Corte costituzionale

Sentenza n. 517/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/12/1987 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

citata

  • art. 2legge 65/1987
  • art. 3legge 65/1987
  • art. 8legge 65/1987

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 6 marzo 1987,

n. 65 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3

gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o

l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o

completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei

finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse

turistico", promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte

provinciali di Bolzano e Trento e della Giunta regionale della

Lombardia, notificati il 4 aprile 1987, depositati in cancelleria

rispettivamente l'8, il 9 e il 14 aprile 1987 ed iscritti ai nn. 9,

10 e 14 del registro ricorsi 1987.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri e l'atto di intervento del CONI;

udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato Umberto Coronas per la Provincia di Bolzano,

l'Avvocato Sergio Panunzio per la Provincia di Trento, l'Avvocato

Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato

Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - (R. Ric. 9/1987). La legge 6 marzo 1987, n. 65, intitolata

"Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 3 gennaio 1987, n.

2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento

di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di

strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti

aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico", è

oggetto di un ricorso, notificato il 4 aprile 1987, proposto dalla

Provincia autonoma di Bolzano. Con tale atto sono sospettate

d'incostituzionalità sia la legge in toto, sia, più in particolare,

le disposizioni di cui agli articoli 1, quarto e quinto comma, 2,

comma 1, lett. b), primo ter, secondo e sesto e 2 bis, comma terzo,

nella parte in cui le stesse vengano ritenute applicabili nel

territorio della Provincia, per contrasto con gli artt. 2, 3, comma

terzo, 8, nn. 20 e 17, 9, n. 11, 16, 78 e 80 del d.P.R. 31 agosto

1972, n. 670 (Statuto del T.A.A.) e relative norme di attuazione.

La ricorrente lamenta, in primo luogo, che la legge impugnata nel

suo complesso risulti lesiva sia della propria competenza legislativa

primaria e di quella amministrativa in materia di turismo ed

industria alberghiera e di lavori pubblici di interesse provinciale

(artt. 8, nn. 20 e 17 e 16 dello Statuto T.A.A.), sia della propria

competenza concorrente in materia di attività sportive e ricreative

e relativi impianti ed attrezzature (artt. 9, n. 11, e 16 Statuto

T.A.A.), sia delle norme statutarie in materia di finanza locale

(artt. 78 ed 80).

Nelle sue impugnazioni più particolari la Provincia contesta,

altresì, la legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:

a) l'art. 1, quarto e quinto comma, in quanto lesivo delle

competenze provinciali in materia di attività sportive e ricreative,

come specificate dalle norme di attuazione dello Statuto, adottate

con d.P.R. 24 marzo 1975, n. 475, dal momento che attribuisce al

Ministro del turismo e dello spettacolo il potere di approvare

annualmente, sentite le Regioni, le Province autonome, l'A.N.C.I. e

l'U.P.I., i programmi straordinari di interventi per l'impiantistica

sportiva destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle

diverse discipline sportive e a promuovere l'esercizio dell'attività

sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali,

mentre, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 475 del 1975, spetta alla

Provincia approvare i programmi stessi, previo coordinamento con il

C.O.N.I.;

b) l'art. 2, sesto comma, per il quale i progetti unitari per la

costruzione di grandi strutture sportive debbono essere presentati

dall'ente interessato, per l'accesso al F.I.O., al Ministero del

turismo e dello spettacolo anziché alla Provincia autonoma di

Bolzano o quanto meno tramite la stessa, in quanto lesivo delle

competenze provinciali in materia di urbanistica e lavori pubblici

provinciali, nonché di quelle in materia di attività sportive;

c) art. 2 bis, comma terzo, con il quale viene attribuito al

comitato provinciale del C.O.N.I. il potere, che spetta ai competenti

organi della Provincia, di esprimere il parere sui progetti per la

costruzione e l'ampliamento, la modifica e il restauro delle

strutture sportive, anche scolastiche;

d) art. 2, commi primo, lett. b, primo ter e secondo della legge n.

65 del 1987 in quanto lesive dell'autonomia finanziaria provinciale e

delle competenze della ricorrente in materia di finanza locale, dal

momento che individuano i soggetti beneficiari dei finanziamenti nei

comuni e loro consorzi e nelle comunità montane e stabiliscono che i

finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 1, primo comma,

lett. b e c, siano assegnati direttamente ai soggetti richiedenti,

anziché per il tramite della Provincia, previo coordinamento con il

Ministro del Tesoro dei programmi nei settori della finanza locale e

dei lavori pubblici, secondo quanto previsto dall'art. 6 del d.P.R.

n. 473 del 1975.

2. - (R. Ric. 10/1987). Con ricorso notificato il 4 aprile 1987, la

Provincia autonoma di Trento ha chiesto che venga dichiarata la

illegittimità costituzionale dell'art. 1, quarto e quinto comma, e

dell'art. 2, commi primo, lett. b, primo ter, secondo e sesto del

d.l. 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni con legge 6

marzo 1987, n. 65, per violazione degli artt. 9, n. 11, 8 nn. 20 e

17, 16, 78 e 80 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto T.A.A.) e

relative norme di attuazione.

La Provincia precisa che oggetto dell'impugnativa non sono le

disposizioni che attribuiscono alla competenza statale i programmi

per gli interventi relativi agli impianti destinati ad ospitare gli

incontri del Campionato del mondo di calcio del 1990, ma quelle che

prevedono i programmi per gli interventi destinati a soddisfare le

esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive, con

strutture polifunzionali, e a promuovere l'esercizio dell'attività

sportiva, mediante la realizzazione di strutture polifunzionali (art.

1, comma primo, lett. b) e c)). Secondo la ricorrente tali interventi

rientrano certamente nella competenza provinciale, in quanto sono

estranei alle competenze riservate allo Stato - e per esso al CONI -

dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 475 del 1975, che ha riguardo

esclusivamente alle attività competitive programmate che sono

disciplinate dall'ordinamento internazionale.

La lesione delle competenze provinciali risulterebbe dal fatto che

alla Provincia non solo viene sottratta ogni possibilità di

programmazione degli interventi per la realizzazione di impianti

sportivi, ma viene preclusa anche la possibilità di disporre in

ordine ai singoli interventi, autorizzandoli e concedendo ai Comuni

(e agli altri organismi abilitati dalle leggi provinciali) i relativi

finanziamenti.

La normativa statale in questione, peraltro, ad avviso della

Provincia ricorrente, non può trovare giustificazione né nella

mancanza di una disciplina legislativa provinciale in materia, in

quanto una tale disciplina esiste ed ha già ricevuto concreta

attuazione, né nel generale potere di indirizzo e coordinamento, in

quanto difetterebbero i presupposti che secondo la giurisprudenza

della Corte costituzionale devono sussistere perché possa

realizzarsi legittimamente una compressione dell'autonomia regionale.

La Provincia ricorrente lamenta altresì, che l'art. 2, ai commi 1,

lett. b), primo ter, secondo e sesto del d.l. n. 2 del 1987,

disciplina il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 1,

primo comma, stabilendo che tutti i finanziamenti statali siano

corrisposti direttamente ai Comuni e ad altri enti diversi dalla

Provincia, pur trattandosi di interventi di competenza provinciale. I

finanziamenti avrebbero dovuto, viceversa, essere affidati alla

Provincia, che poi avrebbe potuto trasferire ai Comuni e agli altri

enti, conformemente alle scelte formulate in sede di programmazione,

le somme già destinate alla realizzazione dei singoli interventi. La

previsione dell'erogazione di mutui ventennali da parte della Cassa

depositi e prestiti direttamente ai Comuni, al di fuori di ogni

rapporto con la Provincia, concreta, inoltre, una violazione della

disciplina stabilita, in base all'art. 80 dello Statuto, dall'art. 6

del d.P.R. n. 473 del 1975, in quanto la Provincia non solo non

riceve i mezzi finanziari, ma non è neanche messa in grado di sapere

quale sarà l'entità dei mezzi che la Cassa depositi e prestiti

erogherà nel suo territorio.

Analoghe censure vengono mosse dalla Provincia ricorrente alla

disposizione relativa alla concessione di mutui decennali da parte

dell'Istituto per il credito sportivo (art. 2, comma primo ter), con

riferimento alla quale, peraltro, viene ravvisata anche una specifica

violazione dell'art. 2 del d.P.R n. 475 del 1975, secondo cui

l'Istituto per il credito sportivo fissa annualmente, d'intesa con le

Province di Trento e Bolzano, l'ammontare complessivo e la

destinazione dei mutui da concedere nell'ambito del rispettivo

territorio provinciale.

