Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1999

Altra decisione · depositata il 04/03/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso del giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Roma, notificato il 15 luglio

1998, depositato in Cancelleria il 16 settembre 1998, per conflitto

di attribuzione sorto a seguito della delibera del Senato della

Repubblica con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità delle

opinioni espresse dal sen. Giuseppe Arlacchi nei confronti di Corrado

Carnevale ed iscritto al n. 27 del registro conflitti 1998.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del senatore

Giuseppe Arlacchi, il giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Roma, con ordinanza del 16 febbraio 1998, ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica

in relazione alla deliberazione del 2 luglio 1997, che ha ritenuto

che il fatto, per il quale è in corso detto procedimento penale,

concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio

delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione.

Il giudice ricorrente espone che il senatore Arlacchi è imputato

del delitto di cui agli articoli 595, commi 1 e 3, del codice penale

e 13 della legge 8 febbraio 1948, n 47 (Disposizioni sulla stampa),

per avere offeso la reputazione del dottor Corrado Carnevale sia nel

contesto di un articolo apparso nell'edizione del 14 maggio 1995 del

quotidiano La Repubblica, sia nel commento che lo stesso giornale,

nell'edizione del successivo 17 maggio, ha pubblicato unitamente ad

una lettera di smentita inviata dallo stesso dottor Carnevale. Nel

corso del procedimento, ritenendo di non potere accogliere

l'eccezione sollevata dall'imputato, ai sensi dell'allora vigente

decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253 (Disposizioni urgenti per

l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione), il giudice ha

trasmesso gli atti al Senato della Repubblica.

Il Senato, nella seduta del 2 luglio 1997, ha deliberato che il

fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni

espresse da un membro del parlamento nell'esercizio delle sue

funzioni, e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo

comma della Costituzione. Ed è appunto contro questa delibera che il

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma ha

sollevato conflitto di attribuzione, chiedendo che la Corte

costituzionale stabilisca che non spetta al Senato "dichiarare

l'insindacabilità dei fatti ascritti al Senatore Arlacchi ...

poiché essi non ricadono nella ipotesi prevista dall'art. 68 primo

comma della Costituzione". Il giudice premette che, secondo la

giurisprudenza costituzionale, la riferibilità dell'atto alle

funzioni parlamentari costituisce il discrimine fra l'insieme delle

dichiarazioni, giudizi e critiche ricorrenti nell'attività politica

dei parlamentari e le opinioni che godono della prerogativa

attribuita dall'art. 68 della Costituzione, e che la funzione

parlamentare, pur svolgendosi per sua natura in forma anche libera,

non può coincidere con l'intera attività politica del membro delle

Camere. Sulla base di detti principi eccepisce che "i fatti

contestati all'imputato non possono in alcun modo essere qualificati

come opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari",

dato che, nel caso di specie, il sen. Arlacchi "ha espresso giudizi

circoscritti ad una persona, con attribuzione di fatti determinati,

oggettivamente non riferibili ad alcun atto parlamentare neppure

nell'accezione più ampia".

Secondo il ricorrente, infatti, le dichiarazioni incriminate

costituiscono puramente la replica ad un'intervista rilasciata dal

dottor Carnevale al quotidiano La Repubblica, con la conseguenza che

il senatore Arlacchi avrebbe soltanto inteso "reagire ad una altrui

condotta ritenuta diffamatoria e non compiere un atto esplicativo

delle proprie funzioni". Trattandosi quindi di una polemica

strettamente personale, conclude il giudice per le indagini

preliminari, elevarla "alla dignità di fatto strumentalmente

collegato alle funzioni parlamentari appare un evidente

travalicamento dei confini segnati dall'art. 68 della Costituzione".

2. - La Corte, con ordinanza n. 250 del 30 giugno 1998, ha ritenuto

ammissibile il conflitto, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, in relazione alla predetta deliberazione del Senato del

2 luglio 1997, fissando per la notificazione del ricorso il termine

di sessanta giorni dalla comunicazione.

Il ricorso è stato notificato al Senato il 15 luglio 1998 e

depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 16

settembre successivo.

