Corte costituzionale

Sentenza n. 51/1973

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/04/1973 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 54d.P.R. 916/1958

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo

comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sul Consiglio superiore della

magistratura, e, dell'art. 154 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916,

promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1971 dal Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale - sezione IV - sul ricorso di Augugliaro

Giuseppe contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 176

del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 158 del 21 giugno 1972.

Visti gli atti di costituzione del Ministero di grazia e giustizia

e di Augugliaro Giuseppe;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore

Paolo Rossi;

uditi l'avv. Leopoldo Piccardi, per l'Augugliaro, ed il vice

avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Ministero di

grazia e giustizia.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio avente ad oggetto la legittimità di

taluni decreti del Presidente della Repubblica datati 24 giugno 1967,

emessi in conformità della delibera del Consiglio superiore della

magistratura del 9 marzo 1967, con la quale era stata respinta

l'istanza di revisione dello scrutinio a magistrato di Cassazione

avanzata dal dr. Augugliaro, il Consiglio di Stato ha sollevato

questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 13,

ultima parte, della legge 24 maggio 1958, n. 195, e 54 del d.P.R. 16

settembre 1958, n. 916, in riferimento agli artt. 3 e 97. della

Costituzione.

Il giudice a quo, osserva, in ordine alla rilevanza della

questione, che dalla incostituzionalità della norma denunciata

conseguirebbe, per. derivazione, il vizio dell'atto impugnato, emanato

prima che la legge 18 dicembre 1967, n. 1198, abrogasse la norma ora

sospettata di illegittimità costituzionale. Nel merito si rileva che

gli scrutinati potevano ricorrere al Consiglio superiore della

magistratura avverso la delibera della Commissione di scrutinio al fine

di ottenerne la revisione, ma la necessaria partecipazione all'organo

di riesame del Primo Presidente della Corte di cassazione, presidente

di diritto della Commissione di primo grado, secondo il sistema

legislativo allora vigente, poteva implicare una violazione del

principio costituzionale d'uguaglianza e del principio di imparzialità

della pubblica Amministrazione.

L'incompatibilità con tali principi dovrebbe dedursi, secondo

l'ordinanza di remissione, dalle disposizioni normative che

espressamente escludono la partecipazione alle delibere di riesame

degli scrutini, degli altri membri del Consiglio superiore della

magistratura che abbiano fatto parte della Commissione di scrutinio,

nonché della disparità di trattamento tra "lo scrutinando, che abbia

riportato tra i voti favorevoli quello del Primo Presidente e che possa

quindi contare su una coerente nuova favorevole valutazione, ed il

collega che detto voto non abbia riportato, e che debba quindi temere

una coerente nuova valutazione sfavorevole".

Si è costituito in questa sede il Ministero di grazia e giustizia,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto

di deduzioni depositato il 7 luglio 1972, chiedendo dichiararsi

l'infondatezza della questione sollevata.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che nel nostro ordinamento

giuridico esistono vari casi di giudici o di organi amministrativi,

chiamati a riesaminare i propri pronunciati (revocazione, opposizione

ecc.); comunque, in via del tutto non concessa, a voler considerare, in

materia di ricorsi amministrativi, come principio generale, che non

possa far parte del collegio di riesame chi abbia partecipato alla

deliberazione del provvedimento impugnato, non per questo ogni norma

che ad esso derogasse, come nella specie, dovrebbe essere considerata

in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Invero la violazione del principio costituzionale di uguaglianza

non può ricorrere quando la diversità di disciplina, adottata dal

legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità politica, non sia

contraria ai criteri della ragionevolezza, ma risponda ad una

diversità oggettiva di situazioni.

Nella specie la ragionevole giustificazione del trattamento

differenziato nei confronti del solo Primo Presidente della Corte di

cassazione, dovrebbe desumersi dalla posizione eminente del medesimo e

dalla circostanza che egli è un semplice componente del Consiglio

superiore della magistratura, che è formato da 24 membri. Tale ultimo

rilievo, insieme alla constatazione che egli non è parte né portatore

di interessi propri, dovrebbe far risultare inconferente il richiamo

all'art. 97 della Costituzione.