3. - (R. Ric. 14/1987). Con ricorso notificato il 4 aprile 1987, la

Regione Lombardia ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità

costituzionale degli artt. 1, 2 e 2 bis del d.l. 3 gennaio 1987, n.

2, come modificato dalla legge di conversione 6 marzo 1987, n. 65,

nella parte in cui prevedono:

a) la competenza del Ministro del turismo e dello spettacolo (e di

altri organi statali), anziché della Regione, in ordine alla

definizione dei criteri e parametri per la formulazione dei programmi

di intervento per l'impiantistica sportiva, ivi compresi quelli volti

a realizzare interventi negli impianti sportivi destinati ad ospitare

i campionati del mondo di calcio del 1990, nonché in ordine alla

predisposizione, l'adozione e l'approvazione dei programmi medesimi;

b) la concessione di contributi in capitale, l'assunzione degli

oneri di ammortamento, o la concessione di contributi

sull'ammortamento dei mutui da parte del Ministro del turismo e dello

spettacolo anziché da parte della Regione;

c) l'accesso al FIO, per il finanziamento di piani di costruzione

di grandi strutture sportive, connessi servizi tecnologici e sistemi

infrastrutturali, su domanda da inoltrarsi al Ministro del turismo e

dello spettacolo anziché per il tramite e su proposta della Regione;

d) lo stanziamento di somme per il finanziamento di detti programmi

nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e

dello spettacolo, al fine di erogarle direttamente, anziché

ripartirle tra le Regioni.

La Regione ricorrente, infatti, richiamate le disposizioni del

d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 relative alle funzioni regionali in

materia di turismo e industria alberghiera, di attività sportive e

ricreative, di opere pubbliche regionali, di agevolazioni creditizie

e quelle relative al riparto di competenze tra Stato e Regioni in

tali materie, nonché il divieto posto dall'art. 126, terzo comma

dello stesso d.P.R., circa la conservazione o la istituzione nel

bilancio dello Stato di capitoli relativi a spese concernenti le

funzioni trasferite alle Regioni, lamenta che la sostanziale

avocazione allo Stato delle funzioni attinenti alla programmazione

degli interventi, alla erogazione dei contributi ed al finanziamento

totale o parziale delle opere, concreti una violazione delle proprie

competenze legislative, amministrative e programmatorie e della

autonomia finanziaria e di spesa. Tale avocazione, inoltre, non

troverebbe giustificazione alcuna né nella straordinarietà degli

interventi né nell'urgenza degli stessi.

La Regione Lombardia lamenta, infine, la violazione delle proprie

competenze in materia di urbanistica e di lavori pubblici determinata

dalle disposizioni relative all'applicazione alle opere in questione

di procedure semplificate di localizzazione e di approvazione (art. 2

bis, secondo comma). Conclude, pertanto, [chiedendo] che venga

dichiarata la illegittimità costituzionale [di quest'ultima

disposizione] oltreché degli artt. 1 e 2.

4. - Si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo che tutte le questioni vengano

dichiarate infondate.

La difesa dell'Avvocatura muove da due premesse comuni a tutti i

ricorsi: il carattere super-regionale dei programmi previsti dalle

disposizioni impugnate; la idoneità della procedura preordinata

all'approvazione dei programmi e alla definizione dei criteri e dei

parametri per la elaborazione dei programmi stessi rispetto al fine

di consentire alle Regioni e alle Province autonome di far presenti

le valutazioni più ritenute rispondenti ai rispettivi interessi

territoriali e di rappresentare, all'occorrenza, le esigenze di un

opportuno coordinamento con gli interventi già programmati in ambito

locale.

Quanto al primo aspetto, negli scritti difensivi si sostiene che il

carattere nazionale, super-regionale di tutti i programmi previsti

dall'art. 1 della legge n. 65 del 1987 risulta evidente sia dalla

natura degli interessi che il legislatore nazionale ha inteso

soddisfare, sia dalla preordinazione degli interventi all'adeguamento

di tutti gli impianti sportivi a uniformi norme di sicurezza, sia

dalla connessione di tali interventi alle materie della salute e

della educazione nonché dalla preordinazione degli interventi al

riequilibrio territoriale.

Quanto al secondo profilo, l'Avvocatura rileva come, fissati in una

sede naturalmente centrale i criteri e i parametri generali, il

contenuto dei programmi si alimenti delle istanze propulsive degli

enti locali interessati alla realizzazione dei singoli interventi. I

programmi vengono quindi elaborati in una sede centrale, previo

parere delle Regioni e delle Province autonome, e definitivamente

approvati con decreto ministeriale. In sostanza, il procedimento si

svolge attraverso una serie di atti che sono bensì preordinati alla

definitiva approvazione ministeriale, ma sono anche idonei,

singolarmente, a consentire il recepimento e il rispetto delle

esigenze locali coinvolte.

Ciò premesso in linea generale, l'Avvocatura, in ordine ai ricorsi

proposti dalle Province autonome, rileva che dall'art. 2 del d.P.R.

n. 475 del 1975 si desume la piena configurabilità di un concorso di

interventi statali e provinciali. Osserva inoltre, quanto alla

pretesa violazione delle competenze in materia di lavori pubblici di

interesse provinciale, che la stessa in tanto potrebbe ritenersi

sussistente in quanto si dimostrasse che al programma statale di

interventi non è sottesa - come invece è - una unitaria valutazione

a carattere nazionale delle esigenze del settore.

Del tutto infondata è, poi, ad avviso dell'Avvocatura, la pretesa

violazione dell'autonomia finanziaria delle Province ricorrenti, in

quanto le disposizioni degli artt. 78 ed 80 dello Statuto, e relative

norme di attuazione, sono insuscettibili di essere estese alle

ipotesi di finanziamento straordinario disposte nell'ambito e per

l'attuazione di un programma nazionale di intervento.

Con riferimento al ricorso proposto dalla Regione Lombardia,

nell'atto di costituzione viene evidenziata l'infondatezza del

richiamo alle disposizioni dell'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977.

Infatti, benché tra le funzioni regionali inerenti alla materia del

turismo e dell'industria alberghiera rientri la "promozione di

attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi

impianti", una corretta interpretazione letterale e sistematica

imporrebbe di ritenere che gli impianti e le attrezzature considerati

siano solo quelli relativi alla promozione di attività sportive, ad

esclusione di quelli destinati all'esercizio agonistico delle

attività stesse. Quanto, infine, al profilo finanziario del ricorso

della Regione Lombardia, l'Avvocatura osserva come da un lato il

riferimento all'art. 126 del d.P.R. n. 616 del 1977 sia improprio, in

quanto gli interventi previsti dalla legge impugnata non sono

riconducibili alle funzioni trasferite alle Regioni ma ineriscono ad

un programma statale a carattere nazionale, finanziato direttamente

dallo Stato, e come, dall'altro lato, difetti il presupposto della

applicabilità dell'art. 109 dello stesso d.P.R., posto che le

funzioni relative all'accesso al credito agevolato in tanto rientrano

nelle competenze regionali in quanto ineriscano alle materie

trasferite alle Regioni. E ciò deve escludersi per quel che concerne

gli impianti sportivi.

5. - Ha spiegato domanda di intervento in tutti i giudizi il

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) con atti depositati,

rispettivamente, il 28 maggio 1987, il 22 maggio 1987 e il 19 maggio

1987. Il CONI afferma, in primo luogo, la propria legittimazione ad

intervenire, rilevando che in tutti i giudizi sono poste questioni

rilevanti ai fini della determinazione delle proprie competenze. Nel

merito, svolge considerazioni analoghe a quelle del Presidente del

Consiglio dei Ministri, chiedendo che le questioni vengano dichiarate

non fondate.

6. - Nell'imminenza dell'udienza le Province autonome di Bolzano e

Trento, la Regione Lombardia e il C.O.N.I. hanno depositato memorie

difensive.

6.1. - La Provincia di Bolzano, ribadite le ripartizioni di

competenze attuate dal d.P.R. n. 475 del 1975, ribadisce come il

d.P.R. n. 473 del 1975, recante norme di attuazione in materia di

finanza locale, preveda una procedura particolare che coinvolge le

Province autonome, il Ministro del tesoro e la Cassa Depositi e

Prestiti per la determinazione degli interventi di quest'ultima nel

territorio delle Province. Richiamate, quindi, la giurisprudenza

della Corte Costituzionale sui limiti all'esercizio della funzione di

indirizzo e coordinamento, insiste nell'accoglimento del ricorso.

