Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/03/1998 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 18 e 21

della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina

delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), promosso con

ordinanza emessa il 7 maggio 1996 dal pretore di Genova, iscritta al

n. 539 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno

1996;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 22

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

avverso due ordinanze-ingiunzione di pagamento emesse dal presidente

della provincia di Genova, notificate all'opponente per violazione

degli artt. 2, 4 e 21 della legge della regione Liguria 21 luglio

1986 n. 15 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e

turismo), per avere l'intimato posto in essere attività riservata

alle agenzie di viaggio e di turismo senza la prescritta

autorizzazione, il pretore di Genova, con ordinanza del 7 maggio

1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 2, 4, 18 e 21 della citata legge regionale.

Tali articoli disciplinano le attività proprie delle agenzie di

viaggio (art. 2), l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle

stesse (art. 4), l'attività di organizzazione turistica da parte di

associazioni senza scopo di lucro (art. 18) e le sanzioni

amministrative (art. 21).

Secondo la ricostruzione del giudice a quo, il ricorrente aveva

eccepito la illegittimità degli artt. 2 e 18 della legge della

regione Liguria n. 15 del 1986, per violazione degli artt. 2, 17 e 18

della Costituzione. In particolare, il ricorrente aveva rilevato che

una applicazione rigorosa dei controlli e delle misure previste dalla

citata normativa regionale si sarebbe tradotta di fatto "in una

inaccettabile compressione dei diritti inviolabili della persona" e

avrebbe impedito "lo svolgimento di quel minimo di attività

organizzativa indispensabile per poter effettuare attività sportive

e ricreative in compagnia di altri".

Il pretore, sollevando questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2, 4, 18 e 21 della legge regionale, osserva che le

disposizioni in questione, oltre a disciplinare analiticamente le

agenzie di viaggio e di turismo, detterebbero norme che sembrerebbero

precludere l'esplicazione dei diritti inviolabili della persona.

Ad avviso del remittente, l'art. 21, comma 2, di detta legge,

sanzionando "chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od

occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività di

organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2", invece di

limitarsi a disciplinare le attività esercitate in modo

professionale, finirebbe col vietare ogni attività organizzativa in

materia di viaggi; risulterebbero impedite anche semplici attività

di organizzazione di viaggi e soggiorni per gruppi di amici "o

addirittura per il proprio nucleo familiare", poiché la disposizione

censurata sanzionerebbe, in modo indiscriminato, qualunque attività

di tal genere.

Secondo il pretore, anche l'art. 18 della citata legge regionale

sarebbe illegittimo perché discriminerebbe le associazioni ed i

sodalizi operanti a livello locale, rispetto a quelli che agiscono a

livello nazionale, ponendo limiti solo alle attività dei primi e

solo a questi imponendo di comunicare alla Provincia la notizia di

qualsiasi iniziativa, nonché l'elenco nominativo dei partecipanti. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal

pretore di Genova investe alcune disposizioni della legge della

regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 contenente la disciplina delle

agenzie di viaggio e turismo. L'ordinanza menziona, fra gli altri,

gli artt. 2 e 4 di tale legge - che rispettivamente individuano le

attività proprie delle agenzie e ne subordinano lo svolgimento ad

apposita autorizzazione - ma non ne fa oggetto di specifica censura,

sicché, in relazione ad essi, la questione deve essere dichiarata

inammissibile.

Il dubbio di legittimità costituzionale riguarda, nell'ordine, gli

artt. 21 e 18. Il primo, al comma 2, nel punire con sanzione

amministrativa pecuniaria chiunque intraprenda o svolga, in forma

continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attività

di organizzazione e di intermediazione previste dall'art. 2, ad

avviso del giudice remittente, lederebbe diritti inviolabili

garantiti dalla Costituzione, poiché senza il tramite delle agenzie

sarebbe vietato organizzare un viaggio o un periodo di soggiorno

turistico per i propri amici e persino per la propria famiglia.