Si è costituito in questa sede anche il dr. Augugliaro,

rappresentato e difeso dall'avv. Leopoldo Piccardi, con atto di

deduzioni depositato il 7 novembre 1972, il quale ha chiesto

l'accoglimento della questione sollevata.

La parte privata si riporta sostanzialmente alle argomentazioni

svolte nella ordinanza di remissione, osservando che l'art. 97 della

Costituzione opera anche nei confronti del Consiglio superiore della

magistratura, in considerazione della natura dell'attività da questo

svolta, e non ostandovi la particolare rilevanza costituzionale

dell'organo stesso.

Nelle memorie depositate e nella discussione orale le parti hanno

ulteriormente sviluppato le rispettive argomentazioni, insistendo nelle

conclusioni prese. Considerato in diritto :

Secondo il sistema normativo vigente prima dell'entrata in vigore

dell'art. 6 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, il Primo Presidente

della Corte di cassazione, presidente della Commissione di scrutinio a

magistrato di Cassazione, poteva partecipare alle decisioni del

Consiglio superiore della magistratura da adottarsi in sede di reclamo

avverso le delibere della Commissione stessa, a differenza degli altri

membri elettivi del Consiglio superiore, nei cui confronti operava come

causa d'incompatibilità l'aver già fatto parte della suddetta

Commissione (artt. 13, u.c., legge 24 marzo 1958, n. 195, e 54 d.P.R.

16 settembre 1958, n. 916).

La Corte costituzionale deve quindi decidere se la doppia veste che

veniva in tal modo ad assumere il Primo Presidente della Cassazione,

membro di diritto del Consiglio superiore della magistratura ai sensi

dell'art. 104 della Costituzione, contrastasse o meno con gli artt. 97

e 3 della Carta.

Sotto il primo profilo è stata prospettata l'eventualità che la

composizione dell'organo procedente al riesame potesse risultare

contrastante con il principio di imparzialità della pubblica

Amministrazione, per l'intervento necessario di colui che avendo già

presieduto la Commissione di primo grado, non avrebbe potuto non essere

influenzato dal voto già espresso.

Sotto il secondo profilo è stata posta in luce una ingiustificata

disparità di trattamento tra i diversi membri del Consiglio superiore

della magistratura, essendo inibito a quelli elettivi, e non al Primo

Presidente della Cassazione, come agli altri membri di diritto, di

partecipare alla delibera di revisione degli scrutini, qualora avessero

fatto parte della relativa commissione. Altra disparità è stata

ravvisata tra i diversi scrutinati e in particolare tra colui "che

abbia riportato tra i voti favorevoli quello del Primo Presidente e che

possa quindi contare su una coerente nuova favorevole valutazione, ed

il collega che detto voto non abbia riportato e che debba quindi temere

una coerente nuova valutazione sfavorevole".

La questione è fondata con riferimento all'art. 3 della

Costituzione, da cui discende, per regola generale, la parità di tutti

i componenti gli organi collegiali, titolari di uguali diritti e

doveri.

La partecipazione del Primo Presidente della cassazione alla

delibera consiliare di revisione dello scrutinio non implicherebbe di

per se sola, automatica violazione del principio di imparzialità della

pubblica Amministrazione, attesa l'amplissima composizione dell'organo

di secondo grado e l'assenza di un interesse di parte nella persona del

Primo Presidente.

È invece da rilevare che la qualità del Primo Presidente della

Corte di cassazione, considerato dalla Costituzione come titolo per la

sua partecipazione "di diritto" al Consiglio superiore della

magistratura, non può autorizzare una discriminazione tra membri

elettivi del Consiglio superiore della magistratura, e membri di

diritto, consentendo a questi ultimi, in deroga ai principi generali

vigenti in materia, l'ulteriore potere di far valere una seconda volta

la propria opinione, quando il Consiglio riesamini gli scrutini

disposti dall'apposita commissione.

Rimane così assorbita ogni ulteriore censura prospettata

nell'ordinanza di remissione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, ultimo

comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nella parte in cui esclude

i membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura dal

divieto di partecipazione alle deliberazioni del Consiglio, previste

nei commi primo e secondo dello stesso articolo, sui ricorsi e reclami

avverso gli atti e le deliberazioni delle Commissioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:51 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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