6.2. - La Provincia autonoma di Trento nella propria memoria

contesta quanto dedotto dall'Avvocatura Generale dello Stato. Nel

ribadire le ragioni già esposte in ricorso, la Provincia, con

riferimento agli interventi sugli impianti destinati ad ospitare le

gare dei campionati di diverse discipline sportive, sottolinea, da un

lato, che la disposizione impugnata non fa in alcun modo riferimento

al livello nazionale dei campionati e, dall'altro, che la competenza

statutariamente attribuita alla Provincia, come specificata dalle

norme di attuazione poste dal d.P.R. n. 475 del 1975, concerne tutte

le attività sportive e ricreative con i relativi impianti e

attrezzature, ad eccezione delle sole attività competitive

programmate che sono disciplinate dall'ordinamento sportivo

internazionale, per le quali resta salva la competenza del C.O.N.I.

Ove, poi, nella materia in questione dovessero ritenersi

sussistenti profili di interesse nazionale, questi potranno essere

fatti valere nei modi previsti dallo Statuto e dalla Costituzione: in

particolare, con l'esercizio della funzione di indirizzo e

coordinamento che, in ogni caso, presuppone il permanere delle

competenze provinciali, e non la soppressione delle stesse.

Quanto al procedimento preordinato alla elaborazione ed

approvazione dei programmi, la Provincia, ribadite le proprie tesi

circa il sostanziale svuotamento delle proprie competenze in materia,

ricorda che anche secondo la giurisprudenza della Corte

Costituzionale il coordinamento o la composizione degli interessi

eterogenei, che concorrono in una stessa materia, non può avvenire

altro che per mezzo di intese da realizzarsi mediante reciproche

consultazioni, che sono cosa ben diversa dal parere obbligatorio ma

non vincolante previsto dall'art. 1, comma quinto, della legge

impugnata.

La Provincia eccepisce, infine, la inammissibilità dell'intervento

del C.O.N.I. che, non essendo titolare di potestà legislativa, non

ha neanche titolo a partecipare ad un giudizio di legittimità

costituzionale in via principale.

6.3. - La Regione Lombardia, eccepita l'inammissibilità

dell'intervento, peraltro tardivo, del C.O.N.I., contesta le difese

dell'Avvocatura in ordine alla ripartizione delle competenze

rilevando che le attribuzioni riservate al C.O.N.I. dall'art. 56 cpv.

del d.P.R. n. 616 del 1977 nulla hanno a che vedere con gli impianti

sportivi e le attrezzature, la cui realizzazione rientra nelle

attribuzioni trasferite alle Regioni, salva l'intesa per quel che

concerne gli impianti scolastici.

Ove poi dovesse ravvisarsi in materia un interesse nazionale, lo

stesso potrebbe essere assicurato attraverso la fissazione di

principi vincolanti o l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento

o l'avvio di procedure programmatorie nazionali raccordate con la

programmazione regionale.

Quanto al procedimento finalizzato all'approvazione dei programmi,

la Regione osserva che l'attività di coordinamento nella fase di

predisposizione delle domande non è positivamente prevista e,

quindi, non è esercitabile in modo vincolante nei confronti degli

enti locali, i quali sono, viceversa, abilitati a presentare

direttamente le domande al Ministero del turismo.

La Regione insiste, dunque, nel lamentare la violazione delle

proprie competenze in materia di urbanistica, che verrebbe posta in

essere dalla disposizione dell'art. 2/bis, secondo comma, della legge

impugnata, attraverso il richiamo all'art. 1 della legge n. 1 del

1978 (interessata dalla sent. n. 214 del 1985). Ciò perché la

materia è stata disciplinata dalla L.R. n. 70 del 1983, che ha

dettato disposizioni solo in parte coincidenti con la disciplina

prevista dalla legge n. 1 del 1978. Se si dovesse ritenere che il

rinvio operato dalla legge impugnata vale a rendere nuovamente

applicabile la legge statale a preferenza di quella regionale, si

sarebbe, pertanto, in presenza di un ulteriore profilo di

illegittimità.

6.4. - Nelle tre memorie depositate in data 16 settembre 1987, il

C.O.N.I. ribadisce le ragioni a sostegno della propria legittimazione

a partecipare al giudizio ed insiste nelle considerazioni già

formulate. Considerato in diritto

1. - Data l'identità, quantomeno parziale, dell'oggetto dei

giudizi di cui in epigrafe, è opportuno che la loro trattazione

avvenga in forma congiunta per essere decisi in un'unica sentenza.

2. - Pregiudiziale all'esame del merito è la decisione

sull'ammissibilità degli "atti di intervento" spiegati dal C.O.N.I.

contro tutti e tre i ricorsi che hanno dato vita ai presenti giudizi.

Uno di tali atti, peraltro, è intempestivo, essendo stato depositato

il 28 maggio 1987 in contrapposizione al ricorso della Provincia di

Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1987. Ma,

poiché la valutazione dell'ammissibilità è logicamente precedente

rispetto a quella relativa al rispetto dei termini, la decisione

pregiudiziale in questione si estende anche ad esso.

Secondo il costante orientamento di questa Corte (ordd.

dibattimentali 30 maggio e 15 giugno 1977; ordd. n. 22 del 1958, n.

130 del 1977; sentt.nn. 182 e 293 del 1987), nei giudizi di

costituzionalità in via principale non è proponibile alcuna forma

di intervento; né è ammissibile la figura del controinteressato,

per il fatto che in tali giudizi "non possono partecipare soggetti

che non siano titolari di potestà legislativa" e, in particolare,

soggetti diversi da quelli della cui competenza legislativa si

controverte; né in essi è comunque ammissibile "la figura del

controinteressato come parte, propria del procedimento

giurisdizionale amministrativo, tantomeno quando chi postula tale

posizione non può vantare interessi costituzionalmente rilevanti".

Poiché nei giudizi in corso la difesa del C.O.N.I. non offre motivi

nuovi in grado di superare le argomentazioni sui cui si fonda la

giurisprudenza di questa Corte e poiché, allo stato del diritto

vigente, non possono trarsi elementi obiettivi tali da indurre a

mutare il predetto orientamento, gli "atti di intervento" spiegati

dal C.O.N.I. nei presenti giudizi devono ritenersi inammissibili.

2.1 - Inammissibile è, altresì, la censura prospettata dalla

Provincia di Bolzano contro la legge 6 marzo 1987, n. 65, in toto, in

quanto né la delibera della Giunta relativa all'impugnazione

medesima, né il ricorso della stessa Provincia contengono sul punto

la benché minima motivazione.

Oltreché dal rinvio testuale dell'art. 22 della legge n. 87 del

1953 al regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in

sede giurisdizionale, che per la parte qui interessata (art. 6, n. 3,

R.D. 17 agosto 1907, n. 642) deve ritenersi applicabile, l'onere

della motivazione ha la sua giustificazione logica nell'esigenza di

documentare il presupposto dell'impugnazione, onde consentire alla

Corte il vaglio in limine litis, attraverso l'esame della motivazione

e del suo contenuto, della sussistenza in concreto dello specifico

interesse a ricorrere in relazione alle singole disposizioni

impugnate, nonché nell'esigenza di determinare inequivocabilmente

l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di

costituzionalità. Premesso che, le censure proposte dalla stessa

ricorrente con adeguata motivazione investono disposizioni che non

sono così intimamente collegate con tutte le altre contenute nel

medesimo atto legislativo da indurre ragionevolmente a pensare che la

loro proposizione debba necessariamente e implicitamente estendersi a

tutta la legge, l'assoluta carenza di motivazione, o come

eventualmente la sua obiettiva contraddittorietà, oltre che privare

il giudice di costituzionalità di ogni filtro pregiudiziale di

fronte alla prospettazione di dubbi di legittimità del tutto

arbitrari, pretestuosi o astratti, comporta di per sé un vizio

formale di validità, che rende inammissibile la questione così

proposta.

