Corte costituzionale

Sentenza n. 52/1958

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1958 · relatore Ernesto Battaglini

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1r.d.l. 1923/1926
  • art. 2r.d.l. 1923/1926
  • art. 2r.d.l. 1489/1934

citata

  • art. 1r.d.l. 1489/1934
  • art. 3r.d.l. 588/1940

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 10 gennaio 1957 del Tribunale di Padova, emessa nel

procedimento penale a carico di Girardello Angelo, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 9 marzo 1957 ed iscritta

al n. 33 del Registro ordinanze 1957, concernente la legittimità

costituzionale delle norme contenute nel R.D.L. 14 novembre 1926, n.

1923, e nel R.D.L. 20 settembre 1934, n. 1489;

2) ordinanza 9 aprile 1957 del Tribunale di Varese, emessa nel

procedimento penale a carico di Guerrini Rosa, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 28 giugno 1957 ed

iscritta al n. 57 del Registro ordinanze 1957, concernente la

legittimità costituzionale delle norme contenute nel R.D.L. 14

novembre 1926, n. 1923, nel R.D.L. 20 settembre 1934, n. 1489, e

nell'art. 2 del D. M. 15 luglio 1940;

3) ordinanza 27 febbraio 1957 del Giudice istruttore presso il

Tribunale di Milano, emessa nel procedimento penale a carico di

D'Alessandri Norberto e altri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957 ed iscritta al n. 79 del

Registro ordinanze 1957, concernente la legittimità costituzionale

delle seguenti norme: a) artt. 1 e 2 R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923;

b) artt. 1 e 2 R. D. L. 20 settembre 1934, n. 1489; c) artt. 1 e 3

R.D.L. 6 giugno 1940, n. 588; d) tutte le circolari e tutti i decreti

ministeriali conseguenti (D. M. 3 novembre 1939; D. M. 15 luglio 1940;

circolari del Ministero delle finanze n. 30030 del 27 aprile 1946; n.

62 del 9 marzo 1949; n. 65 del 23 febbraio 1951; n. 120 del 10 aprile

1952; n. 58 dell'11 marzo 1955).

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 28 maggio 1958 la relazione del

Giudice Ernesto Battaglini;

uditi l'avv. Giulio Polcaro per Clerici Luigi ed i sostituti

avvocati generali dello Stato Achille Salerni e Raffaello Bronzini per

il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Dinanzi al Pretore di Padova, Girardello Angelo e Alberto furono

chiamati a rispondere del reato previsto dall'art. 11 del R.D.L. 14

novembre 1926, n. 1923, per avere contravvenuto all'obbligo di

riesportazione, entro sei mesi dalla chiusura della Fiera di Padova,

della merce per la quale avevano ottenuto permesso temporaneo di

importazione per la durata della Fiera stessa.

Il Pretore, con sentenza del 7 settembre 1956, assolveva Girardello

Alberto per estinzione del reato in virtù di amnistia e condannava

Girardello Angelo a mesi due di reclusione e a 40.000 lire di multa.

Contro tale sentenza proponeva appello il Girardello Angelo

deducendo, come primo motivo della impugnazione, la illegittimità

costituzionale del R. D. L. 14 novembre 1926, n. 1923, convertito

nella legge 5 agosto 1927, n. 1495, per violazione dello art. 76 della

Costituzione.

Nell'udienza del 10 gennaio 1957 il Tribunale, ritenendo non

manifestamente infondata la questione proposta col suddetto motivo di

impugnazione, anche in relazione al R. D. L. 20 settembre 1934, n.

1489, convertito nella legge 17 gennaio 1935, n. 580, disponeva la

sospensione del giudizio di appello e il rinvio degli atti a questa

Corte costituzionale.

L'ordinanza stessa veniva regolarmente notificata alla Presidenza

del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e

del Senato.

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri si costituiva in

giudizio tempestivamente l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo

che venisse dichiarata infondata la questione di legittimità

costituzionale proposta nei confronti dei menzionati decreti-legge.

D'altra parte, dinanzi al Giudice istruttore di Milano, si

procedeva a istruzione formale contro D'Alessandri Norberto e altri,

imputati, oltre che di reati comuni preveduti dal Codice penale, anche

del reato preveduto dall'art. 11 del R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923,

in relazione all'art. 1 dello stesso decreto e agli artt. 82 e 110 Cod.

pen., per concorso in abusiva e continuata esportazione di materiale

strategico.

Interrogati con mandato di comparizione, gli imputati Clerici

Luigi, Merotti Elios e Merotti Ugo proposero, per mezzo del loro

difensore, istanza di sospensione della istruzione e rinvio degli atti

a questa Corte, perché venisse dichiarata la illegittimità

costituzionale delle norme delle quali si addebitava loro la

trasgressione, in quanto in contrasto con gli artt. 41, 76 e 77 della

Costituzione.

