Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/02/1996 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 della legge

24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda

elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e

delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni

politiche, regionali, provinciali e comunali) e 15, diciassettesimo

comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle

campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al

Senato della Repubblica), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo

1995 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di

Macerata nel procedimento penale a carico di Sparvoli Nazzareno,

iscritta al n. 308 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento penale a carico di Sparvoli Nazzareno,

imputato della contravvenzione di cui all'art. 7 della legge 24

aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla disciplina della propaganda

elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e

delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni

politiche, regionali, provinciali e comunali), per avere, nei trenta

giorni precedenti l'elezione del Parlamento europeo, effettuato

propaganda elettorale mediante l'uso di altoparlante collocato su

un'automobile, il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Macerata ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7

della citata legge n. 130 del 1975, e dell'art. 15, diciassettesimo

comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle

campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al

Senato della Repubblica).

2. - Osserva preliminarmente il rimettente che, in base all'art.

20 della legge n. 515 del 1993, la disciplina delle campagne

elettorali per il Parlamento europeo, è stata parificata a quella

per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

e conclude, quindi, nel senso che l'art. 15 della stessa legge

avrebbe decriminalizzato quasi tutte le condotte illecite riferibili

sia alle campagne elettorali sia alla propaganda di esse. In

particolare, il diciassettesimo comma, dell'art. 15 ha statuito che,

in caso di violazione di una delle disposizioni di cui agli artt. 6,

8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina

della propaganda elettorale), si applica una sanzione amministrativa

pecuniaria in luogo di quelle penali originariamente previste.

In forza di tale intervento, non costituirebbero reato tutte le

forme di propaganda elettorale con mezzi luminosi o figurativi,

nonché le forme di propaganda mobile poste in essere dal trentesimo

giorno anteriore alla data delle elezioni (art. 6 della legge n. 212

del 1956); né lo sarebbero la sottrazione o distruzione di stampati,

giornali murali o manifesti di propaganda elettorale, l'impedimento

all'affissione o alla diffusione degli stessi materiali, la loro

affissione fuori degli spazi predisposti (art. 8 della legge n. 212

del 1956), l'indizione di comizi o riunioni di propaganda elettorale

in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le affissioni nel giorno

precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, nonché ogni altra

forma di propaganda elettorale nei giorni destinati alle elezioni

(art. 9 della legge n. 212 del 1956).

Ritiene il giudice a quo che il combinato disposto dell'art. 7

della legge n. 130 del 1975 e dell'art. 15, diciassettesimo comma,

della legge n. 515 del 1993, si pone in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, poiché non decriminalizza la condotta tenuta

dall'imputato, pur essendo identico il bene protetto e identiche le

sanzioni penali originarie (arresto fino a sei mesi e ammenda da lire

100.000 a lire 1.000.000). La disparità di trattamento sarebbe

evidente, secondo il rimettente, ove si consideri che la legge n. 515

del 1993 - oltre a decriminalizzare condotte analoghe - ha

qualificato illeciti amministrativi fattispecie ben più gravi, con

riferimento all'utilizzazione di quotidiani o di impianti

radio-televisivi nei trenta giorni precedenti le elezioni. Considerato in diritto

1. - Viene all'esame di questa Corte, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del

combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 130 del 1975 e

dell'art. 15, diciassettesimo comma, della legge n. 515 del 1993,

nella parte in cui non contempla - fra le altre condotte

decriminalizzate - anche quella concernente l'uso di altoparlante

collocato su un'automobile per la propaganda elettorale nei trenta

giorni precedenti la data fissata per l'elezione al Parlamento

europeo. E ciò tenuto conto:

che l'art. 15, diciassettesimo comma, della legge n. 515 del 1993

ha decriminalizzato le previsioni di cui agli artt. 6, 8 e 9 della

legge n. 212 del 1956, trasformandole in illeciti amministrativi;

che nella legge n. 212 del 1956 non residuano altre previsioni di

reato;

che il reato contestato all'imputato è previsto, invece, dalla

legge n. 130 del 1975 (art. 7) che, pur modificando con tecnica di

novellazione la legge n. 212 del 1956, non si è fatta carico di

inserire questa ulteriore previsione di reato nel testo modificato.

2. - Il merito della questione comporta, dunque, l'esame

dell'omogeneità della previsione incriminatrice di cui all'art. 7

della legge n. 130 del 1975 rispetto alle ipotesi di reato contenute

nella legge n. 212 del 1956, come modificate dalla legge n. 130

testé citata.