3. - Come riferito in narrativa, le principali questioni di merito

sollevate con i ricorsi in esame concernono l'art. 1, commi 3°, 4° e

5° della legge 6 marzo 1987, n. 65, dove sono previsti vari tipi di

intervento statale (costruzione, ampliamento, riattamento,

ristrutturazione, completamento, miglioramento, etc.) su impianti

sportivi. Tali interventi, come già detto, si distinguono in tre

categorie (art. 1, alinea), a seconda che abbiano ad oggetto: a)

impianti destinati a ospitare gli incontri dei campionati mondiali di

calcio, come indicati dal C.O.N.I. (art. 1 c. 3°); b) impianti

destinati "a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse

discipline sportive, con strutture polifunzionali" (art. 1, c. 4° e

5° ); c) impianti destinati "a promuovere l'esercizio dell'attività

sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali" (art.

1, c. 4° e 5° ). Mentre la Regione Lombardia impugna le disposizioni

relative a tutti e tre i tipi di intervento ritenendole

complessivamente lesive delle proprie competenze legislative in

materia di turismo o, più precisamente, nella sub-materia "sport",

le Province di Bolzano e di Trento limitano la propria impugnazione

agli interventi aventi ad oggetto gli impianti di cui alle lettere b

e c.

3.1 - È infondata la questione di costituzionalità relativa

all'art. 1, comma 3°, della legge 6 marzo 1987, n. 65 (interventi su

impianti destinati a ospitare i campionati mondiali di calcio del

1990), che è stata sollevata dalla Regione Lombardia sul presupposto

che le disposizioni anzidette siano lesive della competenza

legislativa concorrente della Regione nella sub-materia dello sport,

quale risulta determinata dall'art. 56, cpv., lett. b, del d.P.R. 26

luglio 1977, n. 616.

Più in particolare, la Regione Lombardia ritiene i suddetti

interventi invasivi delle proprie competenze essendo previsto

dall'art. 1, comma 3°, che questi siano realizzati secondo un

programma predisposto (entro 30 giorni dall'entrata in vigore della

legge stessa) dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo, su

indicazione tecnica del C.O.N.I., e adottato definitivamente con

decreto dello stesso Ministro, dopo che le competenti commissioni

parlamentari abbiano espresso il loro parere (nel termine di 15

giorni dall'assegnazione). A sostegno delle proprie ragioni la

ricorrente produce in sostanza una duplice argomentazione.

Innanzitutto, l'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977, nell'attribuire

alla competenza regionale "la promozione di attività sportive e

ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature"

e nel mantenere ferme al C.O.N.I. le attribuzioni "per

l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le

relative attività promozionali", intenderebbe ripartire le

competenze fra Stato e Regioni riconoscendo all'uno soltanto

l'organizzazione e la promozione dello sport agonistico e alle altre

gli interventi (costruzione, ampliamento, etc.) su tutti gli impianti

e le attrezzature, qualunque sia il tipo di sport cui questi sono

destinati. A conferma di siffatta interpretazione - ed è questo il

secondo argomento - la ricorrente ricorda che di norma gli impianti

sportivi sono contemporaneamente destinati tanto ad attività

agonistiche quanto ad attività sportive di altro tipo, di modo che

una ripartizione di competenze fondata sulla destinazione degli

impianti avrebbe poco senso.

Le censure proposte e le ragioni che le sostengono non possono

essere accolte. A parte la rilevanza che occorre dare alla

distinzione tra le attività sportive agonistiche e quelle non

agonistiche (che verrà esaminata nel punto seguente della presente

motivazione), sta di fatto che l'organizzazione degli incontri dei

campionati mondiali di calcio esorbita sicuramente dalla sfera di

attribuzioni propria delle Regioni, in quanto attività la cui

disciplina e la cui gestione sono strettamente legate all'interesse

nazionale, nonché ad obblighi internazionali che vincolano lo Stato

tanto nei suoi organi di amministrazione diretta, quanto attraverso

suoi enti pubblici strumentali, qual'è il Comitato Olimpico

Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

L'organizzazione dei campionati mondiali di calcio consiste in

un'attività estremamente complessa che comporta

una rete di poteri e di obblighi coinvolgente tanto soggetti

dell'ordinamento nazionale quanto, soprattutto, soggetti e

organizzazioni internazionali. In primo luogo, sin dal momento della

presentazione della candidatura per il proprio

Paese l'ente e l'associazione preposti all'organizzazione nazionale

del gioco del calcio (in Italia il Comitato Olimpico

Nazionale Italiano e la Federazione Italiana Giuoco Calcio) debbono

allegare una "lettera di intenti" del Governo

nazionale, con cui questo si impegna a garantire determinati

adempimenti, che sono richiesti dall'ente di diritto internazionale

preposto all'organizzazione del calcio agonistico al livello

internazionale (la "Fédération Internationale de Football

Association", F.I.F.A.) attraverso un "Cahier de Charges"

indirizzato, attraverso il C.O.N.I. e la F.I.G.C., al Presidente del

Consiglio dei Ministri. Il coinvolgimento del Governo si giustifica,

sul piano giuridico, in quanto l'organizzazione dei campionati

mondiali di calcio comporta, fra gli altri, particolari adempimenti,

quali la garanzia della libera importazione ed esportazione di

attrezzature sportive, di derrate alimentari e di valute, della

regolarità dei cambi delle monete estere, della sicurezza e della

protezione di persone e cose in tutti i luoghi di transito e di

competizione, del supporto di un'adeguata rete di telecomunicazione

internazionale, del rispetto di un determinato trattamento fiscale,

dell'assicurazione della libertà di esecuzione degli inni nazionali

e dell'esposizione dei simboli nazionali di ciascun Paese

partecipante. Si tratta, come è evidente, di adempimenti cui

sottostanno interessi di indubbio carattere nazionale e che in ogni

caso possono essere assolti soltanto al livello governativo.

In secondo luogo, nel momento in cui decide l'assegnazione dei

campionati mondiali, l'ente preposto all'organizzazione del calcio

agonistico al livello internazionale, oltre ad accettare e ratificare

gli impegni garantiti dal Governo del Paese organizzatore, fissa

determinati obblighi relativi a svariati compiti organizzativi, fra i

quali rientrano gli impianti sportivi. Per questi ultimi, in

particolare, i vincoli si riferiscono: alle dimensioni e alle

caratteristiche (fondo erboso dei capi di gioco, servizi idonei,

etc.), che devono esser tali da assicurare la regolarità e il buon

andamento delle competizioni; alla capienza di posti, in modo da

garantire la possibilità di un adeguato numero di spettatori; ai

requisiti di sicurezza per gli atleti e per il pubblico; alla

localizzazione degli impianti stessi lungo tutto il territorio

nazionale; ai tempi entro i quali devono esser completate le

eventuali opere di ristrutturazione e di adeguamento degli impianti

medesimi. Con riferimento al caso di specie, va ricordato che è

stata la stessa F.I.F.A. a rilevare le insufficienze di un certo

numero di impianti e ad esigere l'impegno delle relative opere di

miglioramento come condizione per l'assegnazione dei campionati

mondiali del 1990.

Infine va osservato che l'esecuzione delle attività organizzative

dei campionati medesimi, anche se affidata a un comitato

organizzatore direttamente dipendente dalla F.I.G.C., resta comunque

sotto la responsabilità e sotto la direzione della F.I.F.A.,

quantomeno per le decisioni di principio.

Dal quadro sommariamente tracciato risulta evidente che

l'organizzazione dei campionati mondiali di calcio, per un verso,

comporta la fissazione e l'adempimento di obblighi internazionali

gravanti sullo Stato, ed in particolare tanto sul Governo quanto sul

C.O.N.I. e sulle federazioni ad esso affiliate, e, per altro verso,

coinvolge interessi di indubbio carattere nazionale. Obblighi e

interessi che devono essere soddisfatti con una visione

necessariamente unitaria e con la massima urgenza e sollecitudine,

dati i tempi relativamente stretti comportati dai numerosi interventi

sugli impianti richiesti al momento dell'assegnazione (giugno 1984).

Tanto più ciò vale, se si ha presente il carattere del tutto

peculiare rivestito dalle competizioni e dai tornei in cui si

svolgono incontri delle rappresentative nazionali, che, come ha

riconosciuto del resto in più di un caso anche la Corte di Giustizia

delle Comunità Europee (v. Donà c. Mantero, decisa il 6 luglio

1976, in causa 13-76), vanta una rilevanza che non è certo

circoscritta alla dimensione sportiva, ma tocca anche quella politica

e quella giuridica.

