Corte costituzionale

Sentenza n. 519/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/12/1987 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 579, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 22 marzo 1982 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal

Procuratore della Repubblica di Bari nei confronti di Laudati

Pasquale, iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Motivazione

Ritenuto in fatto La Corte di cassazione, chiamata a decidere sul ricorso proposto

dal Procuratore della Repubblica di Bari in ordine alla scelta della

decisione da eseguire nei confronti di Laudati Pasquale, avendo il

Pretore di Bari ed il Pretore di Prato emesso contro di lui per lo

stesso fatto sentenza di condanna passata in giudicato, ha, con

ordinanza del 22 marzo 1982, denunciato, in riferimento all'art. 24

della Costituzione, l'art. 579 del codice di procedura penale, "nella

parte in cui esclude la notifica del ricorso del P.M.

all''interessato'".

Rilevato che soggetto interessato alla tutela apprestata dalla

norma sottoposta a censura è colui che nei processi di cognizione ha

rivestito la qualità di imputato, il giudice a quo osserva come non

possa negarsi il concreto ed attuale interesse di tale soggetto ad

avere formale "notizia" dell'instaurazione dell'iter processuale

disciplinato dall'art. 579 del codice di procedura penale, donde la

violazione dell'art. 24 della Costituzione, determinata

dall'impossibilità di partecipazione alla detta procedura del

"soggetto giudicato", "quale portatore dell'interesse a prospettare,

dedurre e far quindi valere ogni sua ragione, di qualsivoglia natura,

comunque giuridicamente rilevante".

Il fatto che nel giudizio di cassazione non sia prevista la

comparizione personale della parte privata e nel giudizio in camera

di consiglio nemmeno la comparizione del difensore non assume, ad

avviso della Corte di cassazione, alcuna rilevanza. Nella specie,

infatti, la partecipazione dell'interessato potrebbe "idoneamente

svolgersi attraverso la nomina di un difensore di fiducia", mentre

l'esigenza ad essa sottostante non potrebbe essere soddisfatta con

l'eventuale nomina di un difensore di ufficio ai sensi degli artt.

532 e 533 del codice di procedura penale, essendo tale nomina

subordinata alla condizione che l'interessato non abbia provveduto

alla nomina di un difensore di fiducia.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.74 del 16 marzo 1983.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Premesso che l'art. 579 del codice di procedura penale è volto ad

eliminare l'"errore di funzionamento" in cui incorre la giustizia

penale quando, per il medesimo fatto, la stessa persona sia stata

giudicata e condannata più di una volta, e che tutta la procedura è

ispirata al principio del favor rei, l'Avvocatura ritiene che

l'omessa partecipazione dell'imputato non pregiudichi minimamente il

diritto di difesa. Proprio perché la norma impugnata fa obbligo alla

corte di cassazione - priva di ogni potere discrezionale al riguardo

- di adottare la soluzione più favorevole all'imputato, non

sussisterebbe alcun interesse difensivo "pregiudicato dalla mancata

notifica del ricorso", né la difesa potrebbe espletare alcuna utile

funzione "in ordine alla scelta che la Corte dovrebbe operare".

La difesa, conclude l'Avvocatura, non tende a garantire una

partecipazione meramente formalistica, ma mira "ad assicurare -

sostanzialisticamente - la tutela dei beni della vita": nella specie,

le posizioni sostanziali dell'imputato non sono per nulla minacciate,

"onde appaiono carenti" sia "l'interesse sostanziale involto nel

procedimento che determinerebbe l'insorgere del diritto di difesa"

sia "l'interesse processuale ad interloquire, che ne costituirebbe la

misura d'esercizio"; Considerato in diritto

1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 579 del codice di procedura penale, "nella

parte in cui esclude la notificazione del ricorso del P. M.

