Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/03/1975 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 382 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 luglio

1974 dal pretore di Vallo della Lucania nel procedimento penale a

carico di Crocamo Giuseppina, iscritta al n. 351 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del

30 ottobre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di tale Crocamo

Giuseppina, instaurato a seguito di querela sporta da tale Mascolo

Mario, essendo risultato, da perizia psichiatrica, la totale

incapacità di intendere e di volere della prevenuta, il pretore ha

sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 382 del

codice di procedura penale, nella parte in cui impone la condanna del

querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato, anche

nell'ipotesi di proscioglimento derivante da circostanze non

riconducibili al querelante stesso.

Nessuna parte si è costituita in questa sede. Considerato in diritto :

La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti o meno

con il principio costituzionale d'eguaglianza l'art. 382 del codice di

procedura penale, nella parte in cui prevede la condanna del querelante

alle spese del procedimento anticipate dallo Stato nel caso l'imputato

sia stato prosciolto perché non imputabile per incapacità di

intendere e di volere.

La questione è fondata.

La norma impugnata, nel sancire, anche al fine di evitare liti

temerarie, la responsabilità del querelante per il pagamento delle

spese processuali nel caso l'imputato sia prosciolto, stabilisce

giustificate ma tassative eccezioni qualora il proscioglimento avvenga

per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale o

per causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della

querela. Tali ipotesi sono rette da una ratio unitaria, che è quella

di esentare chi ha esercitato il diritto di querela dalla

responsabilità in esame, quando l'assoluzione dell'imputato derivi da

circostanze non riconducibili al querelante, cui nessuna colpa può

essere addebitata. Ove ricorrano tali estremi, contrasta con il

principio d'eguaglianza la norma giuridica, come quella denunciata, che

egualmente imponga la condanna alle spese processuali. È appena il

caso di ricordare che, in applicazione del suddetto principio, la Corte

ha già dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 382 c.p.p., per

la responsabilità corrispondentemente prevista nella ipotesi di

querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi (sentenza n.

165 del 1974).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 382 del codice

di procedura penale, nella parte in cui prevede la condanna del

querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, anche

nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato non imputabile perché

incapace d'intendere e di volere.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI- LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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