Nel dettare una nuova disciplina delle campagne elettorali, la

legge 4 aprile 1956, n. 212, stabiliva alcune sanzioni penali (artt.

6, 8 e 9). Successivamente, la legge 24 aprile 1975, n. 130, con la

segnalata tecnica di novellazione, modificava le fattispecie di reato

contenute negli articoli già indicati. Tuttavia, l'art. 7 -

nell'introdurre la nuova previsione di reato - non seguiva tale

tecnica, e lasciava inspiegabilmente il nuovo dettato normativo nel

testo della stessa legge di modifica, n. 130 del 1975, senza

inserirlo nella legge novellata, la più volte citata n. 212 del

1956.

La legge 10 dicembre 1993, n. 515, come si ricava dai lavori

preparatori, ha operato la decriminalizzazione di quelle previsioni

di reato, in armonia con l'orientamento di non munire di sanzione

penale le nuove figure di illecito, anche di portata più ampia e

grave. Per le infrazioni alla propaganda elettorale a mezzo stampa e

radiotelevisiva, la nuova legge contempla infatti, all'art. 15, un

sistema di sanzioni amministrative, non soltanto pecuniarie; e in

coerenza con siffatto indirizzo il diciassettesimo comma, dello

stesso art. 15 dispone la decriminalizzazione di tutte le ipotesi di

reato previste dalla legge n. 212 del 1956, ma non anche della figura

di reato introdotta dall'art. 7 della legge n. 130 del 1975.

3. - I reati elettorali vengono raggruppati dalla dottrina in tre

categorie, nelle quali si fanno rientrare i reati inerenti alle

operazioni elettorali, quelli concernenti l'esercizio del diritto di

voto e quelli in materia di propaganda elettorale. Ora, non v'è

dubbio che l'ampio intervento del legislatore sul versante della

decriminalizzazione abbia riguardato - con riferimento alla

preesistente materia penale

- esclusivamente figure di reati in materia di propaganda

elettorale, con un carattere di sistematicità quale si evince anche

dai lavori preparatori della legge n. 515 del 1993: in questa legge

sono state cancellate tutte le ipotesi di reato, di cui alla legge n.

212 del 1956 (novellata dalla legge n. 130 del 1975); e dall'ambito

delle previsioni penali sono state eliminate sia le ipotesi

contravvenzionali (artt. 6 e 8, quarto comma) sia quelle delittuose

(art. 9 e art. 8, primo comma).

4. - La figura contravvenzionale contemplata nell'art. 7 della

legge n. 130 del 1975, denunciata nell'ordinanza di rimessione, è un

tassello di un'unica disciplina sanzionatoria di tipo penale, che è

omogenea, quanto al bene giuridico protetto, alla previsione delle

condotte e delle sanzioni penali ivi stabilite. In particolare,

l'art. 7 della citata legge n. 130 sanziona il comportamento di colui

che fa uso non consentito degli altoparlanti su mezzi mobili con

l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 100.000 a 1.000.000 di

lire, così aumentate le originarie previsioni di lire 50.000 e lire

500.000, in ragione dell'art. 13, quarto comma, della legge n. 689

del 1981.

La previsione di cui all'art. 7 rimarrebbe integra in base all'art.

15, diciassettesimo comma, della legge n. 515 del 1993, mentre per

tutti gli altri casi di uso non consentito di propaganda elettorale

(stampati, giornali murali, manifesti, mezzi luminosi, striscioni,

drappi, volantini) vi è ora, in luogo della reclusione fino a un

anno e della multa da lire 100.000 a lire 1.000.000, l'unica sanzione

pecuniaria, di natura amministrativa, oscillante da lire 200.000 a

lire 2.000.000.

In tale contesto di complessiva decriminalizzazione, è rimasta in

vigore - per una probabile dimenticanza del legislatore - la

previsione della sanzione penale.

Questa Corte ritiene, invero, che non si può intraprendere una

iniziativa di decriminalizzazione - che presenta carattere omogeneo

nelle previsioni, nel bene tutelato e nelle sanzioni irrogabili -

senza completarne in modo coerente le statuizioni, pena

l'arbitrarietà di quelle non uniformi. La disposizione denunciata va

quindi dichiarata illegittima per contrasto con i principi di

ragionevolezza, e di razionalità della legislazione, desumibili

dall'art. 3 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15,

diciassettesimo comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515

(Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei

deputati e al Senato della Repubblica) nella parte in cui punisce il

fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130

(Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme

per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati

nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali,

provinciali e comunali) con la pena dell'arresto fino a sei mesi e

dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la

sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1996.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1996:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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