Corte costituzionale

Sentenza n. 503/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/11/2000 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto legislativo

23 aprile 1998, n. 134, recante "Trasformazione in fondazione degli

enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma

dell'art. 11, comma 1, lett. b) della legge 13 marzo 1997, n. 59",

promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte e Lombardia, notificati

il 6 e l'8 giugno 1998, depositati in cancelleria il 12 e il

17 giugno 1998 ed iscritti ai nn. 27 e 28 del registro ricorsi 1998.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Uditi gli avvocati Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte,

Giuseppe F. Ferrari e Massimo Luciani per la Regione Lombardia e

l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione

Piemonte ha sollevato in via principale, in riferimento agli

artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134

(Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni

concertistiche assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b),

della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Ad avviso della Regione Piemonte, l'impugnato decreto legislativo

è innanzitutto viziato da eccesso di delega. Tale decreto, argomenta

la ricorrente, è stato emanato sulla base dell'art. 11, comma 1,

lettera b), della legge n. 59 del 1997, contenente una delega

generale per il riordino degli enti pubblici; senonché, si osserva

nel ricorso, la materia degli enti lirici era già stata oggetto di

specifica delega prevista dall'art. 2, comma 57, della legge

28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), successivamente attuata tramite il decreto legislativo

29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti

che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato).

Con il decreto legislativo n. 134 del 1998, il Governo avrebbe

fatto un uso "distorto" del potere legislativo delegato, al solo

scopo di eliminare la previa intesa con le Regioni e i comuni

interessati, che il decreto legislativo n. 367 del 1996 prevedeva, al

fine di individuare gli enti "di prioritario interesse nazionale" di

cui all'art. 2, comma 1, lettera b), da trasformare in fondazioni di

diritto privato.

Il lamentato eccesso di delega si tradurrebbe, secondo la Regione

ricorrente, oltre che in una violazione dell'art. 76, altresì in una

lesione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, giacché l'esigenza

della previa intesa con le Regioni deriverebbe, come si legge

nell'atto di costituzione, dall'inerenza di vari profili della

disciplina della privatizzazione degli enti lirici al novero delle

attribuzioni regionali, anche in materia di diffusione dell'arte

musicale e di formazione professionale dei quadri artistici. La

Regione afferma che l'educazione e la diffusione dell'arte musicale

"appartengono al novero delle attività di promozione educativa e

culturale che, in quanto attinenti precipuamente alla collettività

regionale, sono state riconosciute alle Regioni dall'art. 49 del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616". La gestione dei teatri affidati alle

fondazioni musicali, inoltre, aggiunge la ricorrente, "incide sulle

competenze regionali in ordine alla tutela e valorizzazione del

patrimonio culturale" ex art. 48 del d.P.R. n. 616 del 1977, e su

quelle di cui all'art. 19, lettera c), della legge 8 giugno 1990,

n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

La Regione lamenta infine la violazione del principio di buon

andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della

Costituzione, poiché "l'esclusione del regime di intesa ... finisce

per risolversi in una violazione di uno degli stessi principi-guida

previsti dalla legge di delega sulla base della quale il decreto

legislativo impugnato è stato emanato: quello di cui alla lettera e)

dell'art. 14 della legge n. 59 del 1997, che richiama la necessità

di garantire il miglior utilizzo delle strutture impiantistiche".

2. - Nel presente giudizio costituzionale, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito il Presidente

del Consiglio dei Ministri per eccepire l'inammissibilità ed

argomentare comunque l'infondatezza del ricorso della Regione

Piemonte.

Quest'ultimo sarebbe innanzitutto inammissibile, non individuando

la ricorrente "alcuna menomazione di competenze regionali". Inoltre,

quand'anche le doglianze della Regione "presentassero profili

attendibili, questi riguarderebbero non l'attuale portata delle norme

contestate ma la loro eventuale futura applicazione, in senso non

gradito alla Regione ricorrente".