Contro tale conclusione non vale obiettare, come fa la ricorrente,

che un conto è l'organizzazione dei campionati e un altro è la

costruzione o la ristrutturazione degli impianti sportivi. A parte

che tutte le norme che definiscono l'oggetto delle competenze statali

e regionali in materia di sport abbinano normalmente la promozione e

l'organizzazione delle attività sportive con i relativi impianti e

attrezzature (art. 56 d.P.R. n. 616 del 1977; art. 2 d.P.R. 28 marzo

1975, n. 475), sta di fatto che nel concetto di organizzazione, quale

ordinariamente applicato dalla giurisprudenza e dalla dottrina,

rientrano gli interventi sulle persone e sulle cose coordinati al

perseguimento di un determinato fine. Se, dunque, con il concetto di

organizzazione si intende denotare una serie di attività, di

servizi, di spese e di interventi sulle strutture necessari al

raggiungimento di uno scopo definito, allora, in presenza di

eventuali dubbi interpretativi insorgenti dalla lettura testuale

delle disposizioni, si deve ritenere che le opere di costruzione e di

ristrutturazione degli impianti sportivi strettamente necessari

all'adempimento di compiti organizzativi affidati allo Stato

rientrino nella competenza di quest'ultimo. E, del resto, una

ripartizione di attribuzione che, per l'assolvimento di un

determinato fine, riservasse l'organizzazione di determinate

attività allo Stato e, nello stesso tempo, isolasse da questa ogni

tipo di intervento sugli impianti per affidarli alle Regioni,

risulterebbe indubbiamente irrazionale e inefficiente.

Ciò non significa, peraltro, che qualsiasi intervento di

costruzione, di ristrutturazione e di adeguamento degli

impianti sportivi in cui si svolgeranno i campionati mondiali di

calcio del 1990 spetta allo Stato in ogni tempo e per

qualsiasi fine, come sembra supporre la ricorrente quando fa presente

criticamente che di norma gli impianti sportivi

hanno una varia destinazione, la quale, riferita ai principi ora

affermati, taglierebbe trasversalmente le competenze

attribuite allo Stato e quelle attribuite alle Regioni. Il

significato di quanto sopra affermato è piuttosto quello che allo

Stato spetta soltanto la promozione, l'organizzazione e il

finanziamento degli interventi sugli impianti sportivi che è

necessario compiere per rendere possibile lo svolgimento dei

campionati mondiali di calcio del 1990, ma non quelli collegati a

finalità diverse, come quelle sportivo-ricreative, che, come si

vedrà poi, sono sicuramente spettanti alle Regioni.

4. - Oggetto di impugnazione sia da parte della Regione Lombardia,

sia da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano è l'art.

1 commi 4° e 5° della l. n. 65 del 1987, che stabilisce una

disciplina congiunta degli interventi relativi tanto agli impianti

destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse

discipline sportive (lett. b), quanto agli impianti destinati a

promuovere l'esercizio dell'attività sportiva (lett. c). Più

precisamente, il comma 4° stabilisce che gli interventi ora

menzionati, i quali sono eseguiti dagli enti locali territoriali

minori su loro (dettagliata) domanda, sono approvati entro il maggio

di ogni anno dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo, sulla base

di criteri e di parametri definiti previo parere tecnico del C.O.N.I.

e previa consultazione delle commissioni parlamentari competenti e

formulati, comunque, tenendo conto delle necessità di riequilibrio

territoriale e fra le diverse discipline sportive.

Il comma 5°, invece, dispone che i suddetti programmi siano

elaborati da un comitato presieduto dal Ministro del turismo e

composto dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale

della Cassa Depositi e Prestiti, dal presidente del C.O.N.I. e dal

presidente dell'Istituto per il credito sportivo (o da loro

delegati), sentite le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano, nonché l'ANCI e l'UPI, che devono esprimere il loro parere

entro 30 giorni dalla ricezione.

4.1 - È fondata la questione di costituzionalità sollevata dai

ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano contro l'art.

1 commi 4° e 5° della legge n. 65 del 1987, in quanto tali

disposizioni sono lesive della competenza legislativa concorrente

attribuita alle predette Province dall'art. 9 n. 11 St. T.A.A. nella

materia delle "attività sportive e ricreative con i relativi

impianti e attrezzature", come interpretata e definita dalle relative

norme di attuazione del medesimo Statuto speciale (artt. 1 e 2,

alinea, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 745).

Queste ultime, infatti, nel determinare la ripartizione materiale

delle competenze statali e di quelle provinciali in relazione allo

sport stabiliscono che sono attribuite alle Province di Trento e di

Bolzano tutte le attività sportive e ricreative, con i relativi

impianti e attrezzature, per l'innanzi esercitate nei rispettivi

territori dallo Stato sia per il tramite diretto dei propri organi,

sia per quello indiretto degli enti e degli istituti pubblici a

carattere nazionale o sovra-provinciale (art. 1). Nello stesso tempo,

però, quelle stesse norme mantengono ferma la competenza del

C.O.N.I. e delle relative federazioni affiliate alle federazioni

internazionali "limitatamente alle attività competitive programmate

che sono disciplinate dall'ordinamento sportivo internazionale" (art.

2, alinea). Ciò significa, da un lato, che le competenze

esercitabili dallo Stato attraverso il C.O.N.I. sono limitate in

materia sportiva soltanto alle attività agonistiche (con i relativi

impianti e attrezzature) che siano regolate, e non semplicemente

riconosciute, dall'ordinamento sportivo internazionale, purché si

tratti di competizioni programmate, e non occasionate da particolari

circostanze o da particolari momenti; e, dall'altro lato, significa

che le Province di Trento e di Bolzano estendono la loro competenza

sulle restanti attività sportive (con i relativi impianti e

attrezzature), non importa se agonistiche o non agonistiche.

Applicando queste norme al caso di specie si giunge alla

conclusione che, mentre gli interventi sugli impianti necessari per

lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio (peraltro non

oggetto di contestazione da parte delle province ricorrenti)

rientrano perfettamente nella competenza del Ministro del Turismo e

dello Spettacolo, che ben può adottare i programmi previsti

dall'art. 1 c. 3° senza con ciò violare le disposizioni dello

Statuto del Trentino Alto Adige sulla competenza legislativa in

materia di attività sportive e ricreative, la stessa cosa non può

minimamente dirsi per gli interventi sugli impianti necessari per

soddisfare le esigenze dei campionati delle varie discipline (lett.

b) e per promuovere l'esercizio dello sport (lett. c). Quando l'art.

1, commi 4° e 5°, disciplina tali interventi attribuendone la

programmazione allo Stato, nella persona del Ministro per il turismo

e lo spettacolo, si pone in stridente contrasto con l'art. 9, n. 11,

St. T.A.A., come interpretato e determinato dagli artt. 1 e 2,

alinea, del d.P.R. n. 745 del 1975, che affida all'autonomia

legislativa provinciale la disciplina e la programmazione delle

attività sportive, agonistiche e non, che non hanno un carattere

programmato e non sono regolate dall'ordinamento sportivo

internazionale.

Né vale affermare in senso contrario, come fa l'Avvocatura dello

Stato, che l'autonomia provinciale può ritenersi salvaguardata dalla

previsione di un parere obbligatorio, ma non vincolante, che le

Province ricorrenti, al pari delle singole Regioni nonché dell'ANCI

e dell'UPI, devono esprimere sui programmi di intervento (art. 1, c.

5°). Il parere è, infatti, la più tenue misura di coordinamento

paritario, diretto a prospettare interessi di soggetti od organi

diversi da quello che ha la titolarità dell'atto di cui si tratta.

Pertanto, supponendo che la competenza in relazione alla quale si

esprime sia di altri organi o di altri soggetti, il parere della

Provincia non può essere minimamente configurato come atto di

esercizio dell'autonomia legislativa provinciale (o regionale) o come

un suo legittimo surrogato.

Allo stesso modo, non può riconoscersi pregio all'altro argomento

della stessa Avvocatura, secondo il quale sugli

interventi in oggetto insisterebbero interessi di carattere nazionale

diversi da quelli che presiedono alla ripartizione di

competenze tra Stato e Provincia autonoma effettuata dallo Statuto e

dalle relative norme di attuazione. Non si può infatti ridurre

l'oggetto delle attività sportive, agonistiche o non, affermando che

lo svolgimento dei campionati di qualsiasi disciplina sportiva

rientra comunque nell'interesse nazionale e che, quindi, gli

interventi sugli impianti necessari per lo svolgimento dei predetti

campionati siano di competenza statale ratione materiae. Di fronte

alla contraria e univoca valutazione del legislatore in sede di

formulazione delle norme di attuazione dello Statuto l'interprete non

può far valere le sue proprie valutazioni, tanto più che non può

confondersi la rilevanza sportiva del fenomeno (peraltro di varia

natura, svolgendosi i campionati a molteplici livelli: nazionali,

regionali, provinciali, anche locali) con quella giuridica.

