Corte costituzionale

Sentenza n. 516/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/11/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale della tabella O, lettera

b), terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985,

n. 41 (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale),

promossi con ordinanze emesse il 7 luglio (n. 4 ordinanze) e

l'8 luglio 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Regione Siciliana, iscritte ai nn. 66, 67, 68, 69 e 70 del registro

ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10 - prima serie speciale - dell'anno 2000;

Visti gli atti di costituzione di Lui Licia, nonché gli atti di

intervento di Campisi Rosario e della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Giuseppe Fazio per Lui Lucia e l'Avvocato dello

Stato Giuseppe Stipo per la Regione Siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di vari giudizi diretti ad ottenere il

riconoscimento della indennità di contingenza, riguardanti

pensionati che svolgono attività retribuita (r.o. nn. 66 e 67 del

2000) e titolari di più pensioni (r.o. nn. 68, 69 e 70 del 2000), la

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana,

con cinque ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale della tabella O, lettera b), terzo comma,

della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41.

Secondo tale disposizione, ai titolari di più pensioni o assegni

vitalizi, l'indennità di contingenza o comunque ogni maggiorazione

dipendente dall'adeguamento al costo della vita compete ad un solo

titolo e non è cumulabile con altre indennità derivanti da forme di

adeguamento al costo della vita connesse a trattamenti di attività

di servizio o di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni,

salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Il giudice rimettente prospetta la violazione delle norme

costituzionali testé enunciate, nonché dei principi più volte

affermati in materia dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto

la norma in questione, nel disporre la sospensione dell'indennità di

contingenza, non stabilisce il limite minimo dell'emolumento o del

trattamento pensionistico in relazione al quale si giustifichi e

possa divenire operante la decurtazione dell'indennità stessa; al

contrario, essa potrebbe ritenersi compatibile con i principi

costituzionali solo nella ipotesi in cui le prestazioni pensionistica

e retributiva siano di ammontare tale da giustificare simile misura.

Rileva, il giudice a quo come alle fattispecie dedotte in

giudizio non sia applicabile l'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, bensì che esse sottostanno alla normativa

emanata, nell'ambito della competenza esclusiva, dalla Regione

Siciliana, cioè al disposto della tabella O, lettera b), terzo

comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

Quanto alla rilevanza, il giudice a quo sottolinea che solo

l'accoglimento della questione proposta potrebbe condurre a buon

esito la richiesta di riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla

percezione della indennità di contingenza sui diversi trattamenti.

2. - Nel giudizio innanzi alla Corte (r.o. n. 66 del 2000) si è

costituita Licia Lui, ricorrente nel giudizio a quo la quale ha

insistito per la declaratoria di incostituzionalità della norma

impugnata, sottolineando, in particolare, che la Corte costituzionale

si è già pronunziata su analoga disposizione (art. 4 della legge

della Regione Siciliana 24 luglio 1978, n. 17), dichiarandola

incostituzionale (sentenza n. 376 del 1994).

3. - In tutti i giudizi introdotti con le ordinanze sopra

richiamate è intervenuta la Regione Siciliana per il tramite

dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la

inammissibilità della questione, per difetto di un'adeguata

motivazione e per genericità della esposizione dei fatti, che non

consentono di cogliere la rilevanza della questione nei giudizi a

quibus.

4. - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza 7 luglio 1999 (r.o.

n. 70 del 2000) e, per quanto potesse occorrere anche negli altri

giudizi iscritti ai nn. r.o. 66, 67, 68 e 69 del 2000, è stato

prodotto intervento da parte di Campisi Rosario, il quale giustifica

il proprio intervento con il fatto che ha pendente analogo ricorso al

fine di ottenere le indennità in questione su entrambi i trattamenti

pensionistici in godimento.

5. - Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza la

Regione Siciliana ha depositato una memoria, con la quale ha ribadito

le conclusioni già rassegnate, insistendo, altresì, per la

inammissibilità delle questioni proposte.

Anche Campisi Rosario, interveniente nella giudizio iscritto al

r.o. n. 70 del 2000, ha presentato una memoria, con cui contesta le

eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura dello Stato,

ritenendo che il giudice a quo abbia fatto una adeguata esposizione

dei fatti, con l'esatta individuazione delle amministrazioni e degli

interessati così come ha sufficientemente motivato.

