Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1981 · relatore Michele Rossano

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l C.p.S.

4 aprile 1947, n. 207 (trattamento giuridico ed economico del

personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello

Stato) promosso con ordinanza emessa il 1 dicembre 1976 dal Tribunale

Amministrativo regionale del Lazio nel procedimento civile vertente

tra Evangelisti Sergio e il Provveditorato agli studi di Latina,

iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 73 del 1977.

Visti gli atti di costituzione di Evangelisti Sergio e del

Provveditorato agli studi di Latina e l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1980 il Giudice

relatore Michele Rossano;

uditi l'avv. Giulio Pizzuti per Evangelisti Sergio e l'avvocato

dello Stato Mario Imponente per il Provveditorato agli studi di Latina

e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con decreto 21 dicembre 1974 il Provveditorato agli Studi di

Latina disponeva il licenziamento di Sergio Evangelisti, nominato

applicato di segreteria non di ruolo con provvedimento 26 febbraio

1974, in servizio presso la Scuola Media di Aprilia n. 3, perché lo

stesso aveva superato il limite di tre mesi di assenza per malattia

previsto dall'art. 3 d.l. C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207 (trattamento

giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio

nelle Amministrazioni dello Stato).

Avverso il decreto di licenziamento l'Evangelisti, con atto 19

febbraio 1975, proponeva ricorso al Tribunale Amministrativo regionale

del Lazio.

Con ordinanza 1 dicembre 1976 il suddetto Tribunale sollevava, di

ufficio, due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 d.l.

C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

L'ordinanza era pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 16

marzo 1977.

Nel giudizio davanti a questa Corte interveniva il Presidente del

Consiglio dei ministri e si costituiva il Provveditorato agli Studi di

Latina, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato generale dello

Stato, con unico atto depositato in data 26 marzo 1977, chiedendo che

le questioni di legittimità costituzionale venissero dichiarate non

fondate.

Si costituiva anche la parte privata, Sergio Evangelisti, con atto

depositato il 5 aprile 1977, chiedendo alla Corte costituzionale di

dichiarare illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

l'art. 3 d.l. C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui limita

la conservazione del rapporto di lavoro per sei mesi agli impiegati,

assunti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di servizio. Considerato in diritto :

1. - Secondo il Tribunale Amministrativo del Lazio l'articolo 3

d.l. C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207 - limitatamente al personale non di

ruolo delle Amministrazioni dello Stato assunto a tempo indeterminato

- sarebbe, in via principale, in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione in quanto - stabilendo che, nelle ipotesi di assenza dal

servizio per infermità, il rapporto di impiego è mantenuto per tre

mesi o per sei mesi, se l'anzianità di servizio sia inferiore o

superiore a cinque anni - determinerebbe una non giustificata

disparità di trattamento tra impiegati non di ruolo e impiegati di

ruolo, che si troverebbero nella medesima situazione. Sarebbero,

infatti, identiche le condizioni di salute e, sotto il profilo delle

esigenze funzionali della Pubblica Amministrazione, il rapporto di

impiego non di ruolo a tempo indeterminato si atteggerebbe

sostanzialmente come quello di ruolo, per il quale gli artt. 37, 66 e

68 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello

Stato) prevedono congedi straordinari e collocamenti in aspettativa per

infermità fino a 18 mesi, prescindendo da qualsiasi anzianità di

servizio.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 1 marzo 1972,

avrebbe rilevato che non esistevano ragioni per differenziare, in

ordine alla tutela da accordare in caso di infermità, il trattamento

del personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato.

In via subordinata, sussisterebbe contrasto tra l'art. 3 della

Costituzione e il citato art. 3 d.l. C.p.S. n. 207 del 1947 perché

tale nomina, - nel prevedere, nei casi di assenza dal servizio per

malattia, il mantenimento del rapporto di impiego per tre mesi o per

sei mesi se l'anzianità di servizio sia inferiore o superiore a

cinque anni - riserverebbe agli impiegati civili non di ruolo dello

Stato trattamento differenziato secondo l'anzianità di servizio,

trattamento da ritenere non giustificato perché, venendo in

considerazione un'attività da esplicare in tempo non determinato, la

prolungata assenza per malattia produrrebbe i medesimi inconvenienti

sia nel primo anno, sia nel sesto anno di servizio.

2. - Le questioni non sono fondate.

In ordine a quella proposta in via principale si osserva che

l'art. 3, comma primo, d.l. C.p.S. n. 207 del 1947 prevedeva, nel

testo originario, che nei casi di assenza dal servizio per malattia,

accertata dall'Amministrazione, al personale non di ruolo era

mantenuto il rapporto di impiego per un periodo di tre mesi se avesse

avuto almeno un anno di servizio e per un periodo di sei mesi se

avesse avuto un'anzianità di servizio superiore a cinque anni.

Questa norma venne dichiarata costituzionalmente illegittima con

la sentenza 1 marzo 1972, n. 39 - richiamata dal Tribunale

Amministrativo Regionale del Lazio - limitatamente alla parte in cui,

nei casi di assenza per malattia, condizionava il mantenimento del

rapporto di impiego per tre mesi al compimento di un anno di servizio.

L'esclusione assoluta del diritto dell'impiegato non di ruolo a un

qualsiasi periodo di assenza per malattia prima del compimento di un

anno di servizio fu ritenuta priva di valida e razionale

giustificazione da questa Corte, che ravvisò la violazione del

principio di eguaglianza per diversità di trattamento tra impiegati

non di ruolo e impiegati di ruolo, non soggetti nel caso di malattia

alla stessa condizione del compimento dell'anno di servizio.

