Corte costituzionale

Sentenza n. 502/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/11/1989 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1, comma

secondo, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione

speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e

superstiti degli artigiani e loro familiari), dell'art. 1, comma

secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti

minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di

previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), e

dell'art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613

(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai

loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti

pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza

emessa il 15 marzo 1989 dal Pretore di Brescia nei procedimenti

civili riuniti vertenti tra Franchini Severina ed altri e l'I.N.P.S.,

iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,

dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Tonin Angelica ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Motivazione

Ritenuto in fatto Il Pretore di Brescia, adito da numerosi ricorrenti che si

dolevano della mancata integrazione ad opera dell'INPS del loro

trattamento assicurativo di reversibilità, ha sollevato, con

ordinanza del 15 marzo 1989, questione di legittimità costituzionale

dell'art.1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339,

dell'art.1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e

dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in

relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui tali disposizioni

precludevano, fino al 1° ottobre 1983, l'integrazione al trattamento

minimo in caso di concorso tra pensioni indirette gravanti sui fondi

di cui alle norme impugnate (Gestione speciale artigiani; Gestione

speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni; Gestione speciale

commercianti) e pensioni dirette o indirette gravanti sui medesimi

fondi o sul fondo lavoratori dipendenti I.N.P.S.

Le questioni, sommariamente richiamate da parte del giudice a quo,

riguardano in particolare le ipotesi di cumulo tra: a) pensione di

reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti e

pensione di invalidità a carico della Gestione speciale coltivatori

diretti, mezzadri e coloni (Perugini Narciso); b) pensione di

reversibilità a carico della Gestione commercianti e pensione

d'invalidità o di vecchiaia erogata dalla medesima Gestione (Carpi

Salvatore, Maffezzoni Rosa); c) pensione di reversibilità gravante

sulla Gestione coltivatori diretti e pensione d'invalidità o di

vecchiaia I.N.P.S.(Franchini Severina, Frassine Cesarina, Gaffurini

Lucia, Mora Caterina); d) pensione di reversibilità a carico della

Gestione artigiani e pensione di invalidità o di vecchiaia gravante

sulla medesima Gestione (Magri Maria, Borghetti Nina, Franzoglio

Gemma, Gigola Angela, Bogarelli Paola, Poli Bianca, Dusi Petronilla,

Stoppini Chiarina, Bonazzoli Pierina) ovvero pensione di vecchiaia

I.N.P.S. (Tonin Angelica) ovvero pensione di vecchiaia a carico della

Gestione commercianti (Gussoni Giuseppe).

Alcune delle parti si sono costituite in giudizio, chiedendo che

questa Corte estenda ai casi in esame i principi già affermati in

numerose pronunce (e, in particolare, nelle sentenze n. 1086 e 1144

del 1988) in tema di integrazione al minimo di trattamenti

pensionistici concorrenti. Considerato in diritto

1. - Le questioni oggetto del presente giudizio riguardano varie

ipotesi di cumulo di pensioni. Investita di questioni identiche o

analoghe, questa Corte ha ritenuto incostituzionale la preclusione

dell'integrazione al minimo per i titolari di più pensioni allorché

per effetto del cumulo venga superato il trattamento minimo garantito

- rendendo così possibile la titolarità di più integrazioni al

minimo sino all'entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre

1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre

1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia (cfr. sentt. nn.

102 del 1982; 1086 e 1144 del 1988; 81, 179, 250 e 373 del 1989).

2. - Nella parte relativa ai casi di cumulo tra pensione di

reversibilità e pensione d'invalidità o di vecchiaia gravante sulla

Gestione commercianti, l'art. 19 della legge n. 613 del 1966 è già

stato oggetto di declaratoria di illegittimità da parte delle

sentenze nn. 179 e 250 del 1989, sì che le relative censure debbono

ritenersi inammissibili.

La questione riguardante l'art.1, secondo comma, della legge n. 9

del 1963, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo in caso

di cumulo tra pensione di reversibilità a carico della Gestione

coltivatori diretti e pensione di invalidità o di vecchiaia

I.N.P.S., è già stata accolta con la sentenza n. 373 del 1989. Per

quanto concerne l'art. 1, secondo comma, della legge n. 1339 del

1962, esso è stato dichiarato incostituzionale, con riguardo a tutte

le possibili ipotesi di cumulo, dalla sentenza n. 81 del 1989. Anche

le censure relative a queste norme debbono pertanto dichiararsi

inammissibili.

3. - La medesima ratio, già seguita nelle richiamate sentenze,

deve trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza,

anche nei casi che non hanno ancora formato oggetto di esame da parte

di questa Corte. È pertanto fondata la questione di

costituzionalità dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 613 del

1966, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della

pensione di reversibilità erogata dalla Gestione commercianti per

chi sia titolare anche di pensione di invalidità gravante sulla

Gestione coltivatori diretti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma,

della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli

esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e

coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori

autonomi) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della

pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale

commercianti ai titolari di pensione di invalidità a carico della

Gestione speciale coltivatori diretti, qualora, per effetto del

cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo

anzidetto;

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio

1966 n. 613, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con le

sentenze di questa Corte nn. 179 e 250 del 1989, nella parte in cui

esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità

erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione

di vecchiaia o d'invalidità erogata dalla medesima Gestione,

qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti

superiore al minimo anzidetto, questione sollevata, in relazione

all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza

di cui in epigrafe;

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio

1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e

riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori

diretti e dei coloni e mezzadri) già dichiarato costituzionalmente

illegittimo, con la sentenza di questa Corte n. 373 del 1989, nella

parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di

reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai

titolari di pensione diretta I.N.P.S., qualora, per effetto del

cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo

anzidetto, questione sollevata, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza di cui in

epigrafe;

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962

n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di

pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione

obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e

loro familiari), già dichiarato costituzionalmente illegittimo,

sotto ogni profilo, con la sentenza di questa Corte n. 81 del 1989,

questione sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal

Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:502 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari