Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/04/1973 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, nn. 1429, 1440 e 1444

(riforma fondiaria), promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1970

dal tribunale di Rossano nel procedimento civile vertente tra

Filippelli Giuseppe e l'Opera per la valorizzazione della Sila,

iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971.

Visti gli atti di costituzione di Filippelli Giuseppe e dell'Opera

per la valorizzazione della Sila;

udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1973 il Giudice relatore

Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Rodolfo Grimaldi, per il Filippelli, ed il vice

avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Opera Sila.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con atto di citazione del 10 ottobre 1953 Mazziotti Mannina

conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Rossano l'Opera per la

valorizzazione della Sila e Filippelli Giuseppe, assumendo che i

decreti di espropriazione nn. 1429, 1440 e 1444 del 18 dicembre 1951,

aventi ad oggetto terreni dei quali ella era proprietaria in comune con

Filippelli Giuseppe, dovevano essere considerati illegittimi perché

emanati soltanto nei confronti del Filippelli.

Oltre all'Opera Sila, che chiedeva il rigetto della domanda, si

costituiva in giudizio Filippelli Giuseppe, il quale deduceva la

illegittimità dei menzionati decreti di espropriazione sotto il

profilo che sarebbero stati compresi nell'esproprio terreni gravati da

usufrutto a favore della Mazziotti di cui egli era solo nudo

proprietario.

La causa veniva cancellata dal ruolo per inattività delle parti;

successivamente, con atto di citazione del 27 novembre 1967, il

Filippelli riassumeva la causa chiedendo che il tribunale: 1)

accertasse che, nell'accantonamento della quota di rispetto dei

trecento ettari, il Governo aveva esorbitato dai limiti della

delegazione, includendo nella quota stessa beni di cui il soggetto

scorporato non aveva la piena proprietà, ma solo un diritto di nuda

proprietà; 2) dichiarasse rilevante e non manifestamente infondata la

sollevata questione di legittimità costituzionale dei dd.PP.RR. 18

dicembre 1951, nn. 1429, 1440 e 1444; 3) emettesse i provvedimenti

consequenziali alla pronuncia di illegittimità da parte della Corte

costituzionale. In seguito all'atto di riassunzione, si costituiva

soltanto l'Opera per la valorizzazione della Sila, la quale chiedeva il

rigetto della domanda sostenendo la piena legittimità dei decreti di

espropriazione.

Dopo l'espletamento di una consulenza tecnica diretta ad accertare

la complessiva estensione dei terreni rimasti di pertinenza del

Filippelli in seguito allo scorporo ed a individuare tra questi quelli

appartenentigli a titolo di nuda proprietà, il tribunale di Rossano,

con ordinanza emessa il 21 ottobre 1970, proponeva la questione di

legittimità costituzionale dei decreti presidenziali 18 dicembre 1951,

nn. 1429, 1440 e 1444, in relazione agli artt. 2 e 5 della legge 12

maggio 1950, n. 230, e con riferimento agli artt. 76 e 77 della

Costituzione.

Osserva il giudice a quo che, sulla scorta dei risultati della

consulenza, alla stregua dei quali la parte residuata al Filippelli

corrisponde a complessivi ha. 298.41.53, dei quali ha. 185.33.63 in

piena proprietà ed ha. 113.07.90 in nuda proprietà, la questione di

legittimità va proposta sotto un duplice profilo. Il primo va

individuato nell'eccesso di delega, per avere i decreti di esproprio

intaccato in senso assoluto la quota intangibile dei trecento ettari

che, a norma dell'art. 2 della legge n. 230 del 1950, doveva essere

lasciata al proprietario espropriato; il secondo, che consiste sempre

nell'eccesso di delega, deriva dalla constatazione che nella quota di

rispetto risultano compresi ha. 113.07.90 di terreni in nuda

proprietà. A questo proposito il tribunale rileva che il legislatore,

con la espressione "terreni di proprietà privata" adottata dalla legge

n. 230 del 1950, non può che essersi riferito al concetto di

proprietà nel significato espresso dall'art. 832 cod. civ.; inoltre

egli, stabilendo il limite insuperabile di trecento ettari per la quota

residua, mostrò chiaramente di ritenere tale estensione indispensabile

per la gestione utile dell'azienda da rilasciare al proprietario

espropriato.

Sulla base di queste premesse il tribunale ritiene che l'Ente

espropriante, se poteva tenere conto della nuda proprietà ai fini

dello scorporo, non poteva invece comprendere i terreni in nuda

proprietà nella quota di rispetto dei trecento ettari, perché in tale

caso il soggetto espropriato verrebbe ad essere sacrificato oltre

misura, in contrasto con i motivi ispiratori della legge di esproprio.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10

marzo 1971.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti sia il

Filippelli che l'Opera per la valorizzazione della Sila.

Nell'aderire alle censure prospettate nell'ordinanza di rinvio, la

difesa del Filippelli osserva che la questione relativa alla integrità

quantitativa della quota di riserva è di agevole soluzione, perché,

alla stregua dei precedenti giurisprudenziali, è sufficiente la

lesione della quota di rispetto dei trecento ettari per integrare gli

estremi dell'eccesso di delega.