Tantomeno deve riconoscersi valore all'ultimo argomento

dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui, essendo lo sport non

agonistico finalizzato alla soddisfazione dei beni della salute e

dell'educazione, gli interventi sugli impianti necessari allo

svolgimento di questo tipo di attività sportiva (lett. c) debbano

ritenersi di spettanza dello Stato. Non è minimamente sostenibile,

infatti, che l'attuazione, la cura, la tutela dei valori

costituzionali della salute e dell'educazione siano riservati ai

poteri statali, essendo invece vero che, sebbene nell'ambito delle

rispettive competenze e nei limiti delle materie loro attribuite che

risultino rilevanti per la cura di quei valori, le Province (al pari

delle Regioni, del resto) sono parimente legittimate a provvedere

alla tutela e alla promozione di quei medesimi valori, purché non ne

derivi, come nell'uso non ne deriva, un'irragionevole violazione del

principio di eguaglianza nel godimento dei diritti fondamentali.

4.2 - È fondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art. 1, commi 4°

e 5° della legge n. 65 del 1987 per contrasto con l'art. 117 Cost.,

in relazione all'art. 56, d.P.R. n. 616 del 1977, nella parte in cui

si riferisce agli interventi rubricati sotto la lettera c, di cui

all'art. 1, alinea, l. n. 65 del 1987 (interventi su impianti

necessari "a promuovere l'esercizio dell'attività sportive mediante

la realizzazione di strutture polifunzionali").

Nel definire il settore organico della materia "Turismo e

industria alberghiera", di cui all'art. 117 Cost., l'art. 56 del

d.P.R. n. 616 del 1977 vi include lo sport, ripartendo le relative

competenze fra le Regioni e lo Stato nel modo seguente: alle prime

sono attribuite "la promozione di attività sportive e ricreative e

la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature"; allo Stato

sono invece conservate "le attribuzioni del C.O.N.I. per

l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le

relative attività promozionali".

Nell'interpretare le predette disposizioni la Regione ricorrente

ritiene di poter da esse dedurre che, se, per quanto riguarda le

attività sportive, in quanto tali, la ripartizione delle competenze

fra lo Stato e le regioni segue la linea di divisione fra le

attività agonistiche e quelle non agonistiche, al contrario, per

quanto riguarda gli impianti e le attrezzature, la competenza

regionale è totale. Ciò è tanto vero, per la ricorrente, che le

disposizioni sopra riferite, mentre riconoscono espressamente

l'oggetto degli impianti e delle attrezzature fra le materie di

competenza regionale, si limitano a definire le attribuzioni del

C.O.N.I. riferendosi soltanto alle attività sportive agonistiche e

alle relative attività promozionali, e non già agli impianti e alle

attrezzature. Su questa base la Regione Lombardia chiede che sia

dichiarata l'incostituzionalità dei commi 4° e 5° dell'art. 1 l. n.

65 del 1987 nella loro interezza, in quanto affidano la

programmazione degli interventi di costruzione, di ristrutturazione e

di miglioramento degli impianti sportivi al Ministro per il Turismo e

lo Spettacolo anziché alle Regioni.

Questa interpretazione non può essere accolta. In realtà l'art.

56 del d.P.R. n. 616 del 1977, ricostruito anche sulla base dei

lavori preparatori della c.d. Commissione Giannini, segue un criterio

di ripartizione delle competenze fra Stato e regioni diverso da

quello postulato dalla ricorrente. La vera e unica linea di divisione

fra le predette competenze è quella fra l'organizzazione delle

attività sportive agonistiche, che sono riservate al C.O.N.I., e

quella delle attività sportive di base o non agonistiche, che invece

spettano alle regioni. La ripartizione delle competenze sugli

impianti e sulle attrezzature è del tutto consequenziale alla

precedente distinzione, nel senso che, mentre lo Stato è pienamente

legittimato a programmare e a decidere gli interventi sugli impianti

e sulle attrezzature necessari per l'organizzazione delle attività

sportive agonistiche, le regioni vantano invece la corrispondente

competenza in relazione all'organizzazione delle attività sportive

non agonistiche.

A sostegno di siffatta interpretazione si può addurre un triplice

ordine di argomentazioni. Innanzitutto valgono anche in tal caso le

osservazioni precedentemente formulate ad altro riguardo sul concetto

di organizzazione delle attività sportive (punto 3.1 della presente

motivazione). In secondo luogo, non si può ignorare che le

disposizioni di cui all'art. 56, cpv., del d.P.R. n. 616 del 1977,

nel definire le attribuzioni regionali in materia di sport, fanno

esplicitamente riferimento alle attività sportive (non agonistiche)

e ai "relativi impianti e attrezzature", escludendo con ciò gli

interventi che non sono configurabili come "relativii" o strumentali

all'organizzazione delle attività sportive loro trasferite, cioè

quelle non agonistiche. Questo punto è, del resto, perfettamente

rispondente alle conclusioni della c.d. Commissione Giannini in

materia di sport, nelle quali si legge, dopo aver proposto una

ripartizione di competenze fra lo Stato e le regioni improntate sulla

divisione tra attività agonistiche e attività non agonistiche, che

nelle attribuzioni trasferite alle regioni sono incluse quelle

concernenti gli impianti e i servizi "complementari" rispetto alle

attività assegnate alle stesse, cioè rispetto alle attività

sportive non agonistiche. Infine, un terzo argomento può trarsi

dallo

stesso concetto di sport agonistico, il quale, sotto il profilo

organizzatorio, non può prescindere dal collegamento, tramite le

federazioni nazionali di settore, con l'ordinamento sportivo

internazionale. Questo collegamento, che ovviamente è ben diverso

dal requisito della disciplina da parte di norme di diritto

internazionale analizzato a proposito della ripartizione delle

competenze fra lo Stato e le province di Trento e di Bolzano, fa sì,

comunque, che l'organizzazione dello sport agonistico e le relative

esigenze di intervento sugli impianti mal si prestano ad essere

costrette nel mero ambito regionale. Di modo che, salvo diversa

disposizione a favore delle autonomie speciali, è ragionevole

pensare che l'art. 56 del d.P.R. n. 616 del 1977 abbia voluto

riconoscere questa realtà lasciando integre le attribuzioni del

C.O.N.I. in materia di organizzazione delle attività agonistiche e

degli interventi sugli impianti necessari allo svolgimento dei

predetti compiti organizzativi.

Applicando questi criteri di valutazione alle disposizioni

impugnate, si deve escludere che la programmazione e l'adozione di

interventi sugli impianti diretti a soddisfare le esigenze dei

campionati delle diverse discipline sportive (di cui alla lett. b,

art. 1, alinea, l. n. 65 del 1987) rientrino nelle competenze

regionali, a norma dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 56, cpv.

del d.P.R. n. 616 del 1977. La loro finalizzazione alle esigenze dei

campionati fa chiaramente intendere che qui si tratta di impianti

relativi ad attività sportive agonistiche. I campionati sportivi,

con il loro carattere di programmaticità e di competitività

organizzata secondo criteri di ufficialità, possono essere

considerati come il prototipo delle attività sportive agonistiche.

Per questo aspetto, dunque, la censura prospettata dalla Regione

Lombardia contro l'art. 1, commi 4° e 5°, che affida la

programmazione e la decisione degli interventi sugli impianti

destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle varie

discipline sportive al Ministro per il turismo e lo sport, è

sicuramente infondata.

Al contrario, va accolta la censura prospettata dalla stessa

Regione nei confronti delle medesime disposizioni nella parte in cui

si riferiscono agli interventi sugli impianti destinati "a promuovere

l'esercizio dell'attività sportiva" (lett. c, art. 1, alinea, l. n.

65 del 1987). Per il predetto profilo, non c'è dubbio infatti che i

commi 4° e 5° dell'art. 1 della legge impugnata, riconoscendo al

Ministro per il turismo e lo spettacolo il potere di programmare e di

decidere gli interventi sugli impianti necessari allo svolgimento di

attività sportive non agonistiche, cioè di quelle attività

sportive svolte per svago o dirette a sviluppare la forza o

l'efficienza del proprio corpo, invadono una competenza che l'art.

