Corte costituzionale

Sentenza n. 509/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1r.d.l. 1172/1936
  • art. 1r.d. 627/1938

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 R.D.L. 2

giugno 1936, n.1172, (Estensione a coloro che hanno partecipato alle

operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a

favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918), convertito in

legge 26 dicembre 1936, n. 2439, in relazione all'art. 1 del R.D. 10

maggio 1938, n. 627 (Determinazione dei cicli di operazioni di grande

polizia coloniale nei territori dell'Africa Orientale Italiana),

promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1980 dalla Corte dei

Conti - Sezione III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Scafa

Giovan Battista, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno

1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza del 22 febbraio 1980 (r.o. n. 219/1983), la Corte

dei Conti, Sez. III giurisdizionale, solleva questione di

legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. -

dell'art. 1 R.D.L. 2 giugno 1936, n. 1172 (convertito in l. 26

dicembre 1936, n. 2439) in relazione all'art. 1 R.D. 10 maggio 1938,

n. 627 "in quanto non estendono i benefici previsti a favore dei

combattenti a coloro i quali parteciparono alle operazioni di grande

polizia coloniale in A.O.I. successivamente al 5 maggio 1936".

La questione è sorta nel corso di un giudizio nel quale un

dipendente dell'amministrazione provinciale di L'Aquila, cessato dal

servizio il 31 luglio 1971, chiedeva il riconoscimento del beneficio

di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, per aver

partecipato alle operazioni di grande polizia coloniale nell' ex

Africa Orientale Italiana, iniziate dopo il 5 maggio 1936, data in

cui il legislatore del tempo ha considerato conclusa la guerra

d'Etiopia.

La Corte dei Conti, per verificare la possibilità di attribuire

al dipendente in questione la qualifica di ex-combattente, richiesta

dalla legge invocata, esamina la precedente legislazione premiale a

favore degli ex-combattenti, a partire dal R.D. n. 1290 del 1922, che

introdusse la previsione di particolari benefici per i partecipanti

alla guerra del 1915-1918, successivamente estesa da ulteriori

provvedimenti legislativi ai partecipanti a nuovi conflitti.

Per quanto in particolare riguarda il conflitto italo-etiopico,

che lo stesso legislatore ha espressamente considerato limitato al

periodo 3 ottobre 1935-5 maggio 1936, l'impugnato art. 1 R.D.L. n.

1172 del 1936 ha riconosciuto ai combattenti che vi abbiano preso

parte il complesso dei benefici del R.D. del 1922, integrato poi con

successive puntuali attribuzioni di ulteriori agevolazioni.

L'art. 1 del R.D. n. 627 del 1938, nel determinare i cicli di

operazioni della grande polizia coloniale in A.O.I., non estende

espressamente ai suoi partecipanti i benefici combattentistici allora

vigenti, ma si limita a prevedere che la partecipazione a tali

operazioni "è utile" agli effetti della concessione dei benefici di

cui alle vigenti disposizioni di legge", equiparando poi tali

operazioni di polizia a quelle belliche agli effetti della

liquidazione della pensione di guerra.

A parere del giudice a quo, e di un consolidato indirizzo

giurisprudenziale della stessa Corte dei Conti e del Consiglio di

Stato, tale complesso normativo indurrebbe ad escludere la

possibilità che i membri delle unità addette alla polizia coloniale

possano considerarsi ex-combattenti, poiché tali sarebbero

considerati soltanto coloro che abbiano preso parte ad operazioni di

guerra riconosciute come tali dallo stesso legislatore. Perciò essi

non sarebbero stati ammessi dalle leggi del tempo a godere del regime

premiale né potrebbero, per gli stessi motivi, essere abilitati ad

avvalersi delle provvidenze previste dalla l. n. 336 del 1970.

Ma proprio tale esclusione, secondo l'autorità remittente,

costituirebbe una forma di disparità di trattamento in danno dei

partecipanti alle operazioni di polizia coloniale rispetto ai

partecipanti ad operazioni belliche che non troverebbe razionale

giustificazione, poiché gli uni e gli altri si sarebbero trovati

esposti agli stessi rischi e sacrifici nel corso di attività

obbiettivamente identiche: di qui il dubbio che l'art. 1 del R.D.L.

n. 1172 del 1936, posto in relazione con l'art. 1 R.D. n. 627 del

1938, in cui tale esclusione sarebbe consacrata, sia in contrasto con

l'art. 3 Cost.