Nel merito, l'Avvocatura sottolinea che il decreto legislativo

impugnato trova il suo fondamento in una delega collocata nel Capo II

della legge n. 59 del 1997, che prevede la riforma

dell'amministrazione centrale: "il decreto n. 134 del 1998 non è

decreto di conferimento di funzioni alle Regioni, per cui la legge

n. 59 del 1997 ha prescritto il parere obbligatorio della Conferenza

Stato-regioni: si tratta infatti di un provvedimento di riordino con

il quale lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, muta il

regime giuridico degli enti nazionali e - per quanto ne riguarda -

degli enti lirici e musicali, per un migliore e più razionale

svolgimento delle funzioni di tali enti".

L'Avvocatura aggiunge che "in materia di spettacolo anche il

recente decreto legislativo n. 112 del 1998 ha confermato, in

attuazione della legge n. 59 del 1997, l'attuale assetto nel riparto

delle competenze con la formulazione dell'art. 156, sul quale

all'unanimità è stata espressa da parte regionale l'intesa in sede

di Conferenza Stato-Regioni".

3. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, anche la

Regione Lombardia ha sollevato in via principale, in riferimento agli

artt. 2, 3, 5, 18, 23, 76, 97, 117 e 118 della Costituzione, anche in

relazione agli artt. 13, 14 e 49 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,

questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo

23 aprile 1998, n. 134, "con particolare riferimento all'art. 6,

comma 1, lettere a), b), c) e d)".

Nel ricorso si lamenta che l'art. 6 del decreto legislativo

impugnato attribuisce allo Stato, e precisamente all'Autorità di

Governo competente in materia di spettacolo - in contrasto con la

riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici di

cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione, e con il principio

di legalità - "un potere innominato e illimitato di individuazione

degli enti assoggettati al processo di privatizzazione... senza

alcuna limitazione e senza alcuna predeterminazione di criteri"; si

tratta degli enti che svolgono attività musicale diversi dagli enti

autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, la cui

identificazione è possibile a priori sulla base del rinvio al titolo

II della legge 14 agosto 1967, n. 800 (Nuovo ordinamento degli enti

lirici e delle attività musicali), operato dall'art. 2, comma 1,

lettera a), del citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

La lamentata violazione dei princìpi di legalità e buon

andamento dell'amministrazione si tradurrebbe in una lesione delle

attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente, "atteso

che l'inserimento di un ente musicale tra quelli soggetti alla

trasformazione lo sottrae ai poteri regionali in materia di enti

locali non territoriali e di persone giuridiche private di cui...

agli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 616 del 1977, assoggettandolo ai

poteri statali di cui al decreto legislativo n. 367 del 1996 (in

particolare, a quelli di cui agli artt. 18, 19 e 21) e allo stesso

decreto legislativo n. 134 del 1998 (in particolare, artt. 2, commi 2

e 3; 3, comma 1; 5, comma 1)". D'altro canto, l'attrazione dell'ente

musicale nell'orbita del decreto legislativo n. 367 del 1996, come

modificato dal decreto legislativo n. 134 del 1998, sottrarrebbe

l'ente ai poteri regionali in materia di promozione educativa e

culturale di cui all'art. 49 del d.P.R. n. 616 del 1977 (che al

secondo comma fa espresso riferimento anche alle attività musicali).

La Regione Lombardia lamenta, in altri termini, "l'integrale

statalizzazione del settore musicale" che conseguirebbe alla

soppressione (ad opera dell'art. 6, comma 1, lettera a),

dell'impugnato decreto) del riferimento agli enti di prioritario

interesse nazionale. L'individuazione degli enti da trasformare, si

legge nel ricorso, viene rimessa "all'arbitraria determinazione

dell'Autorità (statale), ancorché gli enti interessati siano anche

quelli di mero interesse regionale e locale", con la eliminazione di

ogni forma di intesa (prevista invece dal precedente decreto n. 367

del 1996), in contrasto con il principio di ragionevolezza e di leale

cooperazione.

La ricorrente si duole poi dell'eccesso di delega in cui sarebbe

incorso il legislatore delegato, con violazione dell'art. 76 e,

contestualmente, degli artt. 3, 5, 117 e 118 della Costituzione. Si

legge nel ricorso che se "negli artt. 11 e 14 della legge n. 59 del

1997 non si menziona l'esigenza che, in sede di legislazione

delegata, venga rispettato il principio dell'intesa fra lo Stato e le

Regioni", ciò non significa "che tale principio non sia, comunque,

fissato dalla legge di delegazione": ad avviso della ricorrente, "il

principio di cooperazione tra lo Stato e le Regioni (e gli enti

locali), che la legge n. 59 del 1997 fissa espressamente in ordine al

'conferimento' di funzioni a Regioni e enti locali (art. 4, comma 3,

lettera d) è con piena evidenza un principio informatore di tutta la

legge n. 59 del 1997".

La Regione Lombardia lamenta infine la violazione degli artt. 2,

3, 5, 18, 117 e 118 della Costituzione, richiamando la sentenza di

questa Corte n. 50 del 1998, in conseguenza della asserita lesione

della "libertà sociale dei cittadini", che "impedisce ai pubblici

poteri di assoggettare tutte le forme di manifestazione della

personalità umana ad invasive forme di autorizzazione e di

controllo".

4. - Anche nel giudizio costituzionale instaurato in via

principale dalla Regione Lombardia si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, per proporre deduzioni in gran parte analoghe a

quelle svolte per argomentare l'inammissibilità e l'infondatezza

della questione sollevata dalla prima ricorrente.

Con riferimento alla doglianza della Regione Lombardia in merito

alla ritenuta "statalizzazione del settore musicale", il Presidente

del Consiglio obietta che l'art. 3 del decreto legislativo n. 134 del

1998 prevede "come membri delle fondazioni un componente designato

dalla Regione nel territorio della quale ha sede la fondazione, due

componenti designati dal sindaco [del comune] nel cui territorio la

fondazione ha sede, oltre ad un componente di nomina governativa".

In ordine all'ulteriore doglianza concernente la lesione della

libertà sociale dei cittadini, l'Avvocatura ritiene non pertinente

l'invocazione, nel presente giudizio costituzionale, degli artt. 2 e

18 della Costituzione.

5. - In prossimità della data fissata per l'udienza, la Regione

Piemonte ha depositato una memoria illustrativa per sviluppare

ulteriormente le deduzioni già svolte in sede del ricorso ed

insistere per l'accoglimento dello stesso.

La ricorrente lamenta anche nella memoria che il legislatore

delegato non si sarebbe adeguato ai princìpi e ai criteri direttivi

stabiliti con la legge di delega, e, in particolare, si legge,

"facendo venir meno le procedure di coordinamento previste dal

decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, si è posto un grave

ostacolo verso l'effettivo raggiungimento di quegli obiettivi di

razionalizzazione che avrebbero dovuto essere perseguiti, ai sensi

dell'art. 14 della legge n. 59 del 1997 (come, ad esempio, rispetto

alla programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale

utilizzo delle strutture impiantistiche, di cui alla lettera f)".

6. - Anche la Regione Lombardia ha, in prossimità dell'udienza,

depositato una memoria ad integrazione di quanto già dedotto nel

ricorso.

La ricorrente esclude innanzi tutto che il decreto legislativo

21 dicembre 1998, n. 492 - sopravvenuto al ricorso e contenente

disposizioni integrative e correttive di precedenti decreti

legislativi, tra i quali quello impugnato - sia tale da rendere non

più attuale l'interesse a ricorrere.

Il decreto legislativo n. 492 del 1998 ha esteso agli enti

operanti nel settore del teatro e della danza il potere ministeriale

di individuazione degli enti da trasformare ed ha parzialmente

modificato l'art. 6 del decreto legislativo impugnato, introducendo,

in particolare, il comma 1-bis il quale stabilisce che

"l'identificazione degli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)

del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, avviene sentito il

parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, della

Regione e del comune nel cui territorio l'ente ha sede".

Ad avviso della ricorrente, la previsione della necessaria

acquisizione di un previo parere della regione o del comune

territorialmente interessato "non è sufficiente ad eliminare la

clamorosa violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e

regioni".

Sotto il profilo dell'asserita lesione delle attribuzioni

regionali, la ricorrente osserva che lo stesso decreto n. 112 del

1998 "individua in capo all'Amministrazione centrale esclusivamente

compiti di sostegno agli enti lirici di cui al decreto legislativo

n. 367 del 1996", ciò che renderebbe ancor più evidente la

necessità di una previa intesa tra Stato e regioni, ai fini

dell'individuazione degli enti da privatizzare.

7. - Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una

memoria illustrativa per insistere nella richiesta di dichiarazione

di inammissibilità del ricorso della Regione Lombardia. La

disciplina impugnata, "proprio perché non individua direttamente gli

'altri enti' (musicali) ma si limita a prevedere che alla

identificazione degli stessi si proceda con un successivo atto

dell'Autorità di Governo ... non è comunque tale da poter essere

considerata idonea a negativamente incidere ... con i necessari

connotati della concretezza ed attualità ... sulla competenza

costituzionalmente garantita alla Regione ricorrente".

Nel merito, l'Avvocatura sviluppa argomentazioni già contenute

nell'atto di costituzione. Considerato in diritto

1. - Le Regioni Piemonte e Lombardia sollevano in via principale,

in riferimento agli articoli 76, 97, 117 e 118 della Costituzione -

la Regione Lombardia anche in riferimento agli articoli 2, 3, 5, 18 e

23 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale del

decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in

fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche

assimilate, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge

13 marzo 1997, n. 59), censurando in particolare l'art. 6, comma 1,

lettere a), b), c) e d), che attribuisce allo Stato, e precisamente

all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, il

potere di individuare, ai fini della loro trasformazione in

fondazioni di diritto privato, gli enti che svolgono attività

musicale diversi dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni

concertistiche assimilate, la cui identificazione è possibile a

priori sulla base del rinvio al titolo II della legge 14 agosto 1967,

n. 800, operato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto

legislativo n. 367 del 1996.

Il decreto legislativo n. 134 del 1998 ha modificato il

precedente decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni

per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in

fondazioni di diritto privato) che, originariamente, prevedeva la

privatizzazione di enti operanti nel settore musicale "di prioritario

interesse nazionale" (art. 2, rubrica e comma 1, lettera b),

individuati dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo

"d'intesa con le regioni e sentiti i comuni" territorialmente

interessati. Il decreto legislativo censurato dalle ricorrenti ha

modificato il d.lgs. n. 367 del 1996, eliminando dalla rubrica e dal

comma 1 dell'art. 2 il riferimento agli enti di prioritario interesse

nazionale (rimasto invece nell'art. 1) e sopprimendo la procedura di

intesa originariamente prevista (art. 6 del d.lgs. n. 134 del 1998).

In un momento successivo, il decreto legislativo n. 492 del 1998

ha a sua volta modificato il d.lgs. n. 134 del 1998, estendendo agli

enti operanti nel settore del teatro e della danza il potere

governativo di individuazione degli enti da trasformare, ed ha

parzialmente modificato l'art. 6, introducendo, in particolare, il

comma 1-bis a norma del quale "l'identificazione degli enti di cui

all'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 giugno

1996, n. 367, avviene sentito il parere, da rendersi entro trenta

giorni dalla richiesta, della regione e del comune nel cui territorio

l'ente ha sede". Si tratta nondimeno di una disciplina sopravvenuta

ininfluente ai fini dei presenti giudizi.

Le censure prospettate, in termini sostanzialmente omogenei, da

entrambe le Regioni nei riguardi del d.lgs. n. 134 del 1998, sono le

seguenti.

In primo luogo, ad avviso delle ricorrenti, l'impugnato decreto

legislativo sarebbe viziato da eccesso di delega, in quanto emanato

sulla base dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del

1997, contenente una delega generale per il riordino degli enti

pubblici, sebbene la materia degli enti lirici fosse già stata

oggetto della specifica delega prevista dall'art. 2, comma 57, della

legge 28 dicembre 1995, n. 549, successivamente attuata tramite il

citato decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. Il decreto

legislativo n. 134 del 1998 sarebbe stato adottato al solo scopo di

eliminare la previa intesa con le Regioni e i comuni interessati, che

il decreto legislativo n. 367 del 1996 prevedeva, al fine di

individuare gli enti "di prioritario interesse nazionale" di cui

all'art. 2, comma 1, lettera b da trasformare in fondazioni di

diritto privato. Anche se "negli artt. 11 e 14 della legge n. 59 del

1997 non si menziona l'esigenza che, in sede di legislazione

delegata, venga rispettato il principio dell'intesa fra lo Stato e le

Regioni", si legge nel ricorso della Regione Lombardia, il principio

di cooperazione, che la legge n. 59 del 1997 fissa espressamente in

ordine al "conferimento" di funzioni a regioni e enti locali (art. 4,

comma 3, lettera d) è "un principio informatore di tutta la legge

n. 59 del 1997".

