Corte costituzionale

Sentenza n. 504/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/12/1991 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e

secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28

agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle

leggi regionali 7 dicembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1 in

materia di smaltimento dei rifiuti), come modificato dall'art. 2

della legge regionale del Friuli Venezia-Giulia 3 dicembre 1990, n.

53, promossi con n. 4 ordinanze emesse dal Giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Udine e dal Pretore di Udine,

Sezione distaccata di Codroipo, iscritte rispettivamente ai nn. 474,

500, 501 e 524 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28 e 33, prime serie

speciali, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il g.i.p. presso la Pretura di Udine, nel procedimento penale

a carico di Gasparato Celestino, legale rappresentante della società

"Trevi Friuli-Venezia Giulia s.r.l.", sottoposto ad indagini in

ordine al reato di cui all'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n.

915, per aver effettuato presso la sede della stessa società ammasso

provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza la prescritta

autorizzazione regionale, ha osservato che la suddetta società in

data 17 marzo 1989 aveva presentato alla Regione Friuli-Venezia

Giulia denuncia di ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi e,

in data 15 febbraio 1990, aveva richiesto l'autorizzazione regionale

- peraltro non ancora rilasciata - allo stoccaggio provvisorio dei

medesimi rifiuti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 23 del

1989 e successive modifiche.

Ha rilevato che tale norma, approvata a seguito della sentenza

della Corte Costituzionale n. 370 del 1989, consente, sia pure in via

transitoria, alle ditte che già avevano presentato la denuncia di

ammasso in base alla disciplina caducata dalla predetta sentenza

(art. 15, quinto comma, legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 30

del 1987), di proseguire l'attività di ammasso purché venga

presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della detta legge

regionale n. 23 del 1989 - termine poi prorogato al 30 giugno 1990

dall'art. 100 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 3 del

1990 - domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio e che,

in siffatta ipotesi, l'attività in questione è ammessa sino alla

data del provvedimento dell'Amministrazione regionale e, comunque,

sino al 31 dicembre 1990, termine poi prorogato al 30 aprile 1991.

Posto che non sussiste differenza tra ammasso temporaneo e

stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi e che le

disposizioni denunciate rendono lecita, sino al termine sopra citato,

un'attività penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo

e secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28

agosto 1989, n. 23 come modificato dall'art. 2 della legge della

stessa Regione 3 dicembre 1990, n. 53.

A parere del giudice remittente sarebbero violati:

a) l'art. 25, secondo comma, della Costituzione perché la

Regione avrebbe inciso sulla potestà punitiva esclusiva dello Stato;

b) l'art. 116 della Costituzione, non disponendo la Regione di

una potestà legislativa esclusiva in materia di smaltimento dei

rifiuti ai sensi dell'art. 6, n. 3, dello Statuto speciale, ma di una

mera potestà integrativa ed attuativa;

c) l'art. 3 della Costituzione, perché risulterebbe una

evidente discriminazione dei produttori di rifiuti tossici e nocivi

operanti nella Regione rispetto a quelli che esercitano tale

attività sul territorio nazionale.

1.1 - In punto di rilevanza della questione, il giudice remittente

ha osservato che la permanenza in vigore della norma impugnata

comporterebbe la infondatezza della notizia di reato e la conseguente

necessità dell'archiviazione del procedimento a quo.

2. - La medesima questione è stata sollevata:

1) dallo stesso g.i.p. presso la Pretura di Udine con altra

ordinanza d'identico contenuto emessa il 30 maggio 1991 (R.O. n. 524

del 1991), nel procedimento penale a carico di Battel Silvano ed

altro;

2) dal Pretore di Udine - Sezione distaccata di Codroipo, con

due ordinanze di uguale contenuto emesse il 12 giugno 1991 (R.O. n.

500 e 501 del 1991), rispettivamente nei procedimenti penali a carico

di Cuzzolin Irene e Cicuto Nadia.

2.1. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Nel giudizio non si sono costituite le parti e non è intervenuta

l'Avvocatura Generale dello Stato. Considerato in diritto

1. - I quattro giudizi possono essere riuniti e decisi con

un'unica sentenza in quanto prospettano la stessa questione.

2. - La Corte è chiamata a verificare se l'art. 7, primo e

secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28

agosto 1989, n. 23, come modificato dall'art. 2 della legge regionale

del Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, nella parte in cui

consente, sia pure in via temporanea e transitoria, alle ditte che

avevano presentato denuncia di ammasso temporaneo di rifiuti tossici

e nocivi all'interno della stessa azienda produttrice ai sensi

dell'art. 15, quinto comma, legge regionale 7 settembre 1987, n. 30

(poi caducato con sentenza della Corte Costituzionale n. 370 del

1989), di proseguire in detta attività purché venga presentata

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa

domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio, violi gli

artt.:

25, secondo comma, della Costituzione, rendendo lecita, sia pure

temporaneamente, un'attività penalmente sanzionata dall'ordinamento

nazionale;

116 della Costituzione, non disponendo la Regione Friuli-Venezia

Giulia di una potestà legislativa esclusiva in materia di

smaltimento di rifiuti, ma di una mera potestà integrativa ed

attuativa;

3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si

verificherebbe tra i produttori di rifiuti tossici e nocivi che

operano nell'ambito regionale e quelli che operano sul territorio

nazionale.

3. - La questione è fondata.

Si premette che secondo l'interpretazione delle norme impugnate

data dai giudici remittenti, l'ammasso temporaneo dei rifiuti tossici

e nocivi è sostanzialmente lo stoccaggio provvisorio.

Trovano, quindi, applicazione gli stessi principi affermati dalla

sentenza n. 370 del 1989 in una questione di legittimità

costituzionale di un'altra norma di analogo contenuto, emanata dalla

stessa Regione Friuli-Venezia Giulia e dichiarata costituzionalmente

illegittima, così come è avvenuto per norme emanate da altre

Regioni di identico contenuto (sentt. nn. 213 del 1991; 117 del 1991;

14 del 1991; 370 del 1989 ecc.).

3.1. - Si ribadisce che la norma regionale censurata altera il

sistema previsto dalla legge statale e penalmente sanzionato; che

l'introduzione di arbitrarie distinzioni da parte delle dette

disposizioni sconvolge la complessiva logica della legge statale

diretta ad attuare, con uniformità di trattamento, in tutto il

territorio nazionale, direttive della C.E.E. Peraltro, risultano

travolti anche i risvolti penali del problema, essendo le violazioni

della legge statale penalmente punite e non avendo le Regioni

potestà in materia penale, che spetta esclusivamente allo Stato. Non

può, quindi, considerarsi lecita una attività che, invece,

l'ordinamento statale sanziona penalmente.

Risultano, quindi, violati gli invocati precetti costituzionali e,

pertanto, va dichiarata la illegittimità costituzionale della

disposizione censurata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi e dichiara la illegittimità costituzionale

dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed

integrative delle leggi regionali 7 dicembre 1987, n. 30 e 21

gennaio 1989, n. 1, in materia di smaltimento dei rifiuti), come

modificato dall'art. 2 della legge regionale del Friuli-Venezia

Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, nella parte in cui dette norme

prevedono, sia pure in via transitoria, la possibilità di continuare

l'abusivo ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno

dell'azienda, previa presentazione della istanza di autorizzazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:504 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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