A tale censura non potrebbe obiettarsi - sempre a parere della

Corte dei Conti - che le due situazioni messe a confronto sarebbero

diverse poiché il caso di guerra sarebbe caratterizzato dal

conflitto armato di almeno due Stati, mentre nel caso delle

operazioni di polizia coloniale si tratterebbe della reazione di uno

Stato ad una sollevazione armata nell'ambito del proprio territorio:

nel caso di specie infatti le operazioni militari furono iniziate e

concluse unilateralmente dallo Stato italiano e venne a mancare un

formale trattato di pace. La lesione del principio di uguaglianza

sarebbe ancora più evidente considerando che a certi limitati fini i

due tipi di operazioni risultano equiparate sia nello stesso R.D.L.

n. 627 del 1938, sia in precedenti provvedimenti concernenti il

periodo 1922-1927, sia, infine, nel recente d.P.R. n. 1092 del 1973

(art. 37), a proposito, quest'ultimo, della valutazione dei servizi

resi nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

2. - È intervenuto in giudizio il presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo una pronunzia di infondatezza.

Obbietta l'Avvocatura che la disparità di trattamento tra addetti

alle operazioni di polizia coloniale e partecipanti ad operazioni

belliche sarebbe del tutto giustificata poiché il concetto di

combattente cui alludono le norme in materia sarebbe caratterizzato

dal riferimento ad uno stato di guerra, e cioè ad una situazione non

soltanto formalmente, ma anche sostanzialmente diversa, sia sotto il

profilo giuridico sia sotto quello politico, da quella di polizia

coloniale.

Di conseguenza, nella specie, il legislatore avrebbe correttamente

fatto uso del proprio potere discrezionale nell'ambito di una

valutazione globale degli interessi generali, ad esso riservata.

Né rileverebbe in contrario l'estensione, a favore dei

partecipanti ai cicli di grande polizia coloniale, di talune

disposizioni in materia pensionistica riguardanti i combattenti, in

quanto le norme che la prevedono non sarebbero volte a stabilire una

completa equiparazione delle due categorie, ma soltanto a concedere

ai primi, in relazione alla peculiarità dei fini perseguiti, singole

e determinate agevolazioni che non avrebbero potuto loro competere

proprio per la diversità della natura e della finalità del servizio

prestato. Considerato in diritto

1. - La Corte dei Conti, Sez. III giurisdizionale, con ordinanza

del 22 febbraio 1980 (r.o. n. 219/1983) prospetta il dubbio che la

normativa impugnata (art. 1 R.D.L. 2 giugno 1936, n. 1172, in

relazione all'art. 1 R.D. 10 maggio 1938, n. 627) nell'attribuire la

qualifica di combattente, ai fini dell'applicazione della relativa

legislazione premiale, ai soli partecipanti alla guerra

italo-etiopica e non ai partecipanti alle operazioni di grande

polizia coloniale nei territori dell' ex Africa Orientale Italiana,

violi l'art. 3 Cost. perché sottoporrebbe a trattamento

ingiustificatamente differenziato soggetti esposti agli stessi rischi

e sacrifici nell'espletamento di attività oggettivamente identiche.

2. - La questione non è fondata.

Non può invero ritenersi irragionevole che la legge riservi i

c.d. benefici combattentistici ai soli partecipanti a veri e propri

fatti di guerra, come tali riconosciuti dallo stesso legislatore, e

non li attribuisca pure ai partecipanti alle operazioni di polizia

coloniale, le quali, per essere intese alla reintegrazione e al

mantenimento dell'ordine pubblico interno nel territorio soggetto

alla sovranità dello Stato e non dirette contro uno Stato straniero,

non possono assimilarsi alle operazioni belliche.

Né, d'altra parte, è sindacabile in questa sede il giudizio,

prettamente politico, che ha indotto il legislatore del tempo a

considerare lo stato di guerra limitato al periodo 3 ottobre 1935 - 5

maggio 1936 e a qualificare come operazioni di grande polizia

coloniale quelle svolte successivamente a tale data.

Infine, l'estensione ai membri delle unità addette a tali

operazioni di alcune soltanto delle agevolazioni concesse agli

ex-combattenti, lungi dal potere essere assunte quale indice di una

generale equiparazione, costituisce, al contrario, una conferma della

tradizionale diversa considerazione e del conseguente differenziato

trattamento che lo stesso legislatore - peraltro con giudizio, per le

ragioni già dette, non arbitrario - ha inteso riservare alle due

categorie.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del R.D.L. 2 giugno 1936, n. 1172 (Estensione a coloro

che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale

delle provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti nella guerra

1915-1918), convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439, posto

in relazione con l'art. 1 R.D. 10 maggio 1938, n. 627 (Determinazione

dei cicli di operazioni di grande polizia coloniale nei territori

dell'Africa Orientale Italiana), in riferimento all'art. 3 Cost.,

sollevata dalla Corte dei Conti, Sezione III giurisdizionale, con

ordinanza del 22 febbraio 1980 (r.o. n. 219/1983).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:509 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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