all'"'interessato'", per contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Più precisamente, a venire in discussione, sotto il profilo

dell'"inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del

procedimento", sancito dall'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, è la parte centrale del primo comma dell'art. 579 del

codice di procedura penale. Tale comma, infatti, dopo aver premesso

che "Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono

pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il

procuratore generale o il procuratore della Repubblica della

circoscrizione a cui appartiene uno dei giudici che pronunciarono le

sentenze predette, promuove anche d'ufficio in qualsiasi tempo, con

ricorso alla corte di cassazione, la decisione circa la sentenza che

deve essere eseguita" e prima di disporre che "La corte in camera di

consiglio dichiara con ordinanza doversi eseguire la sentenza con cui

si pronunciò la condanna meno grave e annulla le altre", detta

testualmente: "Tale ricorso non è notificato all'interessato".

2. - L'ordinanza di rimessione muove dal rilievo che "il principio

fondamentale posto dall'art. 24 della Costituzione" comporta

"l'esigenza di rendere possibile la partecipazione" del "soggetto

giudicato" anche ad "un iter processuale" come quello disciplinato

dall'art. 579 del codice di procedura penale, "in ogni caso da

ricomprendersi nel lato concetto di "procedimento incidentale'",

essendo tale soggetto "portatore dell'interesse a prospettare,

dedurre e far quindi valere ogni sua ragione, di qualsivoglia natura,

comunque giuridicamente rilevante".

Tenuto conto dei limiti formali previsti per i giudizi di

cassazione, il giudice a quo ritiene che l'unico strumento idoneo a

consentire in qualche modo la partecipazione dell'interessato

all'iter in esame sia ravvisabile nella nomina di un difensore di

fiducia e, solamente se l'interessato non vi abbia provveduto, nella

nomina di un difensore d'ufficio (art. 532, secondo comma, del codice

di procedura penale). Ma, poiché la nomina di un difensore di

fiducia in tanto è possibile in quanto l'interessato sia messo al

corrente dell'avvio del procedimento, risulta innegabile l'esistenza

di un suo "concreto ed attuale interesse" ad avere "formale notizia

e, quindi, conoscenza dell'instaurazione dell'iter processuale

disciplinato dall'art. 579". Lineare la conclusione che se ne trae:

il primo comma dell'art. 579, obliterando completamente tale

interesse, non sarebbe conforme all'art. 24 della Costituzione.

3. - La questione è fondata.

Le argomentazioni attraverso le quali l'ordinanza di rimessione

perviene a denunciare l'illegittimità costituzionale di quella parte

dell'art. 579 del codice di procedura penale che esclude la notifica

del ricorso del pubblico ministero all'interessato, trovano ampio

riscontro nella giurisprudenza di questa Corte. Molteplici sono,

invero, le affermazioni di principio e le applicazioni specifiche che

vi si rinvengono, sia per quanto riguarda l'applicabilità dell'art.

24, secondo comma, della Costituzione, a procedimenti giurisdizionali

diversi da quello di cognizione, come i procedimenti incidentali o

complementari (v., nell'ambito penale, sentenze n. 280 del 1985, n.

98 del 1982, n. 188 del 1980, n. 125 del 1979, n. 5 del 1976, n. 168

e n. 122 del 1972, n. 69 del 1970, n. 83 del 1969, n. 53 del 1968),

sia per quanto riguarda la funzione determinante della difesa tecnica

(sentenze n. 74 del 1973, n. 63 del 1972, n. 96 del 1971, n. 76 e n.

69 del 1970, n. 149 e n. 148 del 1969), sia per quanto riguarda la

necessità che all'imputato o al condannato sia assicurata

l'effettiva conoscenza degli atti essenziali al fine del procedere

(sentenze n. 280 del 1985, n. 178 del 1980, n. 57 del 1975, n. 177

del 1974, n. 186 del 1973, n. 168 e n. 77 del 1972, n. 25 del 1970,

n. 74 del 1965), così da consentirgli, anzitutto, "di designare il

difensore di fiducia" (sentenza n. 186 del 1973).