L'art. 18 è censurato per la ingiustificata disparità di

trattamento a cui darebbe luogo tra le organizzazioni nazionali e le

organizzazioni locali: mentre gli organismi a carattere associativo

senza scopo di lucro operanti a livello nazionale con finalità

ricreative, culturali, religiose e sociali possono liberamente

organizzare viaggi e soggiorni per i propri associati, le

associazioni e i sodalizi che operano a livello regionale o locale,

salvo che per le vacanze sociali in Italia presso proprie strutture o

in occasione di manifestazioni o ricorrenze riservate ai soci, sono

tenute a rivolgersi alle agenzie.

2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 è

inammissibile per difetto di rilevanza.

Dall'esposizione dei fatti compiuta dalla stessa ordinanza risulta

che al ricorrente era stato rivolto l'addebito di aver pubblicizzato

gite da lui stesso organizzate. Non è dunque pertinente il richiamo

alla disciplina dei viaggi e soggiorni organizzati dalle associazioni

e riservati agli associati: di essa il pretore di Genova non è

chiamato a dare applicazione.

3. - Fondata è invece la questione concernente l'art. 21 della

legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15.

Il richiamo ai diritti inviolabili contenuto nell'ordinanza deve

intendersi riferito agli artt. 2, 17 e 18 della Costituzione, che,

come ricorda il giudice a quo, erano i parametri indicati dalla parte

nel sollevare l'eccezione. E in effetti la disposizione colpisce

comportamenti che sono espressione della socialità della persona,

che è il bene protetto da un complesso di disposizioni

costituzionali tra le quali rientrano quelle richiamate.

La libertà sociale dei cittadini non comporta il diritto di

compiere qualsiasi attività; e così, se svolta con continuità e

con finalità lucrativa, l'organizzazione di gite o di viaggi

turistici è qualificabile come attività economica e, in quanto

tale, soggiace ai limiti dell'art. 41 della Costituzione e delle

leggi che vi danno attuazione. Per simili attività, la previsione di

un'autorizzazione e l'imposizione di ragionevoli vincoli a tutela

dell'interesse pubblico è coerente col regime costituzionale

dell'iniziativa economica privata. Ma, nella previsione

dell'impugnato art. 21, tale limite opera per qualsiasi attività di

organizzazione di viaggio, anche se svolta episodicamente e senza

finalità di profitto. La pretesa di voler assoggettare ad

autorizzazione anche queste attività (pretesa implicita nella

previsione di illiceità, contenuta nell'art. 21 della legge

regionale), contrasta con il principio di libertà sociale.

L'art. 21, comma 2, della legge della regione Liguria 21 luglio

1986, n. 15, è quindi costituzionalmente illegittimo, nella parte in

cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attività di

organizzazione e intermediazione di cui all'articolo 2 della medesima

legge, svolta occasionalmente e senza fine di lucro.

Resta assorbito ogni altro profilo.

4. - Successivamente al promovimento del presente giudizio, è

entrata in vigore la legge della regione Liguria 24 luglio 1997, n.

28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni

turistici), il cui art. 20, al comma 2, riproduce in modo del tutto

assimilabile il precetto contenuto nell'art. 21, comma 2, della legge

regionale n. 15 del 1986. Pertanto, la declaratoria di illegittimità

va estesa, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.

87, anche a tale nuova norma.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 2,

della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina

delle attività delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in

cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attività di

organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2 della medesima

legge, svolta occasionalmente e senza scopo di lucro;

Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, della

legge della regione Liguria 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed

intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), nella parte in cui

assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attività di

organizzazione e di intermediazione di viaggi e turismo, svolta

occasionalmente e senza scopo di lucro;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2, 4 e 18 della legge della regione Liguria 21 luglio

1986, n. 15, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 17 e 18 della

Costituzione, dal pretore di Genova con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1998.

Il presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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