In ordine alla seconda questione, che riguarda la composizione

della quota inespropriabile, il Filippelli deduce la violazione degli

artt. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 3 della Costituzione. Al

riguardo egli rileva che il legislatore, con la legge di riforma

fondiaria, stabilì la misura della quota di riserva proprio in

considerazione del fatto che una minore estensione non avrebbe

consentito ai proprietari espropriati la organizzazione di una azienda

produttiva che rispondesse alle esigenze della economia agricola

nazionale. La realizzazione di tale finalità avrebbe dovuto comportare

da parte dell'Ente di riforma l'applicazione degli stessi criteri nella

formazione della quota inespropriabile ed intangibile per assicurare a

tutti i soggetti espropriati parità di trattamento di fronte alla

attuazione della legge di riforma fondiaria.

L'Opera per la valorizzazione della Sila, costituitasi a mezzo

dell'Avvocatura generale dello Stato, rileva in via preliminare che la

questione relativa alla integrità quantitativa della quota non forma

oggetto del giudizio di merito in cui, alla stregua delle domande

proposte dal Filippelli, si discute esclusivamente sul punto se la

quota di riserva debba essere costituita soltanto da beni in piena

proprietà o se in essa possano essere compresi anche i terreni in nuda

proprietà. Pertanto, poiché l'accertamento della violazione della

quota inespropriabile non forma oggetto della causa pendente dinanzi al

tribunale di Rossano, la proposizione del giudizio incidentale di

costituzionalità sarebbe, su tale questione, priva dei presupposti

richiesti dalla legge.

Con riferimento alla questione se tra i terreni inclusi nella quota

esente da scorporo possano essere compresi quelli gravati di diritti

reali di terzi, l'Avvocatura ritiene che la soluzione affermativa

derivi dalla interpretazione testuale delle norme della legge n. 230

del 1950, le quali, quando si riferiscono al diritto di proprietà, non

fanno alcuna distinzione tra la situazione del proprietario e quella

del nudo proprietario.

D'altra parte, il legislatore, nei casi in cui ha voluto prendere

in considerazione l'incidenza degli altri diritti reali sul diritto di

proprietà, lo ha detto espressamente, sia quando ha escluso dal

computo della quota esente il diritto di proprietà del concedente o

direttario di beni concessi in enfiteusi (art. 2, secondo comma), sia

quando ha stabilito la sorte dei diritti reali di godimento sui terreni

soggetti ad espropriazione (articolo 9).

Ora tale interpretazione, anche se desunta dall'esame delle norme

che riguardano i beni da espropriare, vale anche, secondo l'Avvocatura,

per i beni da lasciare all'espropriando, dal momento che in entrambi i

casi la legge parla di "proprietà" senza differenza alcuna.

3. - All'udienza le parti hanno ulteriormente svolto le questioni

già prospettate. Considerato in diritto :

Il tribunale di Rossano, in un giudizio in cui si contesta la

legittimità di tre decreti presidenziali delegati, aventi per oggetto

l'espropriazione di terreni promossa in base alla legge di riforma

agraria n. 230 del 1950 (c.d. legge Sila), assume che quei decreti

avrebbero violato gli artt. 76 e 77 della Costituzione, nella parte in

cui non avrebbero rispettato le norme della anzidetta legge di

delegazione. Il che, essendosi, secondo il giudice a quo, verificato

sotto due profili diversi, darebbe luogo alle seguenti due questioni di

costituzionalità:

a) la prima, relativa al mancato rispetto quantitativo della quota

intangibile di 300 ettari da lasciarsi in proprietà dell'espropriato

ai sensi dell'art. 2 della stessa legge;

b) la seconda, concernente la composizione quantitativa della

medesima quota, perché formata con terreni in parte spettanti

all'espropriato non in piena, ma in nuda, proprietà, per essere

gravati da usufrutto vitalizio a favore di terzi.

Con riferimento alla prima questione, la difesa dell'espropriante

Opera di valorizzazione della Sila eccepisce la irrilevanza, in quanto

mancherebbe la richiesta dell'espropriato sulle provvidenze da

emettersi dal tribunale in suo favore per l'eccedenza quantitativa dei

terreni espropriati, rilevata dal consulente ed importante, per circa

un ettaro e mezzo, la violazione della quota non espropriabile.

L'eccezione di irrilevanza non è fondata, non essendo esatto che

l'espropriato abbia omesso in proposito ogni richiesta.

Egli, anche se in forma generica, ha in realtà chiesta la

restituzione dei terreni, e subordinatamente il risarcimento del danno

prodotto dalle espropriazioni di cui lamentava la illegittimità; il

che era sufficiente per autorizzare il tribunale a proporre alla Corte

in via incidentale, anche d'ufficio, come in ogni altro giudizio, le

questioni di legittimità costituzionale che emergevano in ordine alle

norme da applicare, nulla rilevando che queste avessero il particolare

carattere di singolarità e specialità che è proprio di tutte le

leggi-provvedimento.

