica di ispettore generale del ruolo ad

esaurimento non sarebbe altro che una conseguenza logica del sistema

introdotto con il d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, il quale, scindendo

in due tronconi la carriera direttiva ha consentito che gli impiegati

non inquadrati, ai sensi dell'art. 59 d.P.R. n. 748 del 1972, nella

qualifica di primo dirigente venissero poi di fatto promossi nella

qualifica di ispettore generale del ruolo ad esaurimento con

decorrenza 12 dicembre 1972, conseguendo in tal modo una posizione

migliore di quella dei loro colleghi entrati nella carriera

dirigenziale.

A questo punto, ad avviso dell'Avvocatura, non si comprenderebbe

per quale ragione, con il collocamento a riposo si sarebbe dovuto

attribuire una qualifica equiparata a quella che, se pur per effetto

di un provvedimento retrodatato, era già posseduta al momento di

entrata in vigore del decreto delegato. In questo senso, pertanto, il

diverso beneficio conseguito in sede di esodo volontario

costituirebbe una mera conseguenza di fatto del sistema di

differenziazione della fase terminale della carriera direttiva

introdotto dal decreto delegato. Né in relazione all'asserita

disparità di trattamento nei confronti degli impiegati inquadrati

nella carriera dirigenziale varrebbe invocare, sostiene l'Avvocatura,

il principio, richiamato dalla Corte dei Conti (sent. n. 1219 del

1982) secondo cui a diversità di funzioni

sovraordinate non può non corrispondere una diversità

retributiva commisurata all'importanza ed al rilievo di queste, in

quanto tale principio, se pur valido in astratto, non troverebbe

applicazione nei confronti di una norma di diritto singolare, quale

l'art. 67 del d.P.R. n. 748 del 1972 diretta a disciplinare l'esodo

di soggetti che non avrebbero più svolto alcuna funzione, e

comunque, temporalmente riferita ad un momento in cui

nell'ordinamento amministrativo la diversità tra funzioni

dirigenziali e direttive era meramente teorica. Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 162 della legge 11 luglio 1980 n. 312

("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e

militare dello Stato"), con riferimento all'art. 67, terzo comma, del

d.P.R. 30 giugno 1972 n. 748 ("Disciplina delle funzioni dirigenziali

nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo", in

quanto la norma impugnata attribuendo in sede di esodo volontario

particolari benefici soltanto agli impiegati del ruolo ad

esaurimento, verrebbe a modificare, a favore di questi ultimi, il

rapporto con il personale appartenente alla carriera dirigenziale.

In proposito è da premettere che l'art. 67 del d.P.R.. 748 del

1972, nel prevedere tra i benefici, disposti al fine di favorire

l'esodo volontario degli impiegati dello Stato, anche l'attribuzione

di una qualifica superiore, aveva stabilito che coloro i quali alla

data di entrata in vigore del decreto stesso rivestissero la

qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione ed

equiparate, fossero assimilati rispettivamente ai funzionari con

qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente. Per gli

impiegati che avessero conseguito tali qualifiche successivamente si

consideravano invece qualifiche immediatamente superiori - e quindi

attribuibili al momento del collocamento a riposo, - quelle

rispettivamente di dirigente superiore e di primo dirigente alla 2ª

classe di stipendio.

Con l'art. 162 della legge 1980 n. 312, che è la norma

direttamente denunciata, l'indicata disposizione dell'art. 67 del

d.P.R. n. 748 del 1972, è stata autenticamente interpretata nel

senso che tutti gli impiegati promossi nei ruoli ad esaurimento con

decorrenza 12 dicembre 1972, data di entrata in vigore del citato

d.P.R., dovessero essere considerati, agli effetti dei benefici

sull'esodo volontario previsti dal decreto medesimo, in possesso

delle corrispondenti quafiche indicate nella prima parte del comma

stesso. In altri termini con tale disposizione, che il legislatore ha

definito interpretativa, gli impiegati che erano stati promossi

successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 748, ma con

decorrenza dal 12 dicembre 1972, vennero equiparati agli ispettori

generali o direttori di divisione che già rivestivano tale qualifica

alla data predetta.

