Corte costituzionale

Sentenza n. 518/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/12/1987 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del

D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 ("Trattamento giuridico ed economico

del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni

dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 13 dicembre 1985 dal

Consiglio di Stato - Sezione VI giurisdizionale - sul ricorso

proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione ed altro contro

Cristini Caterina, iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3/1° s.s.

dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 13 dicembre 1985 il Consiglio di Stato - nel

corso di un giudizio promosso da un'insegnante non di ruolo per

ottenere l'indennità di anzianità ai sensi dell'art. 9 del

D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 - ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18 del D.L.C.P.S. n. 207 del 1947, nella parte in cui nega

ai supplenti con nomina annuale l'indennità di fine rapporto.

Nell'ordinanza si deduce in proposito che l'art. 9 del D.L.C.P.S.

su detto riconosce il diritto a tale indennità al personale statale

non di ruolo avente almeno un anno di servizio continuativo, mentre

l'art. 18 impugnato esclude l'applicabilità di tale disposto al

personale insegnante non di ruolo.

Quest'ultima norma è stata già dichiarata costituzionalmente

illegittima, ma solo nella parte in cui negava il diritto

all'indennità di fine rapporto agl'insegnanti incaricati forniti di

abilitazione all'insegnamento che avessero optato per il trattamento

pensionistico I.N.P.S. (Sentenza 20 aprile 1977, n. 65). Si chiede

ora che essa sia dichiarata illegittima anche nella parte in cui

esclude dal diritto all'indennità di fine rapporto i supplenti con

nomina annuale, in quanto la corresponsione dell'indennità di

cessazione dal servizio prevista dall'art. 9 del D.L. n. 207 del

1947, pur obbedendo ad una funzione previdenziale, ha anche natura

retributiva e rientra nel complessivo trattamento economico spettante

al dipendente non di ruolo all'atto della cessazione dal servizio,

cosicché non lo si può privare di essa senza che ne risulti leso

l'art. 36 Cost. Inoltre, poiché l'art. 9 del citato D.L. n. 207 del

1947 riconosce agli impiegati non di ruolo dello Stato, che abbiano

svolto un anno di servizio, l'indennità di fine rapporto, sarebbe

irrazionale e priva di adeguata giustificazione la negazione della

predetta indennità al personale insegnante non di ruolo che abbia

svolto una attività di servizio di un anno, essendo la sua posizione

non diversa da quella di tutti gli altri dipendenti statali non di

ruolo che abbiano svolto il medesimo periodo di servizio.

Dinanzi a questa Corte non vi sono stati né intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri né costituzione di parti

private. Considerato in diritto

2. - Secondo l'ordinanza di rimessione, l'art. 18 del D.L.C.P.S. 4

aprile 1947, n. 207 - nella parte in cui nega agl'insegnanti

supplenti delle scuole statali con nomina annuale l'indennità di

fine rapporto - è costituzionalmente illegittimo, perché non

sussisterebbero ragioni idonee a differenziare al riguardo il

trattamento del personale insegnante non di ruolo rispetto a quello

del rimanente personale statale, con conseguente violazione dell'art.

3 Cost. e perché, avendo tale indennità natura retributiva, il

dipendente non può esserne privato senza che sia leso l'art. 36

Cost.

La questione è fondata.

3. - Il D.L.C.P.S. n. 207 del 1947, nel disciplinare il

trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo

in servizio nelle amministrazioni dello Stato, all'art. 9 stabilì

che a quel personale - purché avesse almeno un anno di servizio

continuativo - fosse dovuta un'indennità commisurata ad una

mensilità della retribuzione "in godimento all'atto del

licenziamento" per ciascun anno di servizio o frazione di anno

superiore a sei mesi. A detta disciplina l'art. 18 dello D.L.C.P.S.

n. 207 del 1947 apportò alcune deroghe, stabilendo, tra l'altro, che

essa non si applicasse al personale insegnante non di ruolo.