117 Cost., come specificato dall'art. 56, cpv., del d.P.R. n. 616 del

1977, assegna indubbiamente alle regioni a statuto ordinario.

5. - È infondata la questione di costituzionalità, sollevata

dalla Regione Lombardia, concernente l'art. 2, primo comma, lett. a,

della legge n. 65 del 1987, che autorizza la Cassa depositi e

prestiti a concedere ai comuni mutui ventennali a totale carico dello

Stato per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1,

primo comma, lett. a (costruzione, ampliamento, etc. relativi agli

impianti sportivi destinati a ospitare gli incontri del campionato

mondiale di calcio del 1990).

Dal momento che, come è stato precedentemente affermato (punto

3.1), gli interventi di cui i mutui in questione costituiscono il

necessario supporto finanziario sono di spettanza dello Stato, è

logicamente consequenziale affermare che le autorizzazioni di spesa

contenute nell'art. 2, primo comma, lett. a, non possono minimamente

ledere la corrispondente autonomia regionale, come specificata dagli

artt. 59, cpv., e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977.

6. - Parzialmente fondata è la questione di costituzionalità,

sollevata sempre dalla Regione Lombardia, verso l'art. 2, primo

comma, lett. b, nonché verso l'art. 2, comma 1- ter, della legge n.

65 del 1987. Nelle disposizioni contenute nel primo comma è prevista

l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere a favore

dei comuni (e loro consorzi), delle province e delle comunità

montane mutui ventennali a totale carico dello Stato per la

realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lett.

b (interventi su impianti necessari a soddisfare le esigenze dei

campionati delle varie discipline sportive) e lett. c (interventi su

impianti necessari per la promozione dell'esercizio dell'attività

sportiva), mentre nelle disposizioni contenute nel comma 1- ter sono

previste, sempre al fine di realizzare gli interventi sugli impianti

di cui all'art. 1, primo comma, lett, b e c, sia l'autorizzazione

all'Istituto per il credito sportivo a concedere mutui decennali,

assistiti dal contributo dello Stato, a favore dei soggetti di cui

alla legge n. 50 del 1983, sia l'iscrizione dei relativi stanziamenti

nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello

spettacolo. In entrambi i casi le censure sollevate dalla Regione

ricorrente sono fondate nella parte in cui si riferiscono ai

finanziamenti relativi agli interventi di cui alla lett. c dell'art.

1, primo comma (interventi su impianti necessari per la promozione

dell'esercizio dell'attività sportiva).

Poiché le opere di costruzione, di ristrutturazione, di

miglioramento, e simili, concernenti gli impianti necessari per la

promozione dell'esercizio dell'attività sportiva non agonistica,

rientrano nella competenza della Regione (punto 4.2), le disposizioni

appena menzionate, nella parte in cui si riferiscono ai finanziamenti

statali dei corrispondenti interventi sostanziali, devono ritenersi

lesive dell'autonomia finanziaria della regione stessa, come definita

dagli artt. 56, secondo comma, e 109 del d.P.R. n. 616 del 1977. Con

questi articoli, infatti, sono riconosciuti alla competenza

regionale, ovviamente in relazione alle opere rientranti nella

propria sfera di attribuzioni, gli interventi finanziari diretti ad

agevolare l'accesso al credito, la disciplina dei rapporti con gli

istituti di credito, la determinazione dei criteri

dell'ammissibilità al credito agevolato e il controllo sulla

destinazione dello stesso. È evidente, pertanto, il contrasto con

tali norme delle disposizioni impugnate, nella parte in cui si

riferiscono agli interventi sugli impianti sportivi di competenza

regionale (cioè quelli posti in relazione alle opere di cui alla

lett. c, art. 1, comma primo).

Né, in contrario, può affermarsi che, in ipotesi, si tratta di

finanziamenti di tipo straordinario, i quali, come tali, sono stati

riconosciuti da questa Corte (sentt. nn. 356 e 357 del 1985) come

interventi aggiuntivi rispetto a quelli di competenza regionale. Di

questa specie di interventi, infatti, mancano nel caso tanto gli

aspetti formali (collegamenti con fondi speciali, etc.) quanto quelli

sostanziali (natura del finanziamento, etc.).

6.1 - Gli stessi argomenti ora menzionati inducono ad accogliere

le censure di incostituzionalità prospettate dalle Province di

Trento e di Bolzano nei confronti delle medesime disposizioni oggetto

dell'impugnazione discussa nel punto immediatamente precedente (punto

6). In tal caso, tuttavia, l'accoglimento si estende al complesso

delle disposizioni contenute nell'art. 2, primo comma, lett. b, e

comma 1- ter, in quanto spettando alle Province ricorrenti la

competenza sostanziale degli interventi sugli impianti destinati sia

a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline

(art. 1, primo comma, lett. b), sia a promuovere l'esercizio delle

attività sportive non agonistiche (art. 1, primo comma, lett. c),

deve riconoscersi l'incostituzionalità delle erogazioni di spesa e

degli interventi finanziari previsti al fine di sostenere il relativo

onere di spesa. Pertanto, va dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, nei commi primo lett. b e primo- ter,

nella parte in cui tali disposizioni si riferiscono alle Province

autonome di Trento e di Bolzano, in quanto ne risultano violati gli

artt. 78 e 80 St. T.A.A., che attribuiscono alle Province suddette il

potere di disciplinare con proprie leggi gli interventi finanziari

nei settori di propria competenza.

6.2 - Con il medesimo ragionamento svolto nei due punti

immediatamente precedenti vanno accolte le censure prospettate dalla

Regione e dalle Province ricorrenti nei confronti dell'art. 2,

secondo comma, della legge n. 65 del 1987, il quale, al fine di

favorire l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, primo

comma, lett. c (interventi su impianti destinati a promuovere

l'esercizio dell'attività sportiva non agonistica), prevede sia la

concessione in favore dei soggetti indicati nell'art. 3 l. n. 1295

del 1957 di un contributo in conto capitale nella misura massima del

50% della spesa prevista, sia il relativo stanziamento (con le stesse

modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge impugnata)

della somma di lire 15 miliardi nello stato di previsione del 1987

del Ministero del turismo e dello spettacolo. Per i motivi già detti

tali disposizioni contrastano, per quanto si riferisce alle Province

di Trento e di Bolzano, con gli artt. 78 e 80 dello St. T.A.A. e, per

quanto si riferisce alle Regioni a statuto ordinario, con l'art. 119

Cost., come specificato dagli artt. 56, secondo comma, lett. b, e 109

del d.P.R. n. 616 del 1977.

7. - Vanno invece respinte le censure che la Regione Lombardia,

sulla base di una pretesa violazione dell'autonomia amministrativa e

finanziaria delle regioni a statuto ordinario, prospetta tanto nei

confronti dell'art. 1, sesto comma, l. n. 65 del 1987, quanto nei

confronti dell'art. 2, comma 2- bis, della medesima legge. In queste

disposizioni sono previste, nel primo caso, la concessione di

contributi in conto capitale da parte del Ministero del turismo e

dello spettacolo in favore di comuni in cui si realizzano gli

interventi sugli impianti necessari per lo svolgimento dei campionati

mondiali di calcio del 1990 e, nel secondo caso, l'assistenza di un

contributo statale pari all'intera rata di ammortamento a favore dei

mutui già contratti dai Comuni nel 1986 con l'Istituto per il

credito sportivo per le finalità relative agli interventi necessari

per lo svolgimento dei predetti campionati mondiali. Dalla

finalizzazione alle esigenze dei campionati mondiali di calcio del

1990 appare evidente che gli interventi finanziari dello Stato

oggetto della presente impugnazione attengono a competenze che, come

si è precedentemente affermato (punto 3.1), esorbitano dalle

attribuzioni regionali. Non può pertanto avere alcun fondamento

qualsiasi censura che assuma come propria premessa la competenza

delle regioni sui predetti interventi finanziari.

