Corte costituzionale

Sentenza n. 508/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1978 (recte 1979),

n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini

previdenziali) e dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338

(Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i

superstiti) promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1990 dal

Pretore di Milano nei procedimenti civili riuniti vertenti tra

Carmine Arpino ed altri e l'I.N.P.S. iscritta al n. 444 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Carmine Arpino ed altri e

dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi gli avvocati Sergio Smedile per Carmine Arpino ed altri,

Paolo Boer per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per

il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 29 novembre 1990 il Pretore di Milano, nei

giudizi civili riuniti tra Carmine Arpino ed altri ed I.N.P.S. (Reg.

ord. n. 444 del 1991), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,

del combinato disposto dell'art. 2, terzo comma, della legge 7

febbraio 1978 (recte 1979) n. 29 (Ricongiunzione dei periodi

assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e dell'art. 13

della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nella

parte in cui resterebbe consentito al Ministro del lavoro di fissare

nuove tariffe di riscatto in modo irragionevolmente discriminante e

in misura eccessivamente gravatoria per i lavoratori che hanno

diritto alla ricongiunzione dei periodi assicurativi.

I ricorrenti, dipendenti dell'Azienda Trasporti Municipali di

Milano, hanno chiesto, ai sensi delle suddette disposizioni, la

ricongiunzione dei periodi assicurativi al Fondo di previdenza

addetti ai pubblici servizi di Trasporto, per i periodi da ciascuno

indicati, trascorsi in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro

privato con posizione previdenziale I.N.P.S.

In conseguenza, si sono sentiti richiedere dall'I.N.P.S. il dovuto

pagamento, secondo la formula indicata dalla legge n. 29, calcolato

sui coefficienti stabiliti con il D.M. 19 febbraio 1981 anziché su

quelli stabiliti precedentemente dal D.M. 27 gennaio 1964, che erano

rimasti inalterati per tutto il periodo intermedio.

Ricorda il Pretore che la legge n. 29 del 1979 rinvia, ai fini del

calcolo della somma da pagarsi dal lavoratore, "ai criteri ed alle

tabelle di cui all'art. 13, legge 12 agosto 1962, n. 1338", norma

già dettata per la costituzione di rendita vitalizia in caso di

omissione contributiva, con riferimento alla "riserva matematica

calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e

variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".

Le tariffe, anteriormente fissate con D.M. 27 gennaio 1964, sono

state modificate con il D.M. 19 febbraio 1981, che ne ha operato un

considerevole aumento.

Osserva, in proposito, il giudice a quo che il disposto dell'art.

13 della legge n. 1338 del 1962, al quale rinvia la legge n. 29 del

1979, autorizzerebbe la determinazione tariffaria con criteri

arbitrari o comunque legati unicamente a valutazioni di cassa e di

bilancio dell'I.N.P.S., obliterandosi l'interesse dei lavoratori.

La mancanza di criteri vincolanti per il Ministro, nella

fissazione e futura variazione delle tariffe in parola,

evidenzierebbe una carenza dell'art. 13 legge n. 1338 predetta, in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nonché con il successivo

art. 38, perché porrebbe i lavoratori interessati di fronte a oneri

non ragionevoli e sproporzionati al vantaggio pensionistico, tuttavia

ineludibili per poter realizzare lo stesso diritto al pensionamento.

Con atto depositato il 29 luglio 1991 si sono costituiti Carmine

Arpino ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico

Pennasilico e Sergio Smedile, i quali insistono per una declaratoria

di illegittimità costituzionale delle norme denunciate, ciò

ribadendo, poi, con memoria prodotta in prossimità dell'udienza.

Con atto depositato il 4 luglio 1991 ha presentato note difensive

l'I.N.P.S., difeso dagli avvocati Boer, Pansarella, Cantarini e

Rozera, osservando che la riserva matematica rappresenta il capitale

necessario a costituire una rendita, determinato con criteri desunti

dalla matematica attuariale e che tengono conto dell'età

dell'assicurato, della sua anzianità anagrafica e contributiva e

quindi delle probabilità di maturare diritto a pensione nonché

della distanza tra la data di ricongiunzione e la data di prevedibile

maturazione della pensione stessa.

Pertanto, a meno che non siano da censurare le tariffe per vizi di

calcolo rilevabili dalle stesse, non sussiste possibilità di dolersi

della norma regolatrice.