Nei ricorsi delle Regioni Piemonte e Lombardia si lamenta, in

secondo luogo, la violazione degli artt. 117 e 118 della

Costituzione, giacché l'esigenza della previa intesa con le Regioni

deriverebbe dall'appartenenza di vari profili della disciplina della

privatizzazione degli enti lirici al novero delle attribuzioni

regionali: dalla diffusione dell'arte musicale (riconducibile alle

attività di promozione educativa e culturale di cui all'art. 49 del

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che al comma 2 fa espresso riferimento

anche alle attività musicali); alla formazione professionale dei

quadri artistici, riconducibile alle competenze regionali in materia

di "istruzione artigiana e professionale"; alla gestione dei teatri

affidati alle fondazioni musicali, che "incide sulle competenze

regionali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio

culturale" ex art. 48 del d.P.R. n. 616 del 1977. Inoltre,

l'inserimento di un ente musicale tra quelli soggetti alla

trasformazione sottrarrebbe il medesimo ai poteri regionali in

materia di enti locali non territoriali e di persone giuridiche

private di cui agli artt. 13 e 14 del d.P.R. n. 616 del 1977.

La Regione Lombardia ritiene la disciplina impugnata in contrasto

anche con gli artt. 23 e 97 della Costituzione, sotto il profilo dei

princìpi di legalità e buon andamento della pubblica

amministrazione, poiché attribuirebbe allo Stato, e precisamente

all'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, "un

potere innominato e illimitato" di individuazione degli enti che

svolgono attività musicale, assoggettandoli al processo di

privatizzazione "senza alcuna limitazione e senza alcuna

predeterminazione di criteri".

La Regione Lombardia lamenta inoltre la violazione degli artt. 3

e 5 della Costituzione, sotto il profilo, rispettivamente, dei

princìpi di ragionevolezza e di leale cooperazione, giacché

"l'integrale statalizzazione del settore musicale" e l'individuazione

degli enti da trasformare risultano rimesse, senza la previsione di

alcuna forma di intesa (prevista invece dal precedente decreto n. 367

del 1996), "all'arbitraria determinazione dell'Autorità (statale),

ancorché gli enti interessati siano anche quelli di mero interesse

regionale e locale".

La stessa ricorrente si duole infine della violazione degli

artt. 2, 3 e 18 della Costituzione, anche alla luce della sentenza

della Corte costituzionale n. 50 del 1998, in conseguenza della

asserita lesione della "libertà sociale dei cittadini", che

"impedisce ai pubblici poteri di assoggettare tutte le forme di

manifestazione della personalità umana ad invasive forme di

autorizzazione e di controllo".

2. - Con i ricorsi in epigrafe, le Regioni Piemonte e Lombardia

impugnano le medesime disposizioni legislative invocando (fatta

astrazione dalle doglianze avanzate solo dalla seconda ricorrente)

gli stessi parametri costituzionali e lamentandone la violazione

sotto profili in gran parte omogenei. I relativi giudizi possono

pertanto essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

3. - Il primo motivo del ricorso è stato prospettato da entrambe

le Regioni ricorrenti in riferimento all'art. 76 della Costituzione,

giacché il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 ed in

particolare l'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), che

attribuisce allo Stato, e precisamente all'Autorità di Governo

competente in materia di spettacolo il potere di individuare, ai fini

della loro trasformazione in fondazioni di diritto privato, gli enti

che svolgono attività musicale diversi dagli enti autonomi lirici e

dalle istituzioni concertistiche assimilate, sarebbe stato emanato

sulla base di una delega generale per il riordino degli enti pubblici

quella di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del

1997 - sebbene la peculiare materia degli enti lirici fosse già

stata, poco tempo prima, oggetto della diversa e specifica delega

prevista dall'art. 2, comma 57, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,

successivamente attuata tramite il decreto legislativo 29 giugno

1996, n. 367.