8. - Parimenti infondata è la questione di costituzionalità

sollevata dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art. 2- bis,

quarto comma, della legge n. 65 del 1987, il quale estende la

possibilità che i mutui ventennali previsti a favore dei comuni per

la realizzazione degli interventi sugli impianti destinati a ospitare

gli incontri dei campionati mondiali di calcio del 1990 (di cui

all'art. 2, primo comma, lett. a) siano concessi con le medesime

modalità anche ai comuni che già alla data dell'entrata in vigore

delle disposizioni impugnate abbiano già affidato o abbiano in corso

di affidamento la costruzione e la gestione di un impianto inserito

nel programma di interventi necessari per l'organizzazione dei

campionati mondiali di calcio del 1990. La regione, infatti, non può

fondatamente lamentarsi di pretese violazioni della propria autonomia

finanziaria in relazione a interventi che, come si è precedentemente

affermato (punto 3.1), esorbitano dalla propria sfera di

attribuzioni.

9. - Non fondata è altresì la questione di costituzionalità,

sollevata tanto dalle Province di Trento e di Bolzano quanto dalla

Regione Lombardia, in relazione all'art. 2, sesto comma, della legge

n. 65 del 1987, che riconosce all'ente interessato alla realizzazione

di piani relativi alla costruzione di grandi strutture sportive la

possibilità di procedere direttamente alla predisposizione di un

progetto da inoltrare al Ministero del turismo e dello spettacolo per

l'accesso al Fondo investimenti e occupazione (FIO). Più in

particolare, le ricorrenti lamentano che la disposizione impugnata,

prevedendo la possibilità di accesso al FIO da parte dei comuni o di

altro ente abilitato alla realizzazione di grandi strutture sportive

per il tramite del Ministero del turismo e dello spettacolo anziché

per il mezzo delle Regioni o delle Province autonome, si pone in

contrasto con il principio statutario che riconosce a queste ultime

la competenza a

disciplinare con proprie leggi gli interventi finanziari e quelli

volti ad agevolare l'accesso al credito in relazione alle materie

loro attribuite (art. 119 Cost., come definito dagli artt. 59 e 109

del d.P.R. n. 616 del 1977; artt. 8 nn. 20 e 17, 9 n. 11, 16, 78 e 80

St. T.A.A. e relative norme di attuazione).

Le censure così proposte vanno respinte, poiché le modalità di

accesso al FIO, allora limitato ai Ministeri e alle Regioni, sono

state regolate dalla legge finanziaria del 1983 (l. 26 aprile 1983,

n. 130, art. 21), e successive modificazioni, senza che vi fosse una

specifica ragione di ordine costituzionale a sorreggere tale

disposizione. Non può perciò essere sospettata di

incostituzionalità una legge statale che, intervenendo

successivamente, modifica una disciplina disposta da una legge

ordinaria dello Stato precedentemente emanata. Tanto più che,

poiché le disposizioni impugnate fanno esplicito riferimento alla

realizzazione "di piani complessi e articolati che prevedono la

costruzione di grandi strutture sportive, connessi servizi

tecnologici e sistemi infrastrutturali" (art. 1, sesto comma), appare

del tutto ragionevole che il legislatore abbia previsto l'inoltro al

Ministero da parte dei comuni o degli altri enti interessati per

l'accesso al FIO.

10. - Infondata è anche la censura di incostituzionalità

prospettata dalla Provinca di Bolzano nei confronti dell'art. 2- bis,

terzo comma, della legge n. 65 del 1987. Questa disposizione prevede

che il parere per i progetti di costruzione e di ampliamento dei

campi sportivi elaborati dai comuni e dagli altri enti interessati

sia espresso dal Comitato provinciale del C.O.N.I. per spese non

superiori a due miliardi e dalla Commissione impianti sportivi dello

stesso C.O.N.I. per spese superiori a tale importo. Secondo la

ricorrente, tale parere, sostituendosi a quello dei competenti organi

provinciali, lederebbe l'autonomia legislativa e amministrativa della

Provincia. La censura va respinta poiché non considera che il parere

del C.O.N.I. è espressione di un potere di consulenza essenzialmente

tecnica e, pertanto, non si sostituisce ai diversi pareri degli

organi provinciali, i quali possiedono un carattere amministrativo.

In altre parole, si tratta di due competenze diverse che si

affiancano l'una all'altra nel concreto esercizio del processo di

attuazione dei piani di costruzione o di ammodernamento degli

impianti sportivi.

11. - Infondata, nei sensi di cui in motivazione, è infine la

questione sollevata dalla Regione Lombardia nei confronti dell'art.

2- bis, secondo comma, della legge n. 65 del 1987. In quest'articolo

si dispone che per la realizzazione degli impianti destinati a

promuovere l'esercizio dell'attività sportiva di base (di cui

all'art. 1, primo comma, lett. c), nonché delle opere

infrastrutturali strettamente connesse e funzionali alla

ristrutturazione degli impianti esistenti al fine di adeguarli alle

esigenze dei campionati mondiali di calcio del 1990, si applicano le

disposizioni di cui all'art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1

("Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche,

e di impianti e costruzioni industriali"). Poiché tale articolo

contiene disposizioni, come quelle comprese nei commi 4, 5 e 6, che

prevedono deroghe particolari ai controlli regionali sugli strumenti

urbanistici e poiché questa Corte ha già affermato (sent. n. 214

del 1985) che le norme di dettaglio ivi previste sono sostituibili (e

di fatto sono state sostituite in numerosissime regioni) da

successive disposizioni regionali che si adeguino ai nuovi principi,

la ricorrente prospetta l'illegittimità dell'articolo 2-bis, cpv.,

della legge impugnata in quanto, a suo giudizio, mira a rendere

nuovamente applicabile la legge statale a preferenza di quella

regionale.

La censura prospettata dalla ricorrente va respinta, poiché si

basa su una interpretazione errata della disposizione oggetto della

presente impugnazione. Quest'ultima non intende affatto sostituire la

legge statale sull'accelerazione delle procedure per l'esecuzione

delle opere pubbliche a quelle delle regioni successivamente emanate

nella corrispondente materia di competenza regionale (e con ciò

stesso non intende aggirare la pronunzia di questa Corte

precedentemente citata), ma si limita a disporre che per le opere cui

la disposizione impugnata fa riferimento, le quali rientrano, per

l'appunto, nella competenza regionale, si debbano applicare le regole

sull'accelerazione delle procedure in vigore: s'intende, le leggi

regionali nelle regioni in cui queste siano state adottate, quelle

statali nelle regioni rimaste ancora inerti. È ragionevole pensare,

infatti, che, nello stabilire un precetto generale valido per tutto

il territorio nazionale, lo Stato non possa non richiamare la propria

legge, anziché far riferimento alle numerose leggi regionali

successivamente emanate. Questo richiamo, tuttavia, non estende

l'applicabilità della legge statale alle regioni che avessero

esercitato la propria competenza legislativa nella stessa materia,

ma, essendo stato compiuto per ragioni di "economia" normativa,

suppone che ciascuna regione possa applicare la propria legge, ove

questa fosse stata adottata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi di cui in epigrafe:

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

della legge 6 marzo 1987, n. 65, in toto, sollevata in riferimento

agli artt. 2, 3, terzo comma, 8, nn. 17 e 20, 9, n. 11, 16, 78 e 80

dello Statuto speciale per il T.A.A. e relative norme di attuazione;

Dichiara la illegittimità costituzionale: dell'art. 2, secondo

comma della legge n. 65 del 1987; degli artt. 2, primo comma, lett.

b), e 2, comma 1- ter della predetta legge, nella parte in cui si

riferiscono agli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett.

c) della stessa legge; degli artt. 2, primo comma lett. b), e 2,

comma 1- ter della predetta legge n. 65 del 1987, nella parte in cui

si riferiscono alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

dell'art. 1, quarto e quinto comma della predetta legge n. 65 del

1987, nella parte in cui si riferisce alle Province autonome di

Trento e di Bolzano; dell'art. 1, quarto e quinto comma della legge

n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferisce agli interventi

previsti dall'art. 1, primo comma, lett. c), della stessa legge;

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, secondo

comma, della predetta legge, sollevata, in riferimento agli artt. 117

e 118 Cost., dalla Regione Lombardia;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

degli artt. 1, terzo e sesto comma, 2, primo comma, lett. a), 2,

comma 2-bis, 2-bis, secondo e quarto comma della legge n. 65 del

1987, sollevate, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.,

dalla Regione Lombardia; dell'art. 2-bis, terzo comma della predetta

legge n. 65 del 1987, sollevata, in riferimento agli artt. 8, nn. 17

e 20, 9, n. 11, 16, 78 e 80 dello Statuto speciale per il T.A.A.

dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BALDASSARRE

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:517 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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