3. - Si è costituito il Senato della Repubblica, chiedendo che il

ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.

Ad avviso della parte resistente difetta, sotto il profilo

oggettivo, la materia del conflitto, in quanto la prerogativa di cui

all'art. 68 non può non implicare "un esclusivo potere di

accertamento della sussistenza dei presupposti di insindacabilità da

parte dell'organo a tutela del quale la prerogativa è disposta", con

la conseguenza che "l'esercizio della competenza da parte della

camera di appartenenza esclude la sussistenza di una titolarità del

giudice all'esercizio della funzione giurisdizionale". Inoltre,

neppure può sostenersi che le valutazioni del Senato sono

arbitrarie, poiché ambedue gli articoli, oggetto dell'imputazione

penale, richiamano il contenuto di atti processuali depositati presso

la Commissione parlamentare antimafia, di cui il senatore Arlacchi

era all'epoca vice presidente. Il collegamento tra le dichiarazioni

riportate nei due articoli e l'esercizio delle funzioni di

parlamentare è quindi, secondo il resistente, "agevole e non

arbitrario", proprio perché dette dichiarazioni sono state rese dal

senatore Arlacchi non per motivi di carattere personale, "bensì per

reagire, nella propria qualità di vice presidente della Commissione

antimafia ad attacchi e critiche formulate da soggetti interessati

dall'indagine parlamentare".

La dichiarazione di insindacabilità, conclude la difesa del

Senato, "costituisce, nel caso di specie, un tipico strumento di

difesa della libertà di giudizio ed azione investigativa di un

membro della Commissione antimafia, in una fase delicatissima di

accertamento delle responsabilità in quel settore particolare di

criminalità". Considerato in diritto

1. - È stato sollevato conflitto di attribuzione, da parte del

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, nei

confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione

con cui il Senato ha ritenuto che le opinioni, per le quali il

senatore Giuseppe Arlacchi è stato sottoposto a procedimento penale,

costituiscono esercizio delle funzioni di parlamentare e sono quindi

insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Secondo il giudice ricorrente, con la predetta deliberazione il

Senato ha ricondotto nella sfera delle opinioni espresse

nell'esercizio delle funzioni parlamentari una condotta che è ad

esse estranea, in quanto aspetto di una polemica strettamente

personale, ed operando in tal modo ha leso le prerogative

dell'autorità giudiziaria.

2. - Preliminarmente va rilevata l'improcedibilità del giudizio.

Le due fasi nelle quali si articola il giudizio per conflitto di

attribuzione sono entrambe rimesse all'iniziativa della parte

interessata. Nel caso di specie, all'esito della prima fase, che ha

ad oggetto la sommaria delibazione sull'ammissibilità del conflitto,

l'autorità giudiziaria ricorrente ha notificato tempestivamente il

15 luglio 1998 al Senato della Repubblica il ricorso unitamente

all'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, ma ha depositato

presso la cancelleria di questa Corte il ricorso e l'ordinanza, con

la prova della eseguita notificazione, soltanto il 16 settembre

successivo. Il deposito è stato quindi effettuato quando era già

scaduto il termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ossia

quello di venti giorni dall'ultima notificazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, data

l'autonomia delle due fasi del giudizio, il deposito del ricorso nel

termine da ultimo indicato costituisce un adempimento necessario

perché si possa aprire la seconda fase del conflitto, relativa alla

decisione nel merito. In questo quadro, tale termine è, pertanto,

considerato perentorio, in quanto da esso decorre l'intera catena

degli ulteriori termini fissati per la prosecuzione del giudizio (ex

plurimis sentenze n. 35 del 1999, n. 342 e n. 274 del 1998; sent. n.

449 del 1997) e ad esso non è neppure applicabile la sospensione

feriale ex art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, poiché

quest'ultima non opera in riferimento ai giudizi davanti la Corte

costituzionale (ord. n. 126 del 1997; ord. n. 386 del 1985; ord. n.

109 del 1975).

Non essendo stato rispettato il termine perentorio per il deposito,

difetta dunque un adempimento necessario perché il giudizio possa

proseguire.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato proposto dal giudice per le indagine preliminari presso

il tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica con il

ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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