Le ricorrenti lamentano, anche in riferimento all'art. 5 della

Costituzione, che l'impugnato decreto legislativo sarebbe stato

adottato al solo scopo di eliminare la previa intesa con le Regioni

interessate, in origine prevista dal decreto legislativo n. 367 del

1996, in contrasto con il principio di cooperazione, espressamente

fissato dalla legge n. 59 del 1997 ai fini del conferimento di

funzioni e compiti amministrativi a Regioni ed enti locali, ma

doverosamente applicabile anche alla delega di cui all'art. 11 della

legge medesima.

4. - Preliminarmente, occorre esaminare la duplice eccezione di

inammissibilità sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, la

quale rileva, da un lato, che i ricorsi proposti dalle Regioni

Piemonte e Lombardia non individuerebbero "alcuna menomazione di

competenze regionali"; dall'altro, che quand'anche le doglianze

avanzate dalle ricorrenti "presentassero profili attendibili, questi

riguarderebbero non l'attuale portata delle norme contestate ma la

loro eventuale futura applicazione, in senso non gradito alla Regione

ricorrente".

Da quanto premesso in fatto e dalle censure prospettate dalle

ricorrenti risulta, con riferimento al primo profilo considerato,

l'infondatezza della prima eccezione d'inammissibilità avanzata

dalla difesa erariale. Come questa Corte ha in più d'una occasione

chiarito, nel giudizio in via principale le Regioni possono invocare

la violazione di disposizioni estranee al titolo V della parte

seconda della Costituzione, purché tale violazione si accompagni

alla lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita

delle Regioni, ciò che non può escludersi con riguardo a ipotesi di

violazione dell'art. 76 della Costituzione. Il parametro costituito

dalla norma costituzionale sulla delega legislativa e dalle norme

interposte contenute nella legge di delega può essere invocato dalle

Regioni a fondamento di questioni di legittimità costituzionale

sollevate in via principale ove la violazione denunciata sia in

astratto suscettibile di tradursi in una lesione delle attribuzioni

regionali, ciò che nel presente caso, in considerazione del

contenuto del decreto legislativo impugnato, diretto a sopprimere una

procedura di intesa, non può escludersi.

Dev'essere disattesa anche la seconda eccezione

d'inammissibilità sollevata dall'Avvocatura, la quale esclude che le

doglianze delle ricorrenti riguardino "l'attuale portata delle norme

contestate", concernendo esse, piuttosto, "la loro eventuale futura

applicazione, in senso non gradito alla Regione ricorrente". Nel loro

tenore testuale, le disposizioni impugnate, modificative e

parzialmente abrogative di una disciplina precedente più favorevole

alle ricorrenti, sono esplicite nell'escludere il ricorso all'intesa,

nell'a'mbito dei procedimenti di privatizzazione degli enti lirici

oggetto delle stesse disposizioni censurate, e si dimostrano pertanto

idonee a concretare una lesione attuale dell'autonomia regionale.

5. - Sotto il primo profilo, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, la questione sollevata dalle Regioni Piemonte e

Lombardia con i ricorsi in epigrafe, è fondata.

6. - Va ribadito preliminarmente che il giudizio di conformità

della norma delegata alla norma delegante, condotto alla stregua

dell'art. 76 Cost., si esplica attraverso il confronto tra gli esiti

di due processi interpretativi paralleli: l'uno, relativo alle norme

che determinano l'oggetto, i princìpi e i criteri direttivi indicati

dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto normativo in cui

si collocano e si individuano le ragioni e le finalità poste a

fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme

poste dal legislatore delegato, da interpretarsi, ove possibile, nel

significato compatibile con i princìpi e criteri direttivi della

delega (sentenza n. 425 del 2000; v. anche, ex plurimis le sentenze

nn. 292, 276, 163 e 126 del 2000; nn. 15 e 7 del 1999; n. 456 del

1998).