2. - Rileva il giudice a quo che, per effetto delle disposizioni,

della cui legittimità costituzionale si dubita, si sarebbe

determinata una disparità di trattamento a sfavore di coloro che

erano stati inquadrati nella qualifica di primo dirigente perché

alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 748 del 1972,

precedevano altri nel ruolo di provenienza dei direttori di divisione

o qualifiche equiparate, ed a solo favore di coloro che li seguivano

nel medesimo ruolo, non avendo trovato capienza nella predetta

qualifica dirigenziale, per cui erano stati promossi alla qualifica

di ispettore generale ad esaurimento.

Per effetto della norma denunciata questi ultimi sono stati dunque

colloca a riposo con la qualifica di dirigente generale, laddove i

primi dirigenti, che pur nel ruolo di provenienza di direttore di

divisione precedevano gli altri, si sono visti attribuire al momento

del collocamento a riposo la qualifica di dirigente superiore.

3. - La questione non è fondata.

In realtà il giudice a quo - nell'assumere come punto di

riferimento la comune appartenenza delle due categorie di funzionari

al ruolo dei direttori di divisione anteriore al nuovo assetto della

carriera dirigenziale - per denunciare l'asserita disparità che

sarebbe stata determinata da un sovvertimento delle originarie

posizioni, pone a raffronto situazioni tra loro non omogenee e quindi

non comparabili. Diverse sono difatti le modalità attraverso le

quali le anzidette due categorie di funzionari sono state inquadrate

rispettivamente nella qualifica di primo dirigente ed in quella di

ispettore generale ad esaurimento, il che relega l'originaria

posizione di entrambe le categorie (nel ruolo dei direttori di

divisione) al rango di remoto antecedente ormai superato ed alterato

da altre vicende nel frattempo verificatesi, così escludendone la

possibilità di una riconsiderazione ai fini di un raffronto in

termini di attualità.

Devesi difatti rilevare che mentre l'inquadramento nella qualifica

di primo dirigente è stato conseguito automaticamente, sulla base

dell'anzianità di ruolo e di un giudizio di non demerito (art. 59,

terzo e quinto comma, d.P.R. n. 748, del 1972), la promozione alla

qualifica di ispettore generale ad esaurimento è avvenuta sulla base

dello scrutinio per merito comparativo, (artt. 168 e 169 d.P.R. 10

gennaio 1957 n. 3, e 38 d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077) che implica

una serie di apprezzamenti discrezionali.

Pertanto, coloro i quali furono promossi ispettori generali ad

esaurimento, anche se seguivano per un fatto di mera anzianità

quelli che erano stati inquadrati nella qualifica di primo dirigente,

furono sottoposti al vaglio di uno scrutinio in cui quello

dell'anzianità costituiva solo uno dei vari elementi concorrenti ai

fini del giudizio comparativo per l'attribuzione di detta qualifica.

Se i funzionari già transitati nella carriera dirigenziale al

momento della norma denunciata non si sono potuti avvantaggiare della

stessa, diretta a perseguire l'equiparazione degli ispettori generali

ad esaurimento promossi a questa qualifica con decorrenza dalla data

di entrata in vigore del d.P.R. n. 748 a coloro che già fossero

ispettori generali a questa data, ciò non rivela una irrazionale

disparità.

Difatti, i primi si trovano in una differente posizione

(conseguita sostanzialmente per effetto dell'ordine di anzianità)

non ragguagliabile, per le ragioni anzidette, a quella degli

ispettori generali ad esaurimento pervenuti a questa qualifica

attraverso uno scrutinio per merito comparativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 162 della legge 11 luglio 1980 n. 312 ("Nuovo assetto

retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"),

sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Corte dei Conti con

ordinanza in data 26 febbraio 1986 (reg. ord. n. 628 del 1986).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:521 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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