Il Giudice istruttore, con ordinanza del 27 febbraio 1957,

ritenendo che la proposta questione di illegittimità costituzionale

non appariva manifestamente infondata, in quanto per l'art. 41 della

Costituzione la regolamentazione dei controlli della iniziativa

economica costituisce materia di esclusiva competenza del Parlamento; e

in quanto la delega legislativa non può essere contenuta in

decreti-legge; e comunque in quanto si tratta nella specie di una

delega permanente e generica, rimetteva gli atti a questa Corte per il

giudizio sulla legittimità costituzionale delle seguenti norme: a)

artt. 1 e 2 R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923; b) artt. 1 e 2 R.D.L. 20

settembre 1934, n. 1489; c) artt. 1 e 3 R.D.L. 6 giugno 1940, n. 588;

d) tutte le circolari e tutti i decreti ministeriali conguenti (D. M.

3 novembre 1939; D. M. 15 luglio 1940; circolari del Ministero delle

finanze n. 30030 del 27 aprile 1946; n. 62 del 9 marzo 1949; n. 65 del

23 febbraio 1951; n. 120 del 10 aprile 1952; n. 58 dell'11 marzo 1955).

In date comprese fra il marzo e il giugno 1957, la ordinanza veniva

notificata agli imputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e

al Pubblico Ministero e veniva inoltre comunicata alle Presidenze della

Camera dei Deputati e del Senato.

In data 28 marzo 1957 si costituiva in giudizio l'Avvocatura

generale dello Stato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio

dei Ministri.

In data 27 giugno 1957, il difensore dell'imputato Clerici Luigi si

costituiva dinanzi a questa Corte mediante deposito della copia

dell'ordinanza notificata e della procura del suddetto imputato; e in

data 12 luglio 1957 depositava anche, in seguito ad avviso della

cancelleria, le deduzioni.

Nei riguardi della costituzione del difensore del Clerici,

l'Avvocatura dello Stato chiedeva che essa venisse dichiarata

inammissibile perché effettuata fuori termine; nel merito l'Avvocatura

stessa chiedeva che la proposta questione di legittimità

costituzionale venisse dichiarata infondata. La prima richiesta veniva

da questa Corte respinta con ordinanza emessa nella udienza

dibattimentale del 28 maggio 1958.

Da ultimo, dinanzi al Tribunale di Varese, vennero rinviati a

giudizio Guerrini Rosa, Zaniroli Innocente, Antonini Adolfo, Ferrari

Attilio, per avere in concorso tra loro tentato di esportare in

Svizzera materiale strategico di cui era vietata la esportazione (artt.

56 e 110 Cod. pen., 11 R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, 1 R.D.L. 20

settembre 1934, n. 1489 e 2 D. M. 15 luglio 1940).

Nel dibattimento del 9 aprile 1957 il Tribunale ritenne non

manifestamente infondata la questione proposta dalla difesa degli

imputati in ordine alla illegittimità costituzionale dei R.D.L. del 14

novembre 1926, n. 1923, e del 20 settembre 1934, n. 1489, in relazione

all'art. 76 della Costituzione.

L'ordinanza, pubblicata in udienza, veniva regolarmente notificata

all'imputata contumace Guerrini Rosa, nonché alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del

Senato.

In data 6 maggio si costituiva in giudizio la Presidenza del

Consiglio dei Ministri, rappresentata dalla Avvocatura generale dello

Stato, che chiedeva il rigetto della istanza.

Nei suddetti giudizi l'Avvocatura generale dello Stato, oltre ad

una eccezione preliminare di nullità, per insufficiente motivazione,

della ordinanza dibattimentale del 10 gennaio 1957 del Tribunale di

Padova, deduceva nel merito delle ordinanze in via principale:

1) che le denunciate norme comprese nei decreti-legge del 1926, del

1934 e del 1940 non contengono una delega legislativa al Governo per

quanto attiene alla modifica delle originarie tabelle allegate al primo

decreto del 1926, le quali ultime hanno carattere di atti o

provvedimenti amministrativi con efficacia generale, bensì le norme

stesse prevedono l'attribuzione al Governo di un potere regolamentare

concernente le importazioni e le esportazioni secondo le contingenti

esigenze della politica economica;

2) sono da considerare costituzionalmente legittimi i controlli

previsti e consentiti dalla legge per regolare il commercio con

l'estero, in quanto le disposizioni con le quali venne esteso il

controllo governativo ad altre merci, oltre quelle elencate nelle

tabelle allegate al decreto-legge del 1926, necessariamente si

ricollegano coi precedenti ordinamenti, suscettibili di modificazioni,

completamento e coordinamento;

3) per quanto riguarda la riserva di legge contenuta nell'art. 41

della Costituzione è da ritenere non potersi dedurre il principio

secondo cui l'attuazione concreta della disciplina e del controllo di

una determinata attività debba sempre avvenire con atti legislativi,

originari o delegati, e non possa, invece, formare materia di

competenza degli organi esecutivi.