Successivamente, la l. 6 dicembre 1966, n. 1077 estese ai

dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato le norme

sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i

dipendenti di ruolo prevedendo la possibilità di riscattare, ai fini

del trattamento di quiescenza, il pregresso servizio civile non di

ruolo e facendo salva la facoltà di optare per il mantenimento

dell'iscrizione all'I.N.P.S.. Tale legge stabilì all'art. 3 che,

dalla sua entrata in vigore, di regola non fosse più dovuta

l'indennità "per cessazione dal servizio", prevedendo peraltro che

dovesse essere ancora corrisposta in caso di opzione per il

proseguimento dell'iscrizione all'I.N.P.S. per il servizio non di

ruolo per il quale non si fosse provveduto al riscatto ai sensi delle

norme precedenti. Peraltro, anche tale normativa non venne resa

applicabile a tutti gli insegnanti non di ruolo, ma solo a quelli con

incarico triennale.

Le differenze di trattamento tra la generalità del personale non

di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ed il personale insegnante

non di ruolo, previste dalle su dette leggi, ha già dato luogo a

giudizi di legittimità costituzionale e questa Corte ha pronunciato:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del D.L.C.P.S.

4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui negava al personale di cui

all'ultimo comma dell'art. 8 della l. 28 luglio 1961, n. 831

(insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento i

quali avessero optato per il trattamento di quiescenza

dell'I.N.P.S.), l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 9

dello stesso D.L.C.P.S. n. 207 del 1947 (Corte cost. 20 aprile 1977,

n. 65);

b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 6

dicembre 1966, n. 1077, nella parte in cui non contemplava tra i

destinatari del diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza

ivi previsto anche gl'insegnanti non di ruolo con nomina annuale

(Corte cost. 12 aprile 1973, n. 40).

4. - Secondo i princìpi enunciati in tali da questa Corte, la

corresponsione dell'indennità di cessazione dal servizio prevista

dall'art. 9 del d.l. n. 207 del 1947 per i dipendenti civili non di

ruolo dello Stato rientra, per la sua natura retributiva e per la

concorrente sua funzione previdenziale, nel complessivo trattamento

economico spettante al dipendente non di ruolo all'atto della

cessazione dal servizio (in tal senso cfr. anche Corte cost. 21

novembre 1973, 156; 17 luglio 1974, n. 236; 24 luglio 1986, n. 208).

Inoltre, sono prive di razionale giustificazione - e perciò in

contrasto col principio di eguaglianza - le norme che prevedano un

trattamento di quiescenza deteriore per gl'insegnanti non di ruolo

rispetto agli altri dipendenti civili non di ruolo dello Stato, non

potendo costituire, in presenza di un rapporto di servizio alle

dipendenze di Amministrazioni dello Stato, sufficiente elemento di

distinzione, per giustificare la diversità di trattamento, la

circostanza che il servizio sia prestato in favore di una anziché di

un'altra branca dell'organizzazione amministrativa dello Stato (cfr.

specificamente in tal senso Corte cost. 12 aprile 1973, n. 40 cit.).

Ne consegue che l'art. 18 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207,

impugnato con l'ordinanza in esame, è costituzionalmente

illegittimo, sotto l'assorbente profilo della violazione dell'art. 3

Cost. - nella parte in cui nega al'insegnanti supplenti delle scuole

statali con nomina annuale il diritto a percepire l'indennità di

fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso D.L.C.P.S. - in

quanto prevede un trattamento discriminatorio, privo di ogni

razionale giustificazione, per tale categoria di pubblici dipendenti

rispetto a tutti gli altri dipendenti non di ruolo dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18 del

D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 ("Trattamento giuridico ed economico

del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni

dello Stato"), nella parte in cui nega agl'insegnanti supplenti delle

scuole statali con nomina annuale il diritto a percepire l'indennità

di fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso D.L.C.P.S. n. 207

del 1947.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:518 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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