Nella particolare fattispecie, allora sottoposta al suo esame e

limitatamente ad essa, questa Corte rilevò che non vi era ragione di

differenziare il personale di ruolo da quello non di ruolo. Non può,

quindi, contrariamente a quanto afferma il Tribunale Regionale

Amministrativo del Lazio, ritenersi che con la menzionata sentenza n.

39 del 1972 sia stata effettuata una totale equiparazione del

personale di ruolo e non di ruolo in ordine alla tutela da accordare

in caso di infermità, con la conseguenza che non sia consentito al

legislatore realizzare tale tutela in modi diversi a seconda della

peculiare natura del rapporto di impiego non di ruolo.

Il rapporto di impiego non di ruolo si differenzia da quello di

ruolo perché ha la funzione di soddisfare esigenze eccezionali ed

indilazionabili, ma transitorie della Pubblica Amministrazione;

quindi, carattere fondamentale di esso è la precarietà e la sua

disciplina giuridica, in linea generale, è ben diversa da quella

dell'impiego di ruolo.

In aderenza al principio - affermato dall'art. 97, comma terzo,

della Costituzione - che agli impieghi pubblici si accede solo

mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, le assunzioni

di personale statale non di ruolo sono consentite solo nei casi

espressamente contemplati da disposizioni particolari, che dichiarano

nulle di diritto le assunzioni stesse e sanciscono la responsabilità

patrimoniale del funzionario, che le ha disposte, verso lo Stato (art.

12 d.l. C.p.S. n. 207 del 1947; artt. 1 e 4 d.P.R. 31 marzo 1972, n.

276 - assunzioni temporanee di personale presso le Amministrazioni

dello Stato).

Le suddette esigenze eccezionali ed indilazionabili - che, in

ipotesi tassativamente determinate dalla legge, consentono la nomina

dell'impiegato non di ruolo - non possono essere più soddisfatte

quando tale impiegato non sia in condizione di riprendete servizio

dopo il previsto periodo di assenza per malattia. Un periodo di

assenza maggiore di quello stabilito dal legislatore può incidere sul

buon andamento della Pubblica Amministrazione, che è interesse

costituzionalmente protetto ai sensi dell'art. 97, comma primo, della

Costituzione. Tale principio, come questa Corte ha già affermato con

le sentenze n. 124 del 1968 e n. 68 del 1980, non riguarda

esclusivamente l'organizzazione interna dei pubblici uffici, ma si

estende alla disciplina del pubblico impiego in quanto possa influire

sull'andamento dell'amministrazione. E innegabile che la disciplina

dell'impiego è pur sempre strumentale, mediatamente o immediatamente,

rispetto alle finalità istituzionali assegnate agli uffici in cui si

articola la pubblica amministrazione.

Peraltro, va rilevato che l'impugnato art. 3, comma primo, decreto

n. 207 del 1947 non prevede la risoluzione "ipso iure" del rapporto di

impiego non di ruolo nei casi di assenza per malattia superiore ai tre

mesi o ai sei mesi, a seconda dell'anzianità di servizio, ma

attribuisce alla Pubblica Amministrazione la facoltà di disporre la

risoluzione solo dopo la scadenza dei suddetti periodi. Tale norma,

quindi, funziona da garanzia a favore dell'impiegato non di ruolo e

non incide sulla normale potestà discrezionale della Pubblica

Amministrazione, che potrebbe ancora ritenere compatibile con le

esigenze superiori del pubblico interesse, da essa valutate, la

ulteriore permanenza in servizio del dipendente che sia stato assente

per periodi superiori a quelli stabiliti dalla legge. E ulteriore

garanzia per l'impiegato non di ruolo è costituita dalla possibilità

di impugnare il provvedimento di licenziamento con ricorso al

Tribunale Amministrativo Regionale.

Queste diversità di struttura e di disciplina giuridica tra le

due forme di rapporto di pubblico impiego, di ruolo e non di ruolo,

escludono che, nella fattispecie in esame, la situazione dei

dipendenti non di ruolo possa considerarsi uguale o assimilabile a

quella dei dipendenti di ruolo.

Si tratta di situazioni diverse, la cui differente disciplina

trova razionale giustificazione; non sussiste, pertanto, la denunciata

violazione del principio di eguaglianza.

3. - Priva di fondamento è anche la seconda censura, proposta in

via subordinata, di violazione dello stesso art. 3 della Costituzione

per la diversità di trattamento riservata a impiegati non di ruolo

dalla norma impugnata, la quale prevede - nei casi di assenza dal

servizio per malattia - il mantenimento del rapporto di impiego per

tre mesi o per sei mesi se l'anzianità di servizio sia inferiore o

superiore a cinque anni.

Invero, la denunciata disparità di trattamento trova razionale

giustificazione nell'evidente interesse della Pubblica Amministrazione

a mantenere per un periodo più lungo il rapporto di impiego con il

dipendente, che ha acquisito una maggiore esperienza, avendo prestato

la sua attività per oltre cinque anni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 3 d.l. C.p.s. 4 aprile 1947, n. 207 (trattamento giuridico

ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle

Amministrazioni dello Stato) in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale del

Lazio con ordinanza 1 dicembre 1976.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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