In via subordinata l'Avvocatura suddetta deduceva che, pur

considerando esistente una delega legislativa, i provvedimenti

impugnati sarebbero da ritenere costituzionalmente legittimi perché

emessi in forza di una delega ed entro i confini della delega stessa.

Nell'interesse di Clerici Luigi, il difensore insisteva nel dedurre

la illegittimità costituzionale dei provvedimenti impugnati, sia nei

confronti dell'art. 41 della Costituzione, essendo necessaria una legge

per stabilire la convenienza o meno di porre determinati divieti o

vincoli alla libera attività economica, garantita ai cittadini, sia

nei confronti degli artt. 76 e 77 della stessa Costituzione,

trattandosi di una legge priva della determinazione di principi e

criteri direttivi e di carattere permanente.

Delle tre suddette ordinanze, il Presidente di questa Corte ha

disposto la unificazione della discussione. Considerato in diritto :

Per le tre menzionate cause, di cui è stata già disposta la

riunione per la discussione, la Corte dispone la decisione con unica

sentenza, data l'identità di contenuto delle questioni proposte.

Deve essere esaminata preliminarmente la eccezione sollevata

dall'Avvocatura dello Stato nei riguardi della ordinanza del Tribunale

di Padova per insufficiente motivazione.

Al riguardo basta rilevare che tale ordinanza pone in termini non

equivoci la questione di legittimità costituzionale che viene

sottoposta a questa Corte e mostra di avere compiuto il giudizio di

rilevanza e di non manifesta infondatezza spettante al giudice a quo,

di guisa che la dedotta eccezione non ha fondamento.

Nel merito, la eccepita illegittimità costituzionale delle norme

impugnate si vorrebbe desumere anzitutto dal contrasto di tali norme

con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto la delega

legislativa non conterrebbe la determinazione di principi e criteri

direttivi per il suo espletamento e non sarebbe prefisso un termine per

l'espletamento stesso.

Ma, in contrario, deve essere ricordato che non è possibile nella

specie fare ricorso all'art. 76 della Costituzione, giacché non si

tratta di una delega, ma dell'attribuzione di una competenza al

Governo, rientrante nel campo dell'attività sostanzialmente

amministrativa, al fine di adeguare la esecuzione concreta della legge

alle esigenze che mano mano vengono a manifestarsi.

Né osta il fatto che le tabelle originariamente fossero contenute

in un atto formalmente legislativo, dal momento che, riconosciuto il

carattere sostanzialmente non legislativo delle tabelle, la stessa

legge del 1926 e quella successiva del 1934 hanno dichiarato che il

Governo poteva adeguare le tabelle stesse alle ulteriori pubbliche

esigenze.

Come ulteriore motivo di illegittimità dei provvedimenti

legislativi impugnati, si deduce anche il contrasto con il disposto

dell'art. 41 della Costituzione, sia per quanto riguarda il principio

enunciato nel secondo comma dell'articolo suddetto, sia per quanto

riflette la riserva di legge contenuta nel terzo comma.

Non sussiste violazione del principio enunciato nel secondo comma

dell'art. 41, giacché le leggi impugnate, nell'attribuire al Governo

la potestà di attuare una disciplina specifica delle importazioni e

delle esportazioni, hanno perseguito intenti che non sono in alcun modo

in contrasto con i principi stabiliti nella Costituzione in genere ed

in particolare nell'art. 41.

Quanto alla dedotta violazione del terzo comma dello stesso

articolo, va rilevato che le leggi denunciate hanno determinato con

sufficiente completezza il sistema dei controlli demandati al potere

esecutivo, lasciando agli organi di esso soltanto quel margine di

attività necessario per la concreta attuazione della disciplina in

questa materia.

D'altra parte, anche in quest'ambito, agli organi predetti non è

stata riconosciuta una sfera di assoluta discrezionalità, giacché i

relativi provvedimenti devono essere adottati di concerto fra due

Ministri, il che importa lo svolgimento di congiunte istruttorie.

Ulteriore garanzia per i cittadini è il fatto che i provvedimenti

stessi, dato il loro carattere, debbono essere adeguatamente motivati e

resi di pubblica ragione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui giudizi riuniti di cui in

epigrafe:

dichiara non fondate le questioni proposte con ordinanze 10 gennaio

1957 del Tribunale di Padova, 27 febbraio 1957 del Giudice istruttore

del Tribunale di Milano e 9 aprile 1957 del Tribunale di Varese, circa

la legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 2

del R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923, 1 e 2 del R.D.L. 20 settembre

1934, n. 1489, e 1 e 3 del R.D.L. 6 giugno 1940, n. 588, in riferimento

agli artt. 76, 77 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1958.

GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1958:52 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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