Nel merito pone l'accento sulla illegittimità delle norme

laddove non prevedono il tetto "dell'altra pensione pubblica o della

concorrente retribuzione, al di sotto o al di sopra del quale

sospendere o concedere l'indennità de qua". Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta

all'esame della Corte riguarda la tabella O, lettera b), terzo comma,

della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove

norme per il personale dell'amministrazione regionale) sotto il

profilo della violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, in

quanto il divieto di cumulo ha carattere generale senza stabilire un

limite minimo della retribuzione di attività o del complessivo

trattamento pensionistico.

2. - La eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione

Siciliana è priva di fondamento, in quanto dalle ordinanze di

remissione risultano gli elementi essenziali in punto di fatto della

controversia, necessari per inquadrare e verificare la rilevanza

della questione prospettata, chiaramente incentrata, da un canto, su

pretese avanzate da titolari di pensione o assegni vitalizi, erogati

dalla Regione Siciliana, aventi a loro volta un contemporaneo

trattamento per attività di servizio o di altra pensione e,

dall'altro lato, sul problema della legittimità costituzionale della

prescrizione di legge regionale (certamente applicabile alle

fattispecie) secondo cui l'indennità di contingenza (o indennità

similare caratterizzata da maggiorazione per adeguamento al costo

della vita) compete ad un solo titolo, con divieto generalizzato di

cumulo della stessa indennità, quale che sia il titolo di

trattamento, di attività di servizio o di pensione.

Preliminarmente deve essere sottolineato che la norma contestata

è contenuta in una disposizione formalmente distinta da quelle su

cui è già intervenuta una dichiarazione di illegittimità

costituzionale, per cui anche se ha un contenuto equivalente, deve

ritenersi efficace ed operante fino a che non sia abrogata o

dichiarata costituzionalmente illegittima.

3. - I giudizi possono essere riuniti e decisi con unica

sentenza, stante la evidente connessione oggettiva per identità

della questione sollevata che riguarda la medesima disposizione

normativa.

4. - Quanto all'intervento spiegato da Campisi, che non è stato

parte nel giudizio a quo, deve, in conformità di costante

giurisprudenza di questa Corte, essere riaffermata la

inammissibilità nel giudizio incidentale di legittimità

costituzionale di intervento di soggetti che non siano parte in causa

nel giudizio a quo a nulla rilevando l'eventuale partecipazione ad

altri giudizi di identico o analogo oggetto (v., da ultimo, sentenza

n. 300 del 2000).

5. - La questione è fondata.

Infatti, deve ritenersi che un divieto generalizzato di cumulo di

indennità di contingenza (o indennità equivalenti nella funzione di

sopperire ad un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto

di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a

titolo di attività di servizio o di pensione (ovviamente quando non

vi sia una incompatibilità), non sia previsto (v. sentenza n. 566

del 1989; n. 376 del 1994) un ragionevole limite minimo di

trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice

rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del

lavoratore-pensionato e della sua famiglia o del pensionato con

pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il

divieto debba essere necessariamente escluso.

Giova chiarire che l'illegittimità costituzionale non deriva dal

divieto di cumulo, di per sé non incostituzionale in relazione alla

originaria funzione della indennità di contingenza (o similare) come

elemento aggiuntivo (correlato a percentuale di stipendio o pensione)

e separato dalla retribuzione o pensione, con finalità di adeguarla

ad un livello minimo rispetto alle variazioni del costo della vita:

ma si verifica in presenza di divieto di cumulo di indennità di

contingenza (o similare) generalizzato, cioè senza che sia fissato

un limite minimo o trattamento complessivo per le attività alle

quali si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il

divieto stesso.

D'altro canto, spetta al legislatore la scelta tra diverse

soluzioni, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema

retributivo e pensionistico, purché sia rispettata l'esistenza

dignitosa del lavoratore-pensionato, con possibilità di distinguere

la disciplina del cumulo anche con ragionevoli differenziazioni

temporali, collegate alla diversa nuova natura e funzione della

indennità anzidetta e alla progressiva trasformazione - anche per

effetto del conglobamento pensionistico - della incidenza del

problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale della tabella O, lettera

b), terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985,

n. 41 (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale),

nella parte in cui non determina la misura del trattamento

complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di

pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità

di contingenza ed indennità similari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Presidente: Mirabelli

Redattore: Chieppa

Cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:516 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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