Si conclude chiedendo una dichiarazione di infondatezza della

questione.

Con atto depositato il 29 luglio 1991 è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, sostenendo che non è in alcun modo dimostrato

- ed anzi è apoditticamente affermato - che le tariffe siano

arbitrarie e non calcolate con criteri matematici e statistici,

sicché nessuna violazione dei parametri costituzionali si è in

realtà verificata. Considerato in diritto 1.1 - La legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi

assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) prevede - art. 2 -

la possibilità di ricongiunzione di periodi di attività da parte

degli aventi titolo a forme di previdenza diverse dalla assicurazione

generale obbligatoria. La norma specifica al terzo comma gli oneri

relativi da porsi a carico dei richiedenti e costituiti in base alla

differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura

assicurativa del periodo utile considerato e le somme versate dalle

gestioni interessate. Resta ivi precisato che la riserva matematica

si determina con i criteri e le tabelle di cui all'art. 13 della

legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei

trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per

l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e cioè secondo tariffe

stabilite, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro,

sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della

previdenza sociale.

1.2 - Il pretore remittente ravvisa un contrasto tra le enunciate

disposizioni e gli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Secondo l'ordine espositivo dell'ordinanza, confliggerebbe con le

previsioni dell'art. 38 tutto il meccanismo tariffario posto in

essere, con criteri di determinazione che si assumono arbitrari e

tali da condurre alla "vanificazione del diritto concesso": la

realizzazione contributiva sarebbe carente di "criteri vincolanti"

assunti dal legislatore e si tramuterebbe così in una palese

irragionevolezza ex art. 3 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Con la stessa sequenza seguita dal giudice a quo, va chiarito

anzitutto che la normativa in esame potrebbe essere riconosciuta

difforme dalle garanzie dell'art. 38, là dove sono assicurati ai

lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze per la vecchiaia ovvero

in caso di invalidità, solo se la copertura assicurativa si

presentasse abnorme rispetto agli scopi che essa si ripropone. Ma a

tanto dimostrare occorrerebbe evidenziare, nei sensi sostenuti dal

Pretore, una palese irragionevolezza dei prelievi, con conseguente

negativa incidenza sull'art. 3.

Ciò tuttavia non è: lo stesso decorso del tempo rispetto a

coloro che avessero subito il prelievo medesimo secondo disposizioni

precedenti si pone, intanto, come ordinario discrimine di

applicazione, soggiungendosi poi subito che le odierne tariffe

risultano, a tenore di legge, emanate con provvedimento del Ministro

del lavoro che tiene conto, ai fini dei relativi calcoli obiettivi,

della riserva matematica, da conservare integra. E se quest'ultima

sta a costituire un capitale inalterato, tale in definitiva a

mantenere la rendita correlata all'importo della contribuzione, il

meccanismo normativamente elaborato è tale da rimanere indifferente

a qualsivoglia variazione a carattere discrezionale. Normativamente

peraltro, a realizzare quanto esposto, sono contemplate, appunto, le

necessità di adeguamento "ove occorra", quando cioè le variazioni,

secondo i principi enunciati, si rendano attuali.

In concreto, risulta che le basi tariffarie in discussione sono

state costruite tenendosi conto delle variazioni nel tempo delle

linee demografiche relative (vedi circolare 6 luglio 1981 n. 563

dell'I.N.P.S.) e della evoluzione normativa intervenuta in materia:

pensione di anzianità, pensioni privilegiate di invalidità e

indirette, aliquote di reversibilità, maggiorazioni per familiari a

carico, estensione della pensione di reversibilità a favore dei

figli studenti, perequazione automatica delle pensioni, parità di

trattamento tra uomini e donne in campo previdenziale (cfr. leggi: 21

luglio 1965, n. 903; 30 aprile 1969, n. 153; 3 giugno 1975, n. 160; 9

dicembre 1977, n. 903).

Cosicché, le imposizioni anzidette appaiono rispondere a compiuti

dettati normativi non in contrasto, perciò, con gli invocati

parametri costituzionali e la questione va dichiarata priva di

fondatezza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto dell'art. 2, comma terzo, della legge 7

febbraio 1978, recte 1979 n. 29 (Ricongiunzione dei periodi

assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e dell'art. 13

della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti)

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal

Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:508 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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