Altrettanto indiscutibile si appalesa l'adattabilità di ciascuno

di tali asserti all'istituto cui attiene la norma in esame: il

ricorso presentato dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 579 del

codice di procedura penale introduce un procedimento sicuramente

incidentale, autonomo rispetto ai normali incidenti di esecuzione,

legato com'è alla particolare problematica concernente l'esecuzione

di due o più giudicati in conflitto; la presenza di un difensore

gioverebbe a prospettare, dedurre e far valere ogni eventuale ragione

dell'interessato attraverso la presentazione di memorie o di istanze,

non essendo prevista nei giudizi di cassazione la comparizione

personale delle parti private e, trattandosi di decisione in camera

di consiglio, nemmeno quella dei difensori; la notifica del ricorso

all'interessato sarebbe, data la semplicità della procedura prevista

dall'art. 579, la più logica, se non l'unica, via per informare

l'interessato dell'imminenza della decisione circa la sentenza da

eseguire nei suoi confronti, consentendogli di attivarsi per

esternare il punto di vista a lui più favorevole.

4. - Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, che, nell'atto di

intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri, conclude per

l'infondatezza della questione, l'asserito interesse del condannato

alla notifica del ricorso ed alla nomina di un difensore onde far

valere il proprio punto di vista sarebbe privo di reale consistenza,

riducendosi ad un vuoto formalismo, dal momento che l'art. 579 del

codice di procedura penale, chiaramente ispirato al principio del

favor rei, già di per sé obbliga la corte di cassazione ad

adottare, senza alcuna discrezionalità, "la soluzione più

favorevole per l'imputato". In un contesto del genere, nessun effetto

sarebbe in grado di provocare l'intervento della difesa, né alcuna

incidenza avrebbero eventuali memorie difensive, trattandosi di una

"scelta, oltre che di mera legittimità, anche vincolata".

5. - L'obiezione dell'Avvocatura dello Stato, pur muovendo da

premesse indiscutibili, non può essere condivisa. Nessun dubbio che

nell'art. 579 del codice di procedura penale trovi estrinsecazione il

principio del favor rei; nessun dubbio che la corte di cassazione sia

obbligata a disporre che si dia esecuzione "alla condanna meno

grave". Ma ciò non significa che la "scelta" sia talmente

"vincolata" da risultare automatica. L'apparente automatismo, che il

secondo e il terzo comma dell'art. 579, limitandosi a fissare criteri

aritmetici per il ragguaglio fra eventuali pene di specie diversa,

sembrerebbero avallare, è smentito dalla constatazione che i casi in

cui la sentenza di condanna si risolve nella semplice comminatoria di

una pena principale non sono certo i più frequenti.

Accanto alla pena principale può trovar posto una misura di

sicurezza, una pena accessoria, un beneficio, un altro più

particolare effetto penale. La stessa eventuale diversità del titolo

di reato ritenuto in sentenza può avere, a parità di sanzioni,

riflessi non indifferenti. Ma, anche a limitarsi alla comminatoria

della sola pena principale, le incertezze nella scelta tra due o più

sentenze possono risultare non lievi, quando - come nel caso che ha

dato origine al procedimento a quo - essendosi in presenza di fatti

legati ad altri dal vincolo della continuazione, specie se in

differenti composizioni, si debba addivenire alla scomposizione degli

episodi e della pena complessivamente inflitta per individuare, in

ordine al fatto oggetto di più sentenze, quella che ha pronunciato

la condanna meno grave.

La configurabilità di un interesse processuale ad interloquire,

mediante il difensore tecnico, anteriormente all'emanazione della

pronuncia contemplata nella terza parte del primo comma dell'art. 579

del codice di procedura penale, non può, di conseguenza, essere

negata, donde l'illegittimità costituzionale di quell'altra parte

dello stesso comma, la seconda appunto, che esclude la notifica del

ricorso del pubblico ministero all'interessato, condizione in

mancanza della quale resta preclusa la nomina di un difensore di

fiducia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 579, primo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui,

riferendosi al ricorso del pubblico ministero, dispone: "Tale ricorso

non è notificato all'interessato".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:519 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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