Sotto il primo profilo, occorre innanzi tutto osservare - per

l'individuazione dell'oggetto della delega, che costituisce ai

presenti fini il primo passaggio necessario - che il disegno di legge

di delega di iniziativa governativa tradottosi poi nella legge

15 marzo 1997, n. 59 è stato presentato al Senato il 29 luglio 1996,

ciò che attesta la sostanziale contemporaneità tra l'iniziativa

legislativa del Governo e l'emanazione del decreto legislativo

29 giugno 1996, n. 367, oggetto delle modifiche introdotte dal

decreto legislativo impugnato, adottato in attuazione della delega

contenuta nell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del

1997. Dai lavori parlamentari relativi a quest'ultima legge di delega

che terminano al Senato, con l'approvazione definitiva in aula,

l'11 marzo 1997 (atto n. 1124/B) non si desume alcun indizio di una

mens legis modificativa della disciplina di riordino compiutasi,

neanche un anno prima, con l'emanazione del decreto legislativo

29 giugno 1996, n. 367.

Ciò premesso, appare difficile presupporre l'inclusione

nell'oggetto della delega - sia da parte del Governo in sede di

iniziativa legislativa, sia da parte del legislatore parlamentare

delegante - dei medesimi enti lirici di cui il Governo stesso aveva

da circa dieci mesi disciplinato il riordino, con il d.lgs. n. 367

del 1996, sulla base dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1995,

n. 549, che aveva delegato il Governo ad emanare entro il 30 giugno

1996 "uno o più decreti legislativi per disciplinare la

trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di

prioritario interesse nazionale che operino nel settore musicale".

Il decreto legislativo n. 367 del 1996 ha compiutamente regolato

la materia, del tutto peculiare, del riordino degli enti operanti nel

settore musicale e ha consumato definitivamente la delega contenuta

nella legge n. 549 del 1995, un giorno prima del termine (30 giugno

1996) fissato per il suo valido esercizio. Non si possono pertanto

includere, nell'ampia formulazione utilizzata dall'art. 11, comma 1,

lettera b) della legge n. 59 del 1997 per definire l'oggetto della

delega ("enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla

assistenza e previdenza"), anche gli enti lirici, contestualmente

oggetto di una organica riforma, che ne aveva disposto la

trasformazione in fondazioni di diritto privato.

E ciò non tanto in ossequio al canone interpretativo secondo cui

lex posterior generalis non derogat legi priori speciali che, come

questa Corte ha in una occasione chiarito, non ha rango

costituzionale, né valore assoluto come criterio di risoluzione

delle antinomie (v. sentenza n. 29 del 1976); né tale canone può

applicarsi al caso della successione nel tempo di leggi di

delegazione, quando la delega antecedente abbia ormai avuto piena e

definitiva attuazione. Piuttosto, dall'ampia formulazione del citato

art. 11, comma 1, lettera b), non si può desumere un'abilitazione ad

adottare, accanto a provvedimenti di riordino di enti nazionali

soggetti a riforma, provvedimenti di modifica di una normativa

specifica e organica, di recente approvazione.

Quanto all'interpretazione del decreto legislativo denunciato

dalle ricorrenti, è da escludere, in considerazione del suo tenore

specificamente modificativo della precedente disciplina in materia di

enti lirici, la possibilità di un'interpretazione adeguatrice dello

stesso, in armonia con la legge di delegazione, idonea a sottrarre il

medesimo alla declaratoria d'incostituzionalità.

Il significato delle disposizioni censurate, di modifica in senso

restrittivo dell'originaria impostazione collaborativa della

disciplina del riordino e della privatizzazione degli enti lirici

nazionali, basata sullo strumento, eliminato dal provvedimento

legislativo impugnato, dell'intesa con le regioni interessate,

attesta che il decreto legislativo n. 134 del 1998 disciplina un

oggetto estraneo alla delega di cui al più volte menzionato art. 11,

comma 1, lettera b): anziché riordinare organicamente enti nazionali

in attesa di riforma, ha modificato aspetti procedimentali del

riordino di enti nazionali già oggetto di un'organica e di poco

anteriore revisione legislativa, presupposta, tra l'altro,

dall'art. 156, comma 1, lettera r), dello stesso decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in

attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Deve, dunque, concludersi indipendentemente da ogni

considerazione sulla legittimità costituzionale, sotto il profilo

dei contenuti, della disciplina recata dal decreto legislativo n. 134

del 1998, e rimanendo assorbita ogni ulteriore censura che le

disposizioni impugnate violano l'art. 76 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo

23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti

lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma

dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:503 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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