Nel merito, detta prima questione è fondata.

Posto infatti che quanto ha ritenuto il tribunale, interpretando e

coordinando le consulenze d'ufficio e di parte, sia esatto, i tre

decreti di espropriazione sono affetti da illegittimità nella parte in

cui hanno, nel complesso, ordinato l'espropriazione anche di ha.

1.58.47 che invece dovevano essere lasciati in proprietà

dell'espropriato perché, sommati agli altri 298.41.53, formassero i

300 ettari della quota esente, indicata nell'art. 2 della legge.

La Corte infatti (v., tra le altre, sent. n. 72 del 1957, n. 106

del 1969) ha sempre ritenuto che quell'articolo, disponendo che

all'espropriazione erano soggette persone e società che, al 15

novembre 1949, avevano più di trecento ettari, non solo ha esentato

dall'esproprio coloro che avevano in proprietà terreni in misura non

eccedente quella indicata, ma ha anche stabilito che dovessero essere

lasciati trecento ettari a coloro che ne possedevano di più.

Con la seconda questione, il tribunale pone il dubbio se possano,

nella detta quota intangibile, essere inclusi, in tutto o in parte,

terreni di proprietà dell'espropriato, ma gravati di usufrutto a

favore di terzi.

Ma tale dubbio è infondato, perché, quale che possa essere la

ratio che ha mosso il legislatore a limitare l'esproprio alle quantità

eccedenti i trecento ettari, e di cui qui non interessa discutere,

certo è che ha indicato la quota intangibile soltanto in termini di

estensione, prescindendo cioè dal valore e dal rendimento dei beni che

devono entrare a comporla. Cosicché, come non potrebbe dirsi violata

la disposizione se al proprietario, nella scelta discrezionale

spettante all'Amministrazione sui beni oggetto dell'esproprio,

venissero lasciati terreni che producono poco o magari nulla, così non

può dirsi, e a maggior ragione, non rispettata quella norma, perché a

comporre la quota esente sono stati lasciati beni di cui l'espropriato

non percepisce reddito a causa dell'usufrutto di cui essi sono gravati

a favore di terze persone. E la minore incidenza, in termini economici,

della non redditività dei terreni in questo secondo caso è data dalla

temporaneità del vincolo di usufrutto, laddove la mancanza di

rendimento di terreni per naturale improduttività è virtualmente

perpetua.

Ma a questo argomento, fondato su considerazioni di ordine

economico, non irrilevante in un primo approccio al problema, altri

possono aggiungersi di carattere più propriamente giuridico.

Va infatti posto in evidenza che la legge, pur ponendosi, all'art.

9, il tema dei diritti reali di terzi gravanti sulle proprietà

espropriate, che dichiara trasferiti sull'indennità, nulla prevede al

riguardo allorché, all'art. 2, parla della quota non espropriabile.

Il che è sufficiente per ritenere che, quanto alla composizione di

tale quota, i beni in piena e quelli in nuda proprietà sono

considerati sullo stesso piano, venendo loro così conferito carattere

di fungibilità.

Né può dirsi ingiustificata ed ingiusta tale soluzione, giacché,

nella consistenza, nell'intero patrimonio dell'espropriando, di beni

liberi e di beni gravati da usufrutto, la inclusione o la esclusione

dei primi nella quota esente risulta in concreto equivalente per

l'espropriato. Comprendendo infatti in tale quota i beni liberi e nel

compendio da espropriare i beni gravati, egli otterrà subito il

reddito in natura, ma avrà alla fine dell'usufrutto il possesso e il

reddito in interessi per quanto concerne la indennità di

espropriazione. Viceversa, se i beni gravati da usufrutto sono

compresi nella quota esente e quelli liberi assoggettati all'esproprio,

egli otterrà alla fine dell'usufrutto il godimento dei terreni di cui

conserva la proprietà, ma conseguirà invece subito il possesso e il

reddito della somma dovutagli a titolo di indennità.

Il che pone su un piano di indifferenza l'attribuzione dei beni

gravati da usufrutto nella prima o seconda parte dei terreni che

vengono a cadere sotto la normativa della legge di riforma.

Va infine considerato che, se si dovesse ammettere, così come la

difesa del ricorrente sostiene, che, in presenza di terreni in piena e

in nuda proprietà, nella quota esente debbano essere compresi i primi

ed esclusi i secondi, si verrebbe ad imporre all'ente espropriante un

limite nella scelta dei terreni da espropriare che è incompatibile con

i fini pubblicistici che quell'ente persegue.

Le seconda questione va pertanto dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dei decreti del

Presidente della Repubblica 18 dicembre 1951, nn. 1429, 1440 e 1444,

in quanto assoggettino ad esproprio terreni compresi nella quota non

espropriabile di 300 ettari.

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

relativa alla inclusione, nella anzidetta quota, di terreni gravati da

usufrutto vitalizio a favore di terzi, questione proposta con ordinanza

in epigrafe in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione ed in

relazione all'art. 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari