Corte costituzionale

Sentenza n. 504/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/11/1989 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo

comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari

e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i

lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1989

dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra

Paltrinieri Laura e l'I.N.P.S., iscritta al n. 256 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento civile promosso da Paltrinieri Laura,

titolare di pensione diretta a carico dello Stato, nei confronti

dell'I.N.P.S., per ottenere l'integrazione al trattamento minimo

della pensione di reversibilità erogatale dalla Gestione speciale

commercianti, l'adito Pretore di Modena, con ordinanza in data 21

marzo 1989 (R.O. n. 256 del 1989), ha sollevato, in riferimento

all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge

22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude, per il periodo

anteriore al 1° ottobre 1983, la suddetta integrazione della pensione

di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in

caso di cumulo con pensione diretta statale qualora, per effetto di

esso, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione

superiore al minimo.

Ha rilevato il giudice a quo che nella specie non risultano

applicabili le varie declaratorie di illegittimità costituzionale

dei divieti di integrazione al minimo in caso di cumulo di pensioni,

mentre la logica sottesa a siffatte declaratorie appare trasponibile

anche al caso controverso, al fine di evitare violazioni del

principio di uguaglianza.

2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte nessuno si è

costituito né è intervenuto. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Modena prospetta la illegittimità

costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio

1966, n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo

della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale

commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato

qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un

trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto. Risulterebbe,

invero, violato l'art. 3 della Costituzione per l'irrazionale

disparità di trattamento che si determinerebbe rispetto ai titolari

di analoghe situazioni le quali, pur in presenza di cumulo di più

trattamenti pensionistici, non implicano esclusione dell'integrazione

al trattamento minimo, anche per effetto delle sopravvenute

declaratorie di illegittimità costituzionale degli originari

divieti.

2. - La questione è fondata.

La norma censurata è stata oggetto di declaratoria di

illegittimità costituzionale in riferimento ai diversi casi del

divieto di integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla

Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta

a carico dello Stato, delle Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere,

con qualsiasi trattamento a carico dell'assicurazione generale

obbligatoria (sentenza n. 184 del 1988), nonché degli analoghi

divieti concernenti l'erogazione, da parte della medesima Gestione,

della pensione di invalidità in caso di cumulo con pensione diretta

statale (sentenza n. 102 del 1982), della pensione di reversibilità

in caso di cumulo con pensione diretta I.N.P.S (sentenza n. 1086 del

1988), con pensione diretta di vecchiaia a carico della stessa

Gestione speciale commercianti (sentenza n. 179 del 1989), nonché in

caso di cumulo con pensione diretta di invalidità a carico della

stessa Gestione (sentenza n. 250 del 1989).

Nelle decisioni citate, nonché in numerose altre pronunzie, la

Corte ha perseguito l'intento di eliminare ogni preclusione

all'integrazione al trattamento minimo per i titolari di più

pensioni (allorché, per effetto del cumulo, venisse superato il

trattamento minimo garantito), così rendendo possibile la

titolarità di più integrazioni fino all'entrata in vigore del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con

modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha

disciplinato ex novo la materia e che è stato in parte qua anche

riconosciuto costituzionalmente legittimo (sentenza n. 184 del 1988).

Anche nel caso in esame deve farsi applicazione dei medesimi

principi, in quanto la residua operatività della norma denunziata

risulta chiaramente incompatibile con il principio di uguaglianza.

Detta norma, pertanto, va dichiarata costituzionalmente

illegittima nella parte in cui, negli indicati limiti temporali,

esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a

carico della Gestione speciale commercianti per chi sia titolare

anche di pensione diretta a carico dello Stato qualora, per effetto

del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo

anzidetto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo

comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione

dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari

e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i

lavoratori autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al

minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione

speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello

Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento

risulti superiore